CA
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/06/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 893/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 25.3.2025 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza il 9.4.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 150/2025, pubblicata il 27/02/2025,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
BARTESAGHI MATTEO e BARTESAGHI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA
BORGOVICO, 165 22100 COMO presso lo studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
quale procuratrice di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con il patrocinio dell'Avv. CAPRINO GAETANO, elettivamente domiciliato/a in
VIA GIOVANNI VITELLESCHI N. 26 00193 ROMA presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
Parte_2
CONTUMACE-
[...]
pagina 1 di 11 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 150/2025, pubblicata il
27/02/2025, in materia di “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare”.
CONCLUSIONI:
Per : come da conclusioni rassegnate nel ricorso, di seguito riportate: Parte_1
“In via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare la nullità della sentenza appellata poiché emessa da Collegio di cui ha fatto parte il Giudice dell'esecuzione Trib. COMO rge 189-2020
Dr Marco Mancini;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 150/2025 pubbl. il 27/02/2025 RG n. 3942/2024Repert. n. 1502/2025 del
27/02/2025 del Tribunale di COMO accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
PREVIA SOSPENSIONE INAUDITA ALTERA PARTE DELLE OPERAZIONI DI VENDITA
Voglia il Tribunale adito revocare l'ordinanza dell'On.le G.E. del 28.11.24 con conseguente estinzione della procedura esecutiva immobiliare del Tribunale di Como rge 189- 20 E PER
L'EFFETTO VENGANO ADOTTATI I PROVVEDIMENTI PREVISTI DAL COMBINATO
DISPOSTO 630 comma 3 e 178 commi 3, 4 e 5 c.p.c. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”;
Per : come da conclusioni Controparte_1
rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, di seguito riportate:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
- In via preliminare di rito, rigettare l'avversa domanda di nullità della sentenza, ovvero, nel caso di accoglimento, statuire comunque nel merito, trattandosi di ipotesi diversa da quelle tassativamente previste all'articolo 354 c.p.c.;
Sempre in via preliminare, rigettare l'avversa domanda di sospensione delle operazioni di vendita, in quanto tale potere spetta esclusivamente al Giudice dell'Esecuzione;
- Nel merito, rigettare il proposto appello e, per l'effetto confermare la sentenza n. 150/2025 -
r.g. n. 3942/2024 emessa dal Tribunale di Como;
- In ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”
pagina 2 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.12.2024, ha proposto reclamo avverso il Parte_1
provvedimento del GE del Tribunale di Como, dott. Marco Mancini, con cui questi, rilevato che l'eccezione di improcedibilità era infondata, atteso l'avvenuto pagamento delle spese di pubblicità, rigettava l'eccezione del debitore esecutato e disponeva procedersi oltre Pt_1 nella vendita dell'immobile pignorato, confermando la delega al Professionista alle condizioni di cui alla pregressa ordinanza.
Il Professionista delegato e custode dott. con comunicazione del 18.11.24, Persona_1
aveva notiziato il GE che, in merito ai diritti di proprietà relativi al compendio immobiliare sito in Colverde (Co), alla Via dei Mulini (frazione Drezzo) n. 767/1, pignorato nella procedura esecutiva immobiliare n. 189/2020 R.G.E., conseguentemente all'omessa corresponsione dei costi pubblicitari inerenti al Gestore della vendita Asta.EG da parte del creditore procedente
, non sarebbe stato possibile esperire l'asta Controparte_1
calendarizzata per il 19 dicembre 2024, come da avviso di vendita presente in pct e notificato alle parti, in quanto mai visibile sul Portale Vendite Pubbliche, essendosi così verificatosi il disposto dell'art. 631 bis c.p.c.
Il GE, letta la comunicazione del professionista delegato, rilevato: - che a fronte dell'omesso pagamento delle spese di pubblicità da parte del creditore non era stato possibile provvedere alla pubblicazione della vendita sul portale delle vendite pubbliche;
- che l'art 631 bis c.p.c. dispone che, se nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione non è effettuata la pubblicazione sul portale delle vendite telematiche per causa imputabile al creditore procedente o ad un creditore titolato (e non anche al professionista delegato) e salvo che ciò derivi da un mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, il processo esecutivo va dichiarato estinto per inattività processuale;
- che, preliminarmente alla dichiarazione di estinzione, occorreva provocare il contraddittorio con il creditore onde decidere con ordinanza, salvo che quest'ultimo non provvedesse al pagamento delle spese nell'immediatezza; visto l'art. 631 bis c.p.c., il GE ha pertanto sospeso le operazioni di vendita, invitando il creditore al pagamento immediato delle spese di pubblicità e ha fissato udienza al 28.11.2024 per la declaratoria di estinzione e l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento.
All'esito della predetta udienza, il GE ha rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'azione esecutiva, avendo il creditore provveduto nel frattempo al pagamento delle spese di pubblicità, pagamento confermato in udienza dal Professionista delegato, e ha disposto procedersi nelle operazioni di vendita.
pagina 3 di 11 Il debitore esecutato ha proposto nei termini di legge reclamo avverso il provvedimento del GE, rilevando l'ammissibilità del reclamo avverso i provvedimenti con cui sia pronunciata l'estinzione del processo esecutivo ovvero sia rigettata l'istanza di parte volta a sollecitare l'esercizio del potere di estinzione e lamentando la violazione da parte del Giudice del disposto dell'art. 631 bis c.p.c.
Secondo il debitore, mentre l'inerzia (colpevole) del creditore rispetto alla pubblicazione sul
P.V.P. comporta automatica decadenza e dà luogo ad estinzione (tipica) dell'esecuzione forzata,
l'inutile spirare del termine (ordinatorio, ma che, in assenza di proroga, determina gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori) per l'anticipazione delle spese di pubblicità, incluso il contributo per la pubblicazione sul P.V.P. prescritto dall'art. 18-bis d.P.R.
n. 115 del 2002, comporta l'impossibilità di compiere un atto indispensabile per la prosecuzione delle attività di vendita e conduce ad una pronuncia di improseguibilità del processo.
