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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 23/12/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1712/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Antonietta Tortora presso C.F._2 il quale sono elettivamente domiciliati come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in Roma il 10.02.2008, trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri dello Stato Civile di detto Comune (atto n. 159, parte 1, Serie A02, anno 2008), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dal matrimonio sono nati: in data 28.06.2008, in data 11.10.2010 e Per_1 Per_2 Per_3 in data 06.09.2013.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale e indicando la propria condizione reddituale ed economica, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- i figli minori , e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori e saranno collocati prevalentemente presso la mamma e quindi continueranno a vivere nella casa coniugale sita nel Comune di Montebuono, in Via S. Pietro n. 3;
1 - la responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i minori riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione per il tempo coincidente con la permanenza delle figlie presso ciascun genitore;
- nonostante il fallimento dell'unione matrimoniale, resta obiettivo primario per i genitori garantire ai figli una serena continuità del legame genitoriale;
tutte le decisioni riguardanti i figli saranno perciò assunte coerentemente con questo obiettivo, allo scopo di tutelarne e promuoverne il bene e
l'interesse. Per questo motivo il signor e la signora i impegnano a concordare tutte Parte_2 Pt_1 le scelte di maggiore interesse per i figli ed a darsi reciprocamente assistenza per ciò che riguarda
l'accudimento e l'educazione degli stessi;
- il padre terrà con sé i minori a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio e rientro presso
l'abitazione materna la domenica sera alle ore 19;
- nell'interesse dei figli a coltivare un equilibrato rapporto con entrambi i genitori, le parti si impegnano, compatibilmente con i reciproci impegni lavorativi, a partecipare alle attività extrascolastiche dei minori avendo cura di accompagnarli agli eventuali e futuri impegni extrascolastici ripartendosi equamente l'onere;
- durante le vacanze estive, nel mese di agosto, i figli saranno con il padre per almeno 15 giorni consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 10 del mese di giugno;
- per le festività natalizie i minori potranno trascorrere con il padre ad anni alterni dal 24 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- per le festività Pasquali i minori trascorreranno tre giorni con ciascun genitore comprendendo, alternativamente negli anni, il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- la dimora coniugale ubicata nel Comune di Montebuono, in Via S. Pietro n. 3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata alla moglie che continuerà ad abitarvi insieme ai figli
, e . e il marito se ne è già allontanato portando con sé oggetti ed effetti Per_1 Per_2 Per_3 personali;
- dato atto delle condizioni reddituali dei coniugi, il signor , attualmente in cerca di Parte_2 occupazione, verserà alla signora tramite bonifico entro e non oltre il giorno cinque Parte_1 di ogni mese, un contributo per il mantenimento dei figli pari ad € 100,00 (cento/00) aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT, a far data dall'anno successivo a quello della separazione, fino a quando non troverà stabile occupazione. Dal momento in cui il padre troverà un lavoro, i coniugi si accorderanno circa l'ammontare dell'assegno perequativo da
2 versare in favore dei figli e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT, a far data dall'anno successivo a quello di adeguamento.
- la signora percepirà in modo esclusivo l'assegno unico per i figli e Pt_1 Persona_4 Per_3
di importo pari ad € 750 circa;
[...]
I coniugi contribuiranno in pari misura alle spese straordinarie per figli.
I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Con note scritte depositate in sostituzione della udienza del 27.11.2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al
Collegio previo parere del PM.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse dei figli;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa, pur essendo molto esiguo, può ritenersi proporzionato alle rispettive capacità tenuto conto che il padre è privo di occupazione, che la madre percepisce per intero l'assegno unico e che comunque il padre si impegna a corrispondere le spese straordinarie per i tre figli nella misura del 50%.
La regolamentazione del diritto di frequentazione dei minori col genitore non collocatario e la previsione che anche il padre accompagnerà i figli alle attività extrascolastiche assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figli, garantisce la fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per i minori e un costante suo apporto alla loro crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
3 In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Roma il 10.02.2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune (atto n. 159, parte 1, Serie A02, anno 2008);
- recepisce le condizioni di separazione riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 18.12.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Antonietta Tortora presso C.F._2 il quale sono elettivamente domiciliati come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in Roma il 10.02.2008, trascritto nei Parte_1 Parte_2
Registri dello Stato Civile di detto Comune (atto n. 159, parte 1, Serie A02, anno 2008), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dal matrimonio sono nati: in data 28.06.2008, in data 11.10.2010 e Per_1 Per_2 Per_3 in data 06.09.2013.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale e indicando la propria condizione reddituale ed economica, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- i figli minori , e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori e saranno collocati prevalentemente presso la mamma e quindi continueranno a vivere nella casa coniugale sita nel Comune di Montebuono, in Via S. Pietro n. 3;
1 - la responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i minori riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione per il tempo coincidente con la permanenza delle figlie presso ciascun genitore;
- nonostante il fallimento dell'unione matrimoniale, resta obiettivo primario per i genitori garantire ai figli una serena continuità del legame genitoriale;
tutte le decisioni riguardanti i figli saranno perciò assunte coerentemente con questo obiettivo, allo scopo di tutelarne e promuoverne il bene e
l'interesse. Per questo motivo il signor e la signora i impegnano a concordare tutte Parte_2 Pt_1 le scelte di maggiore interesse per i figli ed a darsi reciprocamente assistenza per ciò che riguarda
l'accudimento e l'educazione degli stessi;
- il padre terrà con sé i minori a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio e rientro presso
l'abitazione materna la domenica sera alle ore 19;
- nell'interesse dei figli a coltivare un equilibrato rapporto con entrambi i genitori, le parti si impegnano, compatibilmente con i reciproci impegni lavorativi, a partecipare alle attività extrascolastiche dei minori avendo cura di accompagnarli agli eventuali e futuri impegni extrascolastici ripartendosi equamente l'onere;
- durante le vacanze estive, nel mese di agosto, i figli saranno con il padre per almeno 15 giorni consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 10 del mese di giugno;
- per le festività natalizie i minori potranno trascorrere con il padre ad anni alterni dal 24 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- per le festività Pasquali i minori trascorreranno tre giorni con ciascun genitore comprendendo, alternativamente negli anni, il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- la dimora coniugale ubicata nel Comune di Montebuono, in Via S. Pietro n. 3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata alla moglie che continuerà ad abitarvi insieme ai figli
, e . e il marito se ne è già allontanato portando con sé oggetti ed effetti Per_1 Per_2 Per_3 personali;
- dato atto delle condizioni reddituali dei coniugi, il signor , attualmente in cerca di Parte_2 occupazione, verserà alla signora tramite bonifico entro e non oltre il giorno cinque Parte_1 di ogni mese, un contributo per il mantenimento dei figli pari ad € 100,00 (cento/00) aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT, a far data dall'anno successivo a quello della separazione, fino a quando non troverà stabile occupazione. Dal momento in cui il padre troverà un lavoro, i coniugi si accorderanno circa l'ammontare dell'assegno perequativo da
2 versare in favore dei figli e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT, a far data dall'anno successivo a quello di adeguamento.
- la signora percepirà in modo esclusivo l'assegno unico per i figli e Pt_1 Persona_4 Per_3
di importo pari ad € 750 circa;
[...]
I coniugi contribuiranno in pari misura alle spese straordinarie per figli.
I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Con note scritte depositate in sostituzione della udienza del 27.11.2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al
Collegio previo parere del PM.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse dei figli;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa, pur essendo molto esiguo, può ritenersi proporzionato alle rispettive capacità tenuto conto che il padre è privo di occupazione, che la madre percepisce per intero l'assegno unico e che comunque il padre si impegna a corrispondere le spese straordinarie per i tre figli nella misura del 50%.
La regolamentazione del diritto di frequentazione dei minori col genitore non collocatario e la previsione che anche il padre accompagnerà i figli alle attività extrascolastiche assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figli, garantisce la fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per i minori e un costante suo apporto alla loro crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
3 In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Roma il 10.02.2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
Comune (atto n. 159, parte 1, Serie A02, anno 2008);
- recepisce le condizioni di separazione riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 18.12.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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