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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/10/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8809 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CE RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8809/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. COEN RAFFAELE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, Via A. Diaz 1B
e
(c.f. ), con l'avv. COEN RAFFAELE, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Via A. Diaz 1B
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 25.7.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«Cessazione della convivenza
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il IG. come già convenuto in sede di separazione, rimarrà ad abitare nella Parte_1 casa coniugale sita in Bedizzole (BS), Via Corrado Filippini 13, di sua esclusiva proprietà, e non si procederà ad assegnazione della casa coniugale.
3. La IG.ra rimarrà ad abitare con il minore presso l'immobile di sua proprietà in Parte_2
Bedizzole (BS), Via Pontenove 11/A.
Casa coniugale 4. La casa coniugale sita in Bedizzole (BS), Via Corrado Filippini 13, catastalmente identificata al
NCEU – Sez. NCT, Foglio 12, Mapp. 741 sub 7 e sub 17, di proprietà esclusiva del IG. Pt_1 rimarrà nella disponibilità esclusiva di quest'ultimo che vi abiterà con tutti gli arredi e le suppellettili in essa contenuti, ad eccezione degli effetti personali della IG.ra che la stessa ha Parte_2 già provveduto ad asportare.
Mantenimento del coniuge
5. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile, in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri, come da dichiarazioni dei redditi allegate, relative agli ultimi tre anni di imposta.
Affidamento e mantenimento dei figli minori
6. Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i coniugi con collocazione Per_1 prevalente presso la madre ivi mantenendo la residenza anagrafica e di fatto;
7. Il padre e la madre si alterneranno nella gestione e nella frequentazione del minore nel seguente modo alternandosi come segue:
• Dalla domenica sera (ore 17.30) sino al mercoledi mattina con accompagnamento a scuola, il figlio starà con la madre;
• Dal mercoledì pomeriggio, con prelievo diretto a scuola, sino al venerdì mattina con accompagnamento diretto a scuola starà con il padre.
• Dal venerdì sera alla domenica sera a settimane alterne con il padre o con la madre.
8. Il minore starà con il padre e con la madre, pertanto, un fine settimana alternato dal venerdì sera
(orario 17.30 ovvero 18.30 nell'ipotesi di impegni lavorativi) sino alla domenica sera prima di cena con accompagnamento presso la residenza della madre.
9. Le parti si impegnano a collaborare per accompagnare il minore all'asilo/scuola e per andare a riprenderlo al termine dell'orario scolastico.
10. In ogni caso le parti potranno inoltre vedere e frequentare il figlio durante la settimana in giorni ed orari che le stesse avranno cura di concordare e comunicarsi reciprocamente con opportuno preavviso.
11. Gli orari, i giorni ed i periodi di frequentazione sopra indicati sono modificabili tra i coniugi sulla base degli orari lavorativi delle parti e delle esigenze reciproche e del figlio minore.
12. Le parti concordano che i giorni persi per malattia/impedimento verranno recuperati con impegno a trovare un accordo su tempistiche e modalità.
13. Nel periodo estivo il minore trascorrerà due (2) settimane anche consecutive con il padre e con la madre. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente le rispettive settimane entro il 31 maggio di ogni anno. I coniugi si impegnano altresì a darsi reciproca comunicazione dei riferimenti, nel periodo estivo ed in ogni altro periodo di vacanza, delle strutture in cui alloggeranno con il figlio non appena provvederanno a formalizzare le prenotazioni;
14. Le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse dal figlio minore per metà con il padre e l'altra metà con la madre ed i giorni di Natale, Pasqua, Capodanno ed Epifania con ciascun genitore ad anni alterni;
lo stesso dicasi per il giorno del compleanno e delle altre festività che saranno alternati ogni anno;
il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e comunque tenuto conto dell'interesse del minore;
15. Entrambi i coniugi si impegnano a far sì che il figlio minore mantenga significativi e costanti rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
16. Stante l'equivalenza dei tempi di permanenza del minore con entrambi i genitori, nulla sarà dovuto a titolo di suo mantenimento ordinario.
17. Le spese straordinarie relative al figlio, mediche e ludiche fiscalmente documentate, nel pieno rispetto del Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia, del 14 luglio 2016, che qui si allega controfirmato dalle parti, saranno sostenute sino al 31.08.2026 integralmente dal IG. Le Pt_1 spese scolastiche saranno sempre suddivise al 50% tra le parti.