Il Collegio - composto dai Magistrati dottori Paola Parlati (Presidente), Marco Mancini
(Giudice relatore), Luciano Pietro Aliquò (Giudice) - ha rigettato il reclamo, perché infondato, rilevando che per addivenire ad una pronunzia di estinzione del processo esecutivo è necessario che l'omessa o tardiva pubblicazione dell'avviso di vendita sul PVP dipenda da causa imputabile al creditore, non essendo sufficiente il mero fatto dell'omessa o tardiva pubblicazione.
Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, non era configurabile una colpa del creditore, posto che non risultava inviata al creditore alcuna richiesta di pagamento delle spese relative alla pubblicazione sul PVP, prima della pubblicazione da parte del gestore della pubblicità dell'avviso di vendita sul portale vendite pubbliche. Risultava infatti inviato al creditore solo un sollecito di pagamento relativo ad una fattura pregressa, relativa a precedenti pubblicazioni, fattura poi pagata a seguito di attivazione del legale del creditore.
Non risultando che la società Asta.EG avesse richiesto tempestivamente al creditore di pagare le spese di pubblicità, in vista della pubblicazione del prossimo avviso di vendita, doveva ritenersi che la tardiva pubblicazione sul PVP non fosse dipesa da causa imputabile al creditore, creditore che non era stato messo nelle condizioni di poter versare tempestivamente il contributo-spese necessario per procedere alla pubblicazione.
Il Tribunale di Como, con sentenza depositata il 27.2.2025, ha pertanto rigettato il reclamo e compensato le spese processuali, per l'obiettiva difficoltà interpretativa delle questioni di fatto trattate.
Con ricorso depositato il 25.3.2025, ha proposto appello avverso la predetta Parte_1
sentenza, per i seguenti motivi:
pagina 4 di 11 1) Nullità della sentenza poiché emessa da Collegio di cui ha fatto parte il Giudice dell'esecuzione Dott. Marco Mancini, ossia il Giudice che aveva emesso il provvedimento reclamato.
La sentenza, ad avviso dell'appellante, è nulla per vizio di costituzione del Collegio.
La stessa Corte Costituzionale ha precisato che “è costituzionalmente illegittimo, – in riferimento all'art. 111 Cost. – l'art. 630, comma 3, c.p.c., nella parte in cui prevede che il reclamo avverso l'ordinanza che accoglie l'estinzione o rigetta l'eccezione di estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti si propone al giudice dell'esecuzione (con ricorso
o all'udienza) e che del collegio giudicante sul reclamo faccia parte anche il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, poiché il giudizio di reclamo si iscrive fra i procedimenti di natura lato sensu impugnatoria, così attraendolo nella cornice delle garanzie costituzionali in tema di terzietà-imparzialità del giudice, che si protendono sino al processo esecutivo, volto
a rendere effettiva l'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali” (Corte Cost. sentenza
45/2023).
All'udienza camerale del 17.6.2025, la difesa dell'appellante ha poi affermato che la Corte
d'Appello, stante la nullità radicale della sentenza di primo grado, non può decidere nel merito la controversia, ma può solo dichiarare la nullità del provvedimento impugnato.
2) Errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale. Impugnazione del capo della sentenza a pag. 3, ultime 4 righe, e a pag. 5.
Il Tribunale avrebbe errato (e mal valutato la documentazione in atti) nel ritenere documentata la circostanza che nessuna richiesta di pagamento di spese fosse pervenuta al creditore procedente, prima della pubblicazione dell'avviso di vendita da parte del gestore della pubblicità, essendosi questi limitato ad inviare al legale del creditore, e al Professionista
Delegato per conoscenza, una e-mail datata 2.10.2024, con cui rilevava la presenza di una fattura non saldata, inerente a precedenti pubblicazioni. CP_ L'appellante ha precisato che, già con e-mail del 2.10.2024, EG aveva invitato il procuratore del creditore ad effettuare il pagamento entro e non oltre il giorno 21 ottobre 2024 alle ore 18:00. Con successiva e-mail del 13.10.2024, il Professionista delegato chiedeva al procuratore del creditore di sollecitare il suo assistito al pagamento delle spese di pubblicazione arretrate ed in corso, al fine di poter procedere con gli adempimenti pubblicitari.
Con successiva e-mail del 18.11.2024 la società che si occupava delle pubblicazioni comunicava al custode che le fatture non erano state saldate.
Infine, sempre il 18.11.2024, il Professionista delegato comunicava al Giudice che, conseguentemente all'omessa corresponsione dei costi pubblicitari inerenti al Gestore della pagina 5 di 11 vendita Asta.EG da parte del creditore procedente non Controparte_1 sarebbe stato possibile esperire l'asta calendarizzata per il 19.12.2024.
Ancora in data 26.11.24, la società che si occupava delle pubblicazioni comunicava al professionista delegato e al legale del creditore che, a quella data, per le fatture nn. 52498/2024
e 66594/2024, non aveva ricevuto alcun incasso.
Considerato il tenore dell'ordinanza di vendita del 22.2.2024, l'appellante ha chiesto alla Corte
d'Appello - previa sospensione delle operazioni di vendita – di dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione e di estinguere la procedura esecutiva, stante il mancato pagamento delle spese di pubblicità, entro il termine fissato dal Giudice;
il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio , rilevando, quanto Controparte_1
al primo motivo di appello, che in caso di declaratoria della nullità della sentenza, ex art. 161 comma 1 c.p.c., per difetto di costituzione del collegio giudicante, la Corte d'Appello è comunque tenuta a valutare il merito della questione, senza che il giudizio debba retrocedere nella fase antecedente all'emissione della sentenza dichiarata nulla. I motivi che consentono la rimessione della causa al Giudice di prime cure previsti dall'articolo 354 c.p.c., infatti, sono tassativi e non estendibili in via analogica ad ulteriori ipotesi, non previste dal citato articolo.
