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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 10172/2024 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. CATALANO Parte_1
GIULIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rappresentato da , n.q. Funzionario Parte_2
ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in PALERMO, VIA CP_2
F. LAURANA n. 59.
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 18/04/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente dei ratei dell'assegno mensile di CP_2
assistenza a lei dovuti, a decorrere dal 9/12/2020, come da decreto di omologa emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro, liquidati con mod. TE08 dell' datato 22/01/2025 in complessivi € 16.863,35 e non corrisposti, oltre CP_2
interessi legali dal 23.03.2024 fino al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CATALANO GIULIO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/07/2024 parte ricorrente in epigrafe convenne in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore della CP_2
prestazione il cui requisito era stato riconosciuto con decreto di omologa di questo
Tribunale, ritualmente notificato all' , con la decorrenza ivi prevista, oltre CP_1
accessori di legge, con vittoria di spese e distrazione.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di Genova.
Con note depositate in data 22/01/2025 l' , dopo aver premesso che “per CP_1
errore di omonimia, il decreto di omologa era stato abbinato ad un soggetto residente a [...]e che questo errore si è trascinato anche nel giudizio attuale”, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, allegando mod.
TE08 con cui venivano liquidati alla ricorrente gli arretrati dall'1/01/2021 al
31/01/2025, pari a complessivi € 16.863,35, al lordo delle trattenute di legge.
La causa, senza istruzione, esaminati gli atti delle parti e le note conclusionali e sostitutive dell'udienza depositate dalla parte ricorrente, viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Parte ricorrente con le note scritte ha dedotto di aver ricevuto il pagamento dei ratei relativi alle mensilità di febbraio, marzo ed aprile 2025 e di non aver ancora ricevuto il pagamento degli arretrati spettanti alla ricorrente dall'01/01/2021 al
31/01/2025, insistendo per la condanna dell' . CP_1 Non è dubbio che il credito sia stato riconosciuto e liquidato dall con CP_2
mod. TE08 del 22/01/2025, al pagamento dei cui importi l va condannato, CP_1
come in parte dispositiva, oltre agli interessi come per legge, calcolati dal 121° giorno successivo alla notifica del decreto di omologa..
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte – che seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 26/05/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 18/04/2025.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 10172/2024 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. CATALANO Parte_1
GIULIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rappresentato da , n.q. Funzionario Parte_2
ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in PALERMO, VIA CP_2
F. LAURANA n. 59.
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 18/04/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente dei ratei dell'assegno mensile di CP_2
assistenza a lei dovuti, a decorrere dal 9/12/2020, come da decreto di omologa emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro, liquidati con mod. TE08 dell' datato 22/01/2025 in complessivi € 16.863,35 e non corrisposti, oltre CP_2
interessi legali dal 23.03.2024 fino al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CATALANO GIULIO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/07/2024 parte ricorrente in epigrafe convenne in giudizio l' per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore della CP_2
prestazione il cui requisito era stato riconosciuto con decreto di omologa di questo
Tribunale, ritualmente notificato all' , con la decorrenza ivi prevista, oltre CP_1
accessori di legge, con vittoria di spese e distrazione.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di Genova.
Con note depositate in data 22/01/2025 l' , dopo aver premesso che “per CP_1
errore di omonimia, il decreto di omologa era stato abbinato ad un soggetto residente a [...]e che questo errore si è trascinato anche nel giudizio attuale”, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, allegando mod.
TE08 con cui venivano liquidati alla ricorrente gli arretrati dall'1/01/2021 al
31/01/2025, pari a complessivi € 16.863,35, al lordo delle trattenute di legge.
La causa, senza istruzione, esaminati gli atti delle parti e le note conclusionali e sostitutive dell'udienza depositate dalla parte ricorrente, viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Parte ricorrente con le note scritte ha dedotto di aver ricevuto il pagamento dei ratei relativi alle mensilità di febbraio, marzo ed aprile 2025 e di non aver ancora ricevuto il pagamento degli arretrati spettanti alla ricorrente dall'01/01/2021 al
31/01/2025, insistendo per la condanna dell' . CP_1 Non è dubbio che il credito sia stato riconosciuto e liquidato dall con CP_2
mod. TE08 del 22/01/2025, al pagamento dei cui importi l va condannato, CP_1
come in parte dispositiva, oltre agli interessi come per legge, calcolati dal 121° giorno successivo alla notifica del decreto di omologa..
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte – che seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 26/05/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 18/04/2025.
La Giudice
Paola Marino