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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 08/04/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 08/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 70/2025 promossa
DA
, C.F. nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Nigrisoli
Francesco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio di Roma CP_1 Per_1
del 22/03/2024, rep. n. 37875 e racc. n. 7313, dall'avv. Valeria Salvati ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 13 febbraio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13 febbraio 2025 contestava il disconoscimento da parte Parte_1
dell' dell'indennità di malattia per il periodo di astensione dal lavoro dal 24 maggio al 16 CP_1
giugno del 2024, in cui si era sottoposta ad un intervento chirurgico ed aveva poi necessitato di un susseguente periodo di riabilitazione e convalescenza, sulla base della circostanza che il medico incaricato non aveva potuto effettuare la visita di controllo perché l'indirizzo di reperibilità riportato sul certificato medico sarebbe stato sbagliato o incompleto.
Segnalava di aver correttamente indicato all' il proprio indirizzo di residenza e che facevano CP_1 capo al medesimo numero civico di via Ancona n. 19 due stabili confinanti dotati di due ingressi differenti.
Rilevava che il medico incaricato non aveva compiuto ogni accertamento utile al suo rintraccio e che vi era contraddittorietà tra la prima comunicazione e quella definitoria del ricorso CP_1
amministrativo.
Domandava la condanna dell'ente previdenziale ad erogare l'indennità di malattia.
Con memoria difensiva depositata il 27 marzo 2025 si costituiva l' insistendo nella CP_1
reiezione del ricorso, e sottolineava che la ricorrente era venuta meno al proprio onere di diligenza al fine di consentire l'effettuazione in concreto della visita di controllo.
La causa, istruita con le produzioni di parte non venendo ammesse le prove testimoniali in quanto superflue al cospetto dei documenti allegati, è stata discussa in forma orale all'udienza odierna dell'8 aprile 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni in fatto e diritto a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
non ha beneficiato del riconoscimento dell'indennità di malattia, da parte Parte_1
dell' per il periodo di astensione lavorativa protrattosi, a seguito di un intervento chirurgico CP_1
e della successiva convalescenza, dal 24 maggio al 16 giugno 2024, sulla base della mancata effettuazione della visita da parte del medico incaricato il 28 maggio 2024 per indirizzo errato o incompleto.
Ebbene nel verbale di accesso il medico incaricato dà atto di essersi recato alle 17,34 del 28 maggio
2024 presso la residenza della ricorrente, in via Ancona n. 19 a Ponzano di Fermo, non rintracciando il nominativo della ricorrente e non reperendo informazioni su di lei dopo aver interloquito via citofono con gli abitanti di altri appartamenti.
L'attività compiuta dal medico incaricato rievoca un accertamento limitato al palazzo condominiale insistente al civico 19 di via Ancona e non estesa all'abitazione singola in cui viveva la ricorrente, cui era assegnato il medesimo civico e che aveva un ingresso autonomo.
Che i due immobili avessero un ingresso singolo si ricava agevolmente dall'attestazione del Comune di Ponzano di Fermo del 4 luglio 2024 (sub doc. 6 di parte ricorrente) e da ciò emerge la deficitaria attività del medico incaricato che non ha compiuto banali e semplici accertamenti, omettendo di recarsi all'effettiva residenza della ricorrente, che la stessa ha compiutamente indicato nel certificato di malattia.
Si ricavano, dunque, l'insussistenza di alcuna violazione del dovere di diligenza da parte della che ha indicato analiticamente la propria residenza e l'imputabilità del mancato rintraccio Parte_1
della lavoratrice a causa di una deficitaria attività di ricerca in loco da parte del sanitario incaricato, che era in possesso di tutti i dati per rinvenire l'abitazione in cui ella si trovava e viveva. Peraltro il ricevimento effettivo della missiva di rigetto dell' del trattamento di malattia, da CP_1
parte della ricorrente, attesta la correttezza e l'effettività della residenza della stessa, il cui mancato rintraccio in sede di visita di controllo appare alquanto paradossale.
Ne discende il diritto della stessa a percepire l'indennità di malattia per l'intero periodo di astensione lavorativa da 24 maggio al 16 giugno del 2024, oltre ad interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo effettivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m. n. 55/2024 avuto riguardo alla natura previdenziale della controversia ed al suo valore, seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' alla rifusione a favore della operandone la richiesta distrazione, ai CP_1 Parte_1
sensi dell'art. 93 c.p.c., all'avv. F. Nigrisoli dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del ricorso dichiara l'illegittimità del disconoscimento. da parte dell' CP_1
dell'indennità di malattia alla ricorrente dal 24 maggio al 16 giugno 2024 e, per l'effetto, condanna l ad erogare alla tale trattamento, oltre ad interessi legali dalla maturazione del CP_1 Parte_1
diritto al saldo effettivo.
Visto l'art. 91 c.p.c. condanna l' alla rifusione a delle spese di lite, CP_1 Parte_1 liquidate in complessivi € 650,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. all'avv. F. Nigrisoli dichiaratosi antistatario.
Fermo, 08/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan