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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/04/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7045/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 06/01/1974), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. DE NICOLA GIUSEPPE;
(ROMA (RM), 03/02/1983), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. ARDITI DI CASTELVETERE CRISTIANA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e , Parte_1 Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio 26/05/2018, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 642/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. Cessazione della convivenza: I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Assegnazione Casa coniugale: La casa coniugale sita in RO Via
Sabazio n.
1 - Scala: UN - Interno: 3, di proprietà del sig. Parte_1
sarà assegnata a quest'ultimo con quanto ivi contenuto e la sig.ra
[...]
lascerà il predetto immobile alla firma del presente ricorso Controparte_1
per una nuova ubicazione abitativa in locazione, asportando ogni bene ed effetto personale, come da elenchi sottoscritti tra le parti.
3. Accordi patrimoniali e relativa regolamentazione: I coniugi regolano definitivamente gli effetti economici della crisi coniugale secondo il seguente accordo patrimoniale:
3.a)il sig. , alla Parte_1
firma del presente ricorso, provvederà a corrispondere, mediante assegno circolare n. 3306738414-05 tratto sull'Istituto di credito San Paolo, intestato alla sig.ra , che con la firma del presente atto ne rilascia Controparte_1
ampia quietanza, la somma di € 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) a titolo di rimborso per le spese di ristrutturazione della casa coniugale di
RO, nonché della casa di AG di RO (già casa coniugale ed ove i coniugi dopo il trasferimento a RO trascorrevano i fine settimana)
sostenute da quest'ultima;
3.b) il sig. , sempre, a Parte_1
definizione degli accordi patrimoniali di cui alla separazione personale tra i coniugi, riconosce e si obbliga a corrispondere, così come corrisponderà alla sig.ra i seguenti importi che verranno regolati secondo le Controparte_1
seguenti modalità: - una somma mensile di € 500,00 (cinquecento virgola zero zero) dalla firma del presente ricorso ed in seguito entro il giorno 9 di ogni mese successivo a quello della detta firma, da versarsi a mezzo bonifico sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra presso la Controparte_1
Banca Intesa Sanpaolo coordinate IBAN: [...]
con causale “contributo spese nuova abitazione”; detta somma mensile di €
500,00 (cinquecento virgola zero zero) verrà corrisposta sino alla data di pubblicazione della sentenza di dichiarazione di separazione personale tra coniugi;
- nonché una somma di € 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) che verrà corrisposta alla data di pubblicazione della detta sentenza di separazione personale tra i coniugi, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra presso la Banca Intesa Controparte_1
Sanpaolo, coordinate IBAN: [...] con causale
“contributo spese nuova abitazione”; Le somme di cui alle superiori lettere
“3.a” e “3.b” vengono corrisposte a titolo di rimborso spese ristrutturazione case coniugali, e di contributo per spese di nuova abitazione di
[...]
.
3.c) Il sig. , a definizione degli accordi CP_1 Parte_1
patrimoniali di cui di cui alla cessazione degli effetti civili del matrimonio,
riconosce e si obbliga a corrispondere, così come corrisponderà alla sig.ra a titolo di una tantum i seguenti importi che verranno regolati Controparte_1
secondo le seguenti modalità: - Il sig. riconosce e Parte_1
si obbliga a corrispondere, così come corrisponderà alla sig.ra
[...]
a titolo di una tantum una somma di € 35.000,00 (trentacinquemila CP_1
virgola zero zero) che verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra presso la Banca Intesa Controparte_1 Sanpaolo, coordinate IBAN: [...] con causale
“somma una tantum cessazione degli effetti civili del matrimonio”, alla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Inoltre Il sig. riconosce e si obbliga Parte_1
a corrispondere, così come corrisponderà alla sig.ra , a Controparte_1
decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione e sino alla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a titolo di anticipazione una tantum (vista la trattativa già
definita per il divorzio) la somma mensile di € 500,00 (cinquecento virgola zero zero) entro il giorno 09 di ogni mese, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra presso la Controparte_1
Banca Intesa Sanpaolo, coordinate IBAN: [...]
