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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 8155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8155 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI in composizione collegiale ed in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Pietro Lupi Presidente dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice dott.ssa Claudia Colicchio Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 20936/2021
TRA
(cf. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Angelo D'Onofrio e Vincenzo
Sorrentino elettivamente domiciliato presso il suo studio in S. AN Abate alla via dei D'Auria n. 3 giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(cf. ) rapp. ta e difesa congiuntamente e CP_1 C.F._2
disgiuntamente dagli avv.ti Anna HO e TT NE ed elett.te domiciliata presso il loro studio in Torino al Corso Re Umberto n. 6 giusta procura in atti;
(cf. rapp.ta e difesa dall'avv. Filomena Parte_2 C.F._3
D'Aniello ed elett. te dom. ta presso il suo studio in Portici al Viale D'Amore n. 13 presso l'avv. Pietro Solone;
(cf. ) rapp.to e difeso congiuntamente dagli Parte_3 C.F._4
avv. ti Anna HO e TT NE ed elett. te dom. to presso il loro studio in
Torino, Corso Vittorio AN II, n. 216; ( cf rapp. ta e difesa dall'avv. Caterina Parte_4 C.F._5
Maurelli ed elett. te dom. ta in Pompei alla via Ripuaria n. 65 giusta procura in atti.
(cf. ) ed (cf. Parte_5 C.F._6 CP_1
), quali eredi DE sig. , rapp.ti e difesi dagli C.F._2 Persona_1
avv. ti Anna HO e TT NE ed elett. te domicliati presso il loro studio in
Torino C. so Re Umberto n. 6;
(cf. ) rapp. to e difeso dall'avv. Michele Parte_6 C.F._7
Avino ed elett. te dom. to in S. Egidio DE Monte Albino (SA) alla via Ugo Foscolo
n. 55 giusta procura in atti;
(cf. ) rapp. ta e difesa congiuntamente e Parte_7 C.F._8
disgiuntamnete dagli avv. ti Angelo D'Onofrio e Vincenzo Sorrentino ed elettivamente domiciliata in S. AN Abate, alla via Casa D'Auria, n. 3, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Parte_8
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore sopra epigrafato esponeva principalmente quanto segue:
- che in data 29 settembre 2018 veniva a mancare in RE DE GR la signora da anni allettata e incapace di intendere e volere, lasciando quali Parte_9
eredi legittimi, l'istante con i fratelli, , , figli Parte_6 Parte_7
DEla signora , sorella premorta DEla de cuius, nonché gli altri Parte_10
due germani di quest'ultima, signori e;
Parte_2 Persona_1
- che al momento DEla morte il patrimonio DEla signora era Parte_9
rappresentato unicamente da 750/1000 DEl'immobile sito in San Giorgio a
Cremano, alla via Cavalli di Bronzo n. 31 e pertinenziale locale box, il tutto riportato in catasto al foglio 3, particella 807, sub 10, cat. A/3, cl 2, vani 5; - che alla de cuius era premorto il figlio, signor il quale Controparte_2
disponeva dei suoi beni, con testamento olografo, come segue: “Dispongo che alla mia morte le mie proprietà vengano date alle mie uniche cugine………..A mia cugina
, figlia di zio voglio lasciare la casa di con il terreno CP_1 Per_1 CP_3
perché sono sicura che mai nulla venderà, mentre la casa e il garage di San CP_1
Giorgio a Cremano, voglio che siano divise in parti uguali tra le mie cugine, CP_1
e figlia di zia , perché voglio che e
[...] Parte_4 Pt_2 CP_1 Pt_4
abbiano un posto sicuro dove incontrarsi tutte le volte che verranno a San Giorgio. Desidero lasciare ad AN anche il lume DEla nonna che tanto le piaceva, mentre tutti CP_1
gli oggetti in oro, voglio che siano divisi in parte uguali tra e . La spilla CP_1 Pt_4
in oro di nonna e le medaglie DE nonno voglio che siano di CP_1 Pt_6 CP_1
Al mio amico voglio lasciargli la mia moto e i miei due cani, e Pt_8 Per_2 Per_3
sono sicuro che li tratterà bene…”;
- che dopo la pubblicazione DE suindicato testamento, le beneficiate accettavano l'eredità, trascrivendo in loro favore i cespiti ricevuti;
- che tale testamento, rinvenuto dopo qualche giorno dalla morte DElo
, dalla badante DEla signora e da un amico di famiglia CP_2 Parte_9
sotto il sedile DEla moto di proprietà DE testatore, parcheggiata nel locale garage, è da considerarsi apocrifo in quanto non sottoscritto dal defunto come risulta dalla perizia grafologica a firma DEla dott.ssa . Persona_4
Sulla base di tali premesse l'attore chiedeva di accertare e dichiarare la nullità DE testamento a firma DE signor DE 29/12/2012, pubblicato dal Controparte_2
Notaio di Sant'Antimo in data 24.06.2013 per firma apocrifa DE Persona_5
testatore. Chiedeva pertanto di dichiarare l'apertura DEla successione di Parte_9
al cui interno andava considerato anche il relictum DE figlio AN a seguito DEla dichiarata nullità DE testamento. In alternativa, da considerarsi qui proposta come domanda subordinata, agiva per fare valere la lesione DEla quota di riserva subita dalla propria sorella dalle disposizioni testamentarie DE figlio che Controparte_2
aveva completamente estromesso la madre dalla propria successione e per l'effetto chiedeva di disporre ex art. 558 c.c. la riduzione DEle disposizioni testamentarie con restituzione al relictum DEla compianta di 1/3 dei beni devoluti con Parte_9
testamento olografo dal signor alle cugine, signore Controparte_2 CP_1
e All'esito DEla esperita azione di nullità DE testamento e/o
[...] Parte_4
riduzione, in accoglimento DEla domanda di divisione, chiedeva di dichiarare aperta la successione DEla signora nata a [...] [...] e deceduta in Parte_9 CP_3
Napoli in data 29 settembre 2018 e di procedere allo scioglimento DEla comunione relativa alla massa DEla signora rappresentata dai seguenti beni: (a) la Parte_9
piena proprietà DEl'appartamento sito in San Giorgio a Cremano, alla via Cavalli di
Bronzo n. 31, piano 2, interno 6, riportato in catasto al foglio 3, particella 807, sub
10, cat A/3, classe 2, consistenza vani 5; (b) locale sito in alla via CP_3
Benedetto Croce n. 15, piano terra riportato in catasto al foglio 12, particella 285, sub
4, cat. C/2 classe 2, 43 mq;
(c) terreno sito in riportato in catasto terreni CP_3
al foglio 12, particella 450, qualità seminativo arboreo, ha 05 ca 36; (d) tutti i beni mobili e preziosi che arredavano l'abitazione DEla de cuius. Chiedeva inoltre di formare i relativi lotti in relazione ai cespiti suindicati e procedere all'attribuzione degli stessi in favore di tutti gli eredi, di condannare le signore e CP_1
a restituire e conferire alla massa, in natura, quanto ricevuto per Parte_4
testamento a seguito DEla nullità DElo stesso o in alternativa, in accoglimento DEl'azione di riduzione, nei limiti di 1/3 così come stabilito dall'art. 538 c.c e di condannarle alla restituzione dei frutti naturali e/o civili maturati dall'entrata in possesso e fino alla distribuzione e attribuzione dei beni ereditari oltre al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.
Si costituiva , la quale in via preliminare chiedeva di dichiarare Parte_2
l'improcedibilità e/o inammissibilità DEl'azione, in quanto promossa in assenza DE procedimento di mediazione obbligatoria. Aderiva alla domanda attorea di accertamento DEla nullità DE testamento a firma apparente DE signor
[...]
