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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/09/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3841/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
24/06/2025 da:
Parte_1
con l'avv. OSLER MASSIMO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. OSLER MASSIMO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 lo scioglimento del matrimonio e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
4/09/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi , nata a Parte_1
FR ET (TV) il 20/07/1990 e nato a [...] Parte_2
(VE) il 14/06/1978, matrimonio contratto il 03/09/2022 e trascritto al n. 93, Parte II, Serie C, Ufficio
1, Anno 2022 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CHIOGGIA (VE), alle seguenti condizioni:
1. Nella casa coniugale, sita nel Comune di MO (TV) in Via Marcello B. n. 16 – Int. 3,
Per_ continuerà a risiedere la signora unitamente ai figli minori e e altresì Parte_1 Per_1
unitamente ai figli minori avuti dalla precedente relazione, e , Persona_3 Persona_4
mentre il signor si trasferirà a vivere altrove. Parte_2
Per_ 2. I figli minori della coppia, , di anni cinque, e , di anni tre, vengono affidati in via condivisa Per_1
ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre.
3. Il padre, signor potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo accordo Parte_2
con la signora , anche recandosi, sempre previo accordo con la madre, a far visita loro Parte_1
presso la casa coniugale. In ogni caso, il padre continuerà a vedere e tenere con sé i figli secondo il calendario già stabilito dai genitori in sede di separazione dei coniugi, che tiene conto degli attuali orari di lavoro dei genitori (la madre lavora su turni che prevedono, a settimane alterne, la sua presenza sul
2 luogo di lavoro al mattino o nel pomeriggio), della distanza tra le abitazioni dei coniugi (madre e figli abitano a MO (TV), mentre il padre risiede a Mirano (VE) e che, in ragione della tenera età dei bambini, i genitori si impegnano a modificare e/o adattare alle loro specifiche esigenze e necessità:
- il padre starà con i figli a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio alle 18:00 alla domenica sera alle
19:00, quando li riporterà a casa dalla madre;
- quanto ai giorni infrasettimanali, nelle settimane in cui il padre non trascorre il weekend con i figli i genitori si accorderanno di volta in volta affinché egli possa passare qualche pomeriggio con i bambini, cercando di fare in modo che le visite paterne coincidano con i pomeriggi in cui la madre è al lavoro e sempre nel rispetto delle necessità dei bambini;
- per garantire una migliore organizzazione familiare e fare in modo che i figli trascorrano il tempo con l'uno o l'altro genitori, limitando in tal modo il ricorso a terze figure di accudimento (es. baby sitter) i genitori convengono che, ove possibile, nelle settimane in cui la madre lavora il mattino (e
Per_ quindi è con i figli il pomeriggio), il padre veda e nel weekend, mentre nelle settimane in Per_1
cui la madre lavora il pomeriggio, il padre veda i figli durante la settimana;
- i genitori si impegnano, altresì, a rivalutare il presente calendario una volta che , che conta oggi Per_1
Per_ cinque anni, sarà iscritto alla scuola primaria e , che conta oggi tre anni, avrà iniziato la scuola dell'infanzia;
- quanto alle festività natalizie, ciascun genitore trascorrerà con i figli, ad anni alterni, il giorno di Natale
e di Santo Stefano o Capodanno (31 Dicembre e 01 Gennaio); la metà delle vacanze di carnevale e tre giorni a Pasqua (alternando di anno in anno il Giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo);
- quando alle altre festività e ponti scolastici, i figli li trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni;
- quanto alle vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con i bambini almeno sette giorni consecutivi, da concordare ogni anno entro il mese di Maggio;
- quanto ai compleanni dei bambini, i medesimi li trascorreranno, ove possibile, con entrambi i genitori ovvero ad anni alterni con la mamma o il papà;
3 - infine, i figli staranno con la madre il giorno del di lei compleanno e il giorno della festa della mamma, mentre trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno e il giorno della festa del papà.
4. Il signor corrisponderà alla signora , a titolo di concorso al Parte_2 Parte_1
Per_ mantenimento dei figli e , a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 05 di ogni mese, con Per_1
rivalutazione ISTAT come per legge, la somma mensile complessiva di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Treviso, di cui le parti dichiarano di aver preso visione e che sottoscrivono, comprensive del 50%
Per_ delle spese per la terapia neuro-psicomotoria di , della retta dell'asilo di e di e per Per_1 Per_1
eventuali spese di baby sitting e per le spese relative ai centri estivi dei bambini.
5. I genitori convengono, poi, che l'assegno unico universale continuerà ad essere richiesto e percepito interamente dalla madre, signora . Parte_1
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 04/09/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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