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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16065/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ); Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] in data [...] (c.f.: ); CP_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Carlo Riela, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte congiunte depositate telematicamente l'11/3/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/12/2023, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate, nonché la pronuncia del divorzio.
Con sentenza n. 3178/2024 del 29/5/2024, pubblicata il 3/6/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo.
Con ordinanza emessa in pari data, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il
1 tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12/3/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (22/5/2024);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3178/2024, emessa da questo
Tribunale in data 29/5/2024, pubblicata il 3/6/2024 e passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria dell'11/3/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già omologate con la sentenza di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“
1. I coniugi vivranno separati secondo la legge con obbligo di reciproco rispetto e resteranno liberi di stabilire la propria residenza ove riterranno opportuno. Tuttavia, il sig. si obbliga a CP_1 trasferire la propria residenza altrove entro e non oltre il 30 aprile 2024;
2. La casa familiare, sita in Palermo, via Bara all'Olivella n. 99, di proprietà della Signora
[...] rimarrà nell'esclusiva disponibilità della stessa unitamente a tutti gli arredi e corredi Pt_1 anch'essi di sua proprietà;
3. I coniugi sono comproprietari dell'immobile sito in Palermo, via Principe di Villafranca n. 53-
Piano S1, acquistato in costanza di matrimonio. La signora i obbliga, entro il termine Parte_1 di trenta giorni dall'omologa del presente accordo, a trasferire al sig. la propria quota CP_1 di proprietà sul predetto immobile sito in Palermo, via Principe di Villafranca n. 53, censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al Foglio 119, Particella 31, Sub. 9, Zona Censuaria 3,
Categoria A/4, Classe 2, Consistenza vani 2,5, Rendita Euro 78,76;
4. Nessun assegno di mantenimento è richiesto a carico di un coniuge ed in favore dell'altro;
5. Con l'esecuzione dell'obbligo di trasferimento di cui al punto 3 della presente convenzione, i coniugi danno atto di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo”.
2 Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 30/10/2012 da nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] in data [...], alle condizioni concordate dalle CP_1
parti e riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 141, parte II, serie A dell'anno 2012);
c) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 13 marzo 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16065/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ); Parte_1 C.F._1
e
, nato a [...] in data [...] (c.f.: ); CP_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Carlo Riela, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte congiunte depositate telematicamente l'11/3/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/12/2023, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate, nonché la pronuncia del divorzio.
Con sentenza n. 3178/2024 del 29/5/2024, pubblicata il 3/6/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo.
Con ordinanza emessa in pari data, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il
1 tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12/3/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (22/5/2024);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3178/2024, emessa da questo
Tribunale in data 29/5/2024, pubblicata il 3/6/2024 e passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria dell'11/3/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già omologate con la sentenza di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“
1. I coniugi vivranno separati secondo la legge con obbligo di reciproco rispetto e resteranno liberi di stabilire la propria residenza ove riterranno opportuno. Tuttavia, il sig. si obbliga a CP_1 trasferire la propria residenza altrove entro e non oltre il 30 aprile 2024;
2. La casa familiare, sita in Palermo, via Bara all'Olivella n. 99, di proprietà della Signora
[...] rimarrà nell'esclusiva disponibilità della stessa unitamente a tutti gli arredi e corredi Pt_1 anch'essi di sua proprietà;
3. I coniugi sono comproprietari dell'immobile sito in Palermo, via Principe di Villafranca n. 53-
Piano S1, acquistato in costanza di matrimonio. La signora i obbliga, entro il termine Parte_1 di trenta giorni dall'omologa del presente accordo, a trasferire al sig. la propria quota CP_1 di proprietà sul predetto immobile sito in Palermo, via Principe di Villafranca n. 53, censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al Foglio 119, Particella 31, Sub. 9, Zona Censuaria 3,
Categoria A/4, Classe 2, Consistenza vani 2,5, Rendita Euro 78,76;
4. Nessun assegno di mantenimento è richiesto a carico di un coniuge ed in favore dell'altro;
5. Con l'esecuzione dell'obbligo di trasferimento di cui al punto 3 della presente convenzione, i coniugi danno atto di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo”.
2 Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 30/10/2012 da nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] in data [...], alle condizioni concordate dalle CP_1
parti e riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 141, parte II, serie A dell'anno 2012);
c) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 13 marzo 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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