DE 29/12/2012 ed a quella, subordinata, di riduzione DEle disposizioni CP_2
testamentarie per lesione DEla quota di riserva DEla defunta Parte_9
Si costituiva la quale in va preliminare chiedeva di disporre la CP_1
separazione DEle cause in relazione alle due successioni (DE cugino
[...] e DEla zia ed ordinare l'integrazione DE contraddittorio con CP_2 Parte_9
riferimento ai litisconsorti necessari non citati nell'odierno giudizio. Preso atto DEl'intervenuto decesso DE convenuto chiedeva di disporre Persona_1
l'interruzione DE processo ai sensi DEl'art. 299 c.p.c., di dichiarare l'improcedibilità DE presente procedimento ai sensi DEl'art. 5, comma 1 bis DE D. Lgs. n. 28/2010 e per l'effetto assegnare all'attore un termine di quindici giorni per la presentazione DEla domanda di mediazione
Nel merito, in via principale chiedeva di respingere la domanda di nullità DE testamento olografo di in quanto infondata al pari di quella di Controparte_2
riduzione. In via subordinata chiedeva di accertare e dichiarare che la signora Pt_9
avesse dato integrale e volontaria esecuzione alle disposizioni testamentarie DE
[...]
figlio premorto e, per l'effetto, chiedeva di dichiarare che la validità DE testamento olografo per implicita rinuncia all'azione di riduzione.
All'udienza DE 03/03/2022 il Giudice, visto il certificato di morte DE convenuto deceduto in data 2.09.2021 successivamente alla notifica DEl'atto Persona_1
di citazione, dichiarava l'interruzione DE processo ai sensi DEl'art. 299 c.p.c. che veniva riassunto dall'originario attore e dagli eredi di e Per_1 CP_1
i quali in via preliminare chiedevano di disporre la separazione Parte_5
DEle cause come ritenuto di giustizia, di ordinare l'integrazione DE contraddittorio con riferimento ai litisconsorti necessari non citati nell'odierno giudizio e dichiarare l'improcedibilità DE presente procedimento ai sensi DEl'art. 5, comma 1 bis DE D.
Lgs. n. 28/2010 assegnando all'attore un termine di quindici giorni per la presentazione DEla domanda di mediazione.
Nel merito, in via principale chiedevano di respingere la domanda di nullità DE testamento olografo di in quanto infondata al pari DEla domanda Controparte_2
di riduzione. Accertata e dichiarata l'infondatezza DEle domande di parte attrice, chiedevano di pronunciare la divisione DE compendio ereditario tra i coeredi DEla signora In via subordinata chiedevano di accertare e dichiarare che la Parte_9
signora aveva dato integrale e volontaria esecuzione alle disposizioni Parte_9
testamentarie DE figlio premorto e, con conseguente validità DE testamento olografo. per rinunzia tacita all'azione di riduzione.
A seguito DEla riassunzione si costituiva quale figlio DEl'originario Parte_3
convenuto allegando la propria rinuncia all'eredità paterna ( cfr atto DE Notaio
in Torino, rep. n. 4.645, raccolta n. 3.813, registrato a Torino 1 il Persona_6
12/10/2021 al n. 50550, serie 1T) chiedendo di essere estromesso dal giudizio.
Eccepiva, inoltre, l'improcedibilità DE giudizio ai sensi DEl'art. 5, comma 1 bis DE D.
Lgs. n. 28/2010 e la condanna al risarcimento DE danno ex art. 96 c.p.c..
Si costituivano , e i quali Parte_6 Parte_7 Parte_4
aderivano alle domande attoree.
Dichiarata la nullità DEl'atto di citazione e disposta la sua integrazione all'udienza DE
29/09/2022, prodotta documentazione, concessi i termini 183 comma 6 c.p.c e disposta ctu grafologica, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, veniva riservata in decisione all'udienza DE 19/05/2024 con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Così esposti brevemente i fatti di causa, deve essere preliminarmente disattesa la doglianza con la quale eccependo la mancanza di connessione CP_1
oggettiva tra la domanda avente ad oggetto l'impugnazione DE testamento di e quella relativa alla divisione DE compendio ereditario di Controparte_2 Pt_9
demandava la separazione DEle cause.
[...]
Sul punto, va innanzitutto precisato che parte convenuta non ha addotto alcun elemento a supporto DEle argomentazioni oggetto DEl'eccezione, peraltro formulata in maniera assolutamente generica, non avendo, cioè, precisato quali siano le ragioni ostative alla congiunta trattazione DEle predette domande, se non la diversità dei compendi ereditari.
In ogni caso, le istanze avanzate nel presente giudizio risultano pacificamente connesse sotto il profilo oggettivo - circostanza che, infatti, ha reso opportuna la loro trattazione congiunta in un unico procedimento giudiziario - atteso che la risoluzione DEla controversia relativa alla impugnativa DE testamento olografo a firma CP_2
incide direttamente, soprattutto sul versante DEla individuazione dei beni che ne fanno parte, anche sulla decisione in ordine alla divisione DE compendio ereditario di Parte_9
Deve essere altresì disattesa l'eccezione tesa a censurare la mancata integrità DE contraddittorio. Sul punto è sufficiente evidenziare che, con provvedimento DE
29/09/2022, veniva ordinata all'attore l' integrazione DE contraddittorio DE presente giudizio nei confronti di tale “ ” - al quale aveva devoluto, Pt_8 Controparte_2
a titolo di legato nel testamento oggetto di giudizio, un motoveicolo e due cani (cfr. pag. 7 DE testamento allegato alla citazione) - poi avvenuta in data 30/11/2022, mediante notifica a mani proprie al soggetto individuato dalla parte nella persona di che non si costituiva in giudizio e ne va pertanto dichiarata in Parte_8
questa sede la contumacia.
In ordine all'eccepita mancata integrazione DE contraddittorio nei confronti DE presunto legatario va rilevato che la parte eccipiente non ha indicato altro soggetto riconducibile a tale . Il documento che dimostrerebbe la cessione DEla moto in Pt_8
favore di soggetto terzo (visura cronologico di proprietà depositata da CP_1
in atti) tale direttamente dal testatore non è indice di alcuna
[...] Persona_7
errata evocazione in giudizio. In primo luogo, non è noto se, alla data DE decesso DElo , la moto fosse ancora presente nel suo patrimonio o se sia proprio CP_2
quella DEla visura non essendoci nel testamento il riferimento alla targa;
d'altra parte, la proprietà in capo all risulta volturata a seguito DE decesso DElo Per_7 CP_2
senza alcun passaggio intermedio.
Con particolare riguardo alla posizione processuale di , che ha anch'egli Parte_3
eccepito l'improcedibilità DEla domanda per non aver preso parte al procedimento di mediazione, va rilevato che questi veniva citato con ricorso ex art. 299 c.p.c. per la prosecuzione DE presente giudizio nella qualità di chiamato all'eredità di Per_1
germano DEla de cuius, deceduto dopo la notifica DEl'atto introduttivo,
[...]
avvenuta nel luglio DE 2021.
Va ancora evidenziato che lo con atto per AR , Repertorio CP_1 Persona_6
4645, Raccolta n. 3813, DEl'11 ottobre 2021, espressamente rinunciava all'eredità paterna, circostanza che ha, di fatto, determinato la sua liberazione da qualsiasi pretesa o responsabilità in ordine ai beni da ereditare. Pertanto, pur essendo stato correttamente vocato in giudizio affinché fosse soddisfatta la condizione processuale DEl'integrità DE contraddittorio - essendo questi chiamato all'eredità di già raggiunto dall'atto di citazione prima Persona_1
DE decesso - la rinuncia espressa ha, di fatto, determinato una sopravvenuta carenza di interesse alla partecipazione al procedimento di mediazione, che ne ha giustificato, anche in considerazione DEla finalità deflattiva cui l'istituto è orientato, la mancata convocazione.
In via ulteriore, non merita accoglimento neppure l'eccezione con la quale CP_1
eccepiva il difetto di costituzione DEl'attore a sensi DEl'art. 165 c.p.c., integrato
[...]
dal mancato deposito, unitamente all'atto di citazione, degli allegati ivi richiamati. La documentazione richiamata (perizia grafologica, visura ipotecaria beni CP_2
e è infatti allegata ritualmente all'atto di citazione.
[...] CP_1
Quanto, infine, alla doglianza avente ad oggetto la legittimazione attiva DEl'odierno attore va innanzitutto premesso che l'attore, quale figlio di (sorella Parte_10
di , ha ricevuto per trasmissione ex art 479 cc il diritto di accettare l'eredità DEla Pt_9
zia. Invero, quest'ultima deceduta in data 29.09.2018 senza figli e coniuge ha devoluto la propria eredità ex art. 570 cc ai fratelli, tra cui la madre DEl'odierno attore a lei successivamente deceduta (08.05.2002). Ebbene in mancanza DEl'allegazione e DEla prova che abbia accettato l'eredità DEla sorella il diritto di accettare Parte_10
l'eredità DEla germana si è trasmesso ai figli di (tra cui l'odierno Pt_9 Parte_10
attore) che, agendo per sciogliere la sua comunione ereditaria, la ha tacitamente accettata. L'accettazione DEl'eredità DE trasmissario ( da parte DE nipote Parte_9
implica chiaramente anche la tacita accettazione DEl'eredità DE trasmittente Parte_1
( la mamma essendo un diritto che si rinviene nella eredità DEla Parte_10
seconda.
