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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/02/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 04.02.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5048 del ruolo gen. dell'anno 2022, ivi riunita la causa iscritta al n. 5179/2022
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
rappresentata e difesa come da procura in atti dagli avv.ti Ermelinda Di Matteo e Ivano
Langellotti opponente
E
Controparte_1
rappresentato e difeso giusta mandato in atti dagli avv.ti Ermanno Simeone, Gianluigi
Antonio Rinaldo e Fiorina Guarino opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi successivamente riuniti, la società indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 244/2022 – e il conseguente atto di precetto per le somme richieste ed ottenute con D.I. – con cui alla stessa è stato ingiunto, su ricorso ex art. 633 c.p.c. di , il pagamento di € 7.925,53 a titolo di TFR. Controparte_1
Allo scopo di paralizzare la pretesa creditoria, l'opponente ha eccepito l'erroneità della somma ingiunta, nonché l'illegittima duplicazione del titolo esecutivo. Sennonché:
a) L'assunta inesattezza dei conteggi “poiché alla somma di euro 8.009,34 contenuta nel
CUD 2020, deve essere detratto oltre l'acconto di euro 1.000,00 (già decurtato nel monitorio) anche l'ulteriore importo di euro 586,18 a titolo di ferie godute in più”, oltre ad essere genericamente dedotta, è rimasta totalmente sfornita di prova.
b) L'eccezione secondo la quale “Il Decreto Ingiuntivo dovrà essere revocato in quanto emesso in violazione del principio del “ne bis in idem” …” è infondata.
Invero, quanto alla dedotta incompatibilità dell'ingiunzione di pagamento con la diffida accertativa di cui all'art. 12 D.Lgs. 124/2004, basti osservare che quest'ultima è stata dichiarata esecutiva con provvedimento notificato al ricorrente in data 30.06.2022, quando, cioè, il AL aveva già ottenuto (il 16.06.2022) l'emissione del decreto ingiuntivo in questa sede opposto (v. all.).
c) In ogni caso, giova osservare che la diffida accertativa, quando non sia seguita dall'accordo conciliativo auspicato dalla legge, dà luogo ad un accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo, la cui natura di atto amministrativo formatosi in assenza di contraddittorio esclude la possibilità stessa di ravvisare una violazione del principio del ne bis in idem, proprio di accertamenti giudiziari distinti su materia sulla quale si sia già formato il giudicato (cfr. Cass. S.U., ord. 05.04.2007 n. 8527).
Sarà dunque in sede di opposizione a precetto che il destinatario della diffida potrà far valere le proprie ragioni circa il merito della pretesa della controparte, ed eccepire, se del caso, l'esistenza di altro titolo esecutivo emesso per le stesse ragioni di credito ed eventualmente già azionato per ottenere la stessa prestazione.
Nel caso in esame, al contrario, l'opposto ha dedotto – in ciò non smentito da controparte – di non aver giammai azionato il titolo esecutivo costituito dalla diffida accertativa, preferendo azionare il titolo di formazione giudiziale per il recupero del
TFR nell'importo risultante dal CUD 2020.
L'opposizione (anche a precetto) va pertanto rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Rigetta l'opposizione (anche a precetto) e conferma il decreto ingiuntivo opposto, n.
244/2022.
b) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi
€ 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
S.M.C.V., 07.02.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino