Articolo 1 della Legge 6 agosto 1954, n. 617
Articolo 2
Versione
28 agosto 1954
Art. 1.
Eistituita a favore dello Stato una addizionale del 20 per cento ai diritti erariali riscossi su tutti i proventi dei pubblici spettacoli, delle manifestazioni sportive e dei trattenimenti di qualsiasi specie, ivi comprese le entrate derivanti dalle scommesse, comunque e dovunque offerte al pubblico.
Entrata in vigore il 28 agosto 1954