18. Dal giorno 01.09.2026 tutte le spese straordinarie scolastiche, mediche, extrascolastiche e per il divertimento, come da richiamato Protocollo vigente, verranno suddivise dai genitori in maniera paritaria al 50%.
19. L'assegno unico universale verrà trattenuto in via esclusiva dalla IG.ra . Parte_2
Altre questioni economiche
20. Le parti evidenziano che con atto notarile Rep. 2231 Racc. 1651 del 17.11.2020 a firma del Notaio
Dott. del Distretto Notarile di Mantova, il IG. stipulava contratto di Persona_2 Pt_1 mutuo di scopo e surrogazione con DI IL PA (C.F. ) per la somma capitale P.IVA_1 di € 97.423,58.
21. In data 27.10.2020 la IG.ra , con riferimento al predetto contratto di mutuo, Parte_2 si rendeva fideiussore sino alla concorrenza di € 132.500,00 (fideiussione n. 1521172/2020).
22. Il IG. successivamente alla separazione coniugale ha ottenuto, dal DI IL PA Pt_1 la liberazione della IG.ra dalla fideiussione n. 1521172/2020 prestata dalla stessa in Parte_2 data 27/10/2020.
23. Il IG. rinuncia a richiedere la restituzione dell'importo di € 15.000,00 Parte_1 corrisposto in ottemperanza agli accordi di separazione (PUNTI 27- 28-29 DEL RICORSO DI
SEPARAZIONE)
24. I coniugi dichiarano di aver già definito ogni altro rapporto di carattere economico patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere l'uno verso l'altro per qualsiasi titolo e /o ragione;
25. I coniugi prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei propri rispettivi passaporti e di quello del figlio e di ogni altro documento valido per l'espatrio.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 23.4.2025 e proponevano Parte_1 Parte_2 domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato in BEDIZZOLE (BS) il 29.8.2014, da cui era nato il figlio il 12.12.2015, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data Per_3
26.10.2022 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 28.10.2022 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2022), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze del figlio minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
celebrato a BEDIZZOLE (BS) il 29.8.2014, iscritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del predetto Comune dell'anno 2014, parte I, n. 10; 2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 2.10.2025
Il Presidente est.
AN ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CE RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8809/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. COEN RAFFAELE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, Via A. Diaz 1B
e
(c.f. ), con l'avv. COEN RAFFAELE, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Via A. Diaz 1B
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 25.7.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«Cessazione della convivenza
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il IG. come già convenuto in sede di separazione, rimarrà ad abitare nella Parte_1 casa coniugale sita in Bedizzole (BS), Via Corrado Filippini 13, di sua esclusiva proprietà, e non si procederà ad assegnazione della casa coniugale.
3. La IG.ra rimarrà ad abitare con il minore presso l'immobile di sua proprietà in Parte_2
Bedizzole (BS), Via Pontenove 11/A.
Casa coniugale 4. La casa coniugale sita in Bedizzole (BS), Via Corrado Filippini 13, catastalmente identificata al
NCEU – Sez. NCT, Foglio 12, Mapp. 741 sub 7 e sub 17, di proprietà esclusiva del IG. Pt_1 rimarrà nella disponibilità esclusiva di quest'ultimo che vi abiterà con tutti gli arredi e le suppellettili in essa contenuti, ad eccezione degli effetti personali della IG.ra che la stessa ha Parte_2 già provveduto ad asportare.
Mantenimento del coniuge
5. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile, in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri, come da dichiarazioni dei redditi allegate, relative agli ultimi tre anni di imposta.
Affidamento e mantenimento dei figli minori
6. Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i coniugi con collocazione Per_1 prevalente presso la madre ivi mantenendo la residenza anagrafica e di fatto;
7. Il padre e la madre si alterneranno nella gestione e nella frequentazione del minore nel seguente modo alternandosi come segue:
• Dalla domenica sera (ore 17.30) sino al mercoledi mattina con accompagnamento a scuola, il figlio starà con la madre;
• Dal mercoledì pomeriggio, con prelievo diretto a scuola, sino al venerdì mattina con accompagnamento diretto a scuola starà con il padre.
• Dal venerdì sera alla domenica sera a settimane alterne con il padre o con la madre.
8. Il minore starà con il padre e con la madre, pertanto, un fine settimana alternato dal venerdì sera
(orario 17.30 ovvero 18.30 nell'ipotesi di impegni lavorativi) sino alla domenica sera prima di cena con accompagnamento presso la residenza della madre.
