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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/07/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 948/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 948/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 1.07.2025, vertente
TRA in concordato preventivo, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gianluca Brancadoro e Carlo Mirabile del Foro di Roma in forza di procura in calce all'atto di appello, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma Via Brenta n. 2/a
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore dott. ONoparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Davide Giorgio
[...]
Contini e Ilario Giangrossi del foro di Milano, nonché dall'avv. Giulio Marconcin del foro di
Verona, elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata, il tutto in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 336/2024 del Tribunale di Avezzano, pubblicata il 20.09.2024 – Indebito soggettivo-indebito oggettivo.
Conclusioni delle parti: Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, accogliere l'appello e annullare e/o riformare l'appellata sentenza del Tribunale d'Avezzano n. 336/2024, pubblicata in data 20 settembre 2024 e notificata in data 23 settembre 2024, e, per l'effetto, contrariis rejectis:
- nel merito in via principale, accertare nel pieno contraddittorio tra le parti, anche nei confronti della
l'esistenza dell'eventuale obbligo di restituzione gravante su ONoparte_3 in favore di e la relativa quantificazione;
Parte_1 ONoparte_1
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila confermare la sentenza del Tribunale di Avezzano n.
336/2024, pubblicata in data 20 settembre 2024 e notificata ai difensori costituti in data 23 settembre
2024, pronunciata nel giudizio contraddistinto da R. G. n. 1600/2020, nonché respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello ex artt. 342 e 348 bis cod. proc. civ., per
i motivi analiticamente evidenziati nei paragrafi 6 e 7 della comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse di CP_1
In via principale:
- rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 336/2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Avezzano in data 20 settembre 2024;
In ogni caso:
- con vittoria di spese dei due gradi di giudizio”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. R.G.C. 1600/2020 – promosso dalla odierna appellata contro la - il Tribunale di Avezzano così Parte_1 statuiva: “- condanna al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 216.215,49 a titolo di ripetizione di indebito ONoparte_1 oggettivo, nonché degli interessi al saggio legale su tale somma dalla domanda sino al soddisfo;
- dichiara il difetto di giurisdizione in favore della competente Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado in relazione alla domanda di accertamento del diritto al rimborso dell'imposta svolta dalla nei confronti Parte_1 dell' - condanna ONoparte_4 [...] lla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 ONoparte_1 che si liquidano in € 11.268,00 per onorari oltre spese generali (15%), rivalsa C.P.A.
(4%) ed I.V.A. (22%) ed € 785,00 per esborsi (contributo unificato e marca da bollo); - compensa integralmente le spese di lite tra e l' Parte_1 [...]
. ONoparte_4
1.1. Il Giudice dava preliminarmente atto che l'attrice aveva proposto domanda di restituzione dell'importo di € 216.215,49 a titolo di indebito pagamento dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica, deducendo che: - aveva stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica per uso non domestico con la - che aveva versato Parte_1 dalla controparte i correspettivi con riferimento all'anno 2011, comprensivi della complessiva somma di € 216.215,49 per addizionali provinciali sulle accise relative all'energia elettrica, istituita dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988, il quale era in contrasto con la sopravvenuta direttiva comunitaria (Dir. 2008/118/CE).
1.2. Dava ancora atto che la convenuta si era costituita in giudizio, chiedendo ed ottenendo di chiamare in causa l mentre nel merito si era limitata ONoparte_3 ad evidenziare come l'onere probatorio circa gli eventuali pagamenti gravasse sull'attore.
1.3. Aggiungeva che l si era costituita in giudizio ONoparte_3 eccependo preliminarmente l'improcedibilità della sua chiamata in causa, il difetto di giurisdizione ordinaria in favore del giudice tributario, il suo difetto di legittimazione passiva, la decadenza dal diritto al rimborso ex art. 14 TUA per vano decorso del termine biennale;
contestando inoltre nel merito la domanda attorea.
1.4. il Giudice di prime cure, preliminarmente, rilevava che non risultava contestato in modo specifico da parte convenuta l'avvenuto pagamento della somma oggetto di causa da parte dell'attrice a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica, sicché il fatto doveva ritenersi provato.
1.5. Ciò detto, rilevava in diritto che l'art. 6 D.L. 511/1988 (L. conv. 20/1989) aveva introdotto le addizionali provinciali sulle accise sul consumo di energia elettrica, le quali erano poi state espunte dall'ordinamento per effetto dell'art. 18, co. 5 D.Lgs. 68/2011, con effetto dall'anno
2012.
Spiegava che, medio tempore, il sopravvenuto art. 1, par 2 Dir. 2008/118/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia, aveva impedito agli Stati di istituire forme di imposizione indiretta, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, che potessero ostacolare indebitamente gli scambi nello spazio economico comune.
Rilevava che con riferimento ai rapporti sorti nel periodo ricompreso tra l'emanazione della direttiva e l'abrogazione della norma istitutiva della soprattassa, doveva essere disapplicata, per contrasto con il diritto comunitario, la disciplina interna di cui all'art. 6 co. 2 L. 511/1988 in quanto avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali. 1.6. Quanto alla legittimazione attiva e passiva in ordine alla domanda di restituzione delle somme indebitamente versate dal consumatore, spiegava che la Corte di Giustizia aveva ripetutamente sottolineato (tra le tante, CGUE 27 aprile 2017, causa C-564/15), che, in mancanza di un'apposita disciplina dell'IO Europea in materia di domande di rimborso delle imposte, spettava all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande potevano essere presentate, purché i requisiti in questione rispettassero i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non fossero meno favorevoli di quelli riguardanti reclami analoghi basati su norme di natura interna e non fossero congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'IO (in termini, CGUE 15 marzo 2007, causa C-
35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken, punto 37).
1.7 Rappresentava che, come precisato dalla Suprema Corte nel caso di addebito delle accise al consumatore finale, quest'ultimo poteva esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, allorquando l'azione esperibile nei confronti del fornitore, fosse oltremodo gravosa.
Rilevava, pertanto, che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il pagamento da parte dell'utente finale dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, effettuato negli anni precedenti all'abrogazione della stessa con D.L. 2 marzo 2012, n. 16, costituisce un indebito oggettivo che la società fornitrice è tenuta a restituire ai sensi dell'art. 2033 c.c.
1.8. Con riferimento al rapporto fornitore – consumatore evidenziava che oggetto della disapplicazione non è la norma che regola i rapporti tra i due soggetti privati, ma quella che disciplina il rapporto tra fornitori e fisco che si ripercuote sul relativo rapporto privatistico, rendendo possibile disapplicare la norma interna contraria alla direttiva comunitaria posta a tutela di interessi superindividuali. ON 1.9 Quanto infine alla chiamata in giudizio della rilevava che, trattandosi di rapporto tributario, la competenza avrebbe dovuto attribuirsi esclusivamente alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado ex art.2 D.Lgs. 546/1992.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originaria attrice, chiedendone la riforma sulla scorta dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE nella pronuncia dell'11 aprile 2024
(causa C-316/22) e da quelli enunciati dalle successive sentenze di legittimità che ad essa si sono pienamente conformate (Corte di Cassazione sez. trib. nn. 21154, 21749, 21883 e
24373/2024). 3. L'appellata si è costituita in giudizio ed ha diffusamente contestato il gravame, chiedendo che venga, preliminarmente, dichiarata la sua inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, pronunciato il suo rigetto.
4. Con ordinanza del 20.02.2025, resa all'esito della camera di consiglio svolta in relazione alla prima udienza del giorno 18.02.2025 (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), il Collegio ha sospeso la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata ed ha rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 1.07.2025 (anch'essa sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte), con assegnazione di termini perentori per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del giorno 1.07.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
4.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte -preliminarmente disattese l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa dell'appellata (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU.
27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado) nonché
l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (e ciò a fronte del nuovo testo dell'art. 348 bis c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia al quale il presente giudizio di gravame è soggetto) - rileva che l'appello non è meritevole di accoglimento.
6. Infondati si rivelano invero i rilievi formulati dall'appellante nell'ambito dell'unico motivo di gravame.
6.1. L'appellante, dopo aver delineato l'evoluzione normativa e giurisprudenziale relativa alla questione oggetto di causa, deduce che erroneamente il Tribunale avrebbe accolto le pretese restitutorie avanzate dalla sul presupposto dell'illegittimità delle ONoparte_1 addizionali provinciali sulle accise di cui all'art. 6 del D.L. 511/1988 in quanto in contrasto con l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia UE all'art. 1, par.
2. della Direttiva
2008/118/CE, non potendo invece il Giudice nazionale disapplicare la norma interna per contrasto con una Direttiva comunitaria sopravvenuta, pena il riconoscimento del cd. "effetto diretto orizzontale" alle direttive, effetto che, invece, è negato dalla Corte di giustizia dell'IO europea (Corte di Giustizia UE dell'11 aprile 2024 - causa C-316/22), non essendo consentito ad un privato invocare in una controversia con un altro soggetto privato una direttiva europea non trasposta nell'ordinamento nazionale in quanto vincolante per i soli stati membri e non per i singoli.
Evidenzia che, richiamando la predetta interpretazione della Corte di Giustizia, la Suprema
Corte (Cass. sez. trib. n. 21749/2024) ha stabilito che l'azione del consumatore non è esperibile nei confronti del fornitore del servizio, bensì contro lo Stato membro che non ha provveduto a recepire tempestivamente la direttiva europea, non avendo la stessa efficacia immediata nel nostro ordinamento.
Di conseguenza, l'azione di ripetizione, secondo la Corte di Cassazione (Cass. sez. trib. nn.
21154, 21749, 21883 e 24373/2024), non è astrattamente esperibile nei confronti del fornitore, mancando il presupposto giudico per esercitarla;
pertanto, il soggetto passivo obbligato al rimborso risulta essere l nei confronti della Parte_2 quale l'originaria attrice avrebbe dovuto agire per il recupero delle somme indebitamente versate nel 2011 a titolo di addizionali alle accise sull'energia elettrica.
Tale impostazione sarebbe inoltre suffragata dal fatto che la è una Parte_1 società in concordato preventivo, sicché si rivelerebbe particolarmente difficile e gravoso per il consumatore ottenere il rimborso delle somme illegittimamente versate, anche alla luce del principio, ormai consolidato, secondo cui il consumatore finale può agire direttamente nei confronti dell'Erario, anche per la mera e oggettiva difficoltà o impossibilità di recuperare le somme dal fornitore, specie quando questi versa in stato di crisi o di insolvenza.
Infine, stante le novità giurisprudenziali in materia, chiede l'integrale compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado, (anche se successivamente nelle conclusioni rassegnate chiede la liquidazione delle spese di lite in proprio favore).
6.2. Il Collegio ritiene necessario in primo luogo dare atto che, mentre in sede di impugnazione l'appellante ha chiesto l'annullamento e/o riforma integrale della sentenza del
Tribunale di Avezzano n. 336/2024, pubblicata in data 20.09.2024 e notificata in data
23.09.2024, successivamente, in sede di precisazione delle conclusioni (vedi note scritte del 2.05.2025) ha chiesto l'accertamento, nel pieno contraddittorio tra le parti, anche nei confronti della di un eventuale obbligo di restituzione ONoparte_3 gravante su in favore di e la relativa Parte_1 ONoparte_1 quantificazione. Nella successiva comparsa conclusionale depositata in atti, l'appellante ha preso atto che, con la sentenza n. 43/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del D.L. 511/1988, come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs.
26/2007, per contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, par.
2, della direttiva 2008/118/CE, stabilendo una legittimazione del consumatore finale a proporre un'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore per le somme versate a titolo di addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica negli anni 2010 e 2011; di conseguenza, dopo aver comunque ribadito che ciò non comporta il venir meno del principio secondo cui una direttiva europea non trasposta nell'ordinamento nazionale non può essere invocata in una controversia tra soggetti privati, ha evidenziato che la risulta Parte_1 attualmente ammessa alla procedura di concordato preventivo, pertanto per il consumatore sarebbe eccessivamente difficoltoso ottenere il rimborso delle somme illegittimamente versate che dovrebbero (secondo Corte di Cassazione, sez. trib., 10 aprile 2025, n. 9450) quindi essere direttamente richieste all'Erario.
Chiede, inoltre, la integrale compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado, una integrale compensazione delle spese di lite di primo grado, essendo la controversia caratterizzata da un'obiettiva incertezza giuridica e da un'evoluzione normativa e giurisprudenziale incerta e non prevedibile all'epoca della proposizione della domanda.
6.3. La Corte rileva preliminarmente l'inammissibilità delle richieste formulate in sede di P.C. in data 2 maggio 2025, aventi ad oggetto un accertamento da effettuarsi nei confronti della ON
, già parte del giudizio di prime cure, neppure citata in appello, nei cui confronti la parte della sentenza, relativa al dichiarato difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore confronti del Giudice tributario, risulta non impugnata e quindi passata in giudicato.
7. Tanto chiarito, osserva il Collegio che sulla questione oggetto del presente giudizio, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2025 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c) e 2, del D.L. 511/1988, come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 27/2007, per contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE) si è pronunciata la Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 13740/2025 enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante
l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzione dell'art. 6, commi 1, lett. c) e 2,
D.L. n. 511/1988, come convertito e sostituito”.
