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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/04/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3305/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3305 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione in data 11.03.2025, vertente tra
(c.f. , in persona del Curatore dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Lorenzo Parroni e Domenico Benincasa del
Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Roma viale Bruno
Buozzi n. 32
attore e
nato a [...] il [...] (c.f. ), e Controparte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. , entrambi residenti a [...] C.F._2
Emilia n. 194, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Niccolai del Foro di
Pisa ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Pisa via Cimabue n.13
convenuti
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 20.12.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale
Con atto di citazione in data 24.10.2023, ritualmente notificato, la Parte_3 adiva il Tribunale di Pisa onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
[...]
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed/od eccezione, alla luce delle circostanze e dei motivi indicati, della documentazione prodotta ed, ove occorra, dell'esito dell'espletamento di attività istruttoria, - nel merito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale (rep. n. 62853 racc.
11211) con cui il Dott. ha costituito in fondo patrimoniale l'unità immobiliare di seguito CP_1
descritta:*appartamento per civile abitazione sito in Comune di Pisa, Via Emilia n. 194, al piano primo di un fabbricato condominiale e composto da sei vani oltre accessori e piccoli vani sottotetto, con annesso resede al piano terreno su cui insistono tre magazzini ed una lavanderia, individuato nel Catasto Fabbricati del Comune di Pisa come segue Foglio 47, p.lla 155 sub 1, p.lla 358 sub. 3 con graffata la particella 516, z.c. 1, categ. A/2, cl. 2, vani 7,5, R.C. € 939,31; *garage di pertinenza del predetto appartamento sito nel medesimo fabbricato condominiale individuato nel Catasto
Fabbricati del Comune di Pisa come segue Foglio 47, p.lla 155 sub 4, z.c. 1, categ. C/6, cl.2, mq. 11,
R.C. € 36,4 e per l'effetto dichiarare talo atto in efficace nei confronti dell'attore. Con vittoria di spese e onorari di lite.”
A sostegno delle proprie ragioni parte attrice esponeva che:
- a seguito del Fallimento della società erano emersi profili di responsabilità degli ex Pt_1
amministratori della società per mala gestio;
- il aveva quindi agito in separato giudizio, pendente presso il Tribunale di Roma Parte_1
(n. R. G. 40881/2023 G.I. Dott. V. Giuliano), al fine di veder accertare le responsabilità degli amministratori nel fallimento della CLIA;
- il veniva inoltre a promuovere il presente giudizio nei confronti del dott. Parte_1 CP_1
-che aveva ricoperto, ininterrottamente, la carica di consigliere di amministrazione della società fallita dall'11 maggio 2015 alla data del fallimento, dichiarato dal Tribunale di Roma con sentenza n. 447 del 9 ottobre 2018- per chiedere la revoca dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale avente ad oggetto un appartamento di civile abitazione, sito in Comune di
Pisa, con annessi tre magazzini, una lavanderia ed un garage di pertinenza, di proprietà dei convenuti, trattandosi di atto lesivo delle ragioni creditorie di esso;
Parte_1
- la costituzione del fondo patrimoniale dell'unico cespite immobiliare posseduto era infatti avvenuta in data 15 ottobre 2018, ossia appena sei giorni dopo la pronuncia della suindicata sentenza dichiarativa del Fallimento;
- sussistevano, pertanto, i requisiti di legge per richiedere la revoca del menzionato atto di costituzione del fondo patrimoniale.
Con comparsa di costituzione depositata il 28.12.2023 si costituivano in giudizio i coniugi CP_1
e i quali chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In
[...] Controparte_2
via preliminare: sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale pendente avanti al Tribunale di Roma al numero di registro generale
40881/2023; nel merito: rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per tutti i motivi esposti nel presente atto con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali 15%, cap. ed iva come per legge;
in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, compensare le spese di giudizio”.
I convenuti eccepivano, in particolare:
- l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria promossa dalla Curatela;
- l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio di tale azione e, segnatamente, l'infondatezza dell'azione proposta contro il dinanzi al Tribunale di Roma, essendo il predetto CP_1
estraneo alle contestazioni mosse dalla Curatela, avendo egli operato, durante lo svolgimento dell'incarico di consigliere di amministrazione della società fallita, con assoluta diligenza.
Stante la natura litigiosa del credito sotteso all'esercizio dell'azione revocatoria i convenuti chiedevano, in via pregiudiziale, la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento R.G. 40881/2023 pendente avanti al Tribunale di Roma.
All'udienza del 29.05.2024 le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi e chiedevano, entrambe, la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., termini che venivano assegnati con rinvio all'udienza del 20.02.2025 per la rimessione della causa in decisione, la quale effettivamente avveniva con ordinanza in data 11.03.2025.
************************
Merito della lite e motivi della decisione
La Curatela del ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere la declaratoria Parte_1
di inefficacia, nei confronti del medesimo, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale Parte_1
posto in essere da consigliere di amministrazione della società fallita, in data Controparte_1
15.10.2018.
L'azione promossa si è resa necessaria, secondo la prospettazione attorea, in quanto, a seguito delle indagini espletate, sarebbe emersa la responsabilità degli ex amministratori e figure apicali della società fallita -tra cui figurava, come consigliere, il in ordine a comportamenti attivi e CP_1 omissivi connotati da mala gestio, ai fini dell'accertamento dei quali era stato promosso altro giudizio, pendente presso il Tribunale di Roma.
Ciò posto, e venendo ad esaminare l'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione formulata dai convenuti, giova ricordare che l'azione revocatoria si prescrive, a mente dell'art. 2903 c.c., nel termine di cinque anni dalla “data dell'atto”, con ciò intendendosi, per interpretazione della Suprema
Corte orientata dal coordinamento della succitata disposizione con l'art. 2935 c.c., il giorno “… della trascrizione dell'atto, necessaria affinchè il trasferimento sia reso pubblico, conoscibile ai terzi ed a loro opponibile” (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 11815 del 27.5.2014 nonché, in termini analoghi, Cass. civ. n. 4049 del 9.2.2023)
Pertanto il dies a quo a far tempo dal quale è iniziato a decorrere il suddetto termine prescrizionale deve essere individuato, nella specie, nel giorno in cui l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è stato trascritto e, quindi, reso conoscibile ai terzi.
Ora, è pur vero che ai fini di detta individuazione non è utilizzabile la nota di trascrizione allegata, da parte attrice, alla memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. depositata il 28.2.2024, trattandosi di produzione che, come condivisibilmente eccepito da parte convenuta all'udienza del 29.5.2024, deve considerarsi tardiva in quanto effettuata in una con il deposito della memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. e non anche
-come, invece, avrebbe dovuto essere, a pena di decadenza- al momento del deposito della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c..
E' altrettanto vero, peraltro, che la parte che eccepisca la prescrizione ha l'onere di dimostrare il dies
a quo di decorrenza del relativo termine (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 14662 del 18.7.2016) e che i convenuti non hanno assolto a tale onere, non avendo, in particolare, dimostrato che detto dies a quo abbia preceduto di oltre cinque anni la notifica, da parte della Curatela istante, dell'atto introduttivo del presente giudizio (notifica la quale costituisce, per l'azione revocatoria, l'unico atto idoneo a interrompere la prescrizione e che nella specie deve ritenersi intervenuta il 24.10.2023 -cioè il giorno della consegna dell'atto, da parte dell'attore, al soggetto notificante- stante quanto statuito dalle
Sezioni Unite della Cassazione, mediante la nota sentenza in data 9 dicembre 2015 n. 24822, circa il fatto che “la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario”).
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti non può trovare accoglimento in quanto rimasta sfornita di elementi di riscontro idonei a consentire di ritenerne la fondatezza.
Deve, altresì, essere disattesa la richiesta di sospensione del processo avanzata da ambo le parti, non versandosi in ipotesi di sospensione necessaria quale disciplinata dall'art. 295 c.p.c.: questo poiché il giudizio pendente presso il Tribunale di Roma non riveste carattere pregiudiziale rispetto alla presente controversia, in quanto “il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione
è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace
l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito.” (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n.
3369 del 05/02/2019 nonchè, in senso conforme, Cass. civ. n. 1893/2012; Cass. civ. n. 23208/2016;
Cass. civ. n. 4212/2020).
Venendo, dunque, all'esame del merito della domanda attorea, occorre verificare se sussistano i requisiti di legge posti a fondamento dell'azione revocatoria promossa dalla Curatela.
A tale proposito mette conto ribadire come, ai sensi dell'art. 2901 c.c., siano presupposti fondanti l'azione revocatoria: a) l'esistenza di un diritto di credito, o comunque di una valida ragione di credito, in capo al promotore dell'azione; b) l'esistenza di un atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie, in quanto determinante una modificazione giuridico-economica della situazione patrimoniale del debitore (eventus damni); c) un determinato atteggiamento soggettivo del debitore, che si atteggia diversamente a seconda dell'antecedenza o meno dell'atto di disposizione rispetto al sorgere del credito.
Qualora, infatti, l'atto di disposizione sia, come nel caso che ne occupa, successivo al sorgere del credito, occorre fornire la prova della conoscenza da parte del debitore, nonchè del terzo nel caso di atti a titolo oneroso, del pregiudizio che l'atto medesimo arreca alle ragioni creditorie (scientia damni); laddove, invece, l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito, dovrà provarsi la dolosa preordinazione dell'atto medesimo da parte del debitore (consilium fraudis) nonché, per gli atti a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1 ordinanza n. 13265 del 14.5.2024).
L'azione revocatoria ha, dunque, una finalità conservativa del diritto di credito, essendo diretta a preservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata, al creditore, dal patrimonio del debitore e a ricostruirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone l'inefficacia relativa.
L'azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore fallimentare si differenzia, tuttavia, rispetto a quella proposta dal creditore individuale perché mira a tutelare la par condicio creditorum in vista di una successiva attribuzione dell'attivo.
Orbene, in applicazione dei suesposti principi e in ragione delle emergenze della documentazione in atti, la domanda in esame appare fondata e merita, per l'effetto, di essere accolta.
E, invero, sussiste, in primo luogo, una valida ragione di credito in capo alla Curatela. Quest'ultima, infatti, agisce in forza di una pretesa risarcitoria azionata dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti dei soggetti che avevano ricoperto cariche nel consiglio di amministrazione del
, tra cui figurava l'odierno convenuto , consigliere in carica dal Parte_4 Controparte_1
11.05.2015, in quanto ritenuti responsabili, a vario titolo, per violazione degli obblighi di legge e statutari integrante mala gestio e che avrebbe condotto il al fallimento con un passivo Parte_4 accertato di € 19.018.400,24 nonché con una dissipazione di risorse per un importo non inferiore a €
15,3 milioni.
Come detto sopra, a nulla rileva, sotto il profilo della sussistenza delle ragioni creditorie di parte attrice asseritamente pregiudicate dall'atto in questione, la circostanza che il credito azionato debba ritenersi eventuale, dovendo notarsi che quella accolta dall'art. 2901 c.c. è una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne discende che “anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori. (cfr. Cass.
S.U. n. 9440/2004 n. 9440; a seguire, in senso conforme, Cass. civ. n. 1893/2012; Cass. civ. n.
23208/2016; Cass. civ. n. 4212/2020).
