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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4964 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 622/2022
All'udienza collegiale del giorno 10/09/2025 ore 12:55
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Elena Maria Guida
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BELARDINELLI ANDREA avv Staniscia in sost.
Controparte_1
Avv. BELARDINELLI ANDREA
Controparte_2
Avv. BELARDINELLI ANDREA
Appellato/i
_3
Avv. IOFFREDI VINCENZO presente
Controparte_4
Avv. IOFFREDI VINCENZO
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati:
- Antonio Perinelli Presidente
- Raffaele Miele Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 10 settembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n.622 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
- (c.f. ) nella qualità di madre e di Parte_1 C.F._1 esercente la potestà genitoriale sulla minore , e Controparte_1 CP_2
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Roma via Crescenzio n. 20
[...] presso lo studio dell'avv. BELARDINELLI ANDREA (Fax. - P.IVA_1
– c.f. ) che li rappresenta Email_1 C.F._2
e difende in virtù di procura in atti,
-APPELLANTI
e
nato a [...] il [...] (c.f. ) e _3 C.F._3
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Ioffredi (c.f. - C.F._5
) presso il quale elettivamente domiciliano in Roma, Email_2 in via Ugo De Carolis, 4, giusta procura alle liti in atti,
-APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 04.02.2022, , nella Parte_1 qualità di madre e di esercente la potestà genitoriale sulla minore , e Controparte_1 hanno proposto appello avverso la sentenza n.13349/2022 emessa dal Controparte_2
Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data 04.08.2021, resa nel giudizio di primo grado dagli stessi appellanti promosso nei confronti di e . _3 Controparte_4
§.2. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
«Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di madre ed Parte_1 esercente la potestà genitoriale su , e convenivano in Controparte_1 Controparte_2 giudizio e esponendo che gli odierni convenuti avevano _3 Controparte_4 instaurato nei loro confronti un procedimento sommario al fine di sentirli condannare alla rimozione delle cause delle infiltrazioni subite nel box auto n. 13/a, di loro proprietà, sito in
Roma, via L. Rocci nn. 12/14 ed alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
che l'adito
Tribunale, con ordinanza comunicata il 22 ottobre 2018, in esito alla c.t.u. espletata nel corso del procedimento, rigettava il ricorso proposto dagli odierni convenuti, condannando gli stessi al pagamento delle spese di lite e delle spese della c.t.u.; che, a seguito di reclamo proposto dagli odierni convenuti, il Tribunale di Roma, con provvedimento n. 69618/2018 depositato il
21 gennaio 2019 dichiarava la cessazione della materia del contendere, compensando integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare;
che era interesse degli istanti introdurre il giudizio di merito al fine di far accertare l'infondatezza ab origine della domanda di parte convenuta in quanto il c.t.u. non aveva addebitato agli esponenti alcuna responsabilità per l'omessa manutenzione della loro unità immobiliare, considerato, inoltre, che non ricorrevano i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Concludevano, pertanto, chiedendo che, dato atto che non si era mai verificata la cessazione della materia del contendere, venisse dichiarata infondata la domanda risarcitoria degli odierni convenuti, con condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare in ossequio al principio della soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. I convenuti e _3
, costituitisi in giudizio, eccepivano, in via pregiudiziale, l'inammissibilità Controparte_4 della domanda in quanto non qualificabile come procedimento di merito rispetto alla vicenda in esame, quanto piuttosto come gravame rispetto all'ordinanza collegiale, contestando, nel merito, la fondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto con vittoria delle spese di lite di entrambe le fasi del procedimento cautelare oltre che del presente giudizio. La causa, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, in esito all'udienza del 16 marzo 2021, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di rito per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica». §.3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: «1) rigetta la domanda confermando integralmente il provvedimento emesso dal Collegio in sede di reclamo in data
19 dicembre 2018 e, per l'effetto, dichiara cessata materia del contendere, compensando integralmente tra le parti le spese di entrambe le fasi del procedimento cautelare e ponendo a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese della c.t.u.; 2) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio».
