Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1282/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice On., dott. Emanuele Deidda, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1282 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2020, promossa
DA
nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], in qualità di coerede legittimo del sig. e di tutore della sig.ra interdetta e coerede Persona_1 Parte_2 legittima, rappresentato e difeso dell'Avv. Maria ALBANESE, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Maria ALBANESE, sito in 89041 – Caulonia (RC), alla via
Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 34, che lo rappresenta e difende;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) con sede in Caulonia alla Via Roma, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso nel presente giudizio dall' avv. Rosa Ada Clemeno ed elettivamente domiciliato in Placanica alla Via san Tommaso 24, presso lo studio del predetto difensore;
CONVENUTO
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
, in persona del suo legale rapp. te p. t., n. d'iscrizione al
[...]
Registro delle Imprese , Partita Iva n. rappresentata e difesa P.IVA_2 P.IVA_3
CONVENUTA
OGGETTO: accertamento negativo del credito e risarcimento danni;
CONCLUSIONI: come da verbale del 26 gennaio 2024, in cui i procuratori si riportarono ai rispettivi atti e scritti difensivi e precisarono le conclusioni riportandosi e richiamando integralmente quelle già formulate in atti, allorquando la causa venne trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.;
* * *
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dunque in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata) non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche - di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante. Si premette
altresì che: I) difese eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto
strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il principio
della ragione più liquida (cfr. Cass. Sez V, Sent. N. 11458 del 11.05.2018); II) le circostanze di fatto
rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate entro il termine fissato dalla
Legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto
gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa (vale a dire, entro il termine previsto per il
deposito della memoria ex art. 183 c.VI n. 1 cpc), inammissibili – perché tardive – deduzioni
successive al termine de quo (cfr. Cass.Sez. III Sent. 7270 del 18.03.2008), senza che neppure rilevi
il fatto che le circostanze non specificamente allegate, in tesi, possano essere ricavate dai documenti
prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass. Sez. III, Ord. N.
30607 del 27.11.2018 nonché Cass. Sez. III, Ord. N. 11103 del 10.06.2020).
* * * A) Svolgimento della causa:
a) In data 22.10.2020, il sig. n.q., iscriveva a ruolo la causa R.G. n. 1282/2020, Parte_3
convenendo in giudizio il e la per l'accertamento negativo Controparte_1 CP_2
del credito, relativo all'utenza idrica n. 1914, contestando le seguenti richieste di pagamento: a)
fattura n. 7108 emessa dal Comune di Caulonia il 03.06.2019 relativa al canone del servizio idrico integrato relativamente al contatore matricola n. 1079355 per il periodo di fatturazione
01.01.2015/31.12.2015, di importo pari ad euro 5150,60; b) l'avviso n. 121955, prot. n. 272
emesso dal Comune di Caulonia il 12.11.2019 con riferimento al mancato pagamento della somma di euro 5.160,20 dovuta a titolo di canone acqua per l'anno 2014; c) fattura n. 11834 del 30.12.2019
emessa dal Comune di Caulonia per i consumi riferiti al servizio idrico integrato del periodo
01.01.2016/31.12.2016 relativamente al contatore matricola n. 1079355 di euro 5169,10; d) fattura n. 1080025200001401 emessa dalla quale soggetto affidatario dall'anno 2017 CP_2
dell'accertamento e della riscossione dei tributi comunali, per il canone acqua dell'anno 2019 relativa all'utenza n. 1914 e al contatore matricola n. 1079355 di euro 205,80. Con la stessa azione veniva proposta richiesta di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale quantificati in euro 7803,46, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e valutazione della redditività media del denaro nel periodo considerato,
fatto salvo il maggior pregiudizio, e al versamento dell'indennizzo di cui agli artt. 46 e 72 dell'allegato
A della RQSII per mancata risposta ai reclami inoltrati dall'odierno attore.
L'attore eccepiva in via principale l'Illegittimità della fattura n. 11834 del 30.12.2019 ed inesistenza del credito per sopravvenuta prescrizione e la Nullità dell'avviso n. 121955, prot. n. 272 del
12.11.2019 per violazione dell'art. 1219 c.c., nonché della fattura n. 2421 per l'inesistenza del credito per sopravvenuta prescrizione. In via subordinata contestava la legittimità delle fatture nn. 7108,
11834 e 1080025200001401, dell'avviso n. 121955 e della relativa fattura n. 2421 per violazione dell'art. 1562 c.c.. per il calcolo basatosi su Consumi forfettari e per la dismissione del contatore.
L'attore argomentava in ordine alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ex artt. 1218,
1375, 1562, 2043, 2055, 1223 e 2056 c.c.. dell'ente convenuto, con riferimento all'emissione delle richieste di pagamento del servizio idrico per agli anni 2014, 2015 e 2016, per il ritardo nella fatturazione, per la richiesta di pagamento di consumi anomali non rispondenti a quelli effettivi -
stante la natura di rapporto privato sinallagmatico quello esistente tra ente ed utente - per l'inoltro di una costituzione in mora illegittima e per la violazione della buona fede nella esecuzione dei contratti. Oltre ad un addebito per colpa per non aver, nonostante le sollecitazioni dell'utente, provveduto tempestivamente ad annullare d'ufficio le richieste di pagamento affette da palesi vizi di illegittimità, inducendo l'odierno attore a ricorrere alle vie legali per la tutela dei propri diritti. Ulteriormente deduceva in riferimento alla responsabilità derivante da annoverabile nell'ambito della CP_2
disciplina della responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c.,per aver inoltrato all'utente delle richieste di pagamento per l'anno 2019 avente ad oggetto consumi forfettari e non avendo provveduto ad annullare tali richieste a seguito di contestazione dell'attore, cagionandogli un danno patrimoniale. Detta condotta altresì provocato all'utente un danno patrimoniale quale conseguenza del comportamento colposo della . In ultimo, in relazione alla illegittima Controparte_3 fatturazione dei consumi del servizio idrico integrato per l'anno 2019, esisterebbe secondo l'attore la responsabilità solidale, ex art. 2055 c.c., del per non aver esercitato la Controparte_1
funzione di controllo a questo demandato sulla corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali in capo alla A fronte di tali argomentazioni l'attore concludeva chiedendo a questo CP_2
Tribunale di:
1. in via principale, accertare e dichiarare non dovute perché prescritte le somme portate dalla fattura
n. 11834 del 30.12.2019, ex art. 1, co. 4 l. n. 205/2017; 2. e per l'effetto, annullare la fattura n. 11834 del 30.12.2019; 3. accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso n. 121955, prot. n. 272 del
12.11.2019 per violazione dell'art. 1219 c.c..; 4. e di conseguenza, annullare l'avviso n. 121955, prot.
n. 272 del 12.11.2019, nonché la fattura n. 2421; 5. e, per l'effetto, dichiarare estinto il credito portato
dagli stessi per sopravvenuta prescrizione;
6. in via subordinata, accertare e dichiarare non dovute
le somme portate dalle fatture nn. 7108, 11834 e 1080025200001401 e dall'avviso n. 121955,
nonché dalla relativa fattura n. 2421, perché riferiti a consumi stimati e non effettivi;
7. e, di
conseguenza, annullare le fatture nn. 7108, 11834 e 1080025200001401 e l'avviso n. 121955,
nonché la relativa fattura n. 2421, poiché illegittime;
in caso di rigetto delle istanze innanzi formulate,
determinare un diverso ammontare dei consumi del servizio idrico integrato riferiti agli anni 2014,
2015, 2016 e 2019; 9. accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del Controparte_1
con riferimento all'emissione delle fatture nn. 7108 e 11834 e dell'avviso n. 121955; 10. accertare e
dichiarare la responsabilità extracontrattuale del in solido con la Controparte_1 CP_2
in relazione all'inoltro della fattura n. 108002520001401; 11. e, per l'effetto, condannare il
[...]
e la al risarcimento dei danni derivanti quantificabili in euro 7803,46, oltre CP_1 CP_2
interessi e rivalutazione monetaria, fatto salvo il maggior pregiudizio, e al versamento dell'indennizzo di cui all'art. 46 allegato A della er mancata risposta ai reclami anzidetti;
12. con vittoria, nei CP_4 confronti dei convenuti, di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del
procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde.
b) Si costituiva il il quale chiedeva a questo Tribunale adito di: In via Controparte_1
preliminare: 1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza dei legittimati passivi dell'azione posta in essere dall'attore; 2) dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione di tutti gli atti di cui all'odierno giudizio per mancanza di interesse ad agire e violazione dell'art. 19 del D.lgs
n 546/1992; 3) dichiarare il difetto di legittimazione passiva del in merito alla Controparte_1 fattura relativa all'anno 2019; Nel merito: 1) rigettare le domande attoree proposte nei confronti
del perché infondate in fatto e illegittime in diritto e sfornite di prova;
2) in Controparte_1
subordine, laddove le domande attoree dovessero essere ritenute fondate relativamente alla fattura
anno 2017, condannare la per le motivazioni esposte, tenendo conseguentemente CP_2
indenne il;
3) in estremo subordine ed in via subordinata, accertare e dichiarare Controparte_1
la responsabilità concorsuale della per i fatti denunciati, con conseguente riduzione del CP_2
quantum richiesto;
4) disponendo per la refusione a carico di parte convenuta delle spese e
competenze di lite da distrarsi ed art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritto procuratore, ovvero, in
estremo subordine, dichiarandone la compensazione totale.
