Sentenza 20 luglio 1999
Massime • 1
Oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sè, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore. Sicché, quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione diviene impossibile perché il bene è stato alienato a terzi, la reintegrazione per equivalente pecuniario rappresenta il naturale sostitutivo. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento abbia richiesto nell'atto introduttivo del giudizio la revoca di una compravendita, non costituisce domanda nuova quella dal medesimo formulata in sede di precisazione della conclusioni, consistente nella condanna al pagamento dell'equivalente monetario, per avere il convenuto alienato l'oggetto della compravendita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/1999, n. 7790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7790 |
| Data del deposito : | 20 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN RI ER, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso l'avvocato M. SANINO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA ABBAMONTE, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NT RR AN, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FABRETTI 8, presso lo studio BOVE A., rappresentato e difeso dall'avvocato VINCIGUERRA PIETRO, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2577/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 31/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/99 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fallimento di DA RR, dichiarato con sentenza del 28 dicembre 1985, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di S. RI C.V., RI VE IN chiedendo che fosse revocata, ai sensi del comma secondo o primo dell'art. 67 l. fall., la vendita di un immobile, stipulata il 28 gennaio 1985. L'adito Tribunale, con sentenza del 31 gennaio 1994, dichiarava l'inefficacia dell'atto di compravendita e condannava la IN al pagamento della somma di L. 120.000.000=, corrispondente al prezzo convenuto, rivalutata alla stregua dei più comuni indici ISTAT, con decorrenza dall'acquisto alla decisione, oltre interessi legali sulla somma rivalutata, dal 28 gennaio 1985 al dì del pagamento, considerato che la convenuta aveva trasferito a terzi l'immobile, con conseguente impossibilità del normale effetto restitutorio.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 31 ottobre 1996, rigettava l'impugnazione proposta da RI VE IN. In particolare, per quanto qui ancora interessa ed in relazione ai motivi di gravame, la Corte di merito osservava che: 1) non sussisteva vizio di ultrapetizione, quanto alla condanna al pagamento di somma equivalente al valore dell'immobile, sia perché la convenuta aveva accettato il contraddittorio sulla relativa domanda proposta nell'udienza di precisazione delle conclusioni, poiché non aveva eccepito tempestivamente la pretesa novità, sia perché, comunque, non poteva ritenersi domanda nuova quella diretta ad ottenere la condanna al pagamento del controvalore del bene del quale non era possibile la restituzione perché ulteriormente trasferito;
2) la conoscenza dello stato di insolvenza, da parte della IN, era rimasta provata sulla base delle presunzioni desumibili: a) dalla circostanza che l'acquirente era la moglie del legale, avv. Antonio DE PAOLA, al quale la RR, prima di partire per l'estero (1^ febbraio 19E5), e perciò in epoca assai prossima alla compravendita, aveva affidato la cura dei propri interessi, tanto da ricevere presso di esso, dopo pochi giorni, la comunicazione di un Istituto di credito, che le chiedeva il versamento della somma di lire 50.000.000 a seguito della revoca di un fido, e tanto da affidare al medesimo legale la sua difesa nel successivo giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento;
b) dalle stesse modalità di pagamento del prezzo di vendita, che prevedevano, oltre all'accollo del residuo mutuo fondiario, la destinazione della somma di L. 40.000.000 =, per il tramite del notaio rogante, all'Estinzione di un debito per scoperto di conto corrente con la Banca Popolare Marsicana;
c) dalla circostanza, infine, che venditrice ed acquirente abitavano, all'epoca di fatti, in un piccolo centro ed erano vicine di casa, per cui doveva presumersi la conoscenza dell'attività svolta dalla fallita, indipendentemente dalla possibilità di comprendere detta conoscenza tra i requisiti dell'azione revocatoria;
3) le contestazioni in ordine alla qualità di imprenditore della fallita, alla legittimità della procedura ed al mancato recupero delle somme pagate alla Banca Popolare Marsicana erano estranee al giudizio, attenendo, invece, le prime al giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento e la terza ad un eventuale reclamo contro l'operato del curatore;
4) l'inesistenza della lesione alla par condicio creditorum, in relazione all'accollo del mutuo fondiario, era stata dedotta tardivamente e cioè soltanto nella comparsa conclusionale di appello;
5) il debito della IN costituiva debito di valore, avendo per contenuto l'equivalente dell'immobile sottratto alla garanzia dei creditori e, pertanto, il giudice aveva esattamente proceduto d'ufficio alla rivalutazione della somma, peraltro, espressamente richiesta all'udienza del 13 marzo 1992. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione RI VE IN, deducendo cinque motivi;
il fallimento di DA RR resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce l'inesistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare;
in particolare si duole che il Tribunale abbia considerato raggiunta la prova della conoscenza dello stato di insolvenza sulla base di elementi indiziari privi dei necessari caratteri della gravità, decisione e concordanza: la lettera indirizzata alla RR, presso l'avvocato De Paola, era contenuta in un plico sigillato ed era stata spedita dopo la stipula compravendita;
anche l'incarico professionale all'avvocato De Paola era stato conferito in epoca successiva alla compravendita. Quanto alle modalità di pagamento del prezzo dell'immobile, le stesse non consentivano di desumere la conoscenza, da parte dell'acquirente, dello status di imprenditore della fallita e dell'insolvenza della medesima. In particolare, il debito derivante dal mutuo fondiario non era sintomatico di una attività di impresa, mentre il debito per scoperto di conto corrente discendeva da un avallo prestato dalla RR in ordine a tre effetti cambiari emessi da una congiunta e, comunque. non consentiva di ipotizzare un perdurante stato di insolvenza considerato che veniva estinto al momento della compravendita.
Il motivo è infondato. La ricorrente ha censurato l'idoneità delle circostanze considerate dalla Corte napoletana a fornire la prova della conoscenza dello stato di insolvenza e della condizione di fallibilità della venditrice. A tale ultimo riguardo, occorre rilevare che la Corte di merito ha, infatti, valutato positivamente la prova offerta dal curatore, senza far entrare nelle ragioni della decisione ("indipendentemente dalla considerazione che . . .") le conclusioni di un richiamato orientamento giurisprudenziale che esclude la conoscenza della fallibilità dai requisiti dell'azione revocatoria fallimentare (Cass. 25 marzo 1994, n. 2911, citata in motivazione, e conf. Cass. 12 maggio 1973 n. 1314, ma in senso contrario, recentemente, Cass. 7 marzo 1998, n. 2540 e la più risalente Cass. 22 ottobre 1976, n. 3745). Ciò premesso, si deve osservare che il giudizio sull'elemento soggettivo dell'azione revocatoria si risolve in un apprezzamento di elementi di fatto rimesso al giudice di merito;
pertanto, esso sfugge al sindacato di legittimità se è sorretto da motivazione adeguata e corretta sia sotto il profilo della coerenza logica, sia sotto quello della conformità ai principi di diritto (v. ex plurimis Cass. 5 febbraio 1985, n. 792; Cass. 22 marzo 1984, n. 1921). Sotto quest'ultimo profilo si deve anzitutto osservare che gli elementi presuntivi utilizzati sono caratterizzati da un preciso collegamento tra i fatti indiziari ed il terzo.