9. Le parti si impegnano a collaborare per accompagnare il minore all'asilo/scuola e per andare a riprenderlo al termine dell'orario scolastico.
10. In ogni caso le parti potranno inoltre vedere e frequentare il figlio durante la settimana in giorni ed orari che le stesse avranno cura di concordare e comunicarsi reciprocamente con opportuno preavviso.
11. Gli orari, i giorni ed i periodi di frequentazione sopra indicati sono modificabili tra i coniugi sulla base degli orari lavorativi delle parti e delle esigenze reciproche e del figlio minore.
12. Le parti concordano che i giorni persi per malattia/impedimento verranno recuperati con impegno a trovare un accordo su tempistiche e modalità.
13. Nel periodo estivo il minore trascorrerà due (2) settimane anche consecutive con il padre e con la madre. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente le rispettive settimane entro il 31 maggio di ogni anno. I coniugi si impegnano altresì a darsi reciproca comunicazione dei riferimenti, nel periodo estivo ed in ogni altro periodo di vacanza, delle strutture in cui alloggeranno con il figlio non appena provvederanno a formalizzare le prenotazioni;
14. Le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse dal figlio minore per metà con il padre e l'altra metà con la madre ed i giorni di Natale, Pasqua, Capodanno ed Epifania con ciascun genitore ad anni alterni;
lo stesso dicasi per il giorno del compleanno e delle altre festività che saranno alternati ogni anno;
il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e comunque tenuto conto dell'interesse del minore;
15. Entrambi i coniugi si impegnano a far sì che il figlio minore mantenga significativi e costanti rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
16. Stante l'equivalenza dei tempi di permanenza del minore con entrambi i genitori, nulla sarà dovuto a titolo di suo mantenimento ordinario.
17. Le spese straordinarie relative al figlio, mediche e ludiche fiscalmente documentate, nel pieno rispetto del Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia, del 14 luglio 2016, che qui si allega controfirmato dalle parti, saranno sostenute sino al 31.08.2026 integralmente dal IG. Le Pt_1 spese scolastiche saranno sempre suddivise al 50% tra le parti.
18. Dal giorno 01.09.2026 tutte le spese straordinarie scolastiche, mediche, extrascolastiche e per il divertimento, come da richiamato Protocollo vigente, verranno suddivise dai genitori in maniera paritaria al 50%.
19. L'assegno unico universale verrà trattenuto in via esclusiva dalla IG.ra . Parte_2
Altre questioni economiche
20. Le parti evidenziano che con atto notarile Rep. 2231 Racc. 1651 del 17.11.2020 a firma del Notaio
Dott. del Distretto Notarile di Mantova, il IG. stipulava contratto di Persona_2 Pt_1 mutuo di scopo e surrogazione con DI IL PA (C.F. ) per la somma capitale P.IVA_1 di € 97.423,58.
21. In data 27.10.2020 la IG.ra , con riferimento al predetto contratto di mutuo, Parte_2 si rendeva fideiussore sino alla concorrenza di € 132.500,00 (fideiussione n. 1521172/2020).
22. Il IG. successivamente alla separazione coniugale ha ottenuto, dal DI IL PA Pt_1 la liberazione della IG.ra dalla fideiussione n. 1521172/2020 prestata dalla stessa in Parte_2 data 27/10/2020.
23. Il IG. rinuncia a richiedere la restituzione dell'importo di € 15.000,00 Parte_1 corrisposto in ottemperanza agli accordi di separazione (PUNTI 27- 28-29 DEL RICORSO DI
SEPARAZIONE)
24. I coniugi dichiarano di aver già definito ogni altro rapporto di carattere economico patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere l'uno verso l'altro per qualsiasi titolo e /o ragione;
25. I coniugi prestano il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei propri rispettivi passaporti e di quello del figlio e di ogni altro documento valido per l'espatrio.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 23.4.2025 e proponevano Parte_1 Parte_2 domanda di scioglimento del matrimonio civile celebrato in BEDIZZOLE (BS) il 29.8.2014, da cui era nato il figlio il 12.12.2015, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data Per_3
26.10.2022 dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 28.10.2022 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2022), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze del figlio minore.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
celebrato a BEDIZZOLE (BS) il 29.8.2014, iscritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del predetto Comune dell'anno 2014, parte I, n. 10; 2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 2.10.2025
Il Presidente est.
AN ET