Quanto al secondo motivo di appello, la convenuta ha precisato che con le e-mail citate dall'appellante era stato sollecitato il pagamento di fatture relative a precedenti pubblicazioni.
Ai fini della declaratoria di estinzione per omessa pubblicità di cui all'articolo 490, comma 1,
c.p.c., è necessario che l'omissione sia ascrivibile ad un'inerzia del creditore, in quanto ai fini dell'applicazione dell'articolo 631 bis c.p.c. ”non è sufficiente che la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche non sia effettuata entro il termine stabilito dal giudice o dal professionista delegato (o, comunque, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, ricavabile dall'art. 490, comma 3, c.p.c.), ma anche che tale omissione sia dovuta all'inerzia o all'inadempimento del creditore” (così Cass. 8113/2022).
Nel caso di specie, nessun inadempimento poteva essere ascritto a , in quanto CP_1 nessuna richiesta di pagamento era pervenuta in merito all'asta da tenersi il 19.12.2024.
Le fatture citate nella e-mail del 26.11.2024 recavano poi nella causale l'indicazione di spese di pubblicità ex art. 490 comma 2 c.p.c., spese che restano fuori dall'ambito applicativo dell'articolo 631 bis c.p.c.
Nonostante l'intervenuta regolare notifica del ricorso e del decreto, non si è costituita in giudizio l' . Parte_2
pagina 6 di 11 Previa precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 17.6.2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della creditrice Parte_2
, non costituitasi nel presente procedimento, nonostante la regolarità della notifica.
[...]
Ciò premesso, il primo motivo di appello è fondato.
E' provato dalla documentazione in atti che il GE dott. Marco Mancini, Giudice che ha emesso in data 28.11.2024 il provvedimento reclamato, ha fatto parte del Collegio che ha deciso sul reclamo con sentenza del 17.2.2025.
Ciò determina la nullità della sentenza.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 45/2023 ha infatti dichiarato l'illegittimità dell'art. 630 ult. co. c.p.c., “nella parte in cui stabilisce che, contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio, con
l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 commi quarto e quinto c.p.c., senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato”.
La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per Cassazione, anche se derivante da vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 161 1° co c.p.c., può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.
L'art. 354 c.p.c. prevede una serie di ipotesi tassative (non estendibili in via analogica), in presenza delle quali il giudice di appello che dichiara la nullità della sentenza di primo grado rimette gli atti al primo giudice. Tali ipotesi sono: a) la nullità della notifica dell'atto introduttivo;
b) la mancata integrazione del contraddittorio o l'estromissione di una parte che non doveva essere estromessa;
c) la nullità della sentenza per mancanza della sottoscrizione del giudice.
Al di fuori di queste limitate ipotesi, la Corte d'Appello, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, deve entrare nel merito e decidere la controversia (ved. tra le altre Cass. ordinanza
30969/2023; sentenza 32403/2019).
Il vizio della sentenza di primo grado qui impugnata non rientra nelle ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve essere disposta la rimessione degli atti al primo giudice.
La Corte deve pertanto decidere nel merito.
Il secondo motivo di appello è infondato e pertanto, come correttamente rilevato dal Tribunale di primo grado, il reclamo non può essere accolto.
Va premesso che nel caso di specie il debitore esecutato avanti al Tribunale di Parte_1
Como, ha eccepito il verificarsi di una causa di estinzione tipica del processo esecutivo ai sensi pagina 7 di 11 dell'art. 631 bis c.p.c. Ha chiesto infatti dichiararsi l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 630 c.p.c.
L'art. 631 bis c.p.c. prevede che “se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'art. 630 secondo e terzo comma
c.p.c.”.
La Cassazione (sentenza 8113/2022) ha chiarito che l'art. 631 bis c.p.c. prevede un'ipotesi di estinzione tipica della procedura esecutiva (da dichiararsi con provvedimento reclamabile ex art. 630 c.p.c.) conseguente alla mancata pubblicazione dell'avviso di vendita sul PVP nel termine fissato dal giudice per causa imputabile al creditore;
tale ipotesi va distinta dall'improseguibilità della procedura, conseguente all'eventuale omissione delle altre forme di pubblicità, che deve invece essere accertata e dichiarata con un provvedimento di chiusura anticipata (e atipica) del processo esecutivo, contestabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Nel caso di specie, pertanto, deve aversi riguardo alla sola ipotesi di estinzione tipica cui all'art. 631-bis c.p.c., avendo la parte ricorrente/appellante chiesto l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 630 c.p.c. e proposto reclamo avverso il provvedimento del GE (e non opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.).
Il Tribunale di Como ha posto a fondamento della propria decisione il fatto che, perché si verifichi l'estinzione di cui al citato articolo, è necessario non solo l'omessa o tardiva pubblicazione sul PVP, ma anche che l'omissione e il ritardo siano imputabili al creditore procedente o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo (come previsto dal citato art. 631 bis c.p.c.). Nel caso di specie, non è individuabile un ritardo imputabile al creditore:
l'ordinanza di vendita prevedeva che il Gestore della vendita (Asta.EG) avrebbe provveduto alla pubblicazione sul PVP dell'avviso di vendita, se in possesso dei fondi necessari e, in particolare, di almeno € 100,00 per ciascun lotto e che il creditore era tenuto a versare tali importi nel termine di dieci giorni dalla richiesta del Gestore.
Il Tribunale ha rilevato che, nella fattispecie, il .EG non aveva provveduto ad CP_4
inviare al creditore la richiesta di pagamento del fondo necessario per la nuova pubblicazione sul PVP, essendosi limitato a richiedere con la e-mail del 2.10.2024 il pagamento di una fattura non saldata, relativa a precedenti pubblicazioni. Il creditore non era stato pertanto messo nelle condizioni di poter versare tempestivamente le somme necessarie per dare corso alla nuova pubblicazione sul PVP.
pagina 8 di 11 La motivazione del Tribunale è corretta ed è condivisa da questa Corte.
