Sentenza 5 gennaio 1977
Massime • 2
Qualora la sentenza di appello, non impugnata per Cassazione, circoscrivendo l'esame ad alcuni soltanto dei motivi del gravame, incorra in difetto di pronuncia e riformi solo in parte la sentenza di primo grado, questa passa in giudicato nelle parti non riformate.*
Il riferimento, da parte del giudice di appello, alla motivazione adottata nella sentenza di primo grado devesi ritenere legittimo qualora il giudice medesimo, richiamando nella propria pronuncia gli elementi essenziali di quella motivazione, dimostri non solo di averla fatta propria, ma altresi di avere esaminato le censure contro di essa sollevate dall'appellante e di averle ritenute infondate. ( Conf 3437/75, mass n 377597).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/01/1977, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 1977 |
Testo completo
Qualora la sentenza di appello, non impugnata per Cassazione, circoscrivendo l'esame ad alcuni soltanto dei motivi del gravame, incorra in difetto di pronuncia e riformi solo in parte la sentenza di primo grado, questa passa in giudicato nelle parti non riformate.*