7.1. La Corte ha premesso: - che l'accisa è un'imposta indiretta applicata alla produzione o al consumo di determinati prodotti, tra i quali l'energia elettrica;
- che si tratta di un'imposta indiretta, in quanto il produttore paga l'accisa per poi rivalersi sul consumatore;
- che, a livello eurounitario il Consiglio europeo, a partire dal 1992, al fine di abolire gli ostacoli frapposti all'interscambio tra i Paesi membri dei prodotti sottoposti ad accisa, è intervenuto con una serie di direttive volte all'armonizzazione delle imposte in questione;
- che in particolare, con la direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 (e successive modifiche), sono state dettate le norme relative al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, tra i quali l'energia elettrica per effetto della direttiva
2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise;
- che la direttiva 92/12/CEE, con effetto dal 1° aprile 2010, è stata poi sostituita dalla direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008
(sostituita a sua volta, con effetto dal 13 febbraio 2023, almeno per le innovazioni di maggiore rilievo, dalla direttiva (UE) 2020/262 del 19 dicembre 2019, entrata in vigore il 21 marzo 2020), che, all'art. 1, paragrafo 2, prevedeva che gli "Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni"; - che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica oggetto di causa è stata introdotta dall'art. 5 del D.Lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che, come sopra rilevato, aveva ricompreso tra i prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, anche l'energia elettrica.
Ha dato atto che nel 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo che l'addizionale provinciale fosse illegittima per contrasto proprio con la richiamata direttiva 2008/118/CE che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, quale si ipotizzava appunto fosse l'addizionale, prive di
"finalità specifica".
Ha rilevato che al fine di evitare la prosecuzione di tale procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto nel 2012, abrogando l'addizionale provinciale dapprima, nelle Regioni a statuto ordinario, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 18, comma 5, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, nelle Regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del D.L.
2 marzo 2012, n. 16.
Ha spiegato che tale intervento abrogativo, se ha risolto il problema della illegittimità della addizionale per il futuro, lo ha lasciato aperto per le annualità precedenti e, nello specifico, per l'anno 2011 di cui è causa.
Ha tuttavia rilevato che tutte le controversie sorte in riferimento al predetto periodo sono state risolte alla luce del fatto che l'art. 5 del D.Lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del
D.L. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989), già abrogato dal legislatore italiano nel 2012, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con la recentissima sentenza n. 43/2025 del 15.04.2025.
Ha rappresentato che secondo la Consulta, che ha premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive comunitarie non autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'IO europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito "in favore delle province".
Ha evidenziato che a seguito della caducazione, per effetto della illegittimità costituzionale della norma istitutiva della predetta addizionale, in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale, i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Ha spiegato che una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e produttore di energia elettrica, non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale.
Ha concluso nel senso che -fermo restando il principio secondo cui il fornitore è solo il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato, in modo da consentire all'Erario un rapporto tributario con pochi soggetti, quindi più efficiente e controllabile (art. 53 TUA) e ferma restando la facoltà, per il fornitore, di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale, mediante addebito in fattura (art. 56 TUA)- l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme.
Ha infine precisato essere irrilevante, nel caso di una controversia circoscritta ai rapporti tra solvens e accipiens di una prestazione divenuta indebita in forza della sopravvenuta caducazione della norma che la legittimava, alcuna ulteriore questione sull'esclusività o meno della legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, né, quindi, sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della recente sentenza della Corte di giustizia, resa in data 11 aprile 2024, in causa C/316/22.
7.2. In applicazione al caso in disamina dei principi sopra indicati l'appello deve essere rigettato.
8. Considerata la complessità della materia ed il solo recente intervenuto chiarificatore della
Suprema Corte sulla scorta di pronuncia della Corte Costituzionale intervenuta nell'aprile del corrente anno, si ritiene la ricorrenza dei gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 15.07.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott. Nicoletta Orlandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 948/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 1.07.2025, vertente
TRA in concordato preventivo, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gianluca Brancadoro e Carlo Mirabile del Foro di Roma in forza di procura in calce all'atto di appello, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma Via Brenta n. 2/a
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore dott. ONoparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Davide Giorgio
[...]
Contini e Ilario Giangrossi del foro di Milano, nonché dall'avv. Giulio Marconcin del foro di
Verona, elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata, il tutto in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 336/2024 del Tribunale di Avezzano, pubblicata il 20.09.2024 – Indebito soggettivo-indebito oggettivo.
Conclusioni delle parti: Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, accogliere l'appello e annullare e/o riformare l'appellata sentenza del Tribunale d'Avezzano n. 336/2024, pubblicata in data 20 settembre 2024 e notificata in data 23 settembre 2024, e, per l'effetto, contrariis rejectis:
- nel merito in via principale, accertare nel pieno contraddittorio tra le parti, anche nei confronti della
l'esistenza dell'eventuale obbligo di restituzione gravante su ONoparte_3 in favore di e la relativa quantificazione;
Parte_1 ONoparte_1
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila confermare la sentenza del Tribunale di Avezzano n.
336/2024, pubblicata in data 20 settembre 2024 e notificata ai difensori costituti in data 23 settembre
2024, pronunciata nel giudizio contraddistinto da R. G. n. 1600/2020, nonché respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello ex artt. 342 e 348 bis cod. proc. civ., per
i motivi analiticamente evidenziati nei paragrafi 6 e 7 della comparsa di costituzione e risposta depositata nell'interesse di CP_1
In via principale:
- rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 336/2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Avezzano in data 20 settembre 2024;
In ogni caso:
- con vittoria di spese dei due gradi di giudizio”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. R.G.C. 1600/2020 – promosso dalla odierna appellata contro la - il Tribunale di Avezzano così Parte_1 statuiva: “- condanna al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 216.215,49 a titolo di ripetizione di indebito ONoparte_1 oggettivo, nonché degli interessi al saggio legale su tale somma dalla domanda sino al soddisfo;
- dichiara il difetto di giurisdizione in favore della competente Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado in relazione alla domanda di accertamento del diritto al rimborso dell'imposta svolta dalla nei confronti Parte_1 dell' - condanna ONoparte_4 [...] lla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 ONoparte_1 che si liquidano in € 11.268,00 per onorari oltre spese generali (15%), rivalsa C.P.A.
(4%) ed I.V.A. (22%) ed € 785,00 per esborsi (contributo unificato e marca da bollo); - compensa integralmente le spese di lite tra e l' Parte_1 [...]
. ONoparte_4
1.1. Il Giudice dava preliminarmente atto che l'attrice aveva proposto domanda di restituzione dell'importo di € 216.215,49 a titolo di indebito pagamento dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica, deducendo che: - aveva stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica per uso non domestico con la - che aveva versato Parte_1 dalla controparte i correspettivi con riferimento all'anno 2011, comprensivi della complessiva somma di € 216.215,49 per addizionali provinciali sulle accise relative all'energia elettrica, istituita dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988, il quale era in contrasto con la sopravvenuta direttiva comunitaria (Dir. 2008/118/CE).
1.2. Dava ancora atto che la convenuta si era costituita in giudizio, chiedendo ed ottenendo di chiamare in causa l mentre nel merito si era limitata ONoparte_3 ad evidenziare come l'onere probatorio circa gli eventuali pagamenti gravasse sull'attore.
1.3. Aggiungeva che l si era costituita in giudizio ONoparte_3 eccependo preliminarmente l'improcedibilità della sua chiamata in causa, il difetto di giurisdizione ordinaria in favore del giudice tributario, il suo difetto di legittimazione passiva, la decadenza dal diritto al rimborso ex art. 14 TUA per vano decorso del termine biennale;
contestando inoltre nel merito la domanda attorea.
1.4. il Giudice di prime cure, preliminarmente, rilevava che non risultava contestato in modo specifico da parte convenuta l'avvenuto pagamento della somma oggetto di causa da parte dell'attrice a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica, sicché il fatto doveva ritenersi provato.
1.5. Ciò detto, rilevava in diritto che l'art. 6 D.L. 511/1988 (L. conv. 20/1989) aveva introdotto le addizionali provinciali sulle accise sul consumo di energia elettrica, le quali erano poi state espunte dall'ordinamento per effetto dell'art. 18, co. 5 D.Lgs. 68/2011, con effetto dall'anno
2012.
Spiegava che, medio tempore, il sopravvenuto art. 1, par 2 Dir. 2008/118/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia, aveva impedito agli Stati di istituire forme di imposizione indiretta, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, che potessero ostacolare indebitamente gli scambi nello spazio economico comune.
Rilevava che con riferimento ai rapporti sorti nel periodo ricompreso tra l'emanazione della direttiva e l'abrogazione della norma istitutiva della soprattassa, doveva essere disapplicata, per contrasto con il diritto comunitario, la disciplina interna di cui all'art. 6 co. 2 L. 511/1988 in quanto avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali. 1.6. Quanto alla legittimazione attiva e passiva in ordine alla domanda di restituzione delle somme indebitamente versate dal consumatore, spiegava che la Corte di Giustizia aveva ripetutamente sottolineato (tra le tante, CGUE 27 aprile 2017, causa C-564/15), che, in mancanza di un'apposita disciplina dell'IO Europea in materia di domande di rimborso delle imposte, spettava all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande potevano essere presentate, purché i requisiti in questione rispettassero i principi di equivalenza e di effettività, vale a dire, non fossero meno favorevoli di quelli riguardanti reclami analoghi basati su norme di natura interna e non fossero congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'IO (in termini, CGUE 15 marzo 2007, causa C-
35/05, Reemtsma Cigarettenfabriken, punto 37).
1.7 Rappresentava che, come precisato dalla Suprema Corte nel caso di addebito delle accise al consumatore finale, quest'ultimo poteva esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, allorquando l'azione esperibile nei confronti del fornitore, fosse oltremodo gravosa.
Rilevava, pertanto, che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il pagamento da parte dell'utente finale dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, effettuato negli anni precedenti all'abrogazione della stessa con D.L. 2 marzo 2012, n. 16, costituisce un indebito oggettivo che la società fornitrice è tenuta a restituire ai sensi dell'art. 2033 c.c.
1.8. Con riferimento al rapporto fornitore – consumatore evidenziava che oggetto della disapplicazione non è la norma che regola i rapporti tra i due soggetti privati, ma quella che disciplina il rapporto tra fornitori e fisco che si ripercuote sul relativo rapporto privatistico, rendendo possibile disapplicare la norma interna contraria alla direttiva comunitaria posta a tutela di interessi superindividuali. ON 1.9 Quanto infine alla chiamata in giudizio della rilevava che, trattandosi di rapporto tributario, la competenza avrebbe dovuto attribuirsi esclusivamente alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado ex art.2 D.Lgs. 546/1992.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originaria attrice, chiedendone la riforma sulla scorta dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE nella pronuncia dell'11 aprile 2024
(causa C-316/22) e da quelli enunciati dalle successive sentenze di legittimità che ad essa si sono pienamente conformate (Corte di Cassazione sez. trib. nn. 21154, 21749, 21883 e
24373/2024). 3. L'appellata si è costituita in giudizio ed ha diffusamente contestato il gravame, chiedendo che venga, preliminarmente, dichiarata la sua inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, pronunciato il suo rigetto.
4. Con ordinanza del 20.02.2025, resa all'esito della camera di consiglio svolta in relazione alla prima udienza del giorno 18.02.2025 (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), il Collegio ha sospeso la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata ed ha rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 1.07.2025 (anch'essa sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte), con assegnazione di termini perentori per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del giorno 1.07.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
4.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La Corte -preliminarmente disattese l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa dell'appellata (al riguardo va rilevato come, dall'esame complessivo dell'atto di gravame, sia possibile individuare le parti della sentenza colpite da gravame e sia altresì possibile enucleare le censure mosse dall'appellante, dovendo oltretutto escludersi, come recentemente chiarito da Cass. SS.UU.
27199/2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado) nonché
l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (e ciò a fronte del nuovo testo dell'art. 348 bis c.p.c. introdotto dalla riforma Cartabia al quale il presente giudizio di gravame è soggetto) - rileva che l'appello non è meritevole di accoglimento.
6. Infondati si rivelano invero i rilievi formulati dall'appellante nell'ambito dell'unico motivo di gravame.
6.1. L'appellante, dopo aver delineato l'evoluzione normativa e giurisprudenziale relativa alla questione oggetto di causa, deduce che erroneamente il Tribunale avrebbe accolto le pretese restitutorie avanzate dalla sul presupposto dell'illegittimità delle ONoparte_1 addizionali provinciali sulle accise di cui all'art. 6 del D.L. 511/1988 in quanto in contrasto con l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia UE all'art. 1, par.
2. della Direttiva
2008/118/CE, non potendo invece il Giudice nazionale disapplicare la norma interna per contrasto con una Direttiva comunitaria sopravvenuta, pena il riconoscimento del cd. "effetto diretto orizzontale" alle direttive, effetto che, invece, è negato dalla Corte di giustizia dell'IO europea (Corte di Giustizia UE dell'11 aprile 2024 - causa C-316/22), non essendo consentito ad un privato invocare in una controversia con un altro soggetto privato una direttiva europea non trasposta nell'ordinamento nazionale in quanto vincolante per i soli stati membri e non per i singoli.
Evidenzia che, richiamando la predetta interpretazione della Corte di Giustizia, la Suprema
Corte (Cass. sez. trib. n. 21749/2024) ha stabilito che l'azione del consumatore non è esperibile nei confronti del fornitore del servizio, bensì contro lo Stato membro che non ha provveduto a recepire tempestivamente la direttiva europea, non avendo la stessa efficacia immediata nel nostro ordinamento.
Di conseguenza, l'azione di ripetizione, secondo la Corte di Cassazione (Cass. sez. trib. nn.
21154, 21749, 21883 e 24373/2024), non è astrattamente esperibile nei confronti del fornitore, mancando il presupposto giudico per esercitarla;
pertanto, il soggetto passivo obbligato al rimborso risulta essere l nei confronti della Parte_2 quale l'originaria attrice avrebbe dovuto agire per il recupero delle somme indebitamente versate nel 2011 a titolo di addizionali alle accise sull'energia elettrica.
Tale impostazione sarebbe inoltre suffragata dal fatto che la è una Parte_1 società in concordato preventivo, sicché si rivelerebbe particolarmente difficile e gravoso per il consumatore ottenere il rimborso delle somme illegittimamente versate, anche alla luce del principio, ormai consolidato, secondo cui il consumatore finale può agire direttamente nei confronti dell'Erario, anche per la mera e oggettiva difficoltà o impossibilità di recuperare le somme dal fornitore, specie quando questi versa in stato di crisi o di insolvenza.
Infine, stante le novità giurisprudenziali in materia, chiede l'integrale compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado, (anche se successivamente nelle conclusioni rassegnate chiede la liquidazione delle spese di lite in proprio favore).
6.2. Il Collegio ritiene necessario in primo luogo dare atto che, mentre in sede di impugnazione l'appellante ha chiesto l'annullamento e/o riforma integrale della sentenza del
Tribunale di Avezzano n. 336/2024, pubblicata in data 20.09.2024 e notificata in data
23.09.2024, successivamente, in sede di precisazione delle conclusioni (vedi note scritte del 2.05.2025) ha chiesto l'accertamento, nel pieno contraddittorio tra le parti, anche nei confronti della di un eventuale obbligo di restituzione ONoparte_3 gravante su in favore di e la relativa Parte_1 ONoparte_1 quantificazione. Nella successiva comparsa conclusionale depositata in atti, l'appellante ha preso atto che, con la sentenza n. 43/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del D.L. 511/1988, come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs.
26/2007, per contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, par.
2, della direttiva 2008/118/CE, stabilendo una legittimazione del consumatore finale a proporre un'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore per le somme versate a titolo di addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica negli anni 2010 e 2011; di conseguenza, dopo aver comunque ribadito che ciò non comporta il venir meno del principio secondo cui una direttiva europea non trasposta nell'ordinamento nazionale non può essere invocata in una controversia tra soggetti privati, ha evidenziato che la risulta Parte_1 attualmente ammessa alla procedura di concordato preventivo, pertanto per il consumatore sarebbe eccessivamente difficoltoso ottenere il rimborso delle somme illegittimamente versate che dovrebbero (secondo Corte di Cassazione, sez. trib., 10 aprile 2025, n. 9450) quindi essere direttamente richieste all'Erario.
Chiede, inoltre, la integrale compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado, una integrale compensazione delle spese di lite di primo grado, essendo la controversia caratterizzata da un'obiettiva incertezza giuridica e da un'evoluzione normativa e giurisprudenziale incerta e non prevedibile all'epoca della proposizione della domanda.
6.3. La Corte rileva preliminarmente l'inammissibilità delle richieste formulate in sede di P.C. in data 2 maggio 2025, aventi ad oggetto un accertamento da effettuarsi nei confronti della ON
, già parte del giudizio di prime cure, neppure citata in appello, nei cui confronti la parte della sentenza, relativa al dichiarato difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore confronti del Giudice tributario, risulta non impugnata e quindi passata in giudicato.
7. Tanto chiarito, osserva il Collegio che sulla questione oggetto del presente giudizio, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2025 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c) e 2, del D.L. 511/1988, come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 27/2007, per contrasto con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE) si è pronunciata la Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 13740/2025 enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante
l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzione dell'art. 6, commi 1, lett. c) e 2,
D.L. n. 511/1988, come convertito e sostituito”.
7.1. La Corte ha premesso: - che l'accisa è un'imposta indiretta applicata alla produzione o al consumo di determinati prodotti, tra i quali l'energia elettrica;
- che si tratta di un'imposta indiretta, in quanto il produttore paga l'accisa per poi rivalersi sul consumatore;
- che, a livello eurounitario il Consiglio europeo, a partire dal 1992, al fine di abolire gli ostacoli frapposti all'interscambio tra i Paesi membri dei prodotti sottoposti ad accisa, è intervenuto con una serie di direttive volte all'armonizzazione delle imposte in questione;
- che in particolare, con la direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 (e successive modifiche), sono state dettate le norme relative al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, tra i quali l'energia elettrica per effetto della direttiva
2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che ha ampliato l'insieme dei prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise;
- che la direttiva 92/12/CEE, con effetto dal 1° aprile 2010, è stata poi sostituita dalla direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008
(sostituita a sua volta, con effetto dal 13 febbraio 2023, almeno per le innovazioni di maggiore rilievo, dalla direttiva (UE) 2020/262 del 19 dicembre 2019, entrata in vigore il 21 marzo 2020), che, all'art. 1, paragrafo 2, prevedeva che gli "Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni"; - che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica oggetto di causa è stata introdotta dall'art. 5 del D.Lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) al fine di recepire le indicazioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, che, come sopra rilevato, aveva ricompreso tra i prodotti energetici soggetti al regime comunitario relativo alle accise, anche l'energia elettrica.
Ha dato atto che nel 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura nei confronti dell'Italia, ritenendo che l'addizionale provinciale fosse illegittima per contrasto proprio con la richiamata direttiva 2008/118/CE che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, quale si ipotizzava appunto fosse l'addizionale, prive di
"finalità specifica".
Ha rilevato che al fine di evitare la prosecuzione di tale procedura a proprio carico, il legislatore nazionale è intervenuto nel 2012, abrogando l'addizionale provinciale dapprima, nelle Regioni a statuto ordinario, in forza del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, del
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e 18, comma 5, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, nelle Regioni a statuto speciale ad opera dell'art. 4, comma 10, del D.L.
2 marzo 2012, n. 16.
Ha spiegato che tale intervento abrogativo, se ha risolto il problema della illegittimità della addizionale per il futuro, lo ha lasciato aperto per le annualità precedenti e, nello specifico, per l'anno 2011 di cui è causa.
Ha tuttavia rilevato che tutte le controversie sorte in riferimento al predetto periodo sono state risolte alla luce del fatto che l'art. 5 del D.Lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del
D.L. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989), già abrogato dal legislatore italiano nel 2012, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con la recentissima sentenza n. 43/2025 del 15.04.2025.
Ha rappresentato che secondo la Consulta, che ha premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive comunitarie non autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'IO europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito "in favore delle province".
Ha evidenziato che a seguito della caducazione, per effetto della illegittimità costituzionale della norma istitutiva della predetta addizionale, in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale, i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Ha spiegato che una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e produttore di energia elettrica, non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale.
Ha concluso nel senso che -fermo restando il principio secondo cui il fornitore è solo il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato, in modo da consentire all'Erario un rapporto tributario con pochi soggetti, quindi più efficiente e controllabile (art. 53 TUA) e ferma restando la facoltà, per il fornitore, di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale, mediante addebito in fattura (art. 56 TUA)- l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme.
Ha infine precisato essere irrilevante, nel caso di una controversia circoscritta ai rapporti tra solvens e accipiens di una prestazione divenuta indebita in forza della sopravvenuta caducazione della norma che la legittimava, alcuna ulteriore questione sull'esclusività o meno della legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, né, quindi, sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della recente sentenza della Corte di giustizia, resa in data 11 aprile 2024, in causa C/316/22.
7.2. In applicazione al caso in disamina dei principi sopra indicati l'appello deve essere rigettato.
8. Considerata la complessità della materia ed il solo recente intervenuto chiarificatore della
Suprema Corte sulla scorta di pronuncia della Corte Costituzionale intervenuta nell'aprile del corrente anno, si ritiene la ricorrenza dei gravi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite del doppio grado;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 15.07.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott. Nicoletta Orlandi