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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 19 febbraio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 983/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...], il [...], Parte_1
rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avv.ti Tullio Saravo e Olga Diamanti
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente pro-tempore, con sede legale in Roma, Via P.IVA_1
Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Michele
Sordillo
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione
Lavoro – n. 9125/2023
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma dell'impugnata sentenza: a) – Accertare e dichiarare che, in ragione delle mansioni svolte, il ricorrente ha diritto di essere cancellato dalla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani. b) - Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del presente grado, oltre il rimborso forfetario per spese generali ed oltre oneri legali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, agiva nei confronti Parte_1
CP_ dell' al fine di far dichiarare il proprio “diritto ad essere cancellato dalla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani”.
A tal fine il ricorrente allegava in breve: di essere amministratore e socio lavoratore della Controparte_2
di avere la qualifica di ortopedico, funzione che attribuiva alla società la titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di laboratorio ortopedico;
che detta funzione gli era stata attribuita dall'assemblea dei soci in relazione alla carica di amministratore unico ricoperta nella società; che le attività della società venivano espletate mediante autonoma organizzazione composta dal personale dipendente che si occupava della produzione e vendita dei presidi realizzati;
che egli svolgeva esclusivamente le attività proprie dell'amministratore di società che prevedono la gestione dei rapporti con i fornitori e la clientela e la gestione delle relative incombenze amministrative;
2 che per giurisprudenza costante l'iscrizione alla Gestione Artigiani è obbligatoria solo nel caso in cui il soggetto presti attività lavorativa in via continuativa e con carattere di prevalenza.
CP_ L' si costituiva replicando in breve:
l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Artigiani in quanto socio al 96%, amministratore unico e legale rappresentante della società a seguito Controparte_2
di domanda del 20.9.2018; che il ricorrente doveva essere iscritto alla gestione artigiani tenuto conto della normativa applicabile (l. 443/1985); che, per ammissione dello stesso ricorrente, questi svolgeva attività di preposto ed era l'unico all'interno dell'impresa a possedere i requisiti tecnico professionali per il legittimo svolgimento dell'attività di impresa ovvero la qualifica di ortopedico.
Il Tribunale ha escusso due testi e quindi ha deciso la controversia richiamando la normativa essenziale sull'iscrizione nella Gestione Commerciale, riportando acriticamente le dichiarazioni dei testi e ritenendo soltanto che ≪Dalle dichiarazioni dei testi come sopra integralmente riportate e sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, emerge con chiarezza che il ricorrente svolge in modo da ritenersi sicuramente prevalente, se non esclusivo, attività in favore della società. Tanto basta per ritenere corretto l'operato dell'Istituto di iscrizione alla Gestione in esame.≫.
Il ha impugnato la sentenza deducendo in sintesi: Parte_1 assenza di sua partecipazione all'attività di impresa, lamentando l'erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali al riguardo da parte del Tribunale, dunque la ≪violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. circa la valutazione degli elementi probatori a sostegno della circostanza che egli svolgesse esclusivamente attività di amministratore ≫;
l'erronea equiparazione dell'attività di amministratore a quella di partecipazione personale all'attività di impresa, addebitando al Tribunale di avere ritenuto che far firmare i contratti ai clienti, reperire clientela, tenere i rapporti con la banca, fossero attività che legittimassero l'iscrizione nella gestione artigiani come socio lavoratore, dunque la ≪violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 443/1985 in merito alla ritenuta sussistenza dei requisiti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione separata.
3 ≫. L'appellante evidenzia che l' non ha fornito alcuna prova del fatto che egli CP_1 svolga attività diversa da quella propria di un amministratore. L'istituto si sarebbe, infatti, limitato a sostenere che le sue attività siano proprie di un socio lavoratore.
Secondo l'appellante, invece, ≪Le attività di supervisione, di rapporti con fornitori e clienti e di redazione di documentazione tecnica sono tutte attività pienamente riconducibili alle competenze di un amministratore e dunque non possono essere qualificate come “svolgimento di attività di impresa” la quale presuppone, invece, attività diverse attività che, nel caso di specie, vengono svolte dal personale dipendente, impiegato nella società come risulta anche dalla visura camerale in atti e come confermato dai testi escussi nel corso del giudizio di primo grado. ≫.
L' si è costituito in appello, replicando nel merito dei motivi di gravame e CP_1
rimarcando anzitutto che il non è solo amministratore unico della Parte_1
ma ne è, altresì, legale rappresentante e socio al 96% fin dalla sua Controparte_2
costituzione, con conseguente diritto a percepire la quasi totalità degli utili derivanti dall'attività d'impresa, il cui oggetto sociale è costituito dalla produzione e commercializzazione di protesi ortopedico-sanitarie con riferimento al quale il ricorrente è l'unico a possedere i prescritti requisiti tecnico-professionali per il legittimo svolgimento dell'attività d'impresa. Inoltre, come emerso dalle testimonianze,
l'appellante sarebbe la figura apicale della società svolgendo attività varie con apporto personale e diretto nell'impresa.
All'udienza del 19 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato.
Ai sensi dell'art. 3 della legge 443/1985, ≪È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati,
o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. ≫. Dai commi 3 e 5 della citata
4 norma, emerge che l'attività può essere esercitata in forma di impresa individuale o in forma societaria, sia da società di persone che di capitali, anche cooperative, con esclusione delle società per azioni o in accomandita per azioni.
L'art. 1 della L. 4 luglio 1959, n. 463 ha esteso ai titolari di imprese artigiane l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ed ha costituto all'uopo una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani (art. 3).
Secondo la Cassazione (v. sent. n. 17076 dell'8 agosto 2011), in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996.
Tuttavia, la Cassazione tiene pur sempre conto della necessità che in caso di contestazione – come avviene nella specie – l'attività prevalente sia quella del lavoratore
(ulteriore rispetto a quella di amministratore), e in una fattispecie ha confermato la pronunzia di merito secondo cui ≪il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione avrebbe dovuto essere diverso e distinto da quello di amministratore, e che nella specie lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l'avere assunto un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell'amministratore≫ (Cass. sent. n. 1759/21).
Nella analoga fattispecie di iscrizione alla gestione commercianti del socio amministratore di S.r.l. svolgente attività commerciale, la Cassazione ha ritenuto anche in virtù della norma di interpretazione autentica dell'art.1 comma 208 della 1.662/1996, dettata con l'art. 12, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 – che occorre nondimeno che ai fini dell'iscrizione alla gestione si accerti la compiuta esistenza dei requisiti dettati dall'art.1 della legge I.
1397/60, come modificato dall'art.1, comma 203 I. 662/96, ed in particolare che il socio partecipi "personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza"
(requisito previsto alla lett. c), e che allo scopo non è sufficiente l'esercizio di un'attività
5 di amministrazione e nemmeno di una attività sporadica, essendo invece necessaria una partecipazione rilevante, in termini di tempo e di reddito, alla stessa attività operativa aziendale, nel suo momento esecutivo;
sia pure intesa in senso relativo e soggettivo, ossia avuto riguardo alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della (al netto dell'attività CP_2
esercitata in quanto amministratore); e non già in senso comparativo, con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (Cass.
5690/2017; Cass. 4440/2017).
Va rimarcato che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono poi da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la ratio della disposizione normativa (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 19/07/2018, n. 19273).
Ora, le circostanze rilevanti riferito dai testi, il fatto che il fosse (ma Parte_1
non sempre) stato visto (dai testi) in ufficio, il fatto che egli gestisse i rapporti con i clienti, ovvero creasse relazioni finalizzate al reperimento di clientela, dell'emissione di fatture, di gestione dei rapporti con la Banca, et similia, non rappresentano attività dissociabili dall'ordinaria attività di amministratore, né rileva a tali fini che l'appellato fosse anche legale rappresentante dell'impresa.
In assenza di altri significativi e cospicui elementi, pertanto, non è possibile avallare l'obbligo di iscrizione dedotto dall' (che era peraltro onerato della prova CP_1
del fatto costitutivo, ribadito da costante giurisprudenza: v. per tutte Cass. civ. Sez.
Lavoro, ord., 3/04/2017, n. 8613).
L'appello va pertanto accolto, riformando la sentenza appellata e accogliendola domanda dell'appellato. Tale domanda è stata impropriamente formulata invocando il diritto ad essere cancellato dalla gestione commercianti, ma va accolta nel senso più
CP_ corretto di dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione e di ordinare all' di cancellare il ricorrente.
La domanda va peraltro accolta per gli anni successivi a quelli (2018 e 2019) cui afferisce un avviso di addebito (n. 397 2021 00131864 50 000) per contributi alla 6 Gestione Artigiani per gli anni 2018 e 2019 notificato al ricorrente il 16 dicembre 2021, che non risulta impugnato, da cui l'irretrattabilità della relativa pretesa per tale periodo.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellato nella misura indicata in dispositivo, determinate inclinando ai minimi dei vigenti parametri, attesa la serialità della controversia e l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto (queste ultime oramai già risolte da tempo dalla giurisprudenza).
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, dichiara l'insussistenza dal 1.1.2020 dell'obbligo di iscrizione CP_ dell'appellante nella gestione Artigiani e ne ordina all' la cancellazione.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado, determinate per compensi in € 4.629,00 per il primo grado e in € 3.473,00 per il grado di appello, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 19 febbraio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 983/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...], il [...], Parte_1
rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avv.ti Tullio Saravo e Olga Diamanti
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente pro-tempore, con sede legale in Roma, Via P.IVA_1
Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Michele
Sordillo
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione
Lavoro – n. 9125/2023
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma dell'impugnata sentenza: a) – Accertare e dichiarare che, in ragione delle mansioni svolte, il ricorrente ha diritto di essere cancellato dalla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani. b) - Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO:
rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del presente grado, oltre il rimborso forfetario per spese generali ed oltre oneri legali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, agiva nei confronti Parte_1
CP_ dell' al fine di far dichiarare il proprio “diritto ad essere cancellato dalla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani”.
A tal fine il ricorrente allegava in breve: di essere amministratore e socio lavoratore della Controparte_2
di avere la qualifica di ortopedico, funzione che attribuiva alla società la titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di laboratorio ortopedico;
che detta funzione gli era stata attribuita dall'assemblea dei soci in relazione alla carica di amministratore unico ricoperta nella società; che le attività della società venivano espletate mediante autonoma organizzazione composta dal personale dipendente che si occupava della produzione e vendita dei presidi realizzati;
che egli svolgeva esclusivamente le attività proprie dell'amministratore di società che prevedono la gestione dei rapporti con i fornitori e la clientela e la gestione delle relative incombenze amministrative;
2 che per giurisprudenza costante l'iscrizione alla Gestione Artigiani è obbligatoria solo nel caso in cui il soggetto presti attività lavorativa in via continuativa e con carattere di prevalenza.
CP_ L' si costituiva replicando in breve:
l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Artigiani in quanto socio al 96%, amministratore unico e legale rappresentante della società a seguito Controparte_2
di domanda del 20.9.2018; che il ricorrente doveva essere iscritto alla gestione artigiani tenuto conto della normativa applicabile (l. 443/1985); che, per ammissione dello stesso ricorrente, questi svolgeva attività di preposto ed era l'unico all'interno dell'impresa a possedere i requisiti tecnico professionali per il legittimo svolgimento dell'attività di impresa ovvero la qualifica di ortopedico.
Il Tribunale ha escusso due testi e quindi ha deciso la controversia richiamando la normativa essenziale sull'iscrizione nella Gestione Commerciale, riportando acriticamente le dichiarazioni dei testi e ritenendo soltanto che ≪Dalle dichiarazioni dei testi come sopra integralmente riportate e sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, emerge con chiarezza che il ricorrente svolge in modo da ritenersi sicuramente prevalente, se non esclusivo, attività in favore della società. Tanto basta per ritenere corretto l'operato dell'Istituto di iscrizione alla Gestione in esame.≫.
Il ha impugnato la sentenza deducendo in sintesi: Parte_1 assenza di sua partecipazione all'attività di impresa, lamentando l'erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali al riguardo da parte del Tribunale, dunque la ≪violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. circa la valutazione degli elementi probatori a sostegno della circostanza che egli svolgesse esclusivamente attività di amministratore ≫;
l'erronea equiparazione dell'attività di amministratore a quella di partecipazione personale all'attività di impresa, addebitando al Tribunale di avere ritenuto che far firmare i contratti ai clienti, reperire clientela, tenere i rapporti con la banca, fossero attività che legittimassero l'iscrizione nella gestione artigiani come socio lavoratore, dunque la ≪violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 443/1985 in merito alla ritenuta sussistenza dei requisiti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione separata.
3 ≫. L'appellante evidenzia che l' non ha fornito alcuna prova del fatto che egli CP_1 svolga attività diversa da quella propria di un amministratore. L'istituto si sarebbe, infatti, limitato a sostenere che le sue attività siano proprie di un socio lavoratore.
Secondo l'appellante, invece, ≪Le attività di supervisione, di rapporti con fornitori e clienti e di redazione di documentazione tecnica sono tutte attività pienamente riconducibili alle competenze di un amministratore e dunque non possono essere qualificate come “svolgimento di attività di impresa” la quale presuppone, invece, attività diverse attività che, nel caso di specie, vengono svolte dal personale dipendente, impiegato nella società come risulta anche dalla visura camerale in atti e come confermato dai testi escussi nel corso del giudizio di primo grado. ≫.
L' si è costituito in appello, replicando nel merito dei motivi di gravame e CP_1
rimarcando anzitutto che il non è solo amministratore unico della Parte_1
ma ne è, altresì, legale rappresentante e socio al 96% fin dalla sua Controparte_2
costituzione, con conseguente diritto a percepire la quasi totalità degli utili derivanti dall'attività d'impresa, il cui oggetto sociale è costituito dalla produzione e commercializzazione di protesi ortopedico-sanitarie con riferimento al quale il ricorrente è l'unico a possedere i prescritti requisiti tecnico-professionali per il legittimo svolgimento dell'attività d'impresa. Inoltre, come emerso dalle testimonianze,
l'appellante sarebbe la figura apicale della società svolgendo attività varie con apporto personale e diretto nell'impresa.
All'udienza del 19 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato.
Ai sensi dell'art. 3 della legge 443/1985, ≪È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati,
o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. ≫. Dai commi 3 e 5 della citata
4 norma, emerge che l'attività può essere esercitata in forma di impresa individuale o in forma societaria, sia da società di persone che di capitali, anche cooperative, con esclusione delle società per azioni o in accomandita per azioni.
L'art. 1 della L. 4 luglio 1959, n. 463 ha esteso ai titolari di imprese artigiane l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ed ha costituto all'uopo una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani (art. 3).
Secondo la Cassazione (v. sent. n. 17076 dell'8 agosto 2011), in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996.
Tuttavia, la Cassazione tiene pur sempre conto della necessità che in caso di contestazione – come avviene nella specie – l'attività prevalente sia quella del lavoratore
(ulteriore rispetto a quella di amministratore), e in una fattispecie ha confermato la pronunzia di merito secondo cui ≪il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione avrebbe dovuto essere diverso e distinto da quello di amministratore, e che nella specie lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l'avere assunto un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell'amministratore≫ (Cass. sent. n. 1759/21).
Nella analoga fattispecie di iscrizione alla gestione commercianti del socio amministratore di S.r.l. svolgente attività commerciale, la Cassazione ha ritenuto anche in virtù della norma di interpretazione autentica dell'art.1 comma 208 della 1.662/1996, dettata con l'art. 12, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 – che occorre nondimeno che ai fini dell'iscrizione alla gestione si accerti la compiuta esistenza dei requisiti dettati dall'art.1 della legge I.
1397/60, come modificato dall'art.1, comma 203 I. 662/96, ed in particolare che il socio partecipi "personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza"
(requisito previsto alla lett. c), e che allo scopo non è sufficiente l'esercizio di un'attività
5 di amministrazione e nemmeno di una attività sporadica, essendo invece necessaria una partecipazione rilevante, in termini di tempo e di reddito, alla stessa attività operativa aziendale, nel suo momento esecutivo;
sia pure intesa in senso relativo e soggettivo, ossia avuto riguardo alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della (al netto dell'attività CP_2
esercitata in quanto amministratore); e non già in senso comparativo, con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (Cass.
5690/2017; Cass. 4440/2017).
Va rimarcato che i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono poi da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la ratio della disposizione normativa (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 19/07/2018, n. 19273).
Ora, le circostanze rilevanti riferito dai testi, il fatto che il fosse (ma Parte_1
non sempre) stato visto (dai testi) in ufficio, il fatto che egli gestisse i rapporti con i clienti, ovvero creasse relazioni finalizzate al reperimento di clientela, dell'emissione di fatture, di gestione dei rapporti con la Banca, et similia, non rappresentano attività dissociabili dall'ordinaria attività di amministratore, né rileva a tali fini che l'appellato fosse anche legale rappresentante dell'impresa.
In assenza di altri significativi e cospicui elementi, pertanto, non è possibile avallare l'obbligo di iscrizione dedotto dall' (che era peraltro onerato della prova CP_1
del fatto costitutivo, ribadito da costante giurisprudenza: v. per tutte Cass. civ. Sez.
Lavoro, ord., 3/04/2017, n. 8613).
L'appello va pertanto accolto, riformando la sentenza appellata e accogliendola domanda dell'appellato. Tale domanda è stata impropriamente formulata invocando il diritto ad essere cancellato dalla gestione commercianti, ma va accolta nel senso più
CP_ corretto di dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione e di ordinare all' di cancellare il ricorrente.
La domanda va peraltro accolta per gli anni successivi a quelli (2018 e 2019) cui afferisce un avviso di addebito (n. 397 2021 00131864 50 000) per contributi alla 6 Gestione Artigiani per gli anni 2018 e 2019 notificato al ricorrente il 16 dicembre 2021, che non risulta impugnato, da cui l'irretrattabilità della relativa pretesa per tale periodo.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellato nella misura indicata in dispositivo, determinate inclinando ai minimi dei vigenti parametri, attesa la serialità della controversia e l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto (queste ultime oramai già risolte da tempo dalla giurisprudenza).
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, dichiara l'insussistenza dal 1.1.2020 dell'obbligo di iscrizione CP_ dell'appellante nella gestione Artigiani e ne ordina all' la cancellazione.
Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado, determinate per compensi in € 4.629,00 per il primo grado e in € 3.473,00 per il grado di appello, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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