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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/09/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
420/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 420/2025 del Ruolo Generale Degli Affari Di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
ivi residente a[...], rappresentata e C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Maria Elena Palomba, presso la quale elettivamente domicilia in Torre del Greco alla Via Roma n. 50
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
domiciliato in Torre del Greco al Vico Tortora n. 49, C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Marcello Ambrosino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre del Greco alla via Nazionale n. 478/E
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 09.07.2025, le parti hanno chiesto congiuntamente l'omologa della loro separazione consensuale ai patti e condizioni di cui al ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 26.02.2025 i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in data 06.08.2015 in Torre del Greco, dal quale erano nate due figlie: Persona_1
, nata a [...] il [...] e , nata a [...] il
[...] Controparte_1
18.01.2019, ad oggi entrambe minorenni;
che l'unione coniugale, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, si era deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale, rendendo impossibile la convivenza.
All'udienza del 09.07.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il giudice delegato, esaminate le condizioni e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse della prole minore, riservava al Collegio il provvedimento di omologazione con ordinanza del 16.07.2025.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse delle figlie minori.
Quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, si dà atto che le parti in ricorso hanno concordato le condizioni della stessa, in particolare, prevedendo l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'affido congiunto dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita da parte del padre, un assegno mensile in capo al pari a complessivi € 800,00 a Parte_2 titolo di contributo al mantenimento delle figlie, da rivalutarsi secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore delle stesse e al pagamento mensile dell'importo di € 160,00, pari al 50% delle rette scolastiche per le figlie che frequentano la scuola elementare privata e alla percezione dell'assegno unico al 50% tra i coniugi.
In particolare, da quanto dichiarato dalle parti in ricorso e dalla documentazione allegata è emerso che è marittimo mentre lavora Parte_2 Parte_1 come commessa.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, come su esposti, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati e possono essere posti alla base della decisione di questo Tribunale. In ordine alle informazioni necessarie per un PIANO GENITORIALE nell'interesse delle figlie minori ed , le parti hanno richiamato il calendario di Per_1 CP_1 visite settimanali con il padre già indicato e, a tale scopo, precisano che: - Le figlie minori ed saranno affidate ad entrambi i genitori con Per_1 CP_1 collocazione presso la madre in Torre del Greco alla Via Lava Troia n.22; - La madre lavora come commessa ed il padre è marittimo;
- Nella quotidianità le figlie vengono accompagnate a scuola dalla madre;
La figlia frequenta la II elementare;
la Per_1 figlia frequenta la I elementare, entrambe presso la scuola Istituto CP_1
Sacro Cuore, con retta mensile complessiva pari ad € 320,00; - Le bambine trascorreranno con il padre tre pomeriggi a settimana ed alternativamente un week end ogni quindici giorni, nonché quindici giorni nelle vacanze estive, sette giorni nelle vacanze natalizie che, alternativamente comprenderà il 24/25 dicembre o il 31/12 1/1, nonché alternativamente la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
in data 26.02.2025 così provvede: Parte_2
A. omologa la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1 il 15.02.1988 e , nato a [...] il [...], ai Parte_2 seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove ritenga, con l'obbligo di comunicarsi vicendevolmente, nel reciproco rispetto, eventuali cambiamenti di residenza o domicilio;
a tale scopo le parti sin da ora precisano che il sig. ha Parte_2 trasferito il proprio domicilio in Torre del Greco al Vico Tortora n. 49;
2. La casa coniugale, sita in Torre del Greco alla Via Lava Troia n. 22, di proprietà del sig. padre della istante, con tutti i mobili Parte_3
e le suppellettili che la arredano, verrà assegnata alla sig.ra Pt_1 che continuerà ad abitarla con le figlie minori ed
[...] Per_1
; il sig. ha già lasciato la casa coniugale ed CP_1 Parte_2 ha provveduto a ritirare i propri effetti personali;