Così ragionando è evidente che, subentrando l'attore nella posizione DEla madre, ha pieno interesse a fare valere la allegata nullità DE testamento che avrebbe quale effetto l'apertura DEla successione ab intestato (anche) in favore DEla germana DEla defunta e, quindi, dei suoi eredi. Parte_9
Analoga considerazione anche rispetto alla domanda di riduzione che, per trasmissione, l'attore farebbe valere quale erede DEla zia madre DE testatore. Pt_9
Non sussistono, quindi, elementi ostativi alla proposizione, da parte DEl'odierno attore, DEla domanda di nullità DE testamento, potendo essere proposta, ai sensi DEl'art. 606 c.c., da “chiunque vi abbia interesse”.
Deve poi aggiungersi che differentemente da quanto sostenuto dalla Parte_9
convenuta non ha implicitamente rinunciato all'esperimento CP_1
DEl'azione di nullità DE testamento avendone dato implicita esecuzione ex art. 590 cc. L'esecuzione DEle attività, indicate dalla convenuta come CP_1
inequivocabili di volontà di dare esecuzione al testamento nullo, quali la sottoscrizione DEle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà DEla devoluzione di beni mobili e DEla dichiarazione di successione di , la Controparte_2
presentazione di domande di voltura a favore dei beneficiari DEle disposizioni testamentarie, nonché il pagamento DEle imposte, hanno in primo luogo finalità prettamente amministrative e fiscali e, soprattutto, non vi è alcuna allegazione DEla conoscenza DEla causa DEla nullità da parte DEla defunta Va, invero, precisato Pt_9
come il testamento lesivo non sia in alcun modo un testamento nullo, nullità in questo giudizio correttamente fatta ricondurre infatti non alla pretermissione (o lesione se è vera l'affermazione non dimostrata per la quale la stessa avrebbe ricevuto dei beni mobili dal figlio) ma alla apocrifia DEla firma di cui alcuna prova DEla conoscenza da parte DEla mamma è stata allegata in causa.
Intatta, pertanto, restava - e resta, attualmente, per i suoi discendenti, quali sono gli odierni attori - la possibilità DEla di agire nei confronti DEle nipoti CP_1 CP_1
e per recuperare quanto spettantegli, senza che la condotta degli
[...] Parte_4
anni successivi possa valere come tacita rinuncia, trattandosi di comportamento ambiguo, privo di portata rappresentativa di una volontà inequivocabile.
Addirittura una parte DEla giurisprudenza è giunta ad affermare che la norma richiamata non troverebbe applicazione nell'ipotesi de qua: “l'art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto DEla volontà DE de cuius, sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa DE testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore” (cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-07-2012, n. 11195).
In altri termini, nel caso in cui venga accertata la non autenticità DEla sottoscrizione apposta alla scheda olografa, non può dirsi sussistente una disposizione che sia frutto DEla volontà DE de cuius, perché il positivo accertamento DEla probabile falsità DEla stessa “non determinerebbe la nullità DE testamento, ma la sua inesistenza come atto di volontà DE de cuius” (cfr. Cass. civ., sentenza 12.05.2005, n. 7475).
Così risolte le questioni di carattere preliminare, la divisione DE compendio ereditario dismesso da richiede la previa definizione DEle questioni relative alla Parte_9
validità DE testamento.
La domanda proposta da , cui hanno aderito , Parte_1 Parte_7
, e, benché destinataria di parte DEle disposizioni Parte_6 Parte_2
testamentarie, avente ad oggetto l'accertamento DEla nullità DE Parte_4
testamento olografo redatto da per falsità, in quanto scritto e Controparte_2
sottoscritto da altra mano scrivente, è fondata e deve essere accolta.
Si premette in diritto che, come chiarito dalla Suprema Corte, “la parte che contesta
l'autenticità DE testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo DEla provenienza DEla scrittura, e grava su di essa l'onere DEla relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (cfr. Cass. civ., sez. II, 17/11/2023, n. 31974).
Tale onere probatorio può dirsi raggiunto alla luce DEle risultanze DEla espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Il nominato ctu, esaminando la scheda testamentaria in originale, grazie all'ausilio di rilievi fotografici ed ispezioni effettuate a mezzo microscopio digitale ed illuminazione artificiale, ha rilevato che “emerge con chiarezza che le difformità osservate tra
Q e Kn - e cioè tra la sottoscrizione apposta in calce al testamento oggetto di indagine e le sottoscrizioni conosciute - non sono solo attinenti agli aspetti strutturali dei percorsi grafici ma anche a quelli integrati acquisendo così natura “fondamentale”, vale a dire attinenti a profili sostanziali DEla grafia per la sottesa rappresentazione di evidenze comparativamente inconciliabili.
Secondo quanto è stato oggetto DEla presente disamina, lo studio autonomo e comparativo di Q e Kn ha consentito di discriminare le gestualità grafiche partitamente in Q e Kn comprendendone per ciascuna grafia il proprio master pattern, ovvero il moDElo comportamentale grafico, definito da riconoscibili confini di variabilità (in K)”.
In particolare, il ctu ha valutato la riconducibilità DEla grafia al testatore, esaminandola in rapporto alle seguenti scritture di comparazione: n. 1 con reperto sottoscrittivo apposto in calce al Libretto di Lavoro n. 797, datato 1 luglio 1980; n. 2 reperti sottoscrittivi apposti a margine e in calce all'atto di compravendita per AR
datato 04.05.1998 (Rep. 27861); reperto sottoscrittivo Persona_8
apposto in calce alla patente militare di Guida n. datata 09.01.2007; reperto Nu_1
sottoscrittivo apposto in calce all'assegno bancario Banca di credito Popolare n.
0023061142-00 di € 566,00, evidenziando, sotto il profilo puramente formale e di complessità DE processo grafico, DEle sostanziali divergenze ed incompatibilità esecutive.
Il ctu ha quindi concluso le operazioni peritali affermando che, dalle analisi grafiche dirette e confrontuali DEla sottoscrizione ad apparente nome ”, Controparte_2
apposta in calce al testamento oggetto di accertamento, ed i reperti conosciuti, la scheda testamentaria non sia riconducibile all'alveo scrittorio DElo stesso, essendo quindi lecito addivenire alla configurazione di una cornice di decisive evidenze a supporto DEl'ipotesi di eterografia (cfr. relazione peritale depositata in data
13/02/2025).
Dette conclusioni, ribadite anche in sede di chiarimenti, costituiscono l'esito di un iter procedimentale e motivazionale altamente approfondito, coerentemente ed esaustivamente argomentato attraverso una adeguata valutazione di tutte le caratteristiche proprie DE tratto grafico in esame, per cui possono essere pienamente condivise e fatte proprie dal Tribunale, e quindi concludersi nel senso che l'esame calligrafico DE testamento olografo di depone per la falsità DElo Controparte_2
stesso.
Dunque, alla luce di tutto quanto sopra detto, deve dichiararsi la nullità DE testamento olografo recante la firma apparente di , Controparte_2
redatto in data 29/12/2012 e pubblicato con verbale DE Dott. Persona_5
Notaio in Sant'Antimo, in data 24/06/2013, Repertorio n. (58.306), registrato a Napoli il 27/06/2013 al n.5753.
Accertata la falsità DEla scheda testamentaria impugnata consegue l'assorbimento DEla domanda di riduzione per lesione di legittima spiegata dall'attore, qualificata come “alternativa” nell'atto di citazione ma da intendersi spiegata come subordinata anche dai convenuti e . Parte_6 Parte_2
Ebbene, applicando le norme previste per la successione legittima di chi muore senza testamento, consegue che quale genitore superstite, era l'unico soggetto Parte_9
che, ai sensi DEl'art. 568 c.c., avrebbe avuto diritto, in assenza di coniuge e prole, fratelli, sorelle o loro discendenti, a succedere nella totalità DEla massa ereditaria dismessa da , rappresentata dall'immobile sito in alla Controparte_2 CP_3
via Benedetto Croce n. 15, piano terra (riportato in catasto al foglio 12, particella 285, sub 4, cat. C/2 classe 2, 43 mq.) e dal terreno sito in riportato in catasto CP_3
terreni al foglio 12, particella 450, qualità seminativo-arboreo, nonché dai 250/1000 DEl'appartamento sito in San Giorgio a Cremano, alla via Cavalli di Bronzo n. 31, piano 2, interno 6 (riportato in catasto al foglio 3, particella 807, sub 10, cat A/3, classe 2, consistenza vani 5).
