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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/12/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MA De LU Presidente Relatore
IO RT GI
Valeria Monti GI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5317/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/10/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MALAGUTTI MARIA PIA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. PESARE PATRIZIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Voglia il Tribunale Ill.mo:
- Dichiarare con sentenza emessa in Camera di Consiglio la separazione personale dei signori nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...], C.F. C.F._1 e , nato a [...] il [...], residente in [...], domiciliato in Manduria Via Dei Gigli, snc;
C.F. autorizzando i coniugi a vivere separati, con obbligo C.F._2 di reciproca comunicazione in caso di trasferimento e di mutuo rispetto.
1) La casa familiare, condotta in locazione dalla signora continuerà Parte_1 ad essere abitata dalla stessa, presso la quale risiederà il figlio minore Per_1
. Il signor , si impegnerà a lasciare l'alloggio coniugale,
[...] Controparte_1 libero di sé, persone e cose, alla sottoscrizione del suddetto ricorso, e comunque entro e non oltre il 30 ottobre 2025. Le utenze della casa familiare verranno volturate a nome di Parte_1
2) I ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ai genitori ed Persona_1 avrà residenza anagrafica e collocazione presso la madre, nella casa familiare.
4) Il padre, potrà vedere e tenere con sé il figlio , un week end a Per_1 settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alle ore 17,30 (dopo l'uscita da scuola ed eseguiti i compiti) o dal sabato mattina, fino alla domenica sera, con obbligo di portarlo presso la residenza della madre alle ore 20,00, durante il periodo invernale ed alle ore 21,30/22,00 durante il periodo estivo. Il padre, poiché a causa della lontananza (domicilio in Milano) e dei motivi di lavoro, non potrà vedere e/o tenere presso di sé il minore, per un pomeriggio, nelle settimane in cui costui non trascorrerà con lui il week end, avrà la possibilità di farlo qualora – per motivi di lavoro o per un periodo di ferie-, il predetto si troverà nelle vicinanze, con obbligo di portarlo presso la residenza della madre alle ore 20,00, durante il periodo invernale ea alle ore 21,30/22,00 durante il periodo estivo. Il tutto previo accordo telefonico con la madre e nel massimo rispetto degli impegni della stessa e del minore. Il padre potrà tenere con sé il figlio minore per sette giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e di Capodanno, sempre nel rispetto e tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi e quindi con possibilità di modificare il giorno di festività. Il padre potrà tenere con sé il figlio minore per tre giorni durante le festività pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane Per_1 (anche non consecutive) durante il periodo estivo, durante il quale egli provvederà al suo completo mantenimento. I genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente, con un congruo anticipo (entro il mese di maggio), il periodo feriale di cui potranno godere ed anche il luogo di villeggiatura ove trascorreranno le vacanze con il figlio. Nel caso in cui entrambi i genitori, per motivi di lavoro, dovessero usufruire del medesimo periodo feriale, il minore, trascorrerà sette giorni con il padre e sette giorni con la madre. I genitori potranno, in ogni caso, compatibilmente con le loro esigenze lavorative e, comunque, sempre nell'interesse esclusivo del minore, modificare i termini e le modalità delle frequentazioni per il periodo natalizio, pasquale ed estivo, come sopra concordato, nonché stabilire periodi di frequentazioni più ampi, previo accordo telefonico e nel massimo rispetto degli impegni di entrambi e del minore.
5) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio il padre verserà alla madre entro il giorno 15 di ogni mese l'importo complessivo di € 300,00=, rivalutabile secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo a quello della pronuncia di separazione. L'assegno unico per la prole verrà percepito al 100 % dalla madre, con obbligo a carico del padre di indicare la sua rinuncia sulla piattaforma INPS, qualora necessario. Le detrazioni fiscali verranno godute dai genitori al 50%.
2 6) I genitori concorreranno al 50% nelle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Mantova, così elencate: - senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e nuove cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal SSN ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nell'impegnativa; B) spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per centro estivo e gruppo estivo (se entrambi i genitori lavorano); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi col programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di € 500,00; C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami) - Saranno divise a metà ma solamente se concordate previamente tra i genitori le altre spese di natura straordinaria, a titolo esemplificativo: per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e farmaci non convenzionali;
tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso sede universitaria, acquisto strumenti informatici (fuori delle ipotesi di cui al punto b); per acquisto telefono cellulare, motorino, autovettura, viaggi e vacanze, corsi di istruzione, attività sportive, ludiche e ricreative e pertinenti attrezzature. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso sempre per iscritto entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura del 50%. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
7) Spese legali compensate. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Poggio SC (MN) in data 08/10/2017 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 8, Parte I, Anno 2017) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda
3 congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio SC di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 04/12/2025.
Il Presidente
MA De LU
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
MA De LU Presidente Relatore
IO RT GI
Valeria Monti GI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5317/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/10/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MALAGUTTI MARIA PIA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. PESARE PATRIZIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Voglia il Tribunale Ill.mo:
- Dichiarare con sentenza emessa in Camera di Consiglio la separazione personale dei signori nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...], C.F. C.F._1 e , nato a [...] il [...], residente in [...], domiciliato in Manduria Via Dei Gigli, snc;
C.F. autorizzando i coniugi a vivere separati, con obbligo C.F._2 di reciproca comunicazione in caso di trasferimento e di mutuo rispetto.
1) La casa familiare, condotta in locazione dalla signora continuerà Parte_1 ad essere abitata dalla stessa, presso la quale risiederà il figlio minore Per_1
. Il signor , si impegnerà a lasciare l'alloggio coniugale,
[...] Controparte_1 libero di sé, persone e cose, alla sottoscrizione del suddetto ricorso, e comunque entro e non oltre il 30 ottobre 2025. Le utenze della casa familiare verranno volturate a nome di Parte_1
2) I ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ai genitori ed Persona_1 avrà residenza anagrafica e collocazione presso la madre, nella casa familiare.
4) Il padre, potrà vedere e tenere con sé il figlio , un week end a Per_1 settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alle ore 17,30 (dopo l'uscita da scuola ed eseguiti i compiti) o dal sabato mattina, fino alla domenica sera, con obbligo di portarlo presso la residenza della madre alle ore 20,00, durante il periodo invernale ed alle ore 21,30/22,00 durante il periodo estivo. Il padre, poiché a causa della lontananza (domicilio in Milano) e dei motivi di lavoro, non potrà vedere e/o tenere presso di sé il minore, per un pomeriggio, nelle settimane in cui costui non trascorrerà con lui il week end, avrà la possibilità di farlo qualora – per motivi di lavoro o per un periodo di ferie-, il predetto si troverà nelle vicinanze, con obbligo di portarlo presso la residenza della madre alle ore 20,00, durante il periodo invernale ea alle ore 21,30/22,00 durante il periodo estivo. Il tutto previo accordo telefonico con la madre e nel massimo rispetto degli impegni della stessa e del minore. Il padre potrà tenere con sé il figlio minore per sette giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e di Capodanno, sempre nel rispetto e tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi e quindi con possibilità di modificare il giorno di festività. Il padre potrà tenere con sé il figlio minore per tre giorni durante le festività pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane Per_1 (anche non consecutive) durante il periodo estivo, durante il quale egli provvederà al suo completo mantenimento. I genitori si impegnano a comunicarsi vicendevolmente, con un congruo anticipo (entro il mese di maggio), il periodo feriale di cui potranno godere ed anche il luogo di villeggiatura ove trascorreranno le vacanze con il figlio. Nel caso in cui entrambi i genitori, per motivi di lavoro, dovessero usufruire del medesimo periodo feriale, il minore, trascorrerà sette giorni con il padre e sette giorni con la madre. I genitori potranno, in ogni caso, compatibilmente con le loro esigenze lavorative e, comunque, sempre nell'interesse esclusivo del minore, modificare i termini e le modalità delle frequentazioni per il periodo natalizio, pasquale ed estivo, come sopra concordato, nonché stabilire periodi di frequentazioni più ampi, previo accordo telefonico e nel massimo rispetto degli impegni di entrambi e del minore.
5) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio il padre verserà alla madre entro il giorno 15 di ogni mese l'importo complessivo di € 300,00=, rivalutabile secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo a quello della pronuncia di separazione. L'assegno unico per la prole verrà percepito al 100 % dalla madre, con obbligo a carico del padre di indicare la sua rinuncia sulla piattaforma INPS, qualora necessario. Le detrazioni fiscali verranno godute dai genitori al 50%.
2 6) I genitori concorreranno al 50% nelle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Mantova, così elencate: - senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e nuove cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal SSN ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nell'impegnativa; B) spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per centro estivo e gruppo estivo (se entrambi i genitori lavorano); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi col programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di € 500,00; C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami) - Saranno divise a metà ma solamente se concordate previamente tra i genitori le altre spese di natura straordinaria, a titolo esemplificativo: per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e farmaci non convenzionali;
tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso sede universitaria, acquisto strumenti informatici (fuori delle ipotesi di cui al punto b); per acquisto telefono cellulare, motorino, autovettura, viaggi e vacanze, corsi di istruzione, attività sportive, ludiche e ricreative e pertinenti attrezzature. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso sempre per iscritto entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura del 50%. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
7) Spese legali compensate. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Poggio SC (MN) in data 08/10/2017 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 8, Parte I, Anno 2017) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda
3 congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio SC di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 04/12/2025.
Il Presidente
MA De LU
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