Quanto all'ulteriore requisito dell'eventus damni, va osservato che lo stesso “è pacificamente ravvisabile non soltanto quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi una maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva di un credito” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 07/02/2024, n. 3462), e che la rilevanza quantitativa e/o qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisca in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che le sue residualità patrimoniali sono tali da soddisfare le ragioni del creditore, sì da consentire di ritenere insussistente l'eventus damni (cfr. Cass. civ. n. 1902/2015, id. Cass. civ. n. 1896/2012, Cass. civ. n. 7767/2007).
Ora, tenuto conto del fatto che pretesa risarcitoria azionata in sede civile dal risulta pari a Parte_1 complessivi € 15.293.852,21, è evidente che la costituzione di un fondo patrimoniale -avvenuta, come detto, con atto del 15.0.2018, successivo di soli sei giorni rispetto alla pubblicazione della sentenza di fallimento della sugli unici immobili di proprietà del convenuto è venuta a Parte_1
determinare una tutt'altro che trascurabile lesione delle aspettative di realizzazione del credito nei confronti del . CP_1 Va evidenziato, sempre in punto di eventus damni, che il conferimento di taluni beni in fondo patrimoniale importa la creazione di un vincolo di destinazione su questi ultimi, che vengono in tal modo assoggettati a un peculiare regime di amministrazione e sottratti alla garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c..
E, benchè tale atto non importi una fuoriuscita del bene dal patrimonio del debitore, esso è tuttavia assimilabile, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, agli atti di disposizione del patrimonio in senso proprio in quanto, pur trattandosi di atto di liberalità o a titolo gratuito non concretante una vicenda dispositivo-traslativa, risulta comunque “idoneo a cagionare pregiudizio alle ragioni dei creditori, dacché comportante, ancorché nei circoscritti limiti all'espropriazione di cui all'art. 170 cod. civ. (descritti sub § 1.2.), una più difficile o incerta esazione del credito” (cfr. Cass. Civ. n.
28593 del 06/11/2024).
Risulta integrato, inoltre, anche il requisito della scientia damni, da intendersi nella specie, data la gratuità dell'atto, quale semplice “previsione del danno che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere” (Cass. n. 15310/2007, richiamata da ultimo da Cass. n. 9192/2021).
È evidente, infatti, che al momento della costituzione del fondo patrimoniale, avvenuta successivamente alla pronuncia di fallimento e dopo l'avvio di azioni giudiziarie promosse nei suoi confronti (il veniva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Roma, con atto CP_1
di citazione notificato il 31.07.2023, introduttivo del procedimento R.G. 40881/2023), l'odierno convenuto non poteva non avere quantomeno la consapevolezza del proprio coinvolgimento nell'esposizione debitoria del e del pregiudizio che l'atto dispositivo che egli veniva Parte_4
a porre in essere avrebbe arrecato alle ragioni del ceto creditorio, a nulla rilevando in proposito la portata del debito rispetto all'operazioni dispositiva posta in essere.
Non è invece richiesta la dimostrazione dell'esistenza della scientia damni in capo alla convenuta coniuge del che riveste la qualità di litisconsorte necessaria nel Controparte_2 CP_1 presente giudizio in quanto beneficiaria dei frutti del bene oggetto dell'atto in questione, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia e, quindi, destinataria degli esiti pregiudizievoli conseguenti all'eventuale accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. (cfr., tra le altre, Cass. civ. ordinanza n.
8847 del 24.3.2023): questo poiché trattasi, per la di atto a titolo gratuito in quanto il bene CP_2
assoggettato al vincolo risulta di proprietà esclusiva del coniuge stipulante (cfr. Cass. civ. n. 15917 del 13.7.2006).
Era invece onere dei convenuti, al fine di escludere l'operatività dell'actio pauliana nei confronti del fondo patrimoniale, “dimostrare in concreto l'esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del "solvens" di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione” (Cass. Sez. 1, 08/09/2004 n. 18065; Cass. sez. 6 - 1,
06/12/2017 n. 29298).