La e-mail del 2.10.2024 inviata da LE al procuratore del creditore procedente segnala il mancato pagamento di una fattura relativa a precedenti pubblicazioni (fattura n. 19435/AL, prodotta dall'appellata).
La e-mail del 15.11.2024, inviata da LE al Professionista delegato, segnala nuovamente il mancato pagamento della fattura pregressa.
Nell'ordinanza di vendita è precisato che il Gestore della vendita provvederà all'inserimento dell'avviso sul PVP se in possesso dei fondi necessari e quantomeno del pagamento del contributo unificato di € 100,00 per ciascun lotto posto in vendita, cui il creditore procedente è tenuto entro 10 gg dalla richiesta del Gestore della vendita in base al numero dei lotti posti in vendita, richiesta che dovrà essere formulata entro 60 gg prima dell'esperimento di vendita.
Il creditore dovrà far pervenire al Gestore della vendita la ricevuta telematica del pagamento per consentire l'espletamento della pubblicità sul PVP. In difetto di ciò il Gestore della vendita provvederà alla relativa segnalazione al Professionista Delegato, affinché questi provveda a sollecitare il creditore procedente, a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari e/o i creditori muniti di titolo esecutivo, al pagamento in tempo utile per procedere alla pubblicazione sul PVP.
CP_ Nel caso di specie, non vi è stata una esplicita richiesta da parte di EG (o del
Professionista delegato) al creditore procedente di pagare il contributo per la nuova pubblicazione dell'avviso di vendita (riferendosi la e-mail del 2.10.2024 a fatture pregresse e insistendo il Gestore per il saldo delle pregresse debenze).
Anche la e-mail del 13.10.2024, inviata dal Professionista delegato al legale del creditore procedente, si riferisce al pagamento delle spese di pubblicazione arretrate, mentre il richiamo a quelle in corso (contenuto solo in questa e-mail) appare ambiguo e non intellegibile, anche considerato che il Professionista richiama e allega in calce la e-mail del 2.10.2024, con la quale
Asta.EG chiede espressamente il pagamento della fattura arretrata, inerente a precedenti pubblicazioni (affermando di non poter procedere con le nuove pubblicazioni, in caso di mancato pagamento della fattura arretrata).
In definitiva, non è stata inviata dal Gestore o dal Professionista delegato al creditore procedente nessuna chiara richiesta di pagamento del contributo per la nuova pubblicazione, come previsto nell'ordinanza di vendita.
Le due e-mail del 18 e 26.11.2024 sono irrilevanti ai fini del decidere, essendo inviate dalla e riguardando altri adempimenti pubblicitari (ex art. Controparte_5
490 2° co c.p.c.) che non rilevano ai fini dell'applicazione dell'art. 631-bis c.p.c.
pagina 9 di 11 Il GE, ricevuta la comunicazione del Professionista delegato circa l'omesso versamento delle spese, con ordinanza del 21.11.2024, ha del resto sospeso le operazioni di vendita, invitando il creditore al pagamento immediato delle spese di pubblicità e fissato per la declaratoria di estinzione e l'ordine di cancellazione della trascrizione l'udienza del 28.11.2024.
In sede di udienza, il legale del ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità della procedura Pt_1
esecutiva, per omesso pagamento delle spese di pubblicità nei termini fissati dal GE.
Il GE, con provvedimento emesso in udienza, avendo il Professionista delegato dato atto dell'intervenuto pagamento delle spese di pubblicità, ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità e ha disposto il prosieguo della procedura esecutiva.
In definitiva, considerato che l'art. 631-bis c.p.c. trova applicazione in caso di omessa pubblicazione sul PVP per fatto imputabile al creditore (e non si applica in caso di tardivo pagamento delle ulteriori spese di pubblicità o nel caso in cui non sia ravvisabile una inerzia colposa del creditore); considerato che nel caso di specie non è ravvisabile una condotta colposa imputabile al creditore che possa giustificare un provvedimento di estinzione ai sensi dell'art
631-bis c.p.c., appare corretta la pronunzia del GE (e del Tribunale) e le domande dell'appellante di revoca dell'ordinanza 28.11.2024 del GE e di estinzione della procedura devono essere respinte.
Allo stesso modo, non vi erano i presupposti per dichiarare l'improcedibilità dell'azione esecutiva, stante l'intervenuto versamento delle spese di pubblicità da parte del creditore, come correttamente rilevato dal GE (si ribadisce peraltro che il provvedimento che dichiara l'improcedibilità del processo esecutivo o rigetta l'eccezione di improcedibilità è impugnabile con ricorso ex art. 617 c.p.c.).
Per tutti i motivi esposti, deve dichiararsi la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Como
e, nel merito, deve rigettarsi l'istanza del debitore esecutato di revoca dell'ordinanza 28.11.2024 del GE e di estinzione della procedura esecutiva ex art. 630 c.p.c.
Il parziale accoglimento dei motivi di appello e la complessità delle questioni trattate giustificano un'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Nulla sulle spese, quanto alla posizione della parte rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 150/2025, pubblicata il Parte_1
27/02/2025, così provvede:
pagina 10 di 11 1) Dichiara la contumacia di;
Parte_2
2) In accoglimento del primo motivo di appello, dichiara la nullità della sentenza di primo grado, in quanto pronunziata da Collegio di cui ha fatto parte il Giudice che ha emesso il provvedimento reclamato;
3) Nel merito, rigetta la domanda dell'appellante di revoca dell'ordinanza Parte_1
del GE del 28.11.2024 e di estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 630
c.p.c.;
4) Compensa integralmente tra le parti costituite le spese dei due gradi di giudizio;
5) Nulla sulle spese, quanto alla posizione di . Parte_2
Così deciso, in Milano il 17/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 25.3.2025 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza il 9.4.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 150/2025, pubblicata il 27/02/2025,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
BARTESAGHI MATTEO e BARTESAGHI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA
BORGOVICO, 165 22100 COMO presso lo studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
quale procuratrice di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con il patrocinio dell'Avv. CAPRINO GAETANO, elettivamente domiciliato/a in
VIA GIOVANNI VITELLESCHI N. 26 00193 ROMA presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
Parte_2
CONTUMACE-
[...]
pagina 1 di 11 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 150/2025, pubblicata il
27/02/2025, in materia di “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare”.
CONCLUSIONI:
Per : come da conclusioni rassegnate nel ricorso, di seguito riportate: Parte_1
“In via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare la nullità della sentenza appellata poiché emessa da Collegio di cui ha fatto parte il Giudice dell'esecuzione Trib. COMO rge 189-2020
Dr Marco Mancini;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 150/2025 pubbl. il 27/02/2025 RG n. 3942/2024Repert. n. 1502/2025 del
27/02/2025 del Tribunale di COMO accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
PREVIA SOSPENSIONE INAUDITA ALTERA PARTE DELLE OPERAZIONI DI VENDITA
Voglia il Tribunale adito revocare l'ordinanza dell'On.le G.E. del 28.11.24 con conseguente estinzione della procedura esecutiva immobiliare del Tribunale di Como rge 189- 20 E PER
L'EFFETTO VENGANO ADOTTATI I PROVVEDIMENTI PREVISTI DAL COMBINATO
DISPOSTO 630 comma 3 e 178 commi 3, 4 e 5 c.p.c. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”;
Per : come da conclusioni Controparte_1
rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, di seguito riportate:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
- In via preliminare di rito, rigettare l'avversa domanda di nullità della sentenza, ovvero, nel caso di accoglimento, statuire comunque nel merito, trattandosi di ipotesi diversa da quelle tassativamente previste all'articolo 354 c.p.c.;
Sempre in via preliminare, rigettare l'avversa domanda di sospensione delle operazioni di vendita, in quanto tale potere spetta esclusivamente al Giudice dell'Esecuzione;
- Nel merito, rigettare il proposto appello e, per l'effetto confermare la sentenza n. 150/2025 -
r.g. n. 3942/2024 emessa dal Tribunale di Como;
- In ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”
pagina 2 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.12.2024, ha proposto reclamo avverso il Parte_1
provvedimento del GE del Tribunale di Como, dott. Marco Mancini, con cui questi, rilevato che l'eccezione di improcedibilità era infondata, atteso l'avvenuto pagamento delle spese di pubblicità, rigettava l'eccezione del debitore esecutato e disponeva procedersi oltre Pt_1 nella vendita dell'immobile pignorato, confermando la delega al Professionista alle condizioni di cui alla pregressa ordinanza.
Il Professionista delegato e custode dott. con comunicazione del 18.11.24, Persona_1
aveva notiziato il GE che, in merito ai diritti di proprietà relativi al compendio immobiliare sito in Colverde (Co), alla Via dei Mulini (frazione Drezzo) n. 767/1, pignorato nella procedura esecutiva immobiliare n. 189/2020 R.G.E., conseguentemente all'omessa corresponsione dei costi pubblicitari inerenti al Gestore della vendita Asta.EG da parte del creditore procedente
, non sarebbe stato possibile esperire l'asta Controparte_1
calendarizzata per il 19 dicembre 2024, come da avviso di vendita presente in pct e notificato alle parti, in quanto mai visibile sul Portale Vendite Pubbliche, essendosi così verificatosi il disposto dell'art. 631 bis c.p.c.
Il GE, letta la comunicazione del professionista delegato, rilevato: - che a fronte dell'omesso pagamento delle spese di pubblicità da parte del creditore non era stato possibile provvedere alla pubblicazione della vendita sul portale delle vendite pubbliche;
- che l'art 631 bis c.p.c. dispone che, se nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione non è effettuata la pubblicazione sul portale delle vendite telematiche per causa imputabile al creditore procedente o ad un creditore titolato (e non anche al professionista delegato) e salvo che ciò derivi da un mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia, il processo esecutivo va dichiarato estinto per inattività processuale;
- che, preliminarmente alla dichiarazione di estinzione, occorreva provocare il contraddittorio con il creditore onde decidere con ordinanza, salvo che quest'ultimo non provvedesse al pagamento delle spese nell'immediatezza; visto l'art. 631 bis c.p.c., il GE ha pertanto sospeso le operazioni di vendita, invitando il creditore al pagamento immediato delle spese di pubblicità e ha fissato udienza al 28.11.2024 per la declaratoria di estinzione e l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento.
All'esito della predetta udienza, il GE ha rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'azione esecutiva, avendo il creditore provveduto nel frattempo al pagamento delle spese di pubblicità, pagamento confermato in udienza dal Professionista delegato, e ha disposto procedersi nelle operazioni di vendita.
pagina 3 di 11 Il debitore esecutato ha proposto nei termini di legge reclamo avverso il provvedimento del GE, rilevando l'ammissibilità del reclamo avverso i provvedimenti con cui sia pronunciata l'estinzione del processo esecutivo ovvero sia rigettata l'istanza di parte volta a sollecitare l'esercizio del potere di estinzione e lamentando la violazione da parte del Giudice del disposto dell'art. 631 bis c.p.c.
Secondo il debitore, mentre l'inerzia (colpevole) del creditore rispetto alla pubblicazione sul
P.V.P. comporta automatica decadenza e dà luogo ad estinzione (tipica) dell'esecuzione forzata,
l'inutile spirare del termine (ordinatorio, ma che, in assenza di proroga, determina gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori) per l'anticipazione delle spese di pubblicità, incluso il contributo per la pubblicazione sul P.V.P. prescritto dall'art. 18-bis d.P.R.
n. 115 del 2002, comporta l'impossibilità di compiere un atto indispensabile per la prosecuzione delle attività di vendita e conduce ad una pronuncia di improseguibilità del processo.