3. Le figlie minori e verranno affidate congiuntamente CP_1 Per_1 ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
4. Il padre potrà vedere e tenere le figlie presso di sé in base alle esigenze ed agli impegni delle minori, secondo calendario da definirsi, in accordo tra essi coniugi, in ogni caso, sin da ora si stabilisce che il padre potrà comunque vedere le figlie il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16 alle ore 19.30, e due fine settimana al mese alternati dall'uscita di scuola del sabato e sino alle ore 21.00 della domenica;
per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno e, ad anni alterni, con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio;
le vacanze pasquali, ad anni alterni la S. Pasqua e il lunedì dell'Angelo; tenuto conto del lavoro del padre che è un marittimo, i coniugi si impegnano a cooperare per attuare il diritto di visita del padre in funzione anche delle esigenze lavorative dello stesso;
5. Il sig. verserà, entro il giorno 4 di ogni mese, alla sig.ra Parte_2
l'importo complessivo di € 800,00 a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento delle figlie, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ludiche, ecc.); provvederà, altresì, a corrispondere mensilmente l'importo di € 160,00 mensili, pari al 50% delle rette scolastiche per le figlie che frequentano la scuola elementare privata. Ai fini della individuazione delle spese straordinarie e della gestione dei consensi, le parti si riportano al Protocollo di Intesa sottoscritto e vigente in codesto Tribunale che abbiansi per riportato e trascritto;
6. In ordine all'assegno unico, le parti hanno concordato che lo stesso verrà percepito nella misura del 50% tra le parti;
7. Le parti si impegnano, quali genitori responsabili, a tenere tra loro rapporti di correttezza e cortesia, e di consultarsi ogni qualvolta si rendesse necessario per la crescita, l'educazione e l'istruzione delle figlie;
8. I coniugi consentono, sin da ora, il rilascio e/o rinnovo del passaporto, della carta di identità valida per l'espatrio e di qualunque altro documento per il rilascio del quale sia richiesto il consenso dell'altro genitore;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del Greco (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 169, parte II, Serie A dei registri di matrimonio dell'anno 2015);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 10.09.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL.
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 420/2025 del Ruolo Generale Degli Affari Di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
ivi residente a[...], rappresentata e C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Maria Elena Palomba, presso la quale elettivamente domicilia in Torre del Greco alla Via Roma n. 50
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
domiciliato in Torre del Greco al Vico Tortora n. 49, C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Marcello Ambrosino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre del Greco alla via Nazionale n. 478/E
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 09.07.2025, le parti hanno chiesto congiuntamente l'omologa della loro separazione consensuale ai patti e condizioni di cui al ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 26.02.2025 i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in data 06.08.2015 in Torre del Greco, dal quale erano nate due figlie: Persona_1
, nata a [...] il [...] e , nata a [...] il
[...] Controparte_1
18.01.2019, ad oggi entrambe minorenni;
che l'unione coniugale, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, si era deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale, rendendo impossibile la convivenza.
All'udienza del 09.07.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il giudice delegato, esaminate le condizioni e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse della prole minore, riservava al Collegio il provvedimento di omologazione con ordinanza del 16.07.2025.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse delle figlie minori.
Quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, si dà atto che le parti in ricorso hanno concordato le condizioni della stessa, in particolare, prevedendo l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'affido congiunto dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita da parte del padre, un assegno mensile in capo al pari a complessivi € 800,00 a Parte_2 titolo di contributo al mantenimento delle figlie, da rivalutarsi secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore delle stesse e al pagamento mensile dell'importo di € 160,00, pari al 50% delle rette scolastiche per le figlie che frequentano la scuola elementare privata e alla percezione dell'assegno unico al 50% tra i coniugi.
In particolare, da quanto dichiarato dalle parti in ricorso e dalla documentazione allegata è emerso che è marittimo mentre lavora Parte_2 Parte_1 come commessa.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, come su esposti, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati e possono essere posti alla base della decisione di questo Tribunale. In ordine alle informazioni necessarie per un PIANO GENITORIALE nell'interesse delle figlie minori ed , le parti hanno richiamato il calendario di Per_1 CP_1 visite settimanali con il padre già indicato e, a tale scopo, precisano che: - Le figlie minori ed saranno affidate ad entrambi i genitori con Per_1 CP_1 collocazione presso la madre in Torre del Greco alla Via Lava Troia n.22; - La madre lavora come commessa ed il padre è marittimo;
- Nella quotidianità le figlie vengono accompagnate a scuola dalla madre;
La figlia frequenta la II elementare;
la Per_1 figlia frequenta la I elementare, entrambe presso la scuola Istituto CP_1
Sacro Cuore, con retta mensile complessiva pari ad € 320,00; - Le bambine trascorreranno con il padre tre pomeriggi a settimana ed alternativamente un week end ogni quindici giorni, nonché quindici giorni nelle vacanze estive, sette giorni nelle vacanze natalizie che, alternativamente comprenderà il 24/25 dicembre o il 31/12 1/1, nonché alternativamente la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
in data 26.02.2025 così provvede: Parte_2
A. omologa la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1 il 15.02.1988 e , nato a [...] il [...], ai Parte_2 seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove ritenga, con l'obbligo di comunicarsi vicendevolmente, nel reciproco rispetto, eventuali cambiamenti di residenza o domicilio;
a tale scopo le parti sin da ora precisano che il sig. ha Parte_2 trasferito il proprio domicilio in Torre del Greco al Vico Tortora n. 49;
2. La casa coniugale, sita in Torre del Greco alla Via Lava Troia n. 22, di proprietà del sig. padre della istante, con tutti i mobili Parte_3
e le suppellettili che la arredano, verrà assegnata alla sig.ra Pt_1 che continuerà ad abitarla con le figlie minori ed
[...] Per_1
; il sig. ha già lasciato la casa coniugale ed CP_1 Parte_2 ha provveduto a ritirare i propri effetti personali;
3. Le figlie minori e verranno affidate congiuntamente CP_1 Per_1 ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
4. Il padre potrà vedere e tenere le figlie presso di sé in base alle esigenze ed agli impegni delle minori, secondo calendario da definirsi, in accordo tra essi coniugi, in ogni caso, sin da ora si stabilisce che il padre potrà comunque vedere le figlie il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 16 alle ore 19.30, e due fine settimana al mese alternati dall'uscita di scuola del sabato e sino alle ore 21.00 della domenica;
per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno e, ad anni alterni, con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio;
le vacanze pasquali, ad anni alterni la S. Pasqua e il lunedì dell'Angelo; tenuto conto del lavoro del padre che è un marittimo, i coniugi si impegnano a cooperare per attuare il diritto di visita del padre in funzione anche delle esigenze lavorative dello stesso;
5. Il sig. verserà, entro il giorno 4 di ogni mese, alla sig.ra Parte_2
l'importo complessivo di € 800,00 a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento delle figlie, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ludiche, ecc.); provvederà, altresì, a corrispondere mensilmente l'importo di € 160,00 mensili, pari al 50% delle rette scolastiche per le figlie che frequentano la scuola elementare privata. Ai fini della individuazione delle spese straordinarie e della gestione dei consensi, le parti si riportano al Protocollo di Intesa sottoscritto e vigente in codesto Tribunale che abbiansi per riportato e trascritto;
6. In ordine all'assegno unico, le parti hanno concordato che lo stesso verrà percepito nella misura del 50% tra le parti;
7. Le parti si impegnano, quali genitori responsabili, a tenere tra loro rapporti di correttezza e cortesia, e di consultarsi ogni qualvolta si rendesse necessario per la crescita, l'educazione e l'istruzione delle figlie;
8. I coniugi consentono, sin da ora, il rilascio e/o rinnovo del passaporto, della carta di identità valida per l'espatrio e di qualunque altro documento per il rilascio del quale sia richiesto il consenso dell'altro genitore;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del Greco (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 169, parte II, Serie A dei registri di matrimonio dell'anno 2015);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 10.09.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato