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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 876/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LI LV, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4887/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12965/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230042875560 DIRITTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio. Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento totale o parziale dell'appello con vittoria di spese. Resistente/Appellato: Non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha appellato la sentenza n. 12965/2024, emessa dalla C.G.T. di Roma, di reiezione del ricorso, con condanna alle spese, relativa all'atto impositivo in epigrafe indicato. In sede di gravame, ha eccepito difetto di motivazione e omessa pronuncia reiterando le censure già proposte in prime cure. L'appellato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni di seguito indicate. Quanto alla lamentata inesistenza della pretesa tributaria, il Collegio osserva che il ricorso avverso una cartella di pagamento può basarsi unicamente su vizi propri dell'atto e non può rimettere in discussione il merito della pretesa tributaria che doveva essere contestato impugnando il precedente avviso di accertamento (ex plurimis, Cass. n. 21599/2025). Quanto all'eccezione decadenziale e/o prescrizionale, si rileva che, alla fattispecie, risultano applicabili i termini di sospensione CO (il D.L. n. 18/2020 ha sospeso i termini di notifica delle cartelle, e di prescrizione delle stesse, dall'08.03.2020 fino al 31.05.2020; il Decreto Rilancio ha prorogato il termine di scadenza sino al 31.08.2020; il D.L. n. 104/2020 ha disposto un'ulteriore proroga sino al 15.10.2020; il D.L. n. 125/2020 ha prorogato i termini ulteriormente al 31.12.2020; il D.L. n. 183/2020 ha disposto la proroga sino al 28.02.2021; il D.L. n. 41/2021 ha prorogato al 30.04.2021; il D.L. n. 73/2021 ha fissato l'ultimo termine di sospensione al 31.08.2021). La cartella di pagamento n. 09720230042875560, notificata il 27 marzo 2023, in riferimento a IVA 2017, per euro 54.168,96, è stata, quindi, tempestivamente emessa. L'iter di notificazione a mezzo pec è immune da censure, come già correttamente evidenziato dal primo giudice, e, in ogni caso, l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale ex art. 156 c.p.c. (Cass. S.U. n. 23620/2018). Né appare necessaria l'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3 – come modificato dal D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1 “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”. La copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, non essendovi alcuna norma che imponga tale sottoscrizione (ex multis, Cass., ord., n. 19216/2022; sent. n. 28852/2023). L'atto impugnato risponde pienamente alla previsione normativa di contenuto minimo, necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa azionata dall'ente, che si sostanzia negli elementi indicati e definiti dal modello ministeriale di cui al D.M. 28 giugno 1999 e successive modifiche, come richiamato dall'art 25, secondo comma, D.P.R. n. 602/1973, e nella precisazione di cui al D.M. 03.09.1999, n. 321 (art. 1, II co.: “il ruolo deve contenere […] l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo"). Sulla pretesa illegittimità attizia della delega, si richiama il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C. secondo cui non è essenziale che la delega di firma sia inserita all'interno di ordini di servizio, sia nominativa, abbia una durata determinata e sia specificamente motivata (ex plurimis, Cass. n. 25711/2020; n. 8814/2019; n. 28850/2019; n. 19739/2012). La delega di firma non equivale a delega di funzioni ed è priva di rilevanza esterna, essendo l'atto sottoscritto dal delegato imputabile all'organo delegante. Difatti, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità alcuna di indicazione nominativa, essendo sufficiente quella della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa. Né si ritiene accoglibile la prospettata eccezione di incompetenza territoriale. Dalla documentazione versata in atti emerge che la cartella di pagamento è stata emessa dall'Agente per la Riscossione territorialmente competente. Ogni altra eccezione assorbita.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, 5 febbraio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LI LV, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4887/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12965/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26 e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230042875560 DIRITTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio. Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento totale o parziale dell'appello con vittoria di spese. Resistente/Appellato: Non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha appellato la sentenza n. 12965/2024, emessa dalla C.G.T. di Roma, di reiezione del ricorso, con condanna alle spese, relativa all'atto impositivo in epigrafe indicato. In sede di gravame, ha eccepito difetto di motivazione e omessa pronuncia reiterando le censure già proposte in prime cure. L'appellato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le ragioni di seguito indicate. Quanto alla lamentata inesistenza della pretesa tributaria, il Collegio osserva che il ricorso avverso una cartella di pagamento può basarsi unicamente su vizi propri dell'atto e non può rimettere in discussione il merito della pretesa tributaria che doveva essere contestato impugnando il precedente avviso di accertamento (ex plurimis, Cass. n. 21599/2025). Quanto all'eccezione decadenziale e/o prescrizionale, si rileva che, alla fattispecie, risultano applicabili i termini di sospensione CO (il D.L. n. 18/2020 ha sospeso i termini di notifica delle cartelle, e di prescrizione delle stesse, dall'08.03.2020 fino al 31.05.2020; il Decreto Rilancio ha prorogato il termine di scadenza sino al 31.08.2020; il D.L. n. 104/2020 ha disposto un'ulteriore proroga sino al 15.10.2020; il D.L. n. 125/2020 ha prorogato i termini ulteriormente al 31.12.2020; il D.L. n. 183/2020 ha disposto la proroga sino al 28.02.2021; il D.L. n. 41/2021 ha prorogato al 30.04.2021; il D.L. n. 73/2021 ha fissato l'ultimo termine di sospensione al 31.08.2021). La cartella di pagamento n. 09720230042875560, notificata il 27 marzo 2023, in riferimento a IVA 2017, per euro 54.168,96, è stata, quindi, tempestivamente emessa. L'iter di notificazione a mezzo pec è immune da censure, come già correttamente evidenziato dal primo giudice, e, in ogni caso, l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale ex art. 156 c.p.c. (Cass. S.U. n. 23620/2018). Né appare necessaria l'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3 – come modificato dal D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1 “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta”. La copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, non essendovi alcuna norma che imponga tale sottoscrizione (ex multis, Cass., ord., n. 19216/2022; sent. n. 28852/2023). L'atto impugnato risponde pienamente alla previsione normativa di contenuto minimo, necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa azionata dall'ente, che si sostanzia negli elementi indicati e definiti dal modello ministeriale di cui al D.M. 28 giugno 1999 e successive modifiche, come richiamato dall'art 25, secondo comma, D.P.R. n. 602/1973, e nella precisazione di cui al D.M. 03.09.1999, n. 321 (art. 1, II co.: “il ruolo deve contenere […] l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo"). Sulla pretesa illegittimità attizia della delega, si richiama il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale della S.C. secondo cui non è essenziale che la delega di firma sia inserita all'interno di ordini di servizio, sia nominativa, abbia una durata determinata e sia specificamente motivata (ex plurimis, Cass. n. 25711/2020; n. 8814/2019; n. 28850/2019; n. 19739/2012). La delega di firma non equivale a delega di funzioni ed è priva di rilevanza esterna, essendo l'atto sottoscritto dal delegato imputabile all'organo delegante. Difatti, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità alcuna di indicazione nominativa, essendo sufficiente quella della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa. Né si ritiene accoglibile la prospettata eccezione di incompetenza territoriale. Dalla documentazione versata in atti emerge che la cartella di pagamento è stata emessa dall'Agente per la Riscossione territorialmente competente. Ogni altra eccezione assorbita.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, 5 febbraio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………