Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/1999, n. 7790
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Sentenza 20 luglio 1999

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Oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sè, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore. Sicché, quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione diviene impossibile perché il bene è stato alienato a terzi, la reintegrazione per equivalente pecuniario rappresenta il naturale sostitutivo. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento abbia richiesto nell'atto introduttivo del giudizio la revoca di una compravendita, non costituisce domanda nuova quella dal medesimo formulata in sede di precisazione della conclusioni, consistente nella condanna al pagamento dell'equivalente monetario, per avere il convenuto alienato l'oggetto della compravendita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/1999, n. 7790
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7790
    Data del deposito : 20 luglio 1999

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