A sostegno della sua posizione argomentava come la domanda fosse inammissibile per carenza di interesse ad agire in quanto riguardante un sollecito di pagamento relativo all'anno 2014 e talune fatture inerenti al canone acqua per gli anni 2015-16-19 e, per l'effetto, non autonomamente impugnabili posto che gli avvisi di pagamento e le fatture non rientrerebbero nell'elenco tassativo degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D.lgs n 546/1992. Rilevava altresì che i provvedimenti impugnati non hanno alla base un atto autoritativo né alcun ruolo esecutivo che, in buona sostanza,
si tratta di documenti contenenti un riepilogo dei consumi senza richiamare l'adozione di un atto di natura autoritativa o esecutiva e non sussisterebbe alcun potenziale pregiudizio concreto che potrebbe giustificare eventualmente la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato. In
ordine al difetto di legittimazione passiva in merito alla fattura anno 2017 il convenuto Ente
argomentava come la fattura oggetto di impugnazione risulta emessa dalla alla CP_2
quale il affidò in concessione il servizio delle attività connesse alla gestione dei Controparte_1
tributi locali e delle altre entrate patrimoniali, dalla fase dell'accertamento a quella della riscossione coattiva, comprese le attività connesse, propedeutiche e strumentali. Secondo l , CP_5
dalla lettura del capitolato di appalti si evince sia stata appaltata non solo la fase della riscossione coattiva, ma anche quella di accertamento dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali,
compresa la riscossione ordinaria del canone idrico. Sull'infondatezza dell'eccezione di prescrizione invocata dall'attore, il osserva come, non troverebbe applicazione la Controparte_1
prescrizione biennale ex art. 1, comma 4, della Legge n. 205 del 27.12.2017, posto che il successivo comma 10 della richiamata norma stabilisce che l'anzidetta disposizione si applica per le fatture la cui data di scadenza è successiva, per quanto concerne il settore idrico, al 1° gennaio 2020. Osserva
l'Ente come la suddetta normativa sia entrata in vigore l'1 gennaio 2018 - e non avendo efficacia retroattiva -, l'anzidetta detta prescrizione biennale si applica alle fatture emesse successivamente al 1° gennaio 2020 e, di conseguenza, la prescrizione breve di che trattasi si applicherebbe soltanto ai crediti inerenti ai consumi idrici relativi agli anni dal 2018 in poi. Con riferimento ai canoni acqua relativi agli anni 2017 e 2016 continuerà a trovare applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. secondo cui si prescrive in 5 anni. Nel merito, il deduce come, Controparte_1
con riferimento al canone idrico anno 2014- 2015-2016-2019, siano infondate le eccezioni avanzate da controparte relativamente alla pretesa inesistenza del credito e del contratto di fornitura di acqua potabile, nonché all'applicazione delle tariffe. Con riferimento al canone per l'erogazione di acqua potabile a uso domestico, il corrispondente credito del Comune non trova titolo in una potestà
impositiva, ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale di somministrazione su
basi paritetiche: la fornitura di acqua potabile per impiego domestico ha origine negoziale,
ricollegandosi la formazione del consenso alla richiesta del singolo utente e all'accettazione dell'ente
che espleta il servizio. Parte attrice, nel qualificare il contratto di erogazione di acqua come un
normale contratto di somministrazione soggetto alla disciplina del codice civile, tuttavia sostiene che
le pretese del relative al pagamento del canone idrico siano illegittime poiché Controparte_1
basate su “un consumo minimo presunto o a forfait”, omettendo la lettura dell'art. 1560 cod. civ., che
rimanda alla libera volontà delle parti la possibilità di stabilire sia il limite massimo che quello minimo
per l'intera somministrazione o per singole somministrazioni. Secondo parte convenuta la disciplina privatistica non osterebbe alla possibilità che il prezzo da corrispondere dal somministrato sia stabilito in riferimento a una quantità minima di cose da somministrare. Per effetto di tale considerazione, s'appaleserebbe dunque legittima la richiesta dell'Ente di un “minimo garantito” da corrispondere per la fornitura dell'acqua.
In relazione all'erroneità dell'indicazione del numero del contatore (in ordine al quale le fatture di pagamento risulterebbero non rispondenti all'effettività dei consumi reali) il convenuto sostiene che trattasi di mero errore materiale in quanto, proprio per un errore materiale si omise di sostituire sulle fatture il numero del contatore dismesso con quello nuovo. Secondo l'ente, quindi, i consumi rilevati ed addebitati in fattura sono corretti in quanto effettuati mediante rilevazione diretta sul contatore sostituito ed in uso dal ricorrente. Gli importi di cui alle fatture sono stati calcolati in base alla lettura rilevata dai propri incaricati: il comune osserva in tal senso come, con riferimento alla lettura, viene indicata la dicitura “DIRETTA”. L'Ente comunale convenuto dichiara d'aver ben specificato nelle fatture le date delle letture e dei consumi calcolati.
Secondo il convenuto, la manifesta infondatezza delle doglianze attoree comporterebbe necessariamente il rigetto della relativa domanda.
c) Si Costituiva in relazione alla fattura n. 1080025200001401 emessa dalla CP_2
quale soggetto affidatario dall'anno 2017 dell'accertamento e della riscossione dei CP_2
tributi comunali, per il canone acqua dell'anno 2019 relativa all'utenza n. 1914 e al contatore matricola n. 1079355 di euro 205,80. La convenuta evidenziava come il valore della domanda rivolta alla è pari al valore della fattura contestata di € 205,80 e pertanto chiede CP_2
l'estromissione dal giudizio in quanto per il valore della fattura la causa nei confronti della CP_2
doveva incardinarsi innanzi al Giudice di Pace e non anche innanzi al Tribunale civile
[...]
essendoci una incompetenza per valore relativamente alla domanda formulata nei confronti del
Concessionario.
Eccepiva l'assoluta carenza di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni che esulano dai vizi propri degli atti emessi, con conseguente non accettazione del contraddittorio in ordine alle presunte omissioni dell'ente impositore. Osservava come la legittimazione passiva del concessionario sussiste solo nei casi in cui oggetto della controversia siano l'impugnazione di atti allo stesso direttamente ed esclusivamente imputabili e riguarda esclusivamente la regolarità e la validità degli atti esecutivi e/o accertativi limitatamente al proprio operato come da contratto di Convenzione con l'Ente, con conseguente difetto di legittimazione passiva per le attività non direttamente svolte dalla sservava in tal senso come l'agente della riscossione sia solo un esecutore che CP_2
avrebbe l'obbligo per legge di mettere in riscossione il credito che gli viene affidato dall'ente
impositore, e non può effettuare alcuna verifica sul merito del credito e, in caso di conferimento
dell'attività di riscossione coattiva, l'agente della riscossione non è titolare del credito ma può solo
riscuotere coattivamente. Nel merito, in fatto e diritto, eccepiva la manifesta infondatezza in fatto e diritto della domanda. Per l'effetto, l'effetto concludeva chiedendo a questo Tribunale di: in via preliminare • In via preliminare: - DICHIARARE l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace;
- dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
Nel merito: Rigettare la domanda formulata da parte attrice nei confronti della con accoglimento della manleva;
- Rigettare la richiesta CP_2
risarcitoria per come argomentata ritenendola priva di nesso di causalità, priva di riscontro probatorio, comunque, pretestuosa. - Disporre la condanna alle spese a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
e) All'udienza del 03.03.2021, il e la sollevavano l'improcedibilità Controparte_1 CP_2 della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita. L'attore rilevava la tardività della costituzione delle parti convenute e delle eccezioni formulate sia con riguardo all'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, sia all'incompetenza per valore del giudice adito. Veniva sciolta la riserva con ordinanza del 05.04.2021, onerando parte attrice all'avvio della procedura di negoziazione assistita entro gg. 15 dalla suddetta ordinanza. Il
tentativo dava esito negativo. nelle more del giudizio, decedeva parte attrice, il sig. Controparte_6
25. in data 01.03.2022, il Sig. quale coerede del sig. e tutore della Parte_3 Controparte_6
sig.ra interdetta e anch'ella coerede del sig. si costituiva volontariamente in Parte_2 Pt_2
giudizio confermando l'incarico al medesimo procuratore e riportandosi al contenuto, nonché alle conclusioni già rassegnate. Venivano concessi i termini ex art. 183 c. VI cpc e, in data 03.04.2022,
parte attrice depositava le memorie, ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.; 33. in data 06-09/05/2022, le controparti depositavano memorie, ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.; 34. in data 26.05.2022, parte attrice depositava memorie, ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c.; 35.
La causa risulta quindi istruita documentalmente e, all'udienza del 26.01.202, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente:
Sull'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito in relazione alla fattura n.
1080025200001401 emessa dalla per un importo pari ad euro 205,80. CP_2
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. In relazione all'incompetenza per valore s'osserva come questa debba essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183 cpc. Il primo comma dell'art. 38 del c.p.c. richiede però che la parte che eccepisce l'incompetenza non soltanto deve farlo a pena di decadenza nella comparsa di risposta, ma dovrà anche depositare tale comparsa in cancelleria entro il termine di venti giorni prima dell'udienza di cui all'art. 183 del c.p.c.; la costituzione oltre il suddetto termine comporta che l'eccezione di incompetenza contenuta nella comparsa di risposta verrà considerata, proprio come nel caso concreto, come tardivamente sollevata. Premesso quanto poc'anzi dedotto si evince come CP_2 sia decaduta dall'eccezione de qua in quanto tardiva.
[...]
2) Nel merito:
a) In via PRELIMINARE di merito: eccezione di prescrizione del credito sollevata dal
ricorrente.
1) Fattura 11834 del 30.12.19 di euro 5.150,60 afferente al canone idrico per tutto l'anno 2016:
Con legge dello Stato n. 205 del 27.12.2017, è stato introdotto il principio della prescrizione breve per i contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico.
Il diritto al corrispettivo si sarebbe prescritto in due anni, ma con scadenze diverse:1° marzo 2018
per il settore elettrico;
1° gennaio 2019 per il settore gas;
1° gennaio 2020 per settore idrico.
Quindi, per quanto ci riguarda, la legge ha previsto nuovi termini per la prescrizione bollette acqua non pagate, -che si prescrivono in 2 anni e non più in 5 anni a far tempo dal 1 gennaio 2020. Termine
più favorevole all'utente del servizio idrico, rispetto al passato. Si richiama la DELIBERAZIONE 17
DICEMBRE 2019 547/2019/R/IDR con riferimento all' art. 3 “Misure di tutela a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni” in cui al punto 2
testualmente recita: con riferimento alle fatture relative al servizio idrico emesse prima del 1 gennaio
2020, con scadenza successiva a tale data, per importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni,
il gestore è tenuto ad informare l'utente finale, utilizzando uno o più canali di comunicazione idonei
a garantire completezza e trasparenza, della possibilità di eccepire la prescrizione, mediante il
seguente avviso testuale: “La fattura [specificare numero fattura] contiene importi per consumi
risalenti a più di due anni, che potrebbero non essere pagati qualora la responsabilità del ritardo di
fatturazione di tali importi non sia a Lei attribuibile, in applicazione della Legge di bilancio 2018
(Legge 205/17). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di non pagare tali importi
ai recapiti di seguito riportati [specificare i recapiti]”. In materia di prescrizione, non sorgerebbe alcun dubbio circa l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo risalenti ad epoca antecedente la detta data, atteso che trattasi di bollette che avrebbero dovuto essere emesse molto tempo prima, poiché relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all'effettiva emissione della bolletta. Ne deriva, come logico corollario,
che l'applicazione del termine di prescrizione biennale anche ai consumi antecedenti al 1° gennaio
2020 non determina alcuna applicazione retroattiva della nuova normativa, in quanto essa individua semplicemente il momento di applicazione del nuovo termine prescrizionale non alla data di effettuazione dei consumi, ma all'atto di fatturazione degli stessi, ovvero alle bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, seppure afferenti a crediti pregressi.
La fattura de qua, in relazione al canone idrico per tutto l'anno 2016, prevede due scadenze in via rateale di pari importo ed ossia il 28.02.20 ed il 28.04.20 e, per l'effetto, l'invocato termine prescrizionale non può ritenersi maturato e la relativa eccezione va rigettata.
2) Fattura n. 2421 emessa dal Comune di Caulonia il 03.06.2019 relativa al canone del servizio idrico integrato relativamente al contatore matricola n. 1079355 per il periodo di fatturazione
01.01.2015/31.12.2015, per l'effetto dell'invocata nullità dell'avviso n. 121955, prot. n. 272 del
12.11.2019 per violazione dell'art. 1219 c.c.: giova premettere che l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti. In concreto si riscontra come l'avviso de quo contenga l'indicazione del titolo per richiedere l'adempimento, con una precisa descrizione dello stesso con un chiaro riferimento alla fattura in questione. Il documento in questione contiene la chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), nonché l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (elemento oggettivo) (cfr cass. ordinanza 18631 giugno 2021). Deve
rigettarsi la domanda volta al suo annullamento/dichiarazione di inefficacia e, per l'effetto, l'avviso n.
121955, prot. n. 272 del 12.11.2019 è da ritenersi valido ed efficace ai fini della positiva interruzione del termine prescrizionale quinquennale della fattura in esame e, conseguentemente, si rigetta l'eccezione di prescrizione del credito in essa rappresentato.
3) Sul difetto di legittimazione passiva invocato da e Controparte_1 CP_2 Deve essere riconosciuta la legittimazione passiva del in quanto controparte Controparte_1
del contratto di somministrazione di acqua. Non può porsi in dubbio che, avendo, l'ente convenuto,
richiesto, con le fatture contestate dal consumatore, il pagamento delle somme in queste rappresentate per i consumi idrici. E' quindi proprio il convenuto - quale titolare del credito CP_1
vantato con la fattura – l'ente a cui l'utente-consumatore doveva rivolgere la propria richiesta di accertamento negativo del credito.
E' altresì destituita di fondamento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da essendo detta società legittimata a resistere nel presente giudizio in considerazione CP_2
dell'eccezione di prescrizione, relativamente alla quale viene in rilievo l'attività di fatturazione dalla stessa effettuata per conto dell'ente creditore. Infatti, va riconosciuto l'interesse a prendere parte al presente giudizio, non solo per il dato incontestabile per cui oggetto della causa concerne la contestata legittimità di un atto emesso da tale ente convenuto, ma anche perché la prospettazione attorea si incentra ulteriormente su lamentate condotte illegittime che hanno dato causa all'odierno giudizio, oltre agli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento della domanda potrebbe comportare nei rapporti con il convenuto e, in tal senso, ha perciò interesse CP_1 CP_2
a resistere anche in ragione dell'incidenza che una eventuale pronuncia di annullamento può avere sul rapporto con quest'ultimo.
b) Nel MERITO, IN FATTO E DIRITTO:
la domanda proposta dall'attore si è rivelata parzialmente fondata e può trovare accoglimento
nei limiti appresso delineati.
1) Sulla contestata fatturazione:
In senso propedeutico è opportuno premettere ed evidenziare i seguenti elementi, peraltro agevolmente riscontrabili dal supporto documentale offerto nel presente giudizio.
1) Consumo Idrico tutto anno 2012: fattura 2425 del 28.02.17 – importo euro 9.90;
2) Consumo Idrico tutto anno 2013: fattura 1701 del 9.11.17 – importo euro 9.90;
3) Consumo Idrico tutto anno 2014: fattura 2421 del 8/02/19 – importo euro 5.150,70 (MC 1271);
4) Consumo Idrico tutto anno 2015: Fattura 7108 del 03.06.19- importo euro 5.150,60 (MC 1271);
5) Consumo Idrico tutto anno 2016: Fattura 11834 del 30.12.19 – importo euro 5.169,10 (MC 1275); 6) Consumo Idrico tutto anno 2019: Fatt. 1080025200001401/20 – euro 205,80 (MC 86); CP_2
7) Contatore 1079355: a cui si fa sempre riferimento in tutta la fatturazione sopraindicata;
8) Metodo di calcolo dei consumi: i consumi, di cui alle fatture de qua, sono tutti assegnati in via presuntiva;
9) Delibera datata 15.06.2020 del n. 121 in relazione alla Controparte_1 CP_2
ruolo servizio idrico integrato 2016/2019: in tale atto si riscontravano gravi anomalie nelle richieste di pagamento malgrado gli inviti rivolti dall'utenza in ordine alla verifica degli atti e si stigmatizzava l'operato dell'area finanziaria in merito alle richieste di pagamento del Controparte_7
canone di servizio idrico;
10) Contestazioni varie (si raggruppano genericamente per praticità) dell'attore in merito all'erroneità dell'indicazione del contatore, degli importi calcolati oltre alla comunicazione di autolettura circa i consumi effettivi e vari scritti di contestazione debitamente protocollati.
Le fatture per gli anni 2012/13 rappresentano importi di poco inferiori a 10 euro, viceversa quelle afferenti agli anni 2014/15/16 recano importi medi di circa euro 5.150,00, per consumi stimati relativi a volumetrie importanti (MC 1270 circa). Singolarmente si giunge all'anno 2019, laddove si riscontrano consumi per MC 98 e con fatturazione di euro 205,80. Ictu oculi, non si può non riscontrare la sensibile difformità quantitativa dei costi dei consumi idrici, inerenti alla medesima utenza di uso domestico con picchi che superano i 200 MC ed importi superiori ad euro 5.000, per ben tre annualità, per poi passare, nel 2019, a MC 86.
CP_ Peraltro, è lo stesso convenuto (delibera 121/2020) ad aver stigmatizzato l'operato del suo competente ufficio in merito alle questioni afferenti alle richieste di pagamento del canone idrico ed alle gravi anomalie denunziate dall'utenza.
Il dato documentale riscontra anche un sensibile ed anomalo ritardo della fatturazione, gli anni 2012
ne 13 sono stati fatturati nel 2017 (importo complessivo totale 20 euro circa); gli anni 2014/15/16
sono stati fatturati tutti nel 2019 (importo complessivo superiore ad euro 15.000,00). Detti ritardi nonché la sensibile discrasia temporale e la notevole sproporzione tra i vari importi, pongono serie criticità in ordine alla veridicità dei crediti di cui alle contestate fatture.
L'indicazione del contatore è erronea e tale errore, peraltro mai corretto, è riscontrabile in tutte le fatture. Se è pur vero che il contatore 1079355 venne sostituito nell'anno 2012 in quanto non funzionante da parte dell'ufficio tecnico del (comparsa di costituzione Controparte_1 [...]
), l'omessa corretta indicazione del contatore nelle fatture de qua costituisce una negligente Pt_4
condotta del convenuto, peraltro perpetratasi negli anni. CP_1
Nel caso che qui si esamina ai fini della certezza del credito portato dalle impugnate fatture, l'errata indicazione del misuratore, per cause univocamente imputabili all'ente convenuto, fa venir meno la presunzione di veridicità dei consumi calcolati e consequenzialmente degli importi praticati.
Quanto poi ai contratti di somministrazione, va ricordato che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass. Civ., sez. 3, sent.
23699 del 22.11.2016).
E' un dato di fatto che il sig. abbia costantemente segnalato le anomalie dei consumi e dei Pt_2
relativi costi addebitati nele fatture così come, del pari, è circostanza pacifica quella della segnalazione in ordine all'errata indicazione in fattura del contatore utilizzato per il calcolo dei consumi. V'è inoltre da considerare come, sulla sostituzione del contatore, il convenuto non CP_1
abbia provato che questa sia avvenuta in presenza di contraddittorio con l'utente e, per tale ipotesi,
la Suprema Corte ha chiarito che se la sostituzione è intervenuta in assenza di contraddittorio con l'utente, viene impedita a causa del comportamento del somministrante la verifica in merito al regolare funzionamento del misuratore ed alla corretta rilevazione dei consumi e conseguentemente cade la presunzione di veridicità della lettura del contatore sostituito (cfr. Cass. Civ., sez. 3, ord.
28694 del 7.7.2022).
Tornando al caso in esame è pacifico che il contatore sia stato sostituito e non è provato che la sostituzione sia avvenuta in contraddittorio con l'utente, tant'è che si è proceduto alla fatturazione con indicazione del 'vecchio' contatore. Consegue che la misura dei consumi rilevata dal contatore sostituito, e considerata l'impossibilità della verifica del contatore, non possono fondare la contabilizzazione e la fatturazione dei consumi da addebitare all'attore e ciò a maggior ragione se si tiene conto della costante indicazione nelle fatture di un misuratore ormai dismesso e molto probabilmente diverso. Consegue che le fatture nn. 2421 del 8/02/19 – 7108 del 03.06.19- 11834 del 30.12.19 –
1080025200001401del 18.03.2020 ( vanno annullate ed i crediti in queste rappresentati CP_2
debbano dichiararsi non dovuti.
In merito alla fattura 1080025200001401del 18.03.2020 emessa da è necessario CP_2 però svolgere alcuni importanti rilievi. Dalla lettura della stessa si evince come l'indicazione del contatore, ossia quello recante matricola n. 1079355, sia corrispondente a quello dismesso sin dal
2012 ed è altresì evidente come, alla voce modalità di pagamento, sia indicato il conto corrente intestato al . Tanto considerato, per l'effetto, quanto dedotto da secondo Controparte_1 CP_2
cui l'agente della riscossione sia solo un esecutore che avrebbe l'obbligo per legge di mettere in riscossione il credito che gli viene affidato dall'ente impositore, e non può effettuare alcuna verifica sul merito del credito e, in caso di conferimento dell'attività di riscossione coattiva, l'agente della
riscossione non è titolare del credito ma può solo riscuotere coattivamente, è fondata ed è da condividere.
In forza di quanto appena dedotto ed osservato, l'annullamento della fattura in oggetto non può
imputarsi ad alcuna condotta ascrivibile a CP_2
2) Sulla richiesta risarcitoria:
La pretesa risarcitoria non è fondata atteso che non è dimostrato il nesso eziologico tra le fatture contestate ed il presunto danno patito dall'attore che, in ogni caso, non è in alcun modo neppure determinabile.
Sul punto s'osserva come le contestate fatture, aldilà della loro emissione, non siano state prodromiche di alcunché di sensibilmente rilevante nella sfera patrimoniale dell'attore e si deve osservare anche come il Comune di Caulonia non abbia dato seguito alle stesse con attivazione di attività coattive. Le varie e diligenti attività dell'attore tese a contestare il merito delle fatture e segnalare la costante erroneità dell'indicazione del contatore, ecc., debbono, secondo l'id quod plerumque accidit, annoverarsi tra quegli oneri sufficientemente ordinari al quale è soggetto il cittadino nei confronti della P.A.
La più volte menzionata delibera comunale n. 121/2020 se da un lato cristallizza l'evidenza delle sensibili criticità, peraltro ampiamente evidenziate, in seno all'ufficio Tributi (pagamenti canoni idrici),
CP_ dall'altro certifica la buona fede dell convenuto il quale, lo si ribadisce, ha stigmatizzato l'operato dell'ufficio in oggetto ed il servizio afferente alle pretese economiche relative ai canoni idrici. La richiesta risarcitoria non è fondata e come tale deve essere rigettata.
C) SUL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO
Per ciò che attiene a per quanto poco sopra appena argomentato, dovendosi, a CP_2
maggior ragione, escludere qualsiasi profilo di responsabilità atteso il suo ruolo di agente della riscossione che, di per sé, non effettua alcuna verifica sul merito del credito, aldilà dell'annullamento della fattura da questa emessa, non può conseguire alcuna condanna alle spese. La peculiarità del rapporto sostanziale dedotto e la natura della controversia giustificano quindi l'integrale compensazione delle spese tra l'attore e la convenuta CP_2
Per ciò che afferisce al , il principio della soccombenza comporta la relativa Controparte_1 condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del suo procuratore avv. Maria Albanese.
Le spese di giudizio, per come sopra imputate si determinano sulla base del DM 55/2014
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022
e si liquidano in complessivi euro 6388,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da in qualità di coerede legittimo del sig. Parte_1 Persona_1
e di tutore della sig.ra interdetta e coerede legittima, contro il
[...] Parte_2
in persona del suo legale rapp.te pro tempore, nonché contro Controparte_1 CP_2
in persona del suo legale rapp.te pro tempore, definitivamente pronunziando, ogni
[...]
contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi sopra esposti,
così provvede:
1) Rigetta l'eccezione di incompetenza per valore sospinta dalla convenuta CP_2
perché tardivamente sollevata;
2) Rigetta l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'attore, afferente ai crediti di cui alle fatture, emesse dal convenuto , n. 11834 del 30.12.19 e n. 2421 Controparte_1
emessa il 03.06.2019;
3) Rigetta la domanda di annullamento dell'avviso 121955 – prot. 272 del 12.11.19; 4) annulla le fatture 2421 del 8/02/19 – 7108 del 03.06.19 - 11834 del 30.12.19 (tutte emesse dal
) e 1080025200001401 del 18.03.2020 (emessa da ed i crediti Controparte_1 CP_2
in queste rappresentati debbono dichiararsi non dovuti.
5) Compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e la convenuta CP_2
6) Condanna il alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore che Controparte_1
si determinano e liquidano in complessivi euro 6388,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA
e CPA se dovuti, da corrispondersi con distrazione in favore dell'avv. Maria Albanese.
Così deciso in Locri, 6 marzo 2025
il Giudice
Emanuele Deidda