§.4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
« Nell'esaminare in via pregiudiziale l'eccezione di inammissibilità della domanda, appare sufficiente osservare, al fine di escluderne la fondatezza, che il provvedimento emesso a definizione della fase cautelare, ivi compresa quella del reclamo, non ha carattere definitivo, atteggiandosi quale misura provvisoria, anche in relazione agli effetti, potendo lo stesso produrre in via anticipata e nel momento in cui viene portato ad esecuzione, gli stessi effetti del giudizio di merito, anche per quanto concerne la condanna alle spese, ma non statuisce definitivamente sui diritti controversi, né può assumere autorità di giudicato sostanziale, in considerazione del fatto che le parti hanno sempre la facoltà di introdurre il giudizio di merito, cui va attribuita funzione risolutiva dei diritti in contesa. Del resto, la possibilità di ricorrere dinanzi al giudice di legittimità, anche in via straordinaria ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento emesso in sede di reclamo, appare preclusa proprio in considerazione della facoltà concessa alle parti di tutelare i propri interessi avviando il vero e proprio giudizio di merito. A tal proposito, infatti, qualora il soccombente non intenda proporre il giudizio di merito, fosse anche solo avverso la liquidazione delle spese di lite, può sempre opporsi al conseguente precetto ovvero all'esecuzione, qualora avviata, che risultano, infatti, giudizi a cognizione piena, nell'ambito dei quali, conseguentemente, tale condanna alle spese può sempre essere rivista, conformemente ai principi di diritto ribaditi dalla Corte di Cassazione
(VI sez. civ.) nell'ordinanza n. 6180 depositata in data 1° marzo 2019.
Occorre, inoltre, evidenziare, che ai fini della decisione della presente controversia questo giudice, chiamato ad esaminare nel merito, con i mezzi della cognizione ordinaria piena, la fondatezza della domanda, non è in alcun modo vincolato dalla pronuncia del Collegio considerato che, come noto, il reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. si inscrive comunque nel processo cautelare, introducendovi una sorta di doppio grado (sebbene se ne sostenga la natura devolutiva-rescindente), sicchè la pronuncia su di esso non può che rivestire
- pur sempre - i caratteri della provvisorietà e della non decisorietà tipici di ogni provvedimento cautelare (v. Cass. 647/2000; Cass. 2942/1999), come tale inidoneo a pregiudicare la valutazione sul merito della controversia, tanto che, si ribadisce, se ne esclude pacificamente la ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. Tanto premesso, questo giudice ritiene di dover aderire alle argomentazioni svolte dal Collegio in sede di reclamo. Ed invero, come rilevato in sede collegiale, essendo intervenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la cessazione delle infiltrazioni lamentate dall'odierna parte convenuta, si è determinato il venir meno della necessità della pronuncia del giudice in merito all'oggetto del contendere, con la conseguenza che in riferimento alla controversia deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dalla richiesta formulata in tal senso della parti, posto che, come rilevato dal Collegio, tale pronuncia può e deve essere adottata anche d'ufficio spettando al giudice la valutazione circa la persistenza dell'effettivo interesse delle parti alla pronuncia sul merito. Ciò posto, passando ad esaminare, comunque, il merito della controversia al fine della regolamentazione delle spese di lite in ossequio al principio della soccombenza virtuale, questo giudice concorda con le osservazioni formulate dal Collegio, rilevando che nella fattispecie in esame, inquadrabile indubitabilmente nell'ambito di operatività dell'art. 2051
c.c., considerato che le infiltrazioni lamentate dagli odierni convenuti provenivano, comunque, dalla sovrastante proprietà degli attori e che il danneggiato per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, vertendosi in un'ipotesi di responsabilità oggettiva, deve essere senz'altro riconosciuta la riferibilità agli odierni attori dell'evento dannoso lamentato dall'odierna parte convenuta (Cass., sez. III, sentenza n. 20427 del 25/07/2008), conclusione vieppiù avvalorata ove si consideri che gli odierni attori, avendo subito infiltrazioni già nel loro immobile, avrebbero potuto ben attivarsi per individuarne la causa e così impedire che dal loro immobile si propagassero al piano sottostante. Tuttavia, essendo rimasto provato che il danno è derivato da caso fortuito, consistente nella specie nel fatto del terzo, gli odierni attori, nonostante la riferibilità del danno alla loro proprietà, devono andare esenti da responsabilità, che sarà ascrivibile esclusivamente al terzo. In considerazione di quanto argomentato, deve essere confermata anche la statuizione del Collegio in riferimento alle spese di lite delle due fasi del procedimento cautelare, sulla base delle argomentazioni formulate in sede collegiale che questo giudice ritiene di condividere e che integralmente si richiamano in questa sede. In riferimento alle spese del giudizio, in considerazione della presenza di decisioni contrastanti, appaiono sussistenti i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti».
§.5. Con l'atto di appello nella qualità e hanno chiesto Parte_1 Controparte_2 accogliersi le seguenti conclusioni: « In riforma della pronuncia impugnata, acclarata
l'infondatezza della pronuncia di cessazione della materia del contendere, dichiarare la carenza di legittimazione passiva degli appellanti dal momento che il pregiudizio economico agli appellati è stato determinato da soggetto terzo le odierne parti di causa con soccombenza prevalente degli originari ricorrenti in ordine al pagamento delle spese di lite. In via subordinata addebitare esclusivamente agli appellati la totalità delle spese di CTU attesa la soccombenza prevalente dei medesimi. Spese del doppio grado da distrarsi».
§.6. Gli appellati e , costituitisi con comparsa di costituzione _3 Controparte_4
e risposta depositata in data 10.06.2022, hanno resistito all'impugnazione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
§.7. All'odierna udienza sono comparsi i procuratori delle parti costituite i quali hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, ed hanno discusso oralmente la causa.
§.8. L'appello, che contiene due motivi, deve essere disatteso.
§.8.1. Col primo motivo di impugnazione, rubricato «Violazione dell'art. 112 cpc.», gli appellanti si dolgono che il Tribunale non avrebbe potuto emettere la pronuncia di cessazione della materia del contendere perché tale pronuncia presupponeva le conformi conclusioni di entrambe le parti, in difetto delle quali il primo giudice avrebbe dovuto decidere nel merito e accertare la effettiva infondatezza ab origine della domanda svolta dagli originari attori
(rimozione delle cause di infiltrazioni subite nel box auto n. 13/A di loro proprietà, sito in Roma,
Via Lorenzo Rocci n. 12/14 e riduzione in pristino dello stato dei luoghi).
La censura non coglie nel segno.
Osserva innanzitutto il Collegio che "La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cass. 7 maggio 2009
n.10553; conforme Cass. 17 gennaio 2023 n.1257).
Più in particolare, in relazione alle contestazione degli appellanti, ritiene il Collegio che vada fatta applicazione del principio secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza” (Cass. 4 agosto 2017
n.19568; cfr. anche Cass. 06/02/2007, n. 2567, Cass. 03/03/2006, n. 4714, Cass. 07/05/2009, n. 10553,
Cass. 08/09/2008, n. 22650, Cass. 16/03/2015, n. 5188, Cass. 30/01/2014, n. 2063, Cass. 08/07/2010, n.
16150);
Ai richiamati principi si è correttamente uniformato il Tribunale, avendo il primo giudice accertato che:
-il c.t.u., ing. nominato in sede cautelare aveva in primo luogo verificato Persona_1 la sussistenza degli inconvenienti lamentati dai coniugi e la conseguente inutilizzabilità CP_3 del box-garage per la finalità sua propria di ricovero autovetture;
-il c.t.u aveva altresì verificato la presenza nell'appartamento degli appellanti (int.1/a, seminterrato) nella zona sovrastante il box, di infiltrazioni di risalita, presenza di muffa, rigonfiamenti e distacchi di materiale edile;
-durante le operazioni peritali, poi, il consulente, al fine di determinare la causa delle riscontrate infiltrazioni, aveva eseguito intervento manuale di chiusura dell'adduzione idrica che alimentava l'irrigazione del verde nel giardino di pertinenza dell'appartamento int.1 (attiguo al sottostante appartamento EL int.1/a, a sua volta sovrastante il garage , di CP_3 proprietà di un soggetto estraneo alla controversia, poiché aveva verificato lo sversamento di un'enorme quantità d'acqua a causa di una perdita tra la chiave di ingresso ed il contatore del predetto giardino;
- dopo circa 50 giorni di chiusura dell'adduzione idrica e nonostante fenomeni di piogge intense, nelle more verificatisi, il c.t.u. aveva potuto visivamente verificare l'assenza di qualsiasi sversamento continuativo di acqua alla base del muro di confine giardino/appartamento EL (int.1/a), come invece era stato appurato nel precedente sopralluogo;
-dopo il descritto intervento di chiusura, il c.t.u. aveva inoltre accertato che il fenomeno della percolazione di fluidi nel box era non più in essere ed i livelli di umidità murale drasticamente ridotti;
il locale poteva nuovamente ospitare un veicolo, rimanendo solo gli effetti dei danneggiamenti sulle parti edili;
il che aveva indotto il consulente a dedurre che la mole d'acqua già sversata, difficilmente assimilabile e smaltibile dal complesso del terrapieno e dalla evaporazione naturale, si era infiltrata dapprima nell'appartamento EL e poi da questo aveva raggiunto il solaio di copertura del locale garage, danneggiandolo;
Così decritti gli esiti dell'elaborato peritale, appare quindi evidente in fatto che la causa delle infiltrazioni era stata specificamente individuata dal consulente d'ufficio (perdita tra la chiave di ingresso ed il contatore del giardino di proprietà di terzi) e che, a seguito dell'intervento dallo stesso eseguito nel corso delle operazioni tecniche (chiusura adduzione idrica), i fenomeni infiltrativi denunciati dai coniugi erano incontrovertibilmente terminati e non si erano CP_3 più verificati.
Sicchè, richiamati i superiori principi di diritto alla stregua dei quali, contrariamente alle assunzioni degli appellanti, non è richiesta la concorde volontà delle parti, la decisione del
Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere appare del tutto condivisibile, essendo nel corso del giudizio sopravvenute circostanze tali da incidere sulla posizione sostanziale dedotta in causa ed anche sul processo e che hanno, sostanzialmente, determinato la carenza di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione nel merito da parte dei danneggiati (i quali non hanno manifestato alcun interesse alla domanda di ripristino del garage, così implicitamente rinunciandovi) e, quindi, il venir meno della necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta.
Né può riconoscersi alcun contrapposto interesse dell'odierna parte appellante, convenuta nel giudizio cautelare, all'accoglimento della originaria domanda, ivi compresa la richiesta di ripristino del locale danneggiato.
§.8.2. Col secondo motivo di impugnazione, rubricato «Violazione art. 91 e 92 cpc - illegittimità
- erroneità della motivazione - omessa valutazione di una circostanza determinante. Violazione
e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. illogicità e contraddittorietà della motivazione», gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia confermato la statuizione del
Collegio in riferimento alle spese di lite di entrambe le fasi del procedimento cautelare sull'erroneo presupposto: «a) che le infiltrazioni causa dell'evento dannoso agli odierni appellati provenivano dall'appartamento degli odierni appellanti;
b) che le infiltrazioni erano frutto di evento dannoso;
c) che il danno è derivato da causa fortuito». Deducono altresì la violazione degli art.91 e 92 c.p.c. in riferimento alle spese del giudizio di merito.
La censura, sotto entrambi i profili prospettati, non può trovare accoglimento.
In relazione alla compensazione disposta con riferimento alle due fasi del procedimento cautelare, è pacifico che venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari considerando a tal fine l'intera vicenda processuale, e di valutare, tra l'altro, se sussistano motivi di totale o parziale compensazione delle stesse tra le parti (cfr. Cass. civ. 29.7.2021 n. 21757 e 7.5.2009 n. 10583, nonché ord. n. 2719 dell'11.2.2015). La decisione del Tribunale appare sul punto condivisibile tenuto conto, innanzitutto, del corretto l'inquadramento della fattispecie nell'ambito della disciplina di cui all'art.2051 c.c. e l'applicabilità del regime probatorio previsto per le ipotesi di responsabilità oggettiva.
I coniugi hanno infatti dimostrato, così come la norma impone, la sussistenza del danno CP_3
(percolazioni evidenti a vista, mura perimetrali e soffitto con altissimo tasso di umidità) e la sua derivazione causale dall'appartamento soprastante di proprietà (ove Controparte_5 sono state riscontrate infiltrazioni di risalita, muffe, umidità e distacchi di intonaco); cosicchè appare evidente la riferibilità agli odierni appellanti, proprietari della res danneggiante, dell'evento dannoso lamentato dai Del resto, come pure condivisibilmente argomentato CP_3 dal Tribunale, i «avendo subito infiltrazioni già nel loro immobile, Controparte_5 avrebbero potuto ben attivarsi per individuarne la causa e così impedire che dal loro immobile si propagassero al piano sottostante».
D'altro canto, la provenienza dall'ingente perdita d'acqua dal giardino attiguo, di proprietà di terzi, benchè non determini, contrariamente alle assunzioni degli appellanti, la infondatezza della domanda giudiziale originariamente proposta può, tuttavia, integrare un'ipotesi di caso fortuito e, quindi, la imputabilità del danno al fatto del terzo, avente autonomia causale, e rilevare per escludere la soccombenza degli appellanti.
E, pertanto, in un contesto quale quello appena descritto, la decisione del Tribunale di confermare la statuizione del Collegio di compensazione integrale delle spese delle due fasi del procedimento cautelare, appare corretta ed esente da censure posta, da un lato, la esimente del caso fortuito e, dall'altro, l'accertamento della fondatezza della domanda attorea. Resta ferma la statuizione relativa alla spese di c.t.u. non oggetto di specifica censura.
Quanto alle spese del giudizio di merito, deve essere confermata la decisione del Tribunale considerata la oggettività dei fatti dedotti in giudizio (per come già rappresentati) e, quindi, la controvertibilità della questione in esame.
In definitiva, l'appello deve essere del tutto disatteso perchè l'evento di danno si è verificato in presenza di un pericolo facilmente percepibile ed evitabile dalla vittima.
§.9. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii. (valore effettivo della causa: indeterminato, tabella 12, scaglione 3°, compensi medi, con esclusione della fase istruttoria non espletata).
Il rigetto dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nella Parte_1 qualità di madre esercente la potestà genitoriale sulla minore e Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n.13349/2021,
[...] pubblicata in data 04.08.2021, così provvede:
a)- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b)-condanna , nella qualità di madre esercente la potestà genitoriale sulla Parte_1 minore e alla refusione, in favore di Controparte_1 Controparte_2 _3
e , in solido, delle spese di lite che liquida, per ciascuna parte appellata, in Controparte_4 euro 3.966,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), iva e cpa nella misura di legge;
c) - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002, a carico degli appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 622/2022
All'udienza collegiale del giorno 10/09/2025 ore 12:55
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Elena Maria Guida
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BELARDINELLI ANDREA avv Staniscia in sost.
Controparte_1
Avv. BELARDINELLI ANDREA
Controparte_2
Avv. BELARDINELLI ANDREA
Appellato/i
_3
Avv. IOFFREDI VINCENZO presente
Controparte_4
Avv. IOFFREDI VINCENZO
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati:
- Antonio Perinelli Presidente
- Raffaele Miele Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 10 settembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n.622 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
- (c.f. ) nella qualità di madre e di Parte_1 C.F._1 esercente la potestà genitoriale sulla minore , e Controparte_1 CP_2
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Roma via Crescenzio n. 20
[...] presso lo studio dell'avv. BELARDINELLI ANDREA (Fax. - P.IVA_1
– c.f. ) che li rappresenta Email_1 C.F._2
e difende in virtù di procura in atti,
-APPELLANTI
e
nato a [...] il [...] (c.f. ) e _3 C.F._3
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_4 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Ioffredi (c.f. - C.F._5
) presso il quale elettivamente domiciliano in Roma, Email_2 in via Ugo De Carolis, 4, giusta procura alle liti in atti,
-APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 04.02.2022, , nella Parte_1 qualità di madre e di esercente la potestà genitoriale sulla minore , e Controparte_1 hanno proposto appello avverso la sentenza n.13349/2022 emessa dal Controparte_2
Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data 04.08.2021, resa nel giudizio di primo grado dagli stessi appellanti promosso nei confronti di e . _3 Controparte_4
§.2. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
«Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di madre ed Parte_1 esercente la potestà genitoriale su , e convenivano in Controparte_1 Controparte_2 giudizio e esponendo che gli odierni convenuti avevano _3 Controparte_4 instaurato nei loro confronti un procedimento sommario al fine di sentirli condannare alla rimozione delle cause delle infiltrazioni subite nel box auto n. 13/a, di loro proprietà, sito in
Roma, via L. Rocci nn. 12/14 ed alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi;
che l'adito
Tribunale, con ordinanza comunicata il 22 ottobre 2018, in esito alla c.t.u. espletata nel corso del procedimento, rigettava il ricorso proposto dagli odierni convenuti, condannando gli stessi al pagamento delle spese di lite e delle spese della c.t.u.; che, a seguito di reclamo proposto dagli odierni convenuti, il Tribunale di Roma, con provvedimento n. 69618/2018 depositato il
21 gennaio 2019 dichiarava la cessazione della materia del contendere, compensando integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare;
che era interesse degli istanti introdurre il giudizio di merito al fine di far accertare l'infondatezza ab origine della domanda di parte convenuta in quanto il c.t.u. non aveva addebitato agli esponenti alcuna responsabilità per l'omessa manutenzione della loro unità immobiliare, considerato, inoltre, che non ricorrevano i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Concludevano, pertanto, chiedendo che, dato atto che non si era mai verificata la cessazione della materia del contendere, venisse dichiarata infondata la domanda risarcitoria degli odierni convenuti, con condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare in ossequio al principio della soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. I convenuti e _3
, costituitisi in giudizio, eccepivano, in via pregiudiziale, l'inammissibilità Controparte_4 della domanda in quanto non qualificabile come procedimento di merito rispetto alla vicenda in esame, quanto piuttosto come gravame rispetto all'ordinanza collegiale, contestando, nel merito, la fondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto con vittoria delle spese di lite di entrambe le fasi del procedimento cautelare oltre che del presente giudizio. La causa, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, in esito all'udienza del 16 marzo 2021, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di rito per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica». §.3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: «1) rigetta la domanda confermando integralmente il provvedimento emesso dal Collegio in sede di reclamo in data
19 dicembre 2018 e, per l'effetto, dichiara cessata materia del contendere, compensando integralmente tra le parti le spese di entrambe le fasi del procedimento cautelare e ponendo a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese della c.t.u.; 2) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio».
§.4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
« Nell'esaminare in via pregiudiziale l'eccezione di inammissibilità della domanda, appare sufficiente osservare, al fine di escluderne la fondatezza, che il provvedimento emesso a definizione della fase cautelare, ivi compresa quella del reclamo, non ha carattere definitivo, atteggiandosi quale misura provvisoria, anche in relazione agli effetti, potendo lo stesso produrre in via anticipata e nel momento in cui viene portato ad esecuzione, gli stessi effetti del giudizio di merito, anche per quanto concerne la condanna alle spese, ma non statuisce definitivamente sui diritti controversi, né può assumere autorità di giudicato sostanziale, in considerazione del fatto che le parti hanno sempre la facoltà di introdurre il giudizio di merito, cui va attribuita funzione risolutiva dei diritti in contesa. Del resto, la possibilità di ricorrere dinanzi al giudice di legittimità, anche in via straordinaria ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento emesso in sede di reclamo, appare preclusa proprio in considerazione della facoltà concessa alle parti di tutelare i propri interessi avviando il vero e proprio giudizio di merito. A tal proposito, infatti, qualora il soccombente non intenda proporre il giudizio di merito, fosse anche solo avverso la liquidazione delle spese di lite, può sempre opporsi al conseguente precetto ovvero all'esecuzione, qualora avviata, che risultano, infatti, giudizi a cognizione piena, nell'ambito dei quali, conseguentemente, tale condanna alle spese può sempre essere rivista, conformemente ai principi di diritto ribaditi dalla Corte di Cassazione
(VI sez. civ.) nell'ordinanza n. 6180 depositata in data 1° marzo 2019.
Occorre, inoltre, evidenziare, che ai fini della decisione della presente controversia questo giudice, chiamato ad esaminare nel merito, con i mezzi della cognizione ordinaria piena, la fondatezza della domanda, non è in alcun modo vincolato dalla pronuncia del Collegio considerato che, come noto, il reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. si inscrive comunque nel processo cautelare, introducendovi una sorta di doppio grado (sebbene se ne sostenga la natura devolutiva-rescindente), sicchè la pronuncia su di esso non può che rivestire
- pur sempre - i caratteri della provvisorietà e della non decisorietà tipici di ogni provvedimento cautelare (v. Cass. 647/2000; Cass. 2942/1999), come tale inidoneo a pregiudicare la valutazione sul merito della controversia, tanto che, si ribadisce, se ne esclude pacificamente la ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. Tanto premesso, questo giudice ritiene di dover aderire alle argomentazioni svolte dal Collegio in sede di reclamo. Ed invero, come rilevato in sede collegiale, essendo intervenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la cessazione delle infiltrazioni lamentate dall'odierna parte convenuta, si è determinato il venir meno della necessità della pronuncia del giudice in merito all'oggetto del contendere, con la conseguenza che in riferimento alla controversia deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dalla richiesta formulata in tal senso della parti, posto che, come rilevato dal Collegio, tale pronuncia può e deve essere adottata anche d'ufficio spettando al giudice la valutazione circa la persistenza dell'effettivo interesse delle parti alla pronuncia sul merito. Ciò posto, passando ad esaminare, comunque, il merito della controversia al fine della regolamentazione delle spese di lite in ossequio al principio della soccombenza virtuale, questo giudice concorda con le osservazioni formulate dal Collegio, rilevando che nella fattispecie in esame, inquadrabile indubitabilmente nell'ambito di operatività dell'art. 2051
c.c., considerato che le infiltrazioni lamentate dagli odierni convenuti provenivano, comunque, dalla sovrastante proprietà degli attori e che il danneggiato per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, vertendosi in un'ipotesi di responsabilità oggettiva, deve essere senz'altro riconosciuta la riferibilità agli odierni attori dell'evento dannoso lamentato dall'odierna parte convenuta (Cass., sez. III, sentenza n. 20427 del 25/07/2008), conclusione vieppiù avvalorata ove si consideri che gli odierni attori, avendo subito infiltrazioni già nel loro immobile, avrebbero potuto ben attivarsi per individuarne la causa e così impedire che dal loro immobile si propagassero al piano sottostante. Tuttavia, essendo rimasto provato che il danno è derivato da caso fortuito, consistente nella specie nel fatto del terzo, gli odierni attori, nonostante la riferibilità del danno alla loro proprietà, devono andare esenti da responsabilità, che sarà ascrivibile esclusivamente al terzo. In considerazione di quanto argomentato, deve essere confermata anche la statuizione del Collegio in riferimento alle spese di lite delle due fasi del procedimento cautelare, sulla base delle argomentazioni formulate in sede collegiale che questo giudice ritiene di condividere e che integralmente si richiamano in questa sede. In riferimento alle spese del giudizio, in considerazione della presenza di decisioni contrastanti, appaiono sussistenti i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra le parti».
§.5. Con l'atto di appello nella qualità e hanno chiesto Parte_1 Controparte_2 accogliersi le seguenti conclusioni: « In riforma della pronuncia impugnata, acclarata
l'infondatezza della pronuncia di cessazione della materia del contendere, dichiarare la carenza di legittimazione passiva degli appellanti dal momento che il pregiudizio economico agli appellati è stato determinato da soggetto terzo le odierne parti di causa con soccombenza prevalente degli originari ricorrenti in ordine al pagamento delle spese di lite. In via subordinata addebitare esclusivamente agli appellati la totalità delle spese di CTU attesa la soccombenza prevalente dei medesimi. Spese del doppio grado da distrarsi».
§.6. Gli appellati e , costituitisi con comparsa di costituzione _3 Controparte_4
e risposta depositata in data 10.06.2022, hanno resistito all'impugnazione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
§.7. All'odierna udienza sono comparsi i procuratori delle parti costituite i quali hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, ed hanno discusso oralmente la causa.
§.8. L'appello, che contiene due motivi, deve essere disatteso.
§.8.1. Col primo motivo di impugnazione, rubricato «Violazione dell'art. 112 cpc.», gli appellanti si dolgono che il Tribunale non avrebbe potuto emettere la pronuncia di cessazione della materia del contendere perché tale pronuncia presupponeva le conformi conclusioni di entrambe le parti, in difetto delle quali il primo giudice avrebbe dovuto decidere nel merito e accertare la effettiva infondatezza ab origine della domanda svolta dagli originari attori
(rimozione delle cause di infiltrazioni subite nel box auto n. 13/A di loro proprietà, sito in Roma,
Via Lorenzo Rocci n. 12/14 e riduzione in pristino dello stato dei luoghi).
La censura non coglie nel segno.
Osserva innanzitutto il Collegio che "La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cass. 7 maggio 2009
n.10553; conforme Cass. 17 gennaio 2023 n.1257).
Più in particolare, in relazione alle contestazione degli appellanti, ritiene il Collegio che vada fatta applicazione del principio secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza” (Cass. 4 agosto 2017
n.19568; cfr. anche Cass. 06/02/2007, n. 2567, Cass. 03/03/2006, n. 4714, Cass. 07/05/2009, n. 10553,
Cass. 08/09/2008, n. 22650, Cass. 16/03/2015, n. 5188, Cass. 30/01/2014, n. 2063, Cass. 08/07/2010, n.
16150);
Ai richiamati principi si è correttamente uniformato il Tribunale, avendo il primo giudice accertato che:
-il c.t.u., ing. nominato in sede cautelare aveva in primo luogo verificato Persona_1 la sussistenza degli inconvenienti lamentati dai coniugi e la conseguente inutilizzabilità CP_3 del box-garage per la finalità sua propria di ricovero autovetture;
-il c.t.u aveva altresì verificato la presenza nell'appartamento degli appellanti (int.1/a, seminterrato) nella zona sovrastante il box, di infiltrazioni di risalita, presenza di muffa, rigonfiamenti e distacchi di materiale edile;
-durante le operazioni peritali, poi, il consulente, al fine di determinare la causa delle riscontrate infiltrazioni, aveva eseguito intervento manuale di chiusura dell'adduzione idrica che alimentava l'irrigazione del verde nel giardino di pertinenza dell'appartamento int.1 (attiguo al sottostante appartamento EL int.1/a, a sua volta sovrastante il garage , di CP_3 proprietà di un soggetto estraneo alla controversia, poiché aveva verificato lo sversamento di un'enorme quantità d'acqua a causa di una perdita tra la chiave di ingresso ed il contatore del predetto giardino;
- dopo circa 50 giorni di chiusura dell'adduzione idrica e nonostante fenomeni di piogge intense, nelle more verificatisi, il c.t.u. aveva potuto visivamente verificare l'assenza di qualsiasi sversamento continuativo di acqua alla base del muro di confine giardino/appartamento EL (int.1/a), come invece era stato appurato nel precedente sopralluogo;
-dopo il descritto intervento di chiusura, il c.t.u. aveva inoltre accertato che il fenomeno della percolazione di fluidi nel box era non più in essere ed i livelli di umidità murale drasticamente ridotti;
il locale poteva nuovamente ospitare un veicolo, rimanendo solo gli effetti dei danneggiamenti sulle parti edili;
il che aveva indotto il consulente a dedurre che la mole d'acqua già sversata, difficilmente assimilabile e smaltibile dal complesso del terrapieno e dalla evaporazione naturale, si era infiltrata dapprima nell'appartamento EL e poi da questo aveva raggiunto il solaio di copertura del locale garage, danneggiandolo;
Così decritti gli esiti dell'elaborato peritale, appare quindi evidente in fatto che la causa delle infiltrazioni era stata specificamente individuata dal consulente d'ufficio (perdita tra la chiave di ingresso ed il contatore del giardino di proprietà di terzi) e che, a seguito dell'intervento dallo stesso eseguito nel corso delle operazioni tecniche (chiusura adduzione idrica), i fenomeni infiltrativi denunciati dai coniugi erano incontrovertibilmente terminati e non si erano CP_3 più verificati.
Sicchè, richiamati i superiori principi di diritto alla stregua dei quali, contrariamente alle assunzioni degli appellanti, non è richiesta la concorde volontà delle parti, la decisione del
Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere appare del tutto condivisibile, essendo nel corso del giudizio sopravvenute circostanze tali da incidere sulla posizione sostanziale dedotta in causa ed anche sul processo e che hanno, sostanzialmente, determinato la carenza di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione nel merito da parte dei danneggiati (i quali non hanno manifestato alcun interesse alla domanda di ripristino del garage, così implicitamente rinunciandovi) e, quindi, il venir meno della necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta.
Né può riconoscersi alcun contrapposto interesse dell'odierna parte appellante, convenuta nel giudizio cautelare, all'accoglimento della originaria domanda, ivi compresa la richiesta di ripristino del locale danneggiato.
§.8.2. Col secondo motivo di impugnazione, rubricato «Violazione art. 91 e 92 cpc - illegittimità
- erroneità della motivazione - omessa valutazione di una circostanza determinante. Violazione
e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. illogicità e contraddittorietà della motivazione», gli appellanti lamentano che il Tribunale abbia confermato la statuizione del
Collegio in riferimento alle spese di lite di entrambe le fasi del procedimento cautelare sull'erroneo presupposto: «a) che le infiltrazioni causa dell'evento dannoso agli odierni appellati provenivano dall'appartamento degli odierni appellanti;
b) che le infiltrazioni erano frutto di evento dannoso;
c) che il danno è derivato da causa fortuito». Deducono altresì la violazione degli art.91 e 92 c.p.c. in riferimento alle spese del giudizio di merito.
La censura, sotto entrambi i profili prospettati, non può trovare accoglimento.
In relazione alla compensazione disposta con riferimento alle due fasi del procedimento cautelare, è pacifico che venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari considerando a tal fine l'intera vicenda processuale, e di valutare, tra l'altro, se sussistano motivi di totale o parziale compensazione delle stesse tra le parti (cfr. Cass. civ. 29.7.2021 n. 21757 e 7.5.2009 n. 10583, nonché ord. n. 2719 dell'11.2.2015). La decisione del Tribunale appare sul punto condivisibile tenuto conto, innanzitutto, del corretto l'inquadramento della fattispecie nell'ambito della disciplina di cui all'art.2051 c.c. e l'applicabilità del regime probatorio previsto per le ipotesi di responsabilità oggettiva.
I coniugi hanno infatti dimostrato, così come la norma impone, la sussistenza del danno CP_3
(percolazioni evidenti a vista, mura perimetrali e soffitto con altissimo tasso di umidità) e la sua derivazione causale dall'appartamento soprastante di proprietà (ove Controparte_5 sono state riscontrate infiltrazioni di risalita, muffe, umidità e distacchi di intonaco); cosicchè appare evidente la riferibilità agli odierni appellanti, proprietari della res danneggiante, dell'evento dannoso lamentato dai Del resto, come pure condivisibilmente argomentato CP_3 dal Tribunale, i «avendo subito infiltrazioni già nel loro immobile, Controparte_5 avrebbero potuto ben attivarsi per individuarne la causa e così impedire che dal loro immobile si propagassero al piano sottostante».
D'altro canto, la provenienza dall'ingente perdita d'acqua dal giardino attiguo, di proprietà di terzi, benchè non determini, contrariamente alle assunzioni degli appellanti, la infondatezza della domanda giudiziale originariamente proposta può, tuttavia, integrare un'ipotesi di caso fortuito e, quindi, la imputabilità del danno al fatto del terzo, avente autonomia causale, e rilevare per escludere la soccombenza degli appellanti.
E, pertanto, in un contesto quale quello appena descritto, la decisione del Tribunale di confermare la statuizione del Collegio di compensazione integrale delle spese delle due fasi del procedimento cautelare, appare corretta ed esente da censure posta, da un lato, la esimente del caso fortuito e, dall'altro, l'accertamento della fondatezza della domanda attorea. Resta ferma la statuizione relativa alla spese di c.t.u. non oggetto di specifica censura.
Quanto alle spese del giudizio di merito, deve essere confermata la decisione del Tribunale considerata la oggettività dei fatti dedotti in giudizio (per come già rappresentati) e, quindi, la controvertibilità della questione in esame.
In definitiva, l'appello deve essere del tutto disatteso perchè l'evento di danno si è verificato in presenza di un pericolo facilmente percepibile ed evitabile dalla vittima.
§.9. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii. (valore effettivo della causa: indeterminato, tabella 12, scaglione 3°, compensi medi, con esclusione della fase istruttoria non espletata).
Il rigetto dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nella Parte_1 qualità di madre esercente la potestà genitoriale sulla minore e Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n.13349/2021,
[...] pubblicata in data 04.08.2021, così provvede:
a)- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b)-condanna , nella qualità di madre esercente la potestà genitoriale sulla Parte_1 minore e alla refusione, in favore di Controparte_1 Controparte_2 _3
e , in solido, delle spese di lite che liquida, per ciascuna parte appellata, in Controparte_4 euro 3.966,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), iva e cpa nella misura di legge;
c) - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002, a carico degli appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Antonio Perinelli