con causale “somma una tantum cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Ove la modalità sopra indicata e di cui al punto 3.c
(“anticipazione della quota una tantum”) non sia ritenuta omologabile, in alternativa il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 [...]
all'atto della pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio, - in un'unica soluzione- la somma di € 35.000,00
(trentacinquemila virgola zero zero) oltre la somma di 500,00 euro al mese,
per ogni mese intercorso tra la data di pubblicazione del provvedimento di separazione e la data di pubblicazione della sentenza di divorzio. - Ad
avvenuto pagamento dei sopra menzionati importi di cui ai punti 3.a, 3.b, 3.c,
la sig.ra dichiara di essere integralmente soddisfatta e di non Controparte_1
aver più nulla a pretendere nei confronti del sig. Parte_1
per qualunque titolo, pretesa o causa, essendo stato definitivamente eseguito l'accordo patrimoniale con il sig. , rilasciando, Parte_1 pertanto, ampia quietanza liberatoria ad ogni effetto di legge.
3.d) Ciascuno
dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autonomi ed indipendenti.
4. Domanda di DIVORZIO: Subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale tra i coniugi ed osservate le condizioni ed i termini della mancata ripresa della convivenza, i coniugi spiegano sin da ora domanda congiunta volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CAPRAROLA (VT) trascritto al numero: N 1 P.II S. A.
ANNO 2018;
5) Le condizioni di cui sopra, così come concordate, sono state elaborate quali punti dirimenti per la definizione della lite tra i coniugi, e quale presupposto per evitare il contenzioso.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 26/05/2018, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7045/2024 R.G.V.G., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
LA (VT) in data 26/05/2018 tra Parte_1
(ROMA (RM), 06/01/1974) e
[...] Controparte_1
(ROMA (RM), 03/02/1983) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di LA (VT) al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2018, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
RO, 15/04/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7045/2024 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 06/01/1974), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. DE NICOLA GIUSEPPE;
(ROMA (RM), 03/02/1983), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. ARDITI DI CASTELVETERE CRISTIANA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e , Parte_1 Controparte_1
premesso di aver contratto matrimonio 26/05/2018, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 642/2024 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. Cessazione della convivenza: I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Assegnazione Casa coniugale: La casa coniugale sita in RO Via
Sabazio n.
1 - Scala: UN - Interno: 3, di proprietà del sig. Parte_1
sarà assegnata a quest'ultimo con quanto ivi contenuto e la sig.ra
[...]
lascerà il predetto immobile alla firma del presente ricorso Controparte_1
per una nuova ubicazione abitativa in locazione, asportando ogni bene ed effetto personale, come da elenchi sottoscritti tra le parti.
3. Accordi patrimoniali e relativa regolamentazione: I coniugi regolano definitivamente gli effetti economici della crisi coniugale secondo il seguente accordo patrimoniale:
3.a)il sig. , alla Parte_1
firma del presente ricorso, provvederà a corrispondere, mediante assegno circolare n. 3306738414-05 tratto sull'Istituto di credito San Paolo, intestato alla sig.ra , che con la firma del presente atto ne rilascia Controparte_1
ampia quietanza, la somma di € 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) a titolo di rimborso per le spese di ristrutturazione della casa coniugale di
RO, nonché della casa di AG di RO (già casa coniugale ed ove i coniugi dopo il trasferimento a RO trascorrevano i fine settimana)
sostenute da quest'ultima;
3.b) il sig. , sempre, a Parte_1
definizione degli accordi patrimoniali di cui alla separazione personale tra i coniugi, riconosce e si obbliga a corrispondere, così come corrisponderà alla sig.ra i seguenti importi che verranno regolati secondo le Controparte_1
seguenti modalità: - una somma mensile di € 500,00 (cinquecento virgola zero zero) dalla firma del presente ricorso ed in seguito entro il giorno 9 di ogni mese successivo a quello della detta firma, da versarsi a mezzo bonifico sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra presso la Controparte_1
Banca Intesa Sanpaolo coordinate IBAN: [...]
