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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/04/2024, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 203 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessia Scintu, che lo rappresenta e difende per procura speciale e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessia Scintu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/03/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Selargius, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza e/o domicilio ove riterranno opportuno.
2) I coniugi si accordano per non prevedere l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento;
tuttavia, per ricondurre ad equità i rapporti ed appianare le differenze reddituali esistenti tra loro, verrà concesso alla sig.ra il diritto d'uso della casa familiare sita in Settimo San Pietro nella Via Pt_2 degli Ulivi al n. 2 e distinta al NCEU al foglio 17, mappale 1646, sub. n.2, di proprietà comune, da esercitarsi in via esclusiva con piena opponibilità al coniuge.
3) I ratei di muto residui relativi all'immobile di cui al superiore punto n. 2) continueranno ad essere pagati da entrambi in misura del 50% ciascuno, con espressa e reciproca rinuncia a qualsivoglia tipo di regresso;
saranno invece a carico esclusivo della Sig.ra le spese per oneri, tasse e tributi sull'unità. Pt_2
4) Il sig. sempre in virtù delle finalità di cui al superiore punto n. 2), si Parte_1 obbliga fin d'ora al trasferimento dell'immobile di cui al superiore punto 2) in favore della sig.ra a titolo gratuito, a seguito del provvedimento di Pt_2 omologa della separazione;
l'adempimento da parte del sig. Parte_1 comporterà l'assoluta impossibilità, per la sig.ra di richiedere un Pt_2 concorso al proprio mantenimento, con rinuncia preventiva ed espressa che ella formula fin d'ora anche in caso di variazioni reddituali e di futuro procedimento di divorzio.
5) Le spese per il trasferimento dell'immobile di cui al superiore punto n. 4) saranno a carico della Sig.ra le parti si accordano affinché il Notaio Pt_2 rogante venga individuato in base al principio di convenienza economica dei preventivi che verranno raccolti, con preferenza per quello più conveniente.
Pag. 2 di 3 6) In caso di omesso adempimento dell'obbligo di cui al superiore punto n. 4) da parte del sig. o di ritardo superiore ai 30 giorni rispetto al termine ivi Parte_1 previsto, la sig.ra sarà libera di agire ex art. 2932 c.c. Pt_2
7) L'attrezzatura fotografica strumentale all'attività lavorativa di entrambi verrà assegnata alla sig.ra ad eccezione di un corpo macchina, di due obiettivi e Pt_2 di un flash.
8) I coniugi si concedono fin d'ora l'autorizzazione per la concessione ed il rinnovo del passaporto e del documento d'identità valido per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 04/04/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 203 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessia Scintu, che lo rappresenta e difende per procura speciale e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessia Scintu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/03/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Selargius, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 3 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza e/o domicilio ove riterranno opportuno.
2) I coniugi si accordano per non prevedere l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento;
tuttavia, per ricondurre ad equità i rapporti ed appianare le differenze reddituali esistenti tra loro, verrà concesso alla sig.ra il diritto d'uso della casa familiare sita in Settimo San Pietro nella Via Pt_2 degli Ulivi al n. 2 e distinta al NCEU al foglio 17, mappale 1646, sub. n.2, di proprietà comune, da esercitarsi in via esclusiva con piena opponibilità al coniuge.
3) I ratei di muto residui relativi all'immobile di cui al superiore punto n. 2) continueranno ad essere pagati da entrambi in misura del 50% ciascuno, con espressa e reciproca rinuncia a qualsivoglia tipo di regresso;
saranno invece a carico esclusivo della Sig.ra le spese per oneri, tasse e tributi sull'unità. Pt_2
4) Il sig. sempre in virtù delle finalità di cui al superiore punto n. 2), si Parte_1 obbliga fin d'ora al trasferimento dell'immobile di cui al superiore punto 2) in favore della sig.ra a titolo gratuito, a seguito del provvedimento di Pt_2 omologa della separazione;
l'adempimento da parte del sig. Parte_1 comporterà l'assoluta impossibilità, per la sig.ra di richiedere un Pt_2 concorso al proprio mantenimento, con rinuncia preventiva ed espressa che ella formula fin d'ora anche in caso di variazioni reddituali e di futuro procedimento di divorzio.
5) Le spese per il trasferimento dell'immobile di cui al superiore punto n. 4) saranno a carico della Sig.ra le parti si accordano affinché il Notaio Pt_2 rogante venga individuato in base al principio di convenienza economica dei preventivi che verranno raccolti, con preferenza per quello più conveniente.
Pag. 2 di 3 6) In caso di omesso adempimento dell'obbligo di cui al superiore punto n. 4) da parte del sig. o di ritardo superiore ai 30 giorni rispetto al termine ivi Parte_1 previsto, la sig.ra sarà libera di agire ex art. 2932 c.c. Pt_2
7) L'attrezzatura fotografica strumentale all'attività lavorativa di entrambi verrà assegnata alla sig.ra ad eccezione di un corpo macchina, di due obiettivi e Pt_2 di un flash.
8) I coniugi si concedono fin d'ora l'autorizzazione per la concessione ed il rinnovo del passaporto e del documento d'identità valido per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 04/04/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3