Il Collegio - composto dai Magistrati dottori Paola Parlati (Presidente), Marco Mancini
(Giudice relatore), Luciano Pietro Aliquò (Giudice) - ha rigettato il reclamo, perché infondato, rilevando che per addivenire ad una pronunzia di estinzione del processo esecutivo è necessario che l'omessa o tardiva pubblicazione dell'avviso di vendita sul PVP dipenda da causa imputabile al creditore, non essendo sufficiente il mero fatto dell'omessa o tardiva pubblicazione.
Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, non era configurabile una colpa del creditore, posto che non risultava inviata al creditore alcuna richiesta di pagamento delle spese relative alla pubblicazione sul PVP, prima della pubblicazione da parte del gestore della pubblicità dell'avviso di vendita sul portale vendite pubbliche. Risultava infatti inviato al creditore solo un sollecito di pagamento relativo ad una fattura pregressa, relativa a precedenti pubblicazioni, fattura poi pagata a seguito di attivazione del legale del creditore.
Non risultando che la società Asta.EG avesse richiesto tempestivamente al creditore di pagare le spese di pubblicità, in vista della pubblicazione del prossimo avviso di vendita, doveva ritenersi che la tardiva pubblicazione sul PVP non fosse dipesa da causa imputabile al creditore, creditore che non era stato messo nelle condizioni di poter versare tempestivamente il contributo-spese necessario per procedere alla pubblicazione.
Il Tribunale di Como, con sentenza depositata il 27.2.2025, ha pertanto rigettato il reclamo e compensato le spese processuali, per l'obiettiva difficoltà interpretativa delle questioni di fatto trattate.
Con ricorso depositato il 25.3.2025, ha proposto appello avverso la predetta Parte_1
sentenza, per i seguenti motivi:
pagina 4 di 11 1) Nullità della sentenza poiché emessa da Collegio di cui ha fatto parte il Giudice dell'esecuzione Dott. Marco Mancini, ossia il Giudice che aveva emesso il provvedimento reclamato.
La sentenza, ad avviso dell'appellante, è nulla per vizio di costituzione del Collegio.
La stessa Corte Costituzionale ha precisato che “è costituzionalmente illegittimo, – in riferimento all'art. 111 Cost. – l'art. 630, comma 3, c.p.c., nella parte in cui prevede che il reclamo avverso l'ordinanza che accoglie l'estinzione o rigetta l'eccezione di estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti si propone al giudice dell'esecuzione (con ricorso
o all'udienza) e che del collegio giudicante sul reclamo faccia parte anche il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, poiché il giudizio di reclamo si iscrive fra i procedimenti di natura lato sensu impugnatoria, così attraendolo nella cornice delle garanzie costituzionali in tema di terzietà-imparzialità del giudice, che si protendono sino al processo esecutivo, volto
a rendere effettiva l'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali” (Corte Cost. sentenza
45/2023).
All'udienza camerale del 17.6.2025, la difesa dell'appellante ha poi affermato che la Corte
d'Appello, stante la nullità radicale della sentenza di primo grado, non può decidere nel merito la controversia, ma può solo dichiarare la nullità del provvedimento impugnato.
2) Errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale. Impugnazione del capo della sentenza a pag. 3, ultime 4 righe, e a pag. 5.
Il Tribunale avrebbe errato (e mal valutato la documentazione in atti) nel ritenere documentata la circostanza che nessuna richiesta di pagamento di spese fosse pervenuta al creditore procedente, prima della pubblicazione dell'avviso di vendita da parte del gestore della pubblicità, essendosi questi limitato ad inviare al legale del creditore, e al Professionista
Delegato per conoscenza, una e-mail datata 2.10.2024, con cui rilevava la presenza di una fattura non saldata, inerente a precedenti pubblicazioni. CP_ L'appellante ha precisato che, già con e-mail del 2.10.2024, EG aveva invitato il procuratore del creditore ad effettuare il pagamento entro e non oltre il giorno 21 ottobre 2024 alle ore 18:00. Con successiva e-mail del 13.10.2024, il Professionista delegato chiedeva al procuratore del creditore di sollecitare il suo assistito al pagamento delle spese di pubblicazione arretrate ed in corso, al fine di poter procedere con gli adempimenti pubblicitari.
Con successiva e-mail del 18.11.2024 la società che si occupava delle pubblicazioni comunicava al custode che le fatture non erano state saldate.
Infine, sempre il 18.11.2024, il Professionista delegato comunicava al Giudice che, conseguentemente all'omessa corresponsione dei costi pubblicitari inerenti al Gestore della pagina 5 di 11 vendita Asta.EG da parte del creditore procedente non Controparte_1 sarebbe stato possibile esperire l'asta calendarizzata per il 19.12.2024.
Ancora in data 26.11.24, la società che si occupava delle pubblicazioni comunicava al professionista delegato e al legale del creditore che, a quella data, per le fatture nn. 52498/2024
e 66594/2024, non aveva ricevuto alcun incasso.
Considerato il tenore dell'ordinanza di vendita del 22.2.2024, l'appellante ha chiesto alla Corte
d'Appello - previa sospensione delle operazioni di vendita – di dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione e di estinguere la procedura esecutiva, stante il mancato pagamento delle spese di pubblicità, entro il termine fissato dal Giudice;
il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio , rilevando, quanto Controparte_1
al primo motivo di appello, che in caso di declaratoria della nullità della sentenza, ex art. 161 comma 1 c.p.c., per difetto di costituzione del collegio giudicante, la Corte d'Appello è comunque tenuta a valutare il merito della questione, senza che il giudizio debba retrocedere nella fase antecedente all'emissione della sentenza dichiarata nulla. I motivi che consentono la rimessione della causa al Giudice di prime cure previsti dall'articolo 354 c.p.c., infatti, sono tassativi e non estendibili in via analogica ad ulteriori ipotesi, non previste dal citato articolo.
Quanto al secondo motivo di appello, la convenuta ha precisato che con le e-mail citate dall'appellante era stato sollecitato il pagamento di fatture relative a precedenti pubblicazioni.
Ai fini della declaratoria di estinzione per omessa pubblicità di cui all'articolo 490, comma 1,
c.p.c., è necessario che l'omissione sia ascrivibile ad un'inerzia del creditore, in quanto ai fini dell'applicazione dell'articolo 631 bis c.p.c. ”non è sufficiente che la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche non sia effettuata entro il termine stabilito dal giudice o dal professionista delegato (o, comunque, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, ricavabile dall'art. 490, comma 3, c.p.c.), ma anche che tale omissione sia dovuta all'inerzia o all'inadempimento del creditore” (così Cass. 8113/2022).
Nel caso di specie, nessun inadempimento poteva essere ascritto a , in quanto CP_1 nessuna richiesta di pagamento era pervenuta in merito all'asta da tenersi il 19.12.2024.
Le fatture citate nella e-mail del 26.11.2024 recavano poi nella causale l'indicazione di spese di pubblicità ex art. 490 comma 2 c.p.c., spese che restano fuori dall'ambito applicativo dell'articolo 631 bis c.p.c.
Nonostante l'intervenuta regolare notifica del ricorso e del decreto, non si è costituita in giudizio l' . Parte_2
pagina 6 di 11 Previa precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 17.6.2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della creditrice Parte_2
, non costituitasi nel presente procedimento, nonostante la regolarità della notifica.
[...]
Ciò premesso, il primo motivo di appello è fondato.
E' provato dalla documentazione in atti che il GE dott. Marco Mancini, Giudice che ha emesso in data 28.11.2024 il provvedimento reclamato, ha fatto parte del Collegio che ha deciso sul reclamo con sentenza del 17.2.2025.
Ciò determina la nullità della sentenza.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 45/2023 ha infatti dichiarato l'illegittimità dell'art. 630 ult. co. c.p.c., “nella parte in cui stabilisce che, contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso reclamo al collegio, con
l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 commi quarto e quinto c.p.c., senza prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato”.
La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per Cassazione, anche se derivante da vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 161 1° co c.p.c., può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.
L'art. 354 c.p.c. prevede una serie di ipotesi tassative (non estendibili in via analogica), in presenza delle quali il giudice di appello che dichiara la nullità della sentenza di primo grado rimette gli atti al primo giudice. Tali ipotesi sono: a) la nullità della notifica dell'atto introduttivo;
b) la mancata integrazione del contraddittorio o l'estromissione di una parte che non doveva essere estromessa;
c) la nullità della sentenza per mancanza della sottoscrizione del giudice.
Al di fuori di queste limitate ipotesi, la Corte d'Appello, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, deve entrare nel merito e decidere la controversia (ved. tra le altre Cass. ordinanza
30969/2023; sentenza 32403/2019).
Il vizio della sentenza di primo grado qui impugnata non rientra nelle ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve essere disposta la rimessione degli atti al primo giudice.
La Corte deve pertanto decidere nel merito.
Il secondo motivo di appello è infondato e pertanto, come correttamente rilevato dal Tribunale di primo grado, il reclamo non può essere accolto.
Va premesso che nel caso di specie il debitore esecutato avanti al Tribunale di Parte_1
Como, ha eccepito il verificarsi di una causa di estinzione tipica del processo esecutivo ai sensi pagina 7 di 11 dell'art. 631 bis c.p.c. Ha chiesto infatti dichiararsi l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 630 c.p.c.
L'art. 631 bis c.p.c. prevede che “se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'art. 630 secondo e terzo comma
c.p.c.”.
La Cassazione (sentenza 8113/2022) ha chiarito che l'art. 631 bis c.p.c. prevede un'ipotesi di estinzione tipica della procedura esecutiva (da dichiararsi con provvedimento reclamabile ex art. 630 c.p.c.) conseguente alla mancata pubblicazione dell'avviso di vendita sul PVP nel termine fissato dal giudice per causa imputabile al creditore;
tale ipotesi va distinta dall'improseguibilità della procedura, conseguente all'eventuale omissione delle altre forme di pubblicità, che deve invece essere accertata e dichiarata con un provvedimento di chiusura anticipata (e atipica) del processo esecutivo, contestabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Nel caso di specie, pertanto, deve aversi riguardo alla sola ipotesi di estinzione tipica cui all'art. 631-bis c.p.c., avendo la parte ricorrente/appellante chiesto l'estinzione della procedura ai sensi dell'art. 630 c.p.c. e proposto reclamo avverso il provvedimento del GE (e non opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.).
Il Tribunale di Como ha posto a fondamento della propria decisione il fatto che, perché si verifichi l'estinzione di cui al citato articolo, è necessario non solo l'omessa o tardiva pubblicazione sul PVP, ma anche che l'omissione e il ritardo siano imputabili al creditore procedente o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo (come previsto dal citato art. 631 bis c.p.c.). Nel caso di specie, non è individuabile un ritardo imputabile al creditore:
l'ordinanza di vendita prevedeva che il Gestore della vendita (Asta.EG) avrebbe provveduto alla pubblicazione sul PVP dell'avviso di vendita, se in possesso dei fondi necessari e, in particolare, di almeno € 100,00 per ciascun lotto e che il creditore era tenuto a versare tali importi nel termine di dieci giorni dalla richiesta del Gestore.
Il Tribunale ha rilevato che, nella fattispecie, il .EG non aveva provveduto ad CP_4
inviare al creditore la richiesta di pagamento del fondo necessario per la nuova pubblicazione sul PVP, essendosi limitato a richiedere con la e-mail del 2.10.2024 il pagamento di una fattura non saldata, relativa a precedenti pubblicazioni. Il creditore non era stato pertanto messo nelle condizioni di poter versare tempestivamente le somme necessarie per dare corso alla nuova pubblicazione sul PVP.
pagina 8 di 11 La motivazione del Tribunale è corretta ed è condivisa da questa Corte.
La e-mail del 2.10.2024 inviata da LE al procuratore del creditore procedente segnala il mancato pagamento di una fattura relativa a precedenti pubblicazioni (fattura n. 19435/AL, prodotta dall'appellata).
La e-mail del 15.11.2024, inviata da LE al Professionista delegato, segnala nuovamente il mancato pagamento della fattura pregressa.
Nell'ordinanza di vendita è precisato che il Gestore della vendita provvederà all'inserimento dell'avviso sul PVP se in possesso dei fondi necessari e quantomeno del pagamento del contributo unificato di € 100,00 per ciascun lotto posto in vendita, cui il creditore procedente è tenuto entro 10 gg dalla richiesta del Gestore della vendita in base al numero dei lotti posti in vendita, richiesta che dovrà essere formulata entro 60 gg prima dell'esperimento di vendita.
Il creditore dovrà far pervenire al Gestore della vendita la ricevuta telematica del pagamento per consentire l'espletamento della pubblicità sul PVP. In difetto di ciò il Gestore della vendita provvederà alla relativa segnalazione al Professionista Delegato, affinché questi provveda a sollecitare il creditore procedente, a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari e/o i creditori muniti di titolo esecutivo, al pagamento in tempo utile per procedere alla pubblicazione sul PVP.
CP_ Nel caso di specie, non vi è stata una esplicita richiesta da parte di EG (o del
Professionista delegato) al creditore procedente di pagare il contributo per la nuova pubblicazione dell'avviso di vendita (riferendosi la e-mail del 2.10.2024 a fatture pregresse e insistendo il Gestore per il saldo delle pregresse debenze).
Anche la e-mail del 13.10.2024, inviata dal Professionista delegato al legale del creditore procedente, si riferisce al pagamento delle spese di pubblicazione arretrate, mentre il richiamo a quelle in corso (contenuto solo in questa e-mail) appare ambiguo e non intellegibile, anche considerato che il Professionista richiama e allega in calce la e-mail del 2.10.2024, con la quale
Asta.EG chiede espressamente il pagamento della fattura arretrata, inerente a precedenti pubblicazioni (affermando di non poter procedere con le nuove pubblicazioni, in caso di mancato pagamento della fattura arretrata).
In definitiva, non è stata inviata dal Gestore o dal Professionista delegato al creditore procedente nessuna chiara richiesta di pagamento del contributo per la nuova pubblicazione, come previsto nell'ordinanza di vendita.
Le due e-mail del 18 e 26.11.2024 sono irrilevanti ai fini del decidere, essendo inviate dalla e riguardando altri adempimenti pubblicitari (ex art. Controparte_5
490 2° co c.p.c.) che non rilevano ai fini dell'applicazione dell'art. 631-bis c.p.c.
pagina 9 di 11 Il GE, ricevuta la comunicazione del Professionista delegato circa l'omesso versamento delle spese, con ordinanza del 21.11.2024, ha del resto sospeso le operazioni di vendita, invitando il creditore al pagamento immediato delle spese di pubblicità e fissato per la declaratoria di estinzione e l'ordine di cancellazione della trascrizione l'udienza del 28.11.2024.
In sede di udienza, il legale del ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità della procedura Pt_1
esecutiva, per omesso pagamento delle spese di pubblicità nei termini fissati dal GE.
Il GE, con provvedimento emesso in udienza, avendo il Professionista delegato dato atto dell'intervenuto pagamento delle spese di pubblicità, ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità e ha disposto il prosieguo della procedura esecutiva.
In definitiva, considerato che l'art. 631-bis c.p.c. trova applicazione in caso di omessa pubblicazione sul PVP per fatto imputabile al creditore (e non si applica in caso di tardivo pagamento delle ulteriori spese di pubblicità o nel caso in cui non sia ravvisabile una inerzia colposa del creditore); considerato che nel caso di specie non è ravvisabile una condotta colposa imputabile al creditore che possa giustificare un provvedimento di estinzione ai sensi dell'art
631-bis c.p.c., appare corretta la pronunzia del GE (e del Tribunale) e le domande dell'appellante di revoca dell'ordinanza 28.11.2024 del GE e di estinzione della procedura devono essere respinte.
Allo stesso modo, non vi erano i presupposti per dichiarare l'improcedibilità dell'azione esecutiva, stante l'intervenuto versamento delle spese di pubblicità da parte del creditore, come correttamente rilevato dal GE (si ribadisce peraltro che il provvedimento che dichiara l'improcedibilità del processo esecutivo o rigetta l'eccezione di improcedibilità è impugnabile con ricorso ex art. 617 c.p.c.).
Per tutti i motivi esposti, deve dichiararsi la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Como
e, nel merito, deve rigettarsi l'istanza del debitore esecutato di revoca dell'ordinanza 28.11.2024 del GE e di estinzione della procedura esecutiva ex art. 630 c.p.c.
Il parziale accoglimento dei motivi di appello e la complessità delle questioni trattate giustificano un'integrale compensazione tra le parti costituite delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Nulla sulle spese, quanto alla posizione della parte rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 150/2025, pubblicata il Parte_1
27/02/2025, così provvede:
pagina 10 di 11 1) Dichiara la contumacia di;
Parte_2
2) In accoglimento del primo motivo di appello, dichiara la nullità della sentenza di primo grado, in quanto pronunziata da Collegio di cui ha fatto parte il Giudice che ha emesso il provvedimento reclamato;
3) Nel merito, rigetta la domanda dell'appellante di revoca dell'ordinanza Parte_1
del GE del 28.11.2024 e di estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 630
c.p.c.;
4) Compensa integralmente tra le parti costituite le spese dei due gradi di giudizio;
5) Nulla sulle spese, quanto alla posizione di . Parte_2
Così deciso, in Milano il 17/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 11 di 11