con causale “contributo spese nuova abitazione”; detta somma mensile di €
500,00 (cinquecento virgola zero zero) verrà corrisposta sino alla data di pubblicazione della sentenza di dichiarazione di separazione personale tra coniugi;
- nonché una somma di € 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) che verrà corrisposta alla data di pubblicazione della detta sentenza di separazione personale tra i coniugi, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra presso la Banca Intesa Controparte_1
Sanpaolo, coordinate IBAN: [...] con causale
“contributo spese nuova abitazione”; Le somme di cui alle superiori lettere
“3.a” e “3.b” vengono corrisposte a titolo di rimborso spese ristrutturazione case coniugali, e di contributo per spese di nuova abitazione di
[...]
.
3.c) Il sig. , a definizione degli accordi CP_1 Parte_1
patrimoniali di cui di cui alla cessazione degli effetti civili del matrimonio,
riconosce e si obbliga a corrispondere, così come corrisponderà alla sig.ra a titolo di una tantum i seguenti importi che verranno regolati Controparte_1
secondo le seguenti modalità: - Il sig. riconosce e Parte_1
si obbliga a corrispondere, così come corrisponderà alla sig.ra
[...]
a titolo di una tantum una somma di € 35.000,00 (trentacinquemila CP_1
virgola zero zero) che verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra presso la Banca Intesa Controparte_1 Sanpaolo, coordinate IBAN: [...] con causale
“somma una tantum cessazione degli effetti civili del matrimonio”, alla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Inoltre Il sig. riconosce e si obbliga Parte_1
a corrispondere, così come corrisponderà alla sig.ra , a Controparte_1
decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione e sino alla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a titolo di anticipazione una tantum (vista la trattativa già
definita per il divorzio) la somma mensile di € 500,00 (cinquecento virgola zero zero) entro il giorno 09 di ogni mese, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra presso la Controparte_1
Banca Intesa Sanpaolo, coordinate IBAN: [...]
con causale “somma una tantum cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Ove la modalità sopra indicata e di cui al punto 3.c
(“anticipazione della quota una tantum”) non sia ritenuta omologabile, in alternativa il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 [...]
all'atto della pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti CP_1
civili del matrimonio, - in un'unica soluzione- la somma di € 35.000,00
(trentacinquemila virgola zero zero) oltre la somma di 500,00 euro al mese,
per ogni mese intercorso tra la data di pubblicazione del provvedimento di separazione e la data di pubblicazione della sentenza di divorzio. - Ad
avvenuto pagamento dei sopra menzionati importi di cui ai punti 3.a, 3.b, 3.c,
la sig.ra dichiara di essere integralmente soddisfatta e di non Controparte_1
aver più nulla a pretendere nei confronti del sig. Parte_1
per qualunque titolo, pretesa o causa, essendo stato definitivamente eseguito l'accordo patrimoniale con il sig. , rilasciando, Parte_1 pertanto, ampia quietanza liberatoria ad ogni effetto di legge.
3.d) Ciascuno
dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autonomi ed indipendenti.
4. Domanda di DIVORZIO: Subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale tra i coniugi ed osservate le condizioni ed i termini della mancata ripresa della convivenza, i coniugi spiegano sin da ora domanda congiunta volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CAPRAROLA (VT) trascritto al numero: N 1 P.II S. A.
ANNO 2018;
5) Le condizioni di cui sopra, così come concordate, sono state elaborate quali punti dirimenti per la definizione della lite tra i coniugi, e quale presupposto per evitare il contenzioso.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 26/05/2018, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7045/2024 R.G.V.G., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
LA (VT) in data 26/05/2018 tra Parte_1
(ROMA (RM), 06/01/1974) e
[...] Controparte_1
(ROMA (RM), 03/02/1983) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di LA (VT) al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2018, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
RO, 15/04/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi