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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/05/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
372 /2025 R.G.
All'udienza del 14 maggio 2025 alle ore 09.56, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO anche in sostituzione dell'Avv. La Grassa per parte ricorrente
[...]
Pt_1
l'Avv. ELVIRA PELLEGRINO in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Lo presti si riporta alle note conclusive ed ai precedenti giurisprudenziali ivi richiamati ed allegati. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.05, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 372/2025 R.G.
OGGETTO: compensazione impropria-illegititmità vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. LO PRESTI
FABIO ENZO e dall'Avv. GASPARE LA GRASSA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi procuratori,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) nella Controparte_2
via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Antonino Rizzo (C.f. ) giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in CodiceFiscale_2
Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini Persona_1
del presente procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
CP_ Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare l'illegittimità della compensazione operata dall' con provvedimento del 07 gennaio 2025 per impignorabilità della pensione e dell'indennità speciale per
CP_ ciechi civili parziali;
per l'effetto condannare l' in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore a corrispondere le somme indebitamente recuperate;
vinte le spese da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare l'intero ricorso perché infondato;
vinte le spese.
OMISSISS MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, riconosciuto cieco parziale con diritto alle relative provvidenze economiche a far data dal
01.04.2023, impugna il provvedimento con il quale l'ente assistenziale ha trattenuto il complessivo CP_1
importo di euro 10.733,47, di cui euro 7.753,91 quale recupero per quote di maggiorazione sociale ed euro 2.979,56 a titolo di recupero dell'indebito n. 0001643871, ritenendolo illegittimo.
L' costituendosi ha rilevato preliminarmente la mancata contestazione dell'indebito da parte del CP_1
ricorrente e, nel merito ha ribadito la correttezza della disposta compensazione, trattandosi di prestazioni tutte di carattere assistenziale.
Il procedimento, istruito attraverso la documentazione riversata in atti, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
******
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La questione giuridica oggetto di ricorso concerne la legittimità o meno della compensazione operata dall' in sede di liquidazione delle provvidenze economiche riconosciute per lo stato invalidante del CP_1
ricorrente.
Secondo il consolidato e condiviso orientamento della Corte di Cassazione “in tema di estinzione delle obbligazioni la compensazione in senso tecnico (o propria) postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di debito/credito e non è configurabile allorché essi traggano origine da un unico rapporto. In quest'ultimo caso (con la compensazione c.d. impropria) il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni” (cfr. ex multis: Cass. 8 agosto 2007, n. 17390; Cass. 2 marzo 2009, n. 5024; Cass.
17 aprile 2004, n. 7337; Cass. 27 novembre 2002, n. 16561). ..."
Dunque, la Suprema Corte ha sancito che “In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. E' per questo che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo.( Cass. 17/11/2022 n. 33872, Cass. sez.2 ord. n. 6700 del 13/3/2024).
“Qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l' per i medesimi titoli, di somme indebitamente percepite, è ammissibile la c.d. compensazione CP_1
impropria, la quale presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto;
in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale.” ( Cass. n.
16349/2007).
Nel caso specifico, tuttavia, le poste creditorie/debitorie hanno origini da differenti prestazioni, le une di natura squisitamente assistenziali e le altre discendenti dallo status di invalido civile, rectius cieco parziale.
Ai fini della ripetizione di trattamenti pensionistici indebitamente erogati, non è applicabile la cosiddetta compensazione impropria con crediti vantati dall' vigendo la speciale regola di cui all'art. 1, comma CP_1
262, della legge n. 662 del 1996, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce. (in tal senso, Cass. Sez. L, Sentenza n. 16448 del
27/07/2011).
Ancora di recente, la corte di Appello di Palermo ha dichiarato illegittima la compensazione in misura
CP_ eccedente del quinto operata dall' tra il credito vantato dall' nei confronti di un pensionato CP_2
CP_ per ricalcolo dell'assegno sociale di cui il pensionato era titolare, e il debito dell verso lo stesso pensionato a titolo di arretrati per provvidenze economiche legale allo status di invalido.
Tale orientamento ha trovato conferma nella successiva pronuncia della Corte di Cassazione 30220/2019 che ha sancito “nella fattispecie in esame non ricorra il requisito dell'identità di titolo tra le somme dovute dall' per indennità di accompagnamento e quelle dovute dal ricorrente sull'assegno sociale non CP_2
avendo origine, i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto”.
Alla luce di quanto esposto deve pertanto dichiararsi l'illegittimità dell'operata compensazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 372 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
CP_ dichiarare l'illegittimità della compensazione operata dall' con provvedimento del 07 gennaio 2025;
CP_ per l'effetto condanna l' in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore a corrispondere le somme indebitamente recuperate;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate pari ad € 3.000,00 per compensi CP_1
di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala in data 14/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
372 /2025 R.G.
All'udienza del 14 maggio 2025 alle ore 09.56, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO anche in sostituzione dell'Avv. La Grassa per parte ricorrente
[...]
Pt_1
l'Avv. ELVIRA PELLEGRINO in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Lo presti si riporta alle note conclusive ed ai precedenti giurisprudenziali ivi richiamati ed allegati. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.05, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 372/2025 R.G.
OGGETTO: compensazione impropria-illegititmità vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. LO PRESTI
FABIO ENZO e dall'Avv. GASPARE LA GRASSA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi procuratori,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) nella Controparte_2
via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Antonino Rizzo (C.f. ) giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in CodiceFiscale_2
Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini Persona_1
del presente procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
CP_ Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare l'illegittimità della compensazione operata dall' con provvedimento del 07 gennaio 2025 per impignorabilità della pensione e dell'indennità speciale per
CP_ ciechi civili parziali;
per l'effetto condannare l' in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore a corrispondere le somme indebitamente recuperate;
vinte le spese da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare l'intero ricorso perché infondato;
vinte le spese.
OMISSISS MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, riconosciuto cieco parziale con diritto alle relative provvidenze economiche a far data dal
01.04.2023, impugna il provvedimento con il quale l'ente assistenziale ha trattenuto il complessivo CP_1
importo di euro 10.733,47, di cui euro 7.753,91 quale recupero per quote di maggiorazione sociale ed euro 2.979,56 a titolo di recupero dell'indebito n. 0001643871, ritenendolo illegittimo.
L' costituendosi ha rilevato preliminarmente la mancata contestazione dell'indebito da parte del CP_1
ricorrente e, nel merito ha ribadito la correttezza della disposta compensazione, trattandosi di prestazioni tutte di carattere assistenziale.
Il procedimento, istruito attraverso la documentazione riversata in atti, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
******
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La questione giuridica oggetto di ricorso concerne la legittimità o meno della compensazione operata dall' in sede di liquidazione delle provvidenze economiche riconosciute per lo stato invalidante del CP_1
ricorrente.
Secondo il consolidato e condiviso orientamento della Corte di Cassazione “in tema di estinzione delle obbligazioni la compensazione in senso tecnico (o propria) postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di debito/credito e non è configurabile allorché essi traggano origine da un unico rapporto. In quest'ultimo caso (con la compensazione c.d. impropria) il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni” (cfr. ex multis: Cass. 8 agosto 2007, n. 17390; Cass. 2 marzo 2009, n. 5024; Cass.
17 aprile 2004, n. 7337; Cass. 27 novembre 2002, n. 16561). ..."
Dunque, la Suprema Corte ha sancito che “In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. E' per questo che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo.( Cass. 17/11/2022 n. 33872, Cass. sez.2 ord. n. 6700 del 13/3/2024).
“Qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l' per i medesimi titoli, di somme indebitamente percepite, è ammissibile la c.d. compensazione CP_1
impropria, la quale presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto;
in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale.” ( Cass. n.
16349/2007).
Nel caso specifico, tuttavia, le poste creditorie/debitorie hanno origini da differenti prestazioni, le une di natura squisitamente assistenziali e le altre discendenti dallo status di invalido civile, rectius cieco parziale.
Ai fini della ripetizione di trattamenti pensionistici indebitamente erogati, non è applicabile la cosiddetta compensazione impropria con crediti vantati dall' vigendo la speciale regola di cui all'art. 1, comma CP_1
262, della legge n. 662 del 1996, secondo il quale il recupero è necessariamente rateale e opera sulla medesima pensione cui l'indebito si riferisce. (in tal senso, Cass. Sez. L, Sentenza n. 16448 del
27/07/2011).
Ancora di recente, la corte di Appello di Palermo ha dichiarato illegittima la compensazione in misura
CP_ eccedente del quinto operata dall' tra il credito vantato dall' nei confronti di un pensionato CP_2
CP_ per ricalcolo dell'assegno sociale di cui il pensionato era titolare, e il debito dell verso lo stesso pensionato a titolo di arretrati per provvidenze economiche legale allo status di invalido.
Tale orientamento ha trovato conferma nella successiva pronuncia della Corte di Cassazione 30220/2019 che ha sancito “nella fattispecie in esame non ricorra il requisito dell'identità di titolo tra le somme dovute dall' per indennità di accompagnamento e quelle dovute dal ricorrente sull'assegno sociale non CP_2
avendo origine, i rispettivi crediti e debiti, dal medesimo rapporto”.
Alla luce di quanto esposto deve pertanto dichiararsi l'illegittimità dell'operata compensazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 372 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
CP_ dichiarare l'illegittimità della compensazione operata dall' con provvedimento del 07 gennaio 2025;
CP_ per l'effetto condanna l' in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore a corrispondere le somme indebitamente recuperate;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate pari ad € 3.000,00 per compensi CP_1
di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala in data 14/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.