In tema di prova presuntiva della conoscenza dello stato di insolvenza, questa Corte afferma costantemente che condizione dell'azione revocatoria fallimentare è l'effettiva conoscenza e non la mera conoscibilità dello stato di insolvenza (v. ex pluribus e da ultimo Cass. 28.4.98, n. 4318). A fronte di questa indiscussa affermazione di principio, è controversa, nei fatti, l'individuazione della regola con cui si elabora la premessa maggiore del sillogismo presuntivo, cioè l'individuazione della regola di esperienza che ne costituisce la base. È evidente, infatti, che, ferma per necessità di evidenza legislativa la clausola generale della gravità, precisione e concordanza del fatto indiziario, ciò che conta è se la concreta portata della clausola debba essere specificata avendo riguardo al parametro astratto del soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza, introducendo nei criteri di valutazione chiari elementi di doverosità, ovvero valorizzando i concreti criteri di collegamento tra i segni esteriori dell'insolvenza ed il terzo (Cass. 27.4.98, n. 4277). Nella specie proprio ai criteri dettati da tale orientamento più rigoroso rispondono i fatti indiziari ritenuti rilevanti dal giudicante e caratterizzati da un preciso collegamento con l'acquirente, odierna ricorrente. Anzi, per la circostanza della utilizzazione del pagamento del prezzo di vendita per soddisfare, attraverso un deposito presso il notaio rogante, un debito della venditrice nei confronti di un istituto di credito non può parlarsi neppure di prova presuntiva. In questo caso, infatti, il sintomo dell'insolvenza è stato oggetto di percezione diretta da parte della convenuta in revocatoria. L'esistenza di un debito per scoperto di conto corrente, soddisfatto non con gli ordinari correnti mezzi finanziari, ma con il ricavato della vendita impugnata, dalla quale, quindi, la venditrice ha concretamente conseguito poco più di 20.000.000, è stata ragionevolmente valutata, senza vizi logici o giuridici, come sintomo dell'insolvenza, senza possibilità di sindacato da parte di questa Corte. Per ciò che concerne, invece, la conoscenza della condizione soggettiva di fallibilità, e cioè della qualità di imprenditore in capo alla venditrice, conoscenza posta dalla Corte di merito a fondamento della decisione, sono stati indicati elementi che attengono strettamente al terzo e cioè il fatto di essere vicina di casa della venditrice in un piccolo centro di appena 3000 abitanti ed il fatto di essere la moglie del legale al quale in epoca assai prossima alla compravendita la RR aveva affidato la cura dei suoi interessi. Anche la motivazione sul punto appare logica e non è perciò censurabile in sede di legittimità. Con il secondo motivo la ricorrente deduce sia l'assenza di un pregiudizio alla massa, considerato che il prezzo della compravendita era stato pagato in parte con l'accollo di un mutuo fondiario non revocabile ed in parte garantendo il pagamento di un debito della RR, sia la carenza di interesse del fallimento all'esercizio dell'azione revocatoria, considerato che la ricorrente, per effetto del pagamento del creditore privilegiato, doveva ritenersi surrogata nella posizione di quest'ultimo.
Il motivo è inammissibile. Con esso, infatti, la ricorrente, ripropone semplicemente la censura già sottoposta alla Corte di appello, e da questa ritenuta inammissibile perché formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale di appello, senza censurare contemporaneamente le ragioni della ritenuta tardività, che, pertanto, preclude l'esame del motivo.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce l'inesistenza dei presupposti per il fallimento della RR;
quest'ultima, in particolare, non era imprenditore commerciale e, quindi, l'acquirente dell'immobile non poteva conoscere il suo status di imprenditore. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha, infatti, ritenuto che nel giudizio sull'azione revocatoria fallimentare non possa essere rimesso in discussione il requisito di fallibilità del debitore, riservato al giudizio di opposizione allo stato passivo. Nella specie, considerato che erano trascorsi appena tre giorni dal compimento dell'atto impugnato alla partenza della debitrice dall'Italia, l'affermazione può essere condivisa senza ulteriori approfondimenti per la sostanziale coincidenza del momento in cui l'atto è stato compiuto ed il momento ed il momento al quale si riferiva la valutazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Non occorre perciò esaminare ulteriori questioni in ordine configurabilità di un requisito oggettivo dell'azione revocatoria, consistente nella condizione di fallibilità del debitore, ovvero di un requisito soggettivo consistente nella conoscenza, da parte del terzo, della condizione di fallibilità del debitore, requisito quest'ultimo che, se sussistente, potrebbe aprire la questione della possibilità di provare l'inscientia decoctionis attraverso la prova che il debitore non era imprenditore commerciale.
Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione dell'art.101 c.p.c. in quanto erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto che fosse stato accettato il contraddittorio sulla domanda di condanna al pagamento del controvalore dell'immobile compravenduto e che, comunque, detta domanda non dovesse considerarsi nuova rispetto alla domanda di revoca della compravendita;
sotto il primo profilo rileva che all'udienza di precisazione delle conclusioni non aveva partecipato ne' un procuratore costituito ne' un procuratore all'uopo delegato e che la convenuta non aveva depositato alcuna comparsa conclusionale, con la conseguenza che il primo atto utile per far valere la novità della domanda era rappresentato dall'atto di appello;
sotto il secondo profilo rileva che la domanda di condanna al controvalore rendeva necessaria una ulteriore attività istruttoria.
Il motivo è infondato. Come è noto, per modificazione consentita della domanda, a norma dell'art. 194 c.p.c. (nel testo anteriore alla novella del 1990), si deve intendere quella che, da una parte, non importi variazione del fatto giuridico posto a fondamento della pretesa, cioè non prospetti nuovi elementi che immutino il fatto costitutivo del diritto e, dall'altra, non aggiunga o sostituisca al bene della vita controverso, come specificato nell'atto introduttivo, un diverso oggetto della pretesa. Nel caso in esame, il fallimento attore, dopo avere richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, la revoca, ai sensi dell'art. 67, 2^ comma, l. fall., di una compravendita, in sede di precisazione delle conclusioni in prime cure ha richiesto la condanna al pagamento dell'equivalente monetario poiché la convenuta aveva alienato il bene oggetto (della compravendita. Ciò premesso, occorre osservare che il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria fallimentare (al pari di quella ordinaria) non determina, come è noto, alcun effetto restitutorio rispetto al patrimonio del disponente, poi fallito, ne', tantomeno, alcun effetto direttamente traslativo in favore dei creditori, comportando soltanto la dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto rispetto ai creditori, con la conseguenza di rendere il bene, validamente ed efficacemente trasferito, assoggettabile all'azione esecutiva collettiva, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'avvenuta alienazione in capo all'acquirente (v., da ultimo, Cass. 11.9.97, n. 8962). Oggetto sostanziale della domanda (petitum mediato) non è, pertanto, il bene in sè ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante la assoggettabilità ad esecuzione, e quindi a liquidazione, di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore. Pertanto, quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione diviene impossibile perché il bene e stato alienato a terzi, la reintegrazione per equivalente pecuniario rappresenta il naturale sostitutivo (v. art.2058 c.c. per la responsabilità da fatto illecito;
art. 1668, 1^
comma, in tema di appalto) della reintegrazione del patrimonio in forma specifica, consentendo ai creditori di conseguire quella reintegrazione della garanzia patrimoniale che avevano richiesto. Se immutato resta il petitum, immutata è, naturalmente, anche la causa petendi, fondata sulle medesime circostanze di fatto rilevanti ai sensi dell'art. 67, 2^ comma, l. fall.. Si deve concludere, pertanto, che, quando sia divenuta impossibile la materiale restituzione ai fini dell'assoggettamento ad azione esecutiva, del bene oggetto del negozio traslativo revocato, la domanda di condanna all'equivalente monetario del bene sia implicitamente ricompresa nell'azione revocatoria. La richiesta che la materiale restituzione del bene sia convertita nella consegna del suo equivalente pecuniario non trascende, dunque, i limiti della domanda originaria, tendente ad ottenere il conseguimento della reintegrazione della garanzia patrimoniale generica e, in conseguenza. non costituisce una domanda nuova. Alla ritenuta esclusione della novità della domanda consegue l'assorbimento degli ulteriori profili del motivo di ricorso, attinenti alla accettazione del contraddittorio.
Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione dell'art.112 c.p.c. lamentando che la Corte aveva concesso una rivalutazione monetaria non richiesta. Il motivo è inammissibile poiché la Corte di merito ha fondato la propria decisione non solo sull'affermazione dell'esistenza del dovere del giudice di liquidare d'ufficio la rivalutazione monetaria in presenza di un debito di valore, ma anche sulla ragione, non censurata, della formulazione di una espressa richiesta in tal senso da parte del fallimento attore;
da ciò consegue la carenza di interesse all'esame della doglianza in quanto, comunque, il suo eventuale accoglimento non farebbe venire meno la decisione, in quanto fondata su una diversa autonoma ratio decidendi.
P. Q. M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in L. 176.400 quanto agli onorari, in lire 10.000.000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 1999