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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/06/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa decisa in data 12.6.2025, promossa da
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Q. Pepe
Ricorrente
O Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv. A. Vetri e M. Mattia CP_2
rappresentata e difesa, con mandato in atti, Controparte_3 dall'Avv. A. Lovri
Resistenti
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.5.2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso le intimazioni di pagamento nn. 024 2023 90013434 58/000 e 024
2023 90012860 42/000, rispettivamente notificate in data 29.3.2023 e 13.4.2023, con riferimento al credito di natura previdenziale di cui ai seguenti titoli:
1) cartella di pagamento n. 02420010041805746000 del 10/08/2001 (€. 109.296,77),
2) avviso di addebito n. 32420112000401020000 del 11/01/2012 (€. 1.806,34),
3) avviso di addebito n. 32420140000016754000 del 28/03/2014 (€.3.136,59),
4) avviso di addebito n. 32420150001197837000 del 16/12/2015 (€.1.811,95),
5) avviso di addebito n. 32420160000448560000 del 13/05/2016 (€.3.590,55),
6) avviso di addebito n. 32420160001645836000 del 10/11/2016 (€.3.120,32),
7) avviso di addebito n. 32420170000794259000 del 04/10/2017(€.5.387,85),
8) avviso di addebito n. 32420180000443064000 del 18/06/2018 (€.3.943,43),
9) avviso di addebito n. 32420180001569980000 del 03/12/2018 (€.125,69),
10) avviso di addebito n 32420180002093717000 del 21/12/2018 (€.2.566,26), 11) avviso di addebito n. 32420190000548074000 del 05/07/2019 (€.2.509,86),
12) avviso di addebito n. 32420190001837239000 del 28/11/2019 (€.2.441,04),
13) avviso di addebito n. 32420210000723326000 del 27/11/2021 (€.3.766,89),
14) avviso di addebito n. 32420220000819339000 del 05/08/2022 (€.4.323,64).
A fondamento dell'opposizione proposta avverso le predette intimazioni, eccepiva l'omessa notifica dei titoli, il difetto di motivazione degli atti impugnati, la prescrizione del credito.
Soggiungeva che, in forza delle suindicate intimazioni di pagamento, aveva CP_4
notificato, in data 5.4.2023, un atto di pignoramento presso terzi a cui era stata data esecuzione stante il pagamento da parte del conomia e delle Finanze della Parte_2 somma di € 64.143,02 e di €4.186,00.
Avverso l'atto di pignoramento presso terzi, proponeva opposizione ex art 615 c.p.c. eccependo l'inesistenza della notifica in quanto effettuato da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri nonché l'omessa notifica degli atti presupposti.
Rilevava inoltre l'indeterminatezza del calcolo degli interessi.
Chiedeva pertanto l'annullamento delle intimazioni di pagamento opposte nonché dell'atto di pignoramento, con condanna di a restituire al ricorrente la somma CP_4 indebitamente riscossa in forza dello stesso e pari ad € 68.329,02.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti Controparte_3
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per decorso del termine di cui all'art. 24
d.lgs. 46/99; il difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria ed, in subordine, l'incompetenza del giudice adito atteso che l'istante avrebbe dovuto proporre opposizione avverso il pignoramento presso terzi innanzi al giudice dell'esecuzione.
Insisteva per l'accoglimento delle eccezioni formulate nel proprio scritto difensivo ed in ogni caso per il rigetto del ricorso.
Si costituiva che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e CP_2
l'inammissibilità dell'opposizione. Nel merito rappresentava che l'avviso di addebito n.
32420180000443064000 era stato parzialmente sgravato, mentre era stato totalmente annullato il credito di cui agli avvisi di addebito n. 32420180002093717000, n.
32420190000548074000, n. 32420190001837239000, n. 32420210000723326000, n.
32420220000819339000.
La causa è stata decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi. *
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del
Tribunale adito in quanto la domanda è tesa alla declaratoria di illegittimità degli atti CP_ impugnati limitatamente al credito di natura previdenziale vantato dall' convenuto.
Del pari va disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto correttamente è stata proposta l'odierna controversia davanti al Giudice competente per materia e per valore, in relazione ai ruoli esecutivi aventi ad oggetto crediti previdenziali.
Ciò posto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione all'avviso di addebito n. 32420180000443064000 (limitatamente al credito annullato d'ufficio, residuando un debito pari ad € 654,54- cfr. all. 21 fascicolo ) e con riferimento agli CP_2
avvisi di addebito n. 32420180002093717000, n. 32420190000548074000, n.
32420190001837239000, n. 32420210000723326000, n. 32420220000819339000, il cui credito – come allegato e documentato da è stato interamente annullato. CP_2
In parte qua, va pertanto dichiarata l'inefficacia delle intimazione di pagamento opposte e del conseguente atto di pignoramento presso terzi.
In relazione agli ulteriori titoli, si osserva che, come costantemente osservato dalla
Suprema Corte, “nel vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) è possibile utilizzare i seguenti strumenti: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 cod. proc. civ., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 cod. proc. civ., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte dal D.L.
14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonchè alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 cod. proc. civ., comma 2) o meno (art. 617 cod. proc. civ., comma 1 – cfr. Cass. 6704/2016).
Tanto si ricava sia dalla formulazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 6 secondo cui "il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 c.p.c. e ss.", sia dal successivo art. 29, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, che stabilisce che "alle entrate indicate nel comma
1 cioè, tra l'altro, quelle non tributarie, non si applica la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1 come sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".
Il D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 57, nel testo ora vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
nè le opposizioni regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Altrettanto fermo è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione all'iscrizione a ruolo (o riguardante il merito della pretesa oggetto di riscossione: da ultimo Cass. 19 gennaio 2016, n. 835) ai sensi del
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 o all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. (negli altri casi sopra menzionati), sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente l'irregolarità formali del procedimento e/o della cartella e regolata dagli artt. 617 e 618-bis cod. proc. civ., ma affinché si possano considerare ammissibili i due tipi di opposizione proposti con l'unico atto è necessario che risultino rispettati, per entrambe, i termini perentori rispettivamente stabiliti per la relativa attivazione.
Tanto chiarito, il motivo di censura attinente (la pretesa esistenza di) fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo è ammissibile: tale doglianza è qualificabile come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cpc, richiamata dall'art. 29 del d.lgs. 26.2.1999 n. 46, la quale non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.
Tale eccezione deve ritenersi solo in parte fondata. Ed invero, al di là di ogni valutazione in merito alla regolarità della notifica del titolo, anche considerando la data indicata da nei propri atti, in ogni caso sarebbe maturata CP_4
la prescrizione quinquennale tra la data di notifica della cartella di pagamento n.
02420010041805746000 ed il primo atto interruttivo della prescrizione, ovvero l'intimazione di pagamento di cui all'all. 9 del fascicolo dell' Controparte_6
, notificata in data 1.11.2016.
[...]
Tale intimazione, viceversa, ha tempestivamente interrotto il termine prescrizionale del credito portato dagli avvisi di addebito n. 32420112000401020000, n.
32420140000016754000 e n. 32420150001197837000 (regolarmente notificati, presso il medesimo indirizzo di residenza indicato in ricorso e risultante dalla documentazione allegata, in data 11.1.2012, in data 28.3.2014 ed in data 16.12.2015- all.ti 6,8 e 16 fascicolo ). CP_2
Termine utilmente interrotto dalla notifica, effettuata in data 2.3.2022 (a mezzo pec al medesimo indirizzo cui è stata inoltrata l'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio), dell'intimazione di pagamento di cui all'all. 10 del fascicolo di CP_4
L'intimazione notificata in data 2.3.2022 (all.10 è invece tardiva rispetto alla CP_4
notifica degli avvisi di addebito n. 32420160000448560000 e n.
32420160001645836000, anche considerando la data di notifica dei titoli indicata da
(rispettivamente 13.5.2016 e 10.11.2016). CP_2
Quanto agli avvisi di addebito n. 32420170000794259000, n. 32420180000443064000
(quest'ultimo per la parte di credito non oggetto di sgravio) e n. 32420180001569980000, rilevano- quale documentazione idonea a comprovarne la notifica- gli allegati del fascicolo , ovvero le ricevute di avvenuta consegna delle relative pec, risalenti CP_2
rispettivamente al 4.10.2017, al 18.6.2018 e al 21.12.2018 (all.ti 17 e 18).
L'intimazione di pagamento notificata in data 2.3.2022 (all.10 fascicolo ha CP_4
dunque interrotto il termine quinquennale prescrizionale.
Tanto chiarito e con riferimento al credito non prescritto di cui ai suindicati titoli, deve ritenersi infondata l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento poiché effettuata da indirizzo pec non risultante dai pubblici registri.
Premesso che la notifica del predetto atto è stata regolarmente preceduta dalla notifica
(richiamata nello stesso pignoramento) dell'intimazione di pagamento n. 024 2023
90013434 58/000 (impugnata nel presente giudizio), si evidenzia che l'art. 26 D.P.R.
602/1973 consente la notifica delle cartelle a mezzo di posta elettronica secondo le modalità D.P.R. 68/2005 ed impone che si debbano utilizzare - solo per i destinatari e non anche per i mittenti - gli indirizzi risultanti dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. In particolare, va osservata la irrilevanza dell'art.
3-bis L. 53/1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri.
Si tratta difatti di norma applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.
Nel presente contenzioso invece si discute dell'applicazione di altra disciplina, ossia quella contenuta nell'art. 26 D.P.R. 602/1973 e nell'art.60 del D.P.R. 600/1973, in base alla quale rileva solo che l'atto notificando debba essere inviato "… all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
(INI -PEC)".
La Suprema Corte ha da ultimo evidenziato come “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. 18684/2023).
Pregiudizi che, nel caso di specie, non sono stati neppure prospettati avendo peraltro il ricorrente proposto opposizione (anche) avverso l'atto di pignoramento notificato a mezzo pec, evocando in giudizio sia l' che l'Ente Controparte_3
creditore.
D'altronde, alla luce dei rilievi che precedono, ricorrerebbe al più una forma di nullità con conseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo legale, atteso che la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza.
Parimenti generica e priva di fondamento deve ritenersi la doglianza concernente il difetto di motivazione delle intimazioni impugnate che, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, recano l'indicazione del titolo presupposto e dell'entità del relativo credito;
elementi peraltro analiticamente riportati nell'accluso prospetto che individua anche l'Ente creditore e l'anno di riferimento del credito.
Analoga considerazione deve essere formulata con riferimento all'atto di pignoramento presso terzi.
Quanto all'eccepita indeterminatezza del calcolo degli interessi, se ne rileva l'infondatezza in quanto nell'intimazione di pagamento n. 024 2023 90013434 58/000, richiamata nell'atto di pignoramento presso terzi, vi è l'esatta indicazione dell'ammontare di quanto dovuto a titolo di interessi, con la precisazione che “a tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (art. 30, DPR n. 602/73) maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000) e, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021), calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di mora/sanzioni civili”.
Poiché le somme richieste per interessi di mora sono quelle determinate per legge ex DPR
602/73 art 30, ratione temporis applicabile, appare evidente l'infondatezza della censura in esame, atteso che parte ricorrente non ha neppure fornito elementi dai quali desumere l'eventuale erroneità del calcolo degli stessi.
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso va accolto, con declaratoria di inefficacia degli atti impugnati limitatamente al credito sgravato o prescritto.
A tanto tuttavia non può conseguire la condanna di alla restituzione dell'importo CP_4 di € 68.329,02 per l'assorbente ragione che l'atto di pignoramento è stato notificato per la somma complessiva di € 515.671,81 di cui €147.827,18 imputabili a contributi : CP_2
è pertanto evidente che, al di là del parziale accoglimento del ricorso, tenuto conto altresì della pronuncia resa (nei limiti della giurisdizione) dalla Commissione Tributaria di
Brindisi (sentenza n. 395/2023, con cui è stato respinto il ricorso), non vi sono elementi
Contr per ritenere che la somma corrisposta dal non sia comunque stata legittimamente versata ad CP_4
L'assoluta peculiarità della vicenda esaminata, sì come emergente dalle avverse prospettazioni, giustifica la compensazione delle spese nella misura di ½.
La residua parte - liquidata tenuto conto del valore del decisum e dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale - segue il principio della soccombenza.
Atteso che la maggior parte del credito di cui ai suindicati titoli è estinto per prescrizione maturata successivamente alla notifica degli stessi, le stesse vanno poste a carico di essendo il soggetto preposto all'esazione dei tributi, contributi, sanzioni ed CP_4
accessori contenuti nei ruoli consegnati dagli enti impositori, attività che inizia con la notifica della cartella di pagamento (v. art. 25 D.P.R. 602/73) e, in difetto di pagamento nei termini di legge, prosegue con la riscossione coattiva (v. art. 45 D.P.R. 602/73). Le spese tra il ricorrente ed si compensano integralmente non essendo emersi profili CP_2 di illegittimità addebitabili all'ente creditore.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
confronti di ed così provvede: CP_2 Controparte_3
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione al credito di cui agli avvisi di addebito n 32420180002093717000, n. 32420190000548074000, n.
32420190001837239000, n. 32420210000723326000, n. 32420220000819339000 nonché in relazione a quello oggetto di sgravio parziale di cui all'avviso di addebito n. 32420180000443064000 e per l'effetto l'inefficacia delle intimazioni di pagamento impugnate;
2) dichiara estinto per intervenuta prescrizione il credito di cui alla cartella di pagamento n. 02420010041805746000 e agli avvisi di addebito n. 32420160000448560000 e n.
32420160001645836000 e per l'effetto l'inefficacia, in relazione al relativo importo, delle intimazioni di pagamento impugnate;
3) dichiara l'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi limitatamente al credito portato dai titoli di cui ai punti 1 e 2;
4) rigetta per il resto il ricorso;
5) compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna al pagamento della CP_4 residua parte che liquida in € 2.200,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente per dichiarato anticipo;
6) compensa le spese tra il ricorrente ed . CP_2
Brindisi, 12.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere