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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2922/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2922/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'avv. DI PUNZIO GERARDO e dell'avv. C.F._2 D'IPPOLITO DEBORA ( ) elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico C.F._3 presso il difensore avv. DI PUNZIO GERARDO
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del giorno 1.7.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 Parte_2
NTIO TE (NA) il 25/02/1965, hanno contratto matrimonio concordatario in Pompei (NA) il
28/07/1991 in regime patrimoniale della separazione dei beni, atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pompei al n. 267 P 2 S. A anno 1991; dall'unione matrimoniale sono nati i figli: Per_ (07/08/1992 a Gragnano -NA-), (12/06/1995 a Gragnano -NA-), (11/12/2001 a CP_1 Per_2
Vico Equense -NA-); i figli sono tutti economicamente autosufficienti;
i coniugi hanno stabilito la loro casa famigliare nel Comune di IO (BO) Via Massarenti n. 9/B2, di proprietà esclusiva del figlio
. Venuta meno l'affectio coniugale, le parti chiedono di separarsi, e successivamente di Persona_3 divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Con le note scritte depositate per l'udienza del giorno 1.7.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento.
La causa va rimessa avanti al Giudice Relatore con separata ordinanza per la decisione sulla domanda di divorzio. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - pronuncia la separazione personale fra , nata a [...] il Parte_1
10/12/1968 e , nato a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio concordatario in Pompei (NA) il 28/07/1991 in regime patrimoniale della separazione dei beni, atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pompei al n. 267 P 2 S.
A anno 1991; manda all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune per provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2 - dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
§1. I coniugi vivranno separati.
§2. Casa familiare: la casa famigliare sita in IO (BO) Via G. Massarenti n. 9/B2, con gli arredi, resta nell'esclusiva disponibilità della sig.ra che ivi continuerà ad abitare. Il sig. Parte_1
s'impegna a lasciare la casa famigliare entro e non oltre il 31/01/2025 ed a trasferire Parte_2 la propria residenza altrove, dandosi atto che la convivenza fra le parti è già cessata.
§3. Rapporti patrimoniali tra i coniugi
- i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo a titolo di mantenimento;
- la sig.ra dà atto che lavora con Parte_1
pagina 2 di 3 contratto a tempo indeterminato, tempo pieno, qualifica di operaia, presso GEODIS CL ITALIA SPA, retribuzione netta mensile € 1.500,00 circa;
il sig. dà atto che lavora con contratto a Parte_2 tempo indeterminato, tempo pieno, qualifica di operaio, presso BLQ SERVIZI SOC. COOP., retribuzione netta mensile 1.500,00 circa;
- la sig.ra a definizione di tutti i Parte_1 rapporti patrimoniali pendenti con il sig. , s'impegna a versare a quest'ultimo, che Parte_2 accetta, l'importo omnicomprensivo di € 5.000,00 (cinquemila/00). L'importo sarà corrisposto a mezzo assegno circolare o bonifico bancario entro il 31/01/2025 e comunque, contestualmente al rilascio della casa famigliare da parte del sig. ed alla chiusura del conto corrente cointestato n. Parte_2
110006224 acceso presso la BCC FELSINEA Filiale 3 di Castenaso (BO);
- la sig.ra si farà carico del pagamento delle rate del mutuo pendente con BCC Parte_1
FELSINEA di cui in premessa sino alla scadenza contrattuale impegnandosi a tenere indenne il sig.
; Parte_2
- il c/c in comune n. 110006224 presso la BCC FELSINEA Filiale 3 di Castenaso (BO) sarà chiuso e l'addebito delle rate del mutuo sarà trasferito sul conto corrente intestato a Parte_1
- con l'esatto versamento del suddetto importo di € 5.000,00, tutti i rapporti patrimoniali pendenti tra le
Parti sono da considerarsi definiti e le stesse non avranno reciprocamente null'altro da pretendere.
- la causa è rinviata avanti al Giudice Relatore come da separata ordinanza;
- spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2922/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'avv. DI PUNZIO GERARDO e dell'avv. C.F._2 D'IPPOLITO DEBORA ( ) elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico C.F._3 presso il difensore avv. DI PUNZIO GERARDO
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del giorno 1.7.2025.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 Parte_2
NTIO TE (NA) il 25/02/1965, hanno contratto matrimonio concordatario in Pompei (NA) il
28/07/1991 in regime patrimoniale della separazione dei beni, atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pompei al n. 267 P 2 S. A anno 1991; dall'unione matrimoniale sono nati i figli: Per_ (07/08/1992 a Gragnano -NA-), (12/06/1995 a Gragnano -NA-), (11/12/2001 a CP_1 Per_2
Vico Equense -NA-); i figli sono tutti economicamente autosufficienti;
i coniugi hanno stabilito la loro casa famigliare nel Comune di IO (BO) Via Massarenti n. 9/B2, di proprietà esclusiva del figlio
. Venuta meno l'affectio coniugale, le parti chiedono di separarsi, e successivamente di Persona_3 divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Con le note scritte depositate per l'udienza del giorno 1.7.2025 hanno confermato di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate sono conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento.
La causa va rimessa avanti al Giudice Relatore con separata ordinanza per la decisione sulla domanda di divorzio. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - pronuncia la separazione personale fra , nata a [...] il Parte_1
10/12/1968 e , nato a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio concordatario in Pompei (NA) il 28/07/1991 in regime patrimoniale della separazione dei beni, atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Pompei al n. 267 P 2 S.
A anno 1991; manda all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune per provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2 - dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
§1. I coniugi vivranno separati.
§2. Casa familiare: la casa famigliare sita in IO (BO) Via G. Massarenti n. 9/B2, con gli arredi, resta nell'esclusiva disponibilità della sig.ra che ivi continuerà ad abitare. Il sig. Parte_1
s'impegna a lasciare la casa famigliare entro e non oltre il 31/01/2025 ed a trasferire Parte_2 la propria residenza altrove, dandosi atto che la convivenza fra le parti è già cessata.
§3. Rapporti patrimoniali tra i coniugi
- i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo a titolo di mantenimento;
- la sig.ra dà atto che lavora con Parte_1
pagina 2 di 3 contratto a tempo indeterminato, tempo pieno, qualifica di operaia, presso GEODIS CL ITALIA SPA, retribuzione netta mensile € 1.500,00 circa;
il sig. dà atto che lavora con contratto a Parte_2 tempo indeterminato, tempo pieno, qualifica di operaio, presso BLQ SERVIZI SOC. COOP., retribuzione netta mensile 1.500,00 circa;
- la sig.ra a definizione di tutti i Parte_1 rapporti patrimoniali pendenti con il sig. , s'impegna a versare a quest'ultimo, che Parte_2 accetta, l'importo omnicomprensivo di € 5.000,00 (cinquemila/00). L'importo sarà corrisposto a mezzo assegno circolare o bonifico bancario entro il 31/01/2025 e comunque, contestualmente al rilascio della casa famigliare da parte del sig. ed alla chiusura del conto corrente cointestato n. Parte_2
110006224 acceso presso la BCC FELSINEA Filiale 3 di Castenaso (BO);
- la sig.ra si farà carico del pagamento delle rate del mutuo pendente con BCC Parte_1
FELSINEA di cui in premessa sino alla scadenza contrattuale impegnandosi a tenere indenne il sig.
; Parte_2
- il c/c in comune n. 110006224 presso la BCC FELSINEA Filiale 3 di Castenaso (BO) sarà chiuso e l'addebito delle rate del mutuo sarà trasferito sul conto corrente intestato a Parte_1
- con l'esatto versamento del suddetto importo di € 5.000,00, tutti i rapporti patrimoniali pendenti tra le
Parti sono da considerarsi definiti e le stesse non avranno reciprocamente null'altro da pretendere.
- la causa è rinviata avanti al Giudice Relatore come da separata ordinanza;
- spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31.7.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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