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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/12/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5245/2021 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Sabotino n. Parte_1
55, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Carratelli che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato, AR FI e LL AL - resistente
Oggetto: indebito.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 12.12.2025 le parti hanno proceduto alla discussione.
CP_ La parte ricorrente ha agito in opposizione all'avviso dell' del 19.10.2021 con cui l' ha chiesto la restituzione della somma di €. 3.261,03 erogata a titolo di reddito di CP_1
cittadinanza per il periodo maggio 2019/gennaio 2020 in conseguenza del provvedimento di revoca della prestazione, affermando principalmente che tale avviso di pagamento era nullo
1 per omessa notifica dell'atto presupposto rappresentato dal provvedimento di revoca del beneficio, per difetto di motivazione e per omessa indicazione degli strumenti di tutela;
che,
CP_ anche nel merito, la richiesta dell' era infondata, atteso che sussistevano tutti i presupposti per l'erogazione del reddito di cittadinanza. Ha formulato le seguenti conclusioni: “… annullare l'avviso di pagamento contrassegnato dal Codice Avviso
313211020370124354, pratica n. 16441654 del 19.10.2021, notificato il 15.11.2021, e, per
l'effetto, dichiarare che nessuna somma la ricorrente deve restituire per la pretesa in
argomento. Con vittoria di spese e competenze del giudizio …”.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che gli asseriti vizi formali in ogni caso non erano decisivi, atteso che il giudizio verteva sul rapporto e non sull'atto; che, nel merito, il provvedimento di revoca era conseguente a segnalazione della Guardia di Finanza, che aveva riscontrato significative discrasie nelle dichiarazioni della ricorrente in riferimento alla composizione del nucleo familiare ed alla omessa indicazione dello svolgimento di attività di collaboratrice domestica e di partecipazioni sociali;
che vi era stato precedente giudizio che aveva accertato l'indebita percezione della prestazione per altro periodo;
che spettava alla parte ricorrente l'onere di provare l'esistenza dei presupposti per la prestazione oggetto di giudizio. Ha formulato le seguenti conclusioni: “… rigettare integralmente il ricorso promosso con riferimento ad
ogni singolo capo di domanda ivi articolato, in quanto inammissibile ed infondato per le
ragioni tutte esplicitate, con condanna di parte ricorrente al pagamento della somma
portata dall'avviso di pagamento nonché alle spese e competenze di giudizio…”.
Con ordinanza del 21.3.2025, sulla premessa per cui pendeva giudizio di appello n. 396/2023
presso la Corte di Appello di Catanzaro per procedimento che aveva identico oggetto, non riunito in primo grado ex art. 273 c.p.c., è stata disposta la sospensione del giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c..
2 La parte ricorrente ha formulato istanza di estinzione del giudizio poiché non riassunto entro il termine previsto dall'art. 297 c.p.c. di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio d'appello.
Tale istanza è fondata, atteso il decorso del termine indicato, secondo la documentazione allegata da parte ricorrente.
Il processo deve dunque dichiararsi estinto ex art. 307, commi 3 e 4, c.p.c., con sentenza (cfr.
tra le altre Cass. 18499/2021).
Nulla per le spese, attesa la definizione in rito del processo e la non applicabilità dei principi in tema di causalità e soccombenza per l'attribuzione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla per le spese.
Cosenza, 12.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5245/2021 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Sabotino n. Parte_1
55, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Carratelli che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato, AR FI e LL AL - resistente
Oggetto: indebito.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 12.12.2025 le parti hanno proceduto alla discussione.
CP_ La parte ricorrente ha agito in opposizione all'avviso dell' del 19.10.2021 con cui l' ha chiesto la restituzione della somma di €. 3.261,03 erogata a titolo di reddito di CP_1
cittadinanza per il periodo maggio 2019/gennaio 2020 in conseguenza del provvedimento di revoca della prestazione, affermando principalmente che tale avviso di pagamento era nullo
1 per omessa notifica dell'atto presupposto rappresentato dal provvedimento di revoca del beneficio, per difetto di motivazione e per omessa indicazione degli strumenti di tutela;
che,
CP_ anche nel merito, la richiesta dell' era infondata, atteso che sussistevano tutti i presupposti per l'erogazione del reddito di cittadinanza. Ha formulato le seguenti conclusioni: “… annullare l'avviso di pagamento contrassegnato dal Codice Avviso
313211020370124354, pratica n. 16441654 del 19.10.2021, notificato il 15.11.2021, e, per
l'effetto, dichiarare che nessuna somma la ricorrente deve restituire per la pretesa in
argomento. Con vittoria di spese e competenze del giudizio …”.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che gli asseriti vizi formali in ogni caso non erano decisivi, atteso che il giudizio verteva sul rapporto e non sull'atto; che, nel merito, il provvedimento di revoca era conseguente a segnalazione della Guardia di Finanza, che aveva riscontrato significative discrasie nelle dichiarazioni della ricorrente in riferimento alla composizione del nucleo familiare ed alla omessa indicazione dello svolgimento di attività di collaboratrice domestica e di partecipazioni sociali;
che vi era stato precedente giudizio che aveva accertato l'indebita percezione della prestazione per altro periodo;
che spettava alla parte ricorrente l'onere di provare l'esistenza dei presupposti per la prestazione oggetto di giudizio. Ha formulato le seguenti conclusioni: “… rigettare integralmente il ricorso promosso con riferimento ad
ogni singolo capo di domanda ivi articolato, in quanto inammissibile ed infondato per le
ragioni tutte esplicitate, con condanna di parte ricorrente al pagamento della somma
portata dall'avviso di pagamento nonché alle spese e competenze di giudizio…”.
Con ordinanza del 21.3.2025, sulla premessa per cui pendeva giudizio di appello n. 396/2023
presso la Corte di Appello di Catanzaro per procedimento che aveva identico oggetto, non riunito in primo grado ex art. 273 c.p.c., è stata disposta la sospensione del giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c..
2 La parte ricorrente ha formulato istanza di estinzione del giudizio poiché non riassunto entro il termine previsto dall'art. 297 c.p.c. di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio d'appello.
Tale istanza è fondata, atteso il decorso del termine indicato, secondo la documentazione allegata da parte ricorrente.
Il processo deve dunque dichiararsi estinto ex art. 307, commi 3 e 4, c.p.c., con sentenza (cfr.
tra le altre Cass. 18499/2021).
Nulla per le spese, attesa la definizione in rito del processo e la non applicabilità dei principi in tema di causalità e soccombenza per l'attribuzione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla per le spese.
Cosenza, 12.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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