TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 4313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4313 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 2.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4025/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 14/12/1938 in Regalbuto (EN), c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Miccichè Leonardo;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “1
La Sig.ra é attualmente portatrice delle seguenti infermità: “Recidiva Parte_1 di carcinoma infiltrante mammella dx (già trattato nel 2004) in atto non operabile in trattamento radioterapico in paziente portatrice di ipertensione arteriosa, osteoporosi”. 2 Date le condizioni cliniche della perizianda descritte nelle certificazioni in nostro possesso, è possibile affermare che, la paziente è da ritenere totalmente inabile (100%), portatrice di handicap in situaizone di gravità (comma 3 art 3), ma si trova nelle condizioni di potere attendere in maniera autonoma agli atti quotidiani della vita, come già indicato dalla Commissione Medica a seguito della seduta avvenuta in data 05.09.2024)”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare che lo stato patologico della Sig.ra è tale da integrare i presupposti per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alla Legge n. 18/1980 e per
l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “la sig.ra è stata trovata affetta da infermità le Parte_1 quali la rendono invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (100%) ma NON incapace di svolgere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita. Per quanto attiene la decorrenza del suddetto status, questa va vista alla data (09/07/24) di presentazione della domanda amministrativa in quanto patologie disfunzionali già all'epoca presenti e di pari intensità”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento;
compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti ma in solido rispetto al Consulente, a carico della parte ricorrente.
Catania, 02/12/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 2.12.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4025/2025 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 14/12/1938 in Regalbuto (EN), c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Miccichè Leonardo;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “1
La Sig.ra é attualmente portatrice delle seguenti infermità: “Recidiva Parte_1 di carcinoma infiltrante mammella dx (già trattato nel 2004) in atto non operabile in trattamento radioterapico in paziente portatrice di ipertensione arteriosa, osteoporosi”. 2 Date le condizioni cliniche della perizianda descritte nelle certificazioni in nostro possesso, è possibile affermare che, la paziente è da ritenere totalmente inabile (100%), portatrice di handicap in situaizone di gravità (comma 3 art 3), ma si trova nelle condizioni di potere attendere in maniera autonoma agli atti quotidiani della vita, come già indicato dalla Commissione Medica a seguito della seduta avvenuta in data 05.09.2024)”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare che lo stato patologico della Sig.ra è tale da integrare i presupposti per il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alla Legge n. 18/1980 e per
l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “la sig.ra è stata trovata affetta da infermità le Parte_1 quali la rendono invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (100%) ma NON incapace di svolgere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita. Per quanto attiene la decorrenza del suddetto status, questa va vista alla data (09/07/24) di presentazione della domanda amministrativa in quanto patologie disfunzionali già all'epoca presenti e di pari intensità”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel presente procedimento;
compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti ma in solido rispetto al Consulente, a carico della parte ricorrente.
Catania, 02/12/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
2