Invero, la volontà di di accettare l'eredità DE figlio AN è Parte_9
inequivocamente contenuta nella missiva (cfr.: all. 5 convenuta che CP_1
la stessa inviava al datore di lavoro DE figlio laddove affermava che “il defunto ha lasciato disposizioni testamentarie per quanto riguarda beni immobiliari e Controparte_2
non ha lasciato alcuna disposizione testamentaria riguardo beni mobili ossia depositi bancari, titoli, denaro in contante e quant'altro. Pertanto in merito a questi ultimi beni l'erede universale è la sottoscritta qualità di madre vedova”. Parte_11
Pertanto, in assenza di prova allo stato DEl'esistenza di tali beni mobili, i beni immobili di cui in precedenza si aggiungono a quanto già presente nel patrimonio di e cioè i 750/1000 DEl'immobile sito in San Giorgio a Cremano, alla via Parte_9
Cavalli di Bronzo n. 31, e DE pertinenziale locale box, riportato in catasto al foglio 3, particella 807, sub 10, cat. A/3, cl 2, vani 5.
La massa ereditaria DEla de cuius, pertanto, si compone in questi termini: - la piena proprietà DEl'appartamento sito in San Giorgio a Cremano, alla via Cavalli di Bronzo n. 31, piano 2, interno 6, riportato in catasto al foglio 3, particella 807, sub
10, cat A/3, classe 2, consistenza vani 5; - locale sito in , alla via CP_3
Benedetto Croce n. 15, piano terra riportato in catasto al foglio 12, particella 285, sub
4, cat. C/2 classe 2, 43 mq;
- terreno sito in , riportato in catasto terreni CP_3
al foglio 12, particella 450, qualità seminativo arboreo, ha 05 ca 36; - i beni mobili e preziosi che arredavano la sua abitazione.
In ordine alla moto ed ai due cani di cui al lascito in favore di alcuna prova Pt_8
DEla loro presenza all'attualità nel patrimonio DE defunto . CP_2
Sulla base di queste premesse, va dichiarata aperta la successione legittima di
[...]
, nato a [...] il [...], deceduto in San Giorgio a Cremano in CP_2
data 9/02/2013, al quale succede la madre nata a [...] Parte_9 CP_3
20/09/1927 e deceduta in RE DE GR in data 29/09/2018,
Va, altresì, dichiarata aperta la successione legittima di nata a Parte_9 CP_3
il 20/09/1927 e deceduta in RE DE GR in data 29/09/2018, alla quale succedono per legge;
1) per la quota di 1/3 per ciascuna stirpe ai sensi DEl'art. 538 c.c. e quindi 1/3 in comunione in favore di (cf. ), Parte_1 C.F._1
(cf. ) e (cf. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), quali eredi di , germana premorta C.F._8 Parte_10
alla de cuius in '8/05/2002 ; Per_9
2) 1/3 (cf. ; Parte_2 C.F._3
3) 1/3 in comunione tra (cf. ) e CP_1 C.F._2
(cf. ), quali eredi DE padre Parte_5 C.F._7
, deceduto in Torino in data 02/09/2021. Persona_1
Per quanto attiene a la stessa non può ritenersi chiamata alla Parte_4
successione legittima in tal modo apertesi, essendo venuta meno la vocazione testamentaria che aveva inizialmente giustificato la sua partecipazione al giudizio.
Va poi ordinata ai beneficiari la restituzione alla massa dei beni eventualmente appresi in forza di tale disposizione testamentaria.
Si rende, infine, opportuno precisare come, pur considerandone la totale estraneità all'oggetto DE contendere (dovuta alla rinuncia espressa all'eredità), è Parte_3
stato, comunque, correttamente citato da parte attrice, in omaggio al principio generale, desumibile dalla ratio DEl'art. 102 c.p.c., secondo cui, sebbene la rinuncia lo escluda dalla comunione ereditaria, il rinunciante deve, sia pure ai soli fini DEl'integrità DE contraddittorio, essere chiamato in causa nel giudizio che riguarda l'eredità, al fine di garantire la piena tutela dei suoi diritti ed evitare decisioni che potrebbero pregiudicarlo, anche se indirettamente potendo egli accettare l'eredità sino a quando gli eredi che subentrerebbero non abbiano espressamente accettato come avvenuto nel caso in esame ove (che ha visto accrescere la Parte_5
sua quota a seguito DEla rinuncia DE fratello) non aveva ancora espressamente accettato.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento DEla domanda di condanna DEl'attore ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, mancando la prova DEla mala fede o colpa grave. Invero, secondo l'orientamento granitico DEla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 30 marzo 2022, n. 10236) l'accoglimento DEla domanda di condanna al risarcimento DE danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone l'accertamento sia DEl'elemento soggettivo, identificato nella mala fede o colpa grave, quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione DE processo, sia DEl'elemento oggettivo, e cioè l'entità DE danno sofferto.
Il giudizio, come da separata ordinanza, proseguirà per le operazioni divisionali e per la stima DE valore dei cespiti.
Quanto alle spese di lite, queste vanno regolate, ai sensi DEl'art. 91 c.p.c., in base al principio DEla soccombenza di quale unica parte soccombente CP_1
rispetto alla domanda attorea, e si liquidano come da dispositivo che segue al medio DElo scaglione di valore indeterminabile.
Con riguardo, invece, alle altre parti in giudizio, esse, nel costituirsi, hanno tutte sostanzialmente ritenuto di aderire alla domanda formulata dall'attore: tale posizione processuale, pertanto, giustifica l'integrale compensazione DEle spese di lite.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate nel corso DE giudizio con decreto DE 03/03/2015 ferma la solidarietà rispetto al ctu sono poste definitivamente a carico DEla convenuta nei rapporti interni tra le parti processuali. CP_1
PQM
Non definitivamente pronunziando ogni contraria eccezione disattesa così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Parte_8
2) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la nullità DE testamento olografo recante la firma apparente di , redatto in data 29/12/2012 e Controparte_2
pubblicato con verbale DE Dott. , Notaio in Sant'Antimo, in data Persona_5
24/06/2013, Repertorio n. (58.306), registrato a Napoli il 27/06/2013 al n. 5753;
3) dichiara per l'effetto aperta la successione ab intestato di , Controparte_2
nato a [...] il [...] e deceduto in Napoli, in data 09/02/2013 devoluta ex lege alla madre nata a [...] [...] e deceduta a RE Parte_9 CP_3
DE GR (Na) in data 29/09/2018;
4) dichiara aperta la successione ab intestato di nata a [...] Parte_9 CP_3
20/09/1927 e deceduta a RE DE GR (Na) in data 29/09/2018;
5) dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Parte_3
6) dichiara (cf. ), Parte_1 C.F._1 Parte_6
(cf. ) e (cf.
[...] C.F._6 Parte_7
) eredi di nata a [...] [...] e C.F._8 Parte_9 CP_3
deceduta a RE DE GR (Na) in data 29/09/2018, in rappresentazione DEla madre nella misura di 1/3 in comunione;
Parte_10
7) dichiara (cf. erede di nata Parte_2 C.F._3 Parte_9
a il 20/09/1927 e deceduta a RE DE GR (Na) in data 29/09/2018 CP_3
nella misura di 1/3;
8) dichiara (cf. ) e CP_1 C.F._2 Parte_5
(cf. ), eredi di nata a [...] [...] e C.F._7 Parte_9 CP_3
deceduta a RE DE GR (Na) in data 29/09/2018 nella misura di 1/3 in comunione;
9) condanna al pagamento, in favore di , DEle CP_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in € 700,00 per spese vive, € 10.860,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari dichiaratisi antistatari;
10) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le altre parti DE giudizio;
11) spese di consulenza tecnica come in parte motiva;
12) rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
13) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Napoli, 18.09.2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Claudia Colicchio Dott. Pietro Lupi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI in composizione collegiale ed in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Pietro Lupi Presidente dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice dott.ssa Claudia Colicchio Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 20936/2021
TRA
(cf. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Angelo D'Onofrio e Vincenzo
Sorrentino elettivamente domiciliato presso il suo studio in S. AN Abate alla via dei D'Auria n. 3 giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(cf. ) rapp. ta e difesa congiuntamente e CP_1 C.F._2
disgiuntamente dagli avv.ti Anna HO e TT NE ed elett.te domiciliata presso il loro studio in Torino al Corso Re Umberto n. 6 giusta procura in atti;
(cf. rapp.ta e difesa dall'avv. Filomena Parte_2 C.F._3
D'Aniello ed elett. te dom. ta presso il suo studio in Portici al Viale D'Amore n. 13 presso l'avv. Pietro Solone;
(cf. ) rapp.to e difeso congiuntamente dagli Parte_3 C.F._4
avv. ti Anna HO e TT NE ed elett. te dom. to presso il loro studio in
Torino, Corso Vittorio AN II, n. 216; ( cf rapp. ta e difesa dall'avv. Caterina Parte_4 C.F._5
Maurelli ed elett. te dom. ta in Pompei alla via Ripuaria n. 65 giusta procura in atti.
(cf. ) ed (cf. Parte_5 C.F._6 CP_1
), quali eredi DE sig. , rapp.ti e difesi dagli C.F._2 Persona_1
avv. ti Anna HO e TT NE ed elett. te domicliati presso il loro studio in
Torino C. so Re Umberto n. 6;
(cf. ) rapp. to e difeso dall'avv. Michele Parte_6 C.F._7
Avino ed elett. te dom. to in S. Egidio DE Monte Albino (SA) alla via Ugo Foscolo
n. 55 giusta procura in atti;
(cf. ) rapp. ta e difesa congiuntamente e Parte_7 C.F._8
disgiuntamnete dagli avv. ti Angelo D'Onofrio e Vincenzo Sorrentino ed elettivamente domiciliata in S. AN Abate, alla via Casa D'Auria, n. 3, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Parte_8
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore sopra epigrafato esponeva principalmente quanto segue:
- che in data 29 settembre 2018 veniva a mancare in RE DE GR la signora da anni allettata e incapace di intendere e volere, lasciando quali Parte_9
eredi legittimi, l'istante con i fratelli, , , figli Parte_6 Parte_7
DEla signora , sorella premorta DEla de cuius, nonché gli altri Parte_10
due germani di quest'ultima, signori e;
Parte_2 Persona_1
- che al momento DEla morte il patrimonio DEla signora era Parte_9
rappresentato unicamente da 750/1000 DEl'immobile sito in San Giorgio a
Cremano, alla via Cavalli di Bronzo n. 31 e pertinenziale locale box, il tutto riportato in catasto al foglio 3, particella 807, sub 10, cat. A/3, cl 2, vani 5; - che alla de cuius era premorto il figlio, signor il quale Controparte_2
disponeva dei suoi beni, con testamento olografo, come segue: “Dispongo che alla mia morte le mie proprietà vengano date alle mie uniche cugine………..A mia cugina
, figlia di zio voglio lasciare la casa di con il terreno CP_1 Per_1 CP_3
perché sono sicura che mai nulla venderà, mentre la casa e il garage di San CP_1
Giorgio a Cremano, voglio che siano divise in parti uguali tra le mie cugine, CP_1
e figlia di zia , perché voglio che e
[...] Parte_4 Pt_2 CP_1 Pt_4
abbiano un posto sicuro dove incontrarsi tutte le volte che verranno a San Giorgio. Desidero lasciare ad AN anche il lume DEla nonna che tanto le piaceva, mentre tutti CP_1
gli oggetti in oro, voglio che siano divisi in parte uguali tra e . La spilla CP_1 Pt_4
in oro di nonna e le medaglie DE nonno voglio che siano di CP_1 Pt_6 CP_1
Al mio amico voglio lasciargli la mia moto e i miei due cani, e Pt_8 Per_2 Per_3
sono sicuro che li tratterà bene…”;
- che dopo la pubblicazione DE suindicato testamento, le beneficiate accettavano l'eredità, trascrivendo in loro favore i cespiti ricevuti;
- che tale testamento, rinvenuto dopo qualche giorno dalla morte DElo
, dalla badante DEla signora e da un amico di famiglia CP_2 Parte_9
sotto il sedile DEla moto di proprietà DE testatore, parcheggiata nel locale garage, è da considerarsi apocrifo in quanto non sottoscritto dal defunto come risulta dalla perizia grafologica a firma DEla dott.ssa . Persona_4
Sulla base di tali premesse l'attore chiedeva di accertare e dichiarare la nullità DE testamento a firma DE signor DE 29/12/2012, pubblicato dal Controparte_2
Notaio di Sant'Antimo in data 24.06.2013 per firma apocrifa DE Persona_5
testatore. Chiedeva pertanto di dichiarare l'apertura DEla successione di Parte_9
al cui interno andava considerato anche il relictum DE figlio AN a seguito DEla dichiarata nullità DE testamento. In alternativa, da considerarsi qui proposta come domanda subordinata, agiva per fare valere la lesione DEla quota di riserva subita dalla propria sorella dalle disposizioni testamentarie DE figlio che Controparte_2
aveva completamente estromesso la madre dalla propria successione e per l'effetto chiedeva di disporre ex art. 558 c.c. la riduzione DEle disposizioni testamentarie con restituzione al relictum DEla compianta di 1/3 dei beni devoluti con Parte_9
testamento olografo dal signor alle cugine, signore Controparte_2 CP_1
e All'esito DEla esperita azione di nullità DE testamento e/o
[...] Parte_4
riduzione, in accoglimento DEla domanda di divisione, chiedeva di dichiarare aperta la successione DEla signora nata a [...] [...] e deceduta in Parte_9 CP_3
Napoli in data 29 settembre 2018 e di procedere allo scioglimento DEla comunione relativa alla massa DEla signora rappresentata dai seguenti beni: (a) la Parte_9
piena proprietà DEl'appartamento sito in San Giorgio a Cremano, alla via Cavalli di
Bronzo n. 31, piano 2, interno 6, riportato in catasto al foglio 3, particella 807, sub
10, cat A/3, classe 2, consistenza vani 5; (b) locale sito in alla via CP_3
Benedetto Croce n. 15, piano terra riportato in catasto al foglio 12, particella 285, sub
4, cat. C/2 classe 2, 43 mq;
(c) terreno sito in riportato in catasto terreni CP_3
al foglio 12, particella 450, qualità seminativo arboreo, ha 05 ca 36; (d) tutti i beni mobili e preziosi che arredavano l'abitazione DEla de cuius. Chiedeva inoltre di formare i relativi lotti in relazione ai cespiti suindicati e procedere all'attribuzione degli stessi in favore di tutti gli eredi, di condannare le signore e CP_1
a restituire e conferire alla massa, in natura, quanto ricevuto per Parte_4
testamento a seguito DEla nullità DElo stesso o in alternativa, in accoglimento DEl'azione di riduzione, nei limiti di 1/3 così come stabilito dall'art. 538 c.c e di condannarle alla restituzione dei frutti naturali e/o civili maturati dall'entrata in possesso e fino alla distribuzione e attribuzione dei beni ereditari oltre al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c.
Si costituiva , la quale in via preliminare chiedeva di dichiarare Parte_2
l'improcedibilità e/o inammissibilità DEl'azione, in quanto promossa in assenza DE procedimento di mediazione obbligatoria. Aderiva alla domanda attorea di accertamento DEla nullità DE testamento a firma apparente DE signor
[...]
DE 29/12/2012 ed a quella, subordinata, di riduzione DEle disposizioni CP_2
testamentarie per lesione DEla quota di riserva DEla defunta Parte_9
Si costituiva la quale in va preliminare chiedeva di disporre la CP_1
separazione DEle cause in relazione alle due successioni (DE cugino
[...] e DEla zia ed ordinare l'integrazione DE contraddittorio con CP_2 Parte_9
riferimento ai litisconsorti necessari non citati nell'odierno giudizio. Preso atto DEl'intervenuto decesso DE convenuto chiedeva di disporre Persona_1
l'interruzione DE processo ai sensi DEl'art. 299 c.p.c., di dichiarare l'improcedibilità DE presente procedimento ai sensi DEl'art. 5, comma 1 bis DE D. Lgs. n. 28/2010 e per l'effetto assegnare all'attore un termine di quindici giorni per la presentazione DEla domanda di mediazione
Nel merito, in via principale chiedeva di respingere la domanda di nullità DE testamento olografo di in quanto infondata al pari di quella di Controparte_2
riduzione. In via subordinata chiedeva di accertare e dichiarare che la signora Pt_9
avesse dato integrale e volontaria esecuzione alle disposizioni testamentarie DE
[...]
figlio premorto e, per l'effetto, chiedeva di dichiarare che la validità DE testamento olografo per implicita rinuncia all'azione di riduzione.
All'udienza DE 03/03/2022 il Giudice, visto il certificato di morte DE convenuto deceduto in data 2.09.2021 successivamente alla notifica DEl'atto Persona_1
di citazione, dichiarava l'interruzione DE processo ai sensi DEl'art. 299 c.p.c. che veniva riassunto dall'originario attore e dagli eredi di e Per_1 CP_1
i quali in via preliminare chiedevano di disporre la separazione Parte_5
DEle cause come ritenuto di giustizia, di ordinare l'integrazione DE contraddittorio con riferimento ai litisconsorti necessari non citati nell'odierno giudizio e dichiarare l'improcedibilità DE presente procedimento ai sensi DEl'art. 5, comma 1 bis DE D.
Lgs. n. 28/2010 assegnando all'attore un termine di quindici giorni per la presentazione DEla domanda di mediazione.
Nel merito, in via principale chiedevano di respingere la domanda di nullità DE testamento olografo di in quanto infondata al pari DEla domanda Controparte_2
di riduzione. Accertata e dichiarata l'infondatezza DEle domande di parte attrice, chiedevano di pronunciare la divisione DE compendio ereditario tra i coeredi DEla signora In via subordinata chiedevano di accertare e dichiarare che la Parte_9
signora aveva dato integrale e volontaria esecuzione alle disposizioni Parte_9
testamentarie DE figlio premorto e, con conseguente validità DE testamento olografo. per rinunzia tacita all'azione di riduzione.
A seguito DEla riassunzione si costituiva quale figlio DEl'originario Parte_3
convenuto allegando la propria rinuncia all'eredità paterna ( cfr atto DE Notaio
in Torino, rep. n. 4.645, raccolta n. 3.813, registrato a Torino 1 il Persona_6
12/10/2021 al n. 50550, serie 1T) chiedendo di essere estromesso dal giudizio.
Eccepiva, inoltre, l'improcedibilità DE giudizio ai sensi DEl'art. 5, comma 1 bis DE D.
Lgs. n. 28/2010 e la condanna al risarcimento DE danno ex art. 96 c.p.c..
Si costituivano , e i quali Parte_6 Parte_7 Parte_4
aderivano alle domande attoree.
Dichiarata la nullità DEl'atto di citazione e disposta la sua integrazione all'udienza DE
29/09/2022, prodotta documentazione, concessi i termini 183 comma 6 c.p.c e disposta ctu grafologica, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, veniva riservata in decisione all'udienza DE 19/05/2024 con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Così esposti brevemente i fatti di causa, deve essere preliminarmente disattesa la doglianza con la quale eccependo la mancanza di connessione CP_1
oggettiva tra la domanda avente ad oggetto l'impugnazione DE testamento di e quella relativa alla divisione DE compendio ereditario di Controparte_2 Pt_9
demandava la separazione DEle cause.
[...]
Sul punto, va innanzitutto precisato che parte convenuta non ha addotto alcun elemento a supporto DEle argomentazioni oggetto DEl'eccezione, peraltro formulata in maniera assolutamente generica, non avendo, cioè, precisato quali siano le ragioni ostative alla congiunta trattazione DEle predette domande, se non la diversità dei compendi ereditari.
In ogni caso, le istanze avanzate nel presente giudizio risultano pacificamente connesse sotto il profilo oggettivo - circostanza che, infatti, ha reso opportuna la loro trattazione congiunta in un unico procedimento giudiziario - atteso che la risoluzione DEla controversia relativa alla impugnativa DE testamento olografo a firma CP_2
incide direttamente, soprattutto sul versante DEla individuazione dei beni che ne fanno parte, anche sulla decisione in ordine alla divisione DE compendio ereditario di Parte_9
Deve essere altresì disattesa l'eccezione tesa a censurare la mancata integrità DE contraddittorio. Sul punto è sufficiente evidenziare che, con provvedimento DE
29/09/2022, veniva ordinata all'attore l' integrazione DE contraddittorio DE presente giudizio nei confronti di tale “ ” - al quale aveva devoluto, Pt_8 Controparte_2
a titolo di legato nel testamento oggetto di giudizio, un motoveicolo e due cani (cfr. pag. 7 DE testamento allegato alla citazione) - poi avvenuta in data 30/11/2022, mediante notifica a mani proprie al soggetto individuato dalla parte nella persona di che non si costituiva in giudizio e ne va pertanto dichiarata in Parte_8
questa sede la contumacia.
In ordine all'eccepita mancata integrazione DE contraddittorio nei confronti DE presunto legatario va rilevato che la parte eccipiente non ha indicato altro soggetto riconducibile a tale . Il documento che dimostrerebbe la cessione DEla moto in Pt_8
favore di soggetto terzo (visura cronologico di proprietà depositata da CP_1
in atti) tale direttamente dal testatore non è indice di alcuna
[...] Persona_7
errata evocazione in giudizio. In primo luogo, non è noto se, alla data DE decesso DElo , la moto fosse ancora presente nel suo patrimonio o se sia proprio CP_2
quella DEla visura non essendoci nel testamento il riferimento alla targa;
d'altra parte, la proprietà in capo all risulta volturata a seguito DE decesso DElo Per_7 CP_2
senza alcun passaggio intermedio.
Con particolare riguardo alla posizione processuale di , che ha anch'egli Parte_3
eccepito l'improcedibilità DEla domanda per non aver preso parte al procedimento di mediazione, va rilevato che questi veniva citato con ricorso ex art. 299 c.p.c. per la prosecuzione DE presente giudizio nella qualità di chiamato all'eredità di Per_1
germano DEla de cuius, deceduto dopo la notifica DEl'atto introduttivo,
[...]
avvenuta nel luglio DE 2021.
Va ancora evidenziato che lo con atto per AR , Repertorio CP_1 Persona_6
4645, Raccolta n. 3813, DEl'11 ottobre 2021, espressamente rinunciava all'eredità paterna, circostanza che ha, di fatto, determinato la sua liberazione da qualsiasi pretesa o responsabilità in ordine ai beni da ereditare. Pertanto, pur essendo stato correttamente vocato in giudizio affinché fosse soddisfatta la condizione processuale DEl'integrità DE contraddittorio - essendo questi chiamato all'eredità di già raggiunto dall'atto di citazione prima Persona_1
DE decesso - la rinuncia espressa ha, di fatto, determinato una sopravvenuta carenza di interesse alla partecipazione al procedimento di mediazione, che ne ha giustificato, anche in considerazione DEla finalità deflattiva cui l'istituto è orientato, la mancata convocazione.
In via ulteriore, non merita accoglimento neppure l'eccezione con la quale CP_1
eccepiva il difetto di costituzione DEl'attore a sensi DEl'art. 165 c.p.c., integrato
[...]
dal mancato deposito, unitamente all'atto di citazione, degli allegati ivi richiamati. La documentazione richiamata (perizia grafologica, visura ipotecaria beni CP_2
e è infatti allegata ritualmente all'atto di citazione.
[...] CP_1
Quanto, infine, alla doglianza avente ad oggetto la legittimazione attiva DEl'odierno attore va innanzitutto premesso che l'attore, quale figlio di (sorella Parte_10
di , ha ricevuto per trasmissione ex art 479 cc il diritto di accettare l'eredità DEla Pt_9
zia. Invero, quest'ultima deceduta in data 29.09.2018 senza figli e coniuge ha devoluto la propria eredità ex art. 570 cc ai fratelli, tra cui la madre DEl'odierno attore a lei successivamente deceduta (08.05.2002). Ebbene in mancanza DEl'allegazione e DEla prova che abbia accettato l'eredità DEla sorella il diritto di accettare Parte_10
l'eredità DEla germana si è trasmesso ai figli di (tra cui l'odierno Pt_9 Parte_10
attore) che, agendo per sciogliere la sua comunione ereditaria, la ha tacitamente accettata. L'accettazione DEl'eredità DE trasmissario ( da parte DE nipote Parte_9
implica chiaramente anche la tacita accettazione DEl'eredità DE trasmittente Parte_1
( la mamma essendo un diritto che si rinviene nella eredità DEla Parte_10
seconda.
Così ragionando è evidente che, subentrando l'attore nella posizione DEla madre, ha pieno interesse a fare valere la allegata nullità DE testamento che avrebbe quale effetto l'apertura DEla successione ab intestato (anche) in favore DEla germana DEla defunta e, quindi, dei suoi eredi. Parte_9
Analoga considerazione anche rispetto alla domanda di riduzione che, per trasmissione, l'attore farebbe valere quale erede DEla zia madre DE testatore. Pt_9
Non sussistono, quindi, elementi ostativi alla proposizione, da parte DEl'odierno attore, DEla domanda di nullità DE testamento, potendo essere proposta, ai sensi DEl'art. 606 c.c., da “chiunque vi abbia interesse”.
Deve poi aggiungersi che differentemente da quanto sostenuto dalla Parte_9
convenuta non ha implicitamente rinunciato all'esperimento CP_1
DEl'azione di nullità DE testamento avendone dato implicita esecuzione ex art. 590 cc. L'esecuzione DEle attività, indicate dalla convenuta come CP_1
inequivocabili di volontà di dare esecuzione al testamento nullo, quali la sottoscrizione DEle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà DEla devoluzione di beni mobili e DEla dichiarazione di successione di , la Controparte_2
presentazione di domande di voltura a favore dei beneficiari DEle disposizioni testamentarie, nonché il pagamento DEle imposte, hanno in primo luogo finalità prettamente amministrative e fiscali e, soprattutto, non vi è alcuna allegazione DEla conoscenza DEla causa DEla nullità da parte DEla defunta Va, invero, precisato Pt_9
come il testamento lesivo non sia in alcun modo un testamento nullo, nullità in questo giudizio correttamente fatta ricondurre infatti non alla pretermissione (o lesione se è vera l'affermazione non dimostrata per la quale la stessa avrebbe ricevuto dei beni mobili dal figlio) ma alla apocrifia DEla firma di cui alcuna prova DEla conoscenza da parte DEla mamma è stata allegata in causa.
Intatta, pertanto, restava - e resta, attualmente, per i suoi discendenti, quali sono gli odierni attori - la possibilità DEla di agire nei confronti DEle nipoti CP_1 CP_1
e per recuperare quanto spettantegli, senza che la condotta degli
[...] Parte_4
anni successivi possa valere come tacita rinuncia, trattandosi di comportamento ambiguo, privo di portata rappresentativa di una volontà inequivocabile.
Addirittura una parte DEla giurisprudenza è giunta ad affermare che la norma richiamata non troverebbe applicazione nell'ipotesi de qua: “l'art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto DEla volontà DE de cuius, sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa DE testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore” (cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-07-2012, n. 11195).
In altri termini, nel caso in cui venga accertata la non autenticità DEla sottoscrizione apposta alla scheda olografa, non può dirsi sussistente una disposizione che sia frutto DEla volontà DE de cuius, perché il positivo accertamento DEla probabile falsità DEla stessa “non determinerebbe la nullità DE testamento, ma la sua inesistenza come atto di volontà DE de cuius” (cfr. Cass. civ., sentenza 12.05.2005, n. 7475).
Così risolte le questioni di carattere preliminare, la divisione DE compendio ereditario dismesso da richiede la previa definizione DEle questioni relative alla Parte_9
validità DE testamento.
La domanda proposta da , cui hanno aderito , Parte_1 Parte_7
, e, benché destinataria di parte DEle disposizioni Parte_6 Parte_2
testamentarie, avente ad oggetto l'accertamento DEla nullità DE Parte_4
testamento olografo redatto da per falsità, in quanto scritto e Controparte_2
sottoscritto da altra mano scrivente, è fondata e deve essere accolta.
Si premette in diritto che, come chiarito dalla Suprema Corte, “la parte che contesta
l'autenticità DE testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo DEla provenienza DEla scrittura, e grava su di essa l'onere DEla relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (cfr. Cass. civ., sez. II, 17/11/2023, n. 31974).
Tale onere probatorio può dirsi raggiunto alla luce DEle risultanze DEla espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Il nominato ctu, esaminando la scheda testamentaria in originale, grazie all'ausilio di rilievi fotografici ed ispezioni effettuate a mezzo microscopio digitale ed illuminazione artificiale, ha rilevato che “emerge con chiarezza che le difformità osservate tra
Q e Kn - e cioè tra la sottoscrizione apposta in calce al testamento oggetto di indagine e le sottoscrizioni conosciute - non sono solo attinenti agli aspetti strutturali dei percorsi grafici ma anche a quelli integrati acquisendo così natura “fondamentale”, vale a dire attinenti a profili sostanziali DEla grafia per la sottesa rappresentazione di evidenze comparativamente inconciliabili.
Secondo quanto è stato oggetto DEla presente disamina, lo studio autonomo e comparativo di Q e Kn ha consentito di discriminare le gestualità grafiche partitamente in Q e Kn comprendendone per ciascuna grafia il proprio master pattern, ovvero il moDElo comportamentale grafico, definito da riconoscibili confini di variabilità (in K)”.
In particolare, il ctu ha valutato la riconducibilità DEla grafia al testatore, esaminandola in rapporto alle seguenti scritture di comparazione: n. 1 con reperto sottoscrittivo apposto in calce al Libretto di Lavoro n. 797, datato 1 luglio 1980; n. 2 reperti sottoscrittivi apposti a margine e in calce all'atto di compravendita per AR
datato 04.05.1998 (Rep. 27861); reperto sottoscrittivo Persona_8
apposto in calce alla patente militare di Guida n. datata 09.01.2007; reperto Nu_1
sottoscrittivo apposto in calce all'assegno bancario Banca di credito Popolare n.
0023061142-00 di € 566,00, evidenziando, sotto il profilo puramente formale e di complessità DE processo grafico, DEle sostanziali divergenze ed incompatibilità esecutive.
Il ctu ha quindi concluso le operazioni peritali affermando che, dalle analisi grafiche dirette e confrontuali DEla sottoscrizione ad apparente nome ”, Controparte_2
apposta in calce al testamento oggetto di accertamento, ed i reperti conosciuti, la scheda testamentaria non sia riconducibile all'alveo scrittorio DElo stesso, essendo quindi lecito addivenire alla configurazione di una cornice di decisive evidenze a supporto DEl'ipotesi di eterografia (cfr. relazione peritale depositata in data
13/02/2025).
Dette conclusioni, ribadite anche in sede di chiarimenti, costituiscono l'esito di un iter procedimentale e motivazionale altamente approfondito, coerentemente ed esaustivamente argomentato attraverso una adeguata valutazione di tutte le caratteristiche proprie DE tratto grafico in esame, per cui possono essere pienamente condivise e fatte proprie dal Tribunale, e quindi concludersi nel senso che l'esame calligrafico DE testamento olografo di depone per la falsità DElo Controparte_2
stesso.
Dunque, alla luce di tutto quanto sopra detto, deve dichiararsi la nullità DE testamento olografo recante la firma apparente di , Controparte_2
redatto in data 29/12/2012 e pubblicato con verbale DE Dott. Persona_5
Notaio in Sant'Antimo, in data 24/06/2013, Repertorio n. (58.306), registrato a Napoli il 27/06/2013 al n.5753.
Accertata la falsità DEla scheda testamentaria impugnata consegue l'assorbimento DEla domanda di riduzione per lesione di legittima spiegata dall'attore, qualificata come “alternativa” nell'atto di citazione ma da intendersi spiegata come subordinata anche dai convenuti e . Parte_6 Parte_2
Ebbene, applicando le norme previste per la successione legittima di chi muore senza testamento, consegue che quale genitore superstite, era l'unico soggetto Parte_9
che, ai sensi DEl'art. 568 c.c., avrebbe avuto diritto, in assenza di coniuge e prole, fratelli, sorelle o loro discendenti, a succedere nella totalità DEla massa ereditaria dismessa da , rappresentata dall'immobile sito in alla Controparte_2 CP_3
via Benedetto Croce n. 15, piano terra (riportato in catasto al foglio 12, particella 285, sub 4, cat. C/2 classe 2, 43 mq.) e dal terreno sito in riportato in catasto CP_3
terreni al foglio 12, particella 450, qualità seminativo-arboreo, nonché dai 250/1000 DEl'appartamento sito in San Giorgio a Cremano, alla via Cavalli di Bronzo n. 31, piano 2, interno 6 (riportato in catasto al foglio 3, particella 807, sub 10, cat A/3, classe 2, consistenza vani 5).
Invero, la volontà di di accettare l'eredità DE figlio AN è Parte_9
inequivocamente contenuta nella missiva (cfr.: all. 5 convenuta che CP_1
la stessa inviava al datore di lavoro DE figlio laddove affermava che “il defunto ha lasciato disposizioni testamentarie per quanto riguarda beni immobiliari e Controparte_2
non ha lasciato alcuna disposizione testamentaria riguardo beni mobili ossia depositi bancari, titoli, denaro in contante e quant'altro. Pertanto in merito a questi ultimi beni l'erede universale è la sottoscritta qualità di madre vedova”. Parte_11
Pertanto, in assenza di prova allo stato DEl'esistenza di tali beni mobili, i beni immobili di cui in precedenza si aggiungono a quanto già presente nel patrimonio di e cioè i 750/1000 DEl'immobile sito in San Giorgio a Cremano, alla via Parte_9
Cavalli di Bronzo n. 31, e DE pertinenziale locale box, riportato in catasto al foglio 3, particella 807, sub 10, cat. A/3, cl 2, vani 5.
La massa ereditaria DEla de cuius, pertanto, si compone in questi termini: - la piena proprietà DEl'appartamento sito in San Giorgio a Cremano, alla via Cavalli di Bronzo n. 31, piano 2, interno 6, riportato in catasto al foglio 3, particella 807, sub
10, cat A/3, classe 2, consistenza vani 5; - locale sito in , alla via CP_3
Benedetto Croce n. 15, piano terra riportato in catasto al foglio 12, particella 285, sub
4, cat. C/2 classe 2, 43 mq;
- terreno sito in , riportato in catasto terreni CP_3
al foglio 12, particella 450, qualità seminativo arboreo, ha 05 ca 36; - i beni mobili e preziosi che arredavano la sua abitazione.
In ordine alla moto ed ai due cani di cui al lascito in favore di alcuna prova Pt_8
DEla loro presenza all'attualità nel patrimonio DE defunto . CP_2
Sulla base di queste premesse, va dichiarata aperta la successione legittima di
[...]
, nato a [...] il [...], deceduto in San Giorgio a Cremano in CP_2
data 9/02/2013, al quale succede la madre nata a [...] Parte_9 CP_3
20/09/1927 e deceduta in RE DE GR in data 29/09/2018,
Va, altresì, dichiarata aperta la successione legittima di nata a Parte_9 CP_3
il 20/09/1927 e deceduta in RE DE GR in data 29/09/2018, alla quale succedono per legge;
1) per la quota di 1/3 per ciascuna stirpe ai sensi DEl'art. 538 c.c. e quindi 1/3 in comunione in favore di (cf. ), Parte_1 C.F._1
(cf. ) e (cf. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), quali eredi di , germana premorta C.F._8 Parte_10
alla de cuius in '8/05/2002 ; Per_9
2) 1/3 (cf. ; Parte_2 C.F._3
3) 1/3 in comunione tra (cf. ) e CP_1 C.F._2
(cf. ), quali eredi DE padre Parte_5 C.F._7
, deceduto in Torino in data 02/09/2021. Persona_1
Per quanto attiene a la stessa non può ritenersi chiamata alla Parte_4
successione legittima in tal modo apertesi, essendo venuta meno la vocazione testamentaria che aveva inizialmente giustificato la sua partecipazione al giudizio.
Va poi ordinata ai beneficiari la restituzione alla massa dei beni eventualmente appresi in forza di tale disposizione testamentaria.
Si rende, infine, opportuno precisare come, pur considerandone la totale estraneità all'oggetto DE contendere (dovuta alla rinuncia espressa all'eredità), è Parte_3
stato, comunque, correttamente citato da parte attrice, in omaggio al principio generale, desumibile dalla ratio DEl'art. 102 c.p.c., secondo cui, sebbene la rinuncia lo escluda dalla comunione ereditaria, il rinunciante deve, sia pure ai soli fini DEl'integrità DE contraddittorio, essere chiamato in causa nel giudizio che riguarda l'eredità, al fine di garantire la piena tutela dei suoi diritti ed evitare decisioni che potrebbero pregiudicarlo, anche se indirettamente potendo egli accettare l'eredità sino a quando gli eredi che subentrerebbero non abbiano espressamente accettato come avvenuto nel caso in esame ove (che ha visto accrescere la Parte_5
sua quota a seguito DEla rinuncia DE fratello) non aveva ancora espressamente accettato.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento DEla domanda di condanna DEl'attore ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, mancando la prova DEla mala fede o colpa grave. Invero, secondo l'orientamento granitico DEla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 30 marzo 2022, n. 10236) l'accoglimento DEla domanda di condanna al risarcimento DE danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone l'accertamento sia DEl'elemento soggettivo, identificato nella mala fede o colpa grave, quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione DE processo, sia DEl'elemento oggettivo, e cioè l'entità DE danno sofferto.
Il giudizio, come da separata ordinanza, proseguirà per le operazioni divisionali e per la stima DE valore dei cespiti.
Quanto alle spese di lite, queste vanno regolate, ai sensi DEl'art. 91 c.p.c., in base al principio DEla soccombenza di quale unica parte soccombente CP_1
rispetto alla domanda attorea, e si liquidano come da dispositivo che segue al medio DElo scaglione di valore indeterminabile.
Con riguardo, invece, alle altre parti in giudizio, esse, nel costituirsi, hanno tutte sostanzialmente ritenuto di aderire alla domanda formulata dall'attore: tale posizione processuale, pertanto, giustifica l'integrale compensazione DEle spese di lite.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate nel corso DE giudizio con decreto DE 03/03/2015 ferma la solidarietà rispetto al ctu sono poste definitivamente a carico DEla convenuta nei rapporti interni tra le parti processuali. CP_1
PQM
Non definitivamente pronunziando ogni contraria eccezione disattesa così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Parte_8
2) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la nullità DE testamento olografo recante la firma apparente di , redatto in data 29/12/2012 e Controparte_2
pubblicato con verbale DE Dott. , Notaio in Sant'Antimo, in data Persona_5
24/06/2013, Repertorio n. (58.306), registrato a Napoli il 27/06/2013 al n. 5753;
3) dichiara per l'effetto aperta la successione ab intestato di , Controparte_2
nato a [...] il [...] e deceduto in Napoli, in data 09/02/2013 devoluta ex lege alla madre nata a [...] [...] e deceduta a RE Parte_9 CP_3
DE GR (Na) in data 29/09/2018;
4) dichiara aperta la successione ab intestato di nata a [...] Parte_9 CP_3
20/09/1927 e deceduta a RE DE GR (Na) in data 29/09/2018;
5) dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Parte_3
6) dichiara (cf. ), Parte_1 C.F._1 Parte_6
(cf. ) e (cf.
[...] C.F._6 Parte_7
) eredi di nata a [...] [...] e C.F._8 Parte_9 CP_3
deceduta a RE DE GR (Na) in data 29/09/2018, in rappresentazione DEla madre nella misura di 1/3 in comunione;
Parte_10
7) dichiara (cf. erede di nata Parte_2 C.F._3 Parte_9
a il 20/09/1927 e deceduta a RE DE GR (Na) in data 29/09/2018 CP_3
nella misura di 1/3;
8) dichiara (cf. ) e CP_1 C.F._2 Parte_5
(cf. ), eredi di nata a [...] [...] e C.F._7 Parte_9 CP_3
deceduta a RE DE GR (Na) in data 29/09/2018 nella misura di 1/3 in comunione;
9) condanna al pagamento, in favore di , DEle CP_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in € 700,00 per spese vive, € 10.860,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari dichiaratisi antistatari;
10) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le altre parti DE giudizio;
11) spese di consulenza tecnica come in parte motiva;
12) rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
13) rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
Napoli, 18.09.2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Claudia Colicchio Dott. Pietro Lupi