TAR Pescara, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 264
TAR
Ordinanza cautelare 28 giugno 2021
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TAR
Sentenza 12 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva

    Il Tribunale ha ritenuto provato che la ricorrente ha alienato il fondo prima dell'adozione dell'ordinanza e dell'avvio del procedimento, pertanto l'Amministrazione ha agito in assenza del presupposto soggettivo richiesto dalla legge.

  • Altro
    Violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 – omissione delle garanzie partecipative

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo relativo al difetto di legittimazione passiva.

  • Altro
    Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 – carenza di motivazione e di istruttoria

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo relativo al difetto di legittimazione passiva.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 31 d.P.R. n. 380/2001 – erronea qualificazione delle opere

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo relativo al difetto di legittimazione passiva.

  • Altro
    In subordine: inapplicabilità della sanzione demolitoria

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo relativo al difetto di legittimazione passiva.

  • Altro
    Violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 l. n. 241/1990 – carenza di motivazione sull’interesse pubblico attuale

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo relativo al difetto di legittimazione passiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 264
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 264
    Data del deposito : 12 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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