Tale prova non è stata, tuttavia, fornita, avendo i convenuti svolto mere deduzioni in proposito senza fornire indicazioni relative all'esistenza di altri cespiti immobiliari utilmente aggredibili dalla
Curatela.
Né rileva, al fine di consentire di ritenere assolto detto onere probatorio e di precludere, di conseguenza, l'accoglimento della domanda, la consistenza dei singoli patrimoni degli altri soggetti convenuti, dalla Curatela, dinanzi al Tribunale di Roma e la sufficienza di tali patrimoni a garantire l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, avendo la Suprema Corte sottolineato, in più occasioni, trattarsi di elemento di nessun rilievo ai fini della valutazione da operarsi in ordine alla revocabilità
o meno dell'atto impugnato (cfr., tra le altre, Cass. civ. ordinanza n. 33391 del 11.11.2022).
Alla luce di quanto sopra esposto va pertanto dichiarata, in accoglimento della domanda attorea,
l'inefficacia, nei confronti del dell'atto ai rogiti del Notaio Parte_1 [...]
del 15.10.2018 (rep. 62853 rep. 11211 racc.), mediante il quale ha costituito Per_1 Controparte_1
in fondo patrimoniale, con il consenso del coniuge , l'unità immobiliare Controparte_2
individuata nel Catasto Fabbricati del Comune di Pisa come segue Foglio 47, p.lla 155 sub 1, p.lla
358 sub. 3 con graffata la particella 516, z.c. 1, categ. A/2, cl. 2, vani 7,5, R.C. € 939,31 e Foglio 47,
p.lla 155 sub 4, z.c. 1, categ. C/6, cl.2, mq. 11, R.C. € 36,4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto dello scaglione di riferimento e dei parametri di cui al dm 55/2014 e succ. mod., in ragione della limitata complessità della controversia nonché dell'attività difensiva in concreto espletata.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti del dell'atto ai rogiti del Notaio del 15.10.2018 Parte_1 Persona_1
(rep. 62853 rep. 11211 racc.), mediante il quale ha costituito in fondo Controparte_1 patrimoniale, con il consenso del coniuge l'unità immobiliare Controparte_2
individuata nel Catasto Fabbricati del Comune di Pisa come segue Foglio 47, p.lla 155 sub 1,
p.lla 358 sub. 3 con graffata la particella 516, z.c. 1, categ. A/2, cl. 2, vani 7,5, R.C. € 939,31
e Foglio 47, p.lla 155 sub 4, z.c. 1, categ. C/6, cl.2, mq. 11, R.C. € 36,4; 2) CONDANNA e in solido tra loro, a rifondere a Controparte_1 Controparte_2
parte attrice le spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA se dovuti come per legge.
3) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, 3.4.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3305 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione in data 11.03.2025, vertente tra
(c.f. , in persona del Curatore dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Lorenzo Parroni e Domenico Benincasa del
Foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Roma viale Bruno
Buozzi n. 32
attore e
nato a [...] il [...] (c.f. ), e Controparte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. , entrambi residenti a [...] C.F._2
Emilia n. 194, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Niccolai del Foro di
Pisa ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Pisa via Cimabue n.13
convenuti
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte depositate il 20.12.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Breve excursus processuale
Con atto di citazione in data 24.10.2023, ritualmente notificato, la Parte_3 adiva il Tribunale di Pisa onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
[...]
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed/od eccezione, alla luce delle circostanze e dei motivi indicati, della documentazione prodotta ed, ove occorra, dell'esito dell'espletamento di attività istruttoria, - nel merito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale (rep. n. 62853 racc.
11211) con cui il Dott. ha costituito in fondo patrimoniale l'unità immobiliare di seguito CP_1
descritta:*appartamento per civile abitazione sito in Comune di Pisa, Via Emilia n. 194, al piano primo di un fabbricato condominiale e composto da sei vani oltre accessori e piccoli vani sottotetto, con annesso resede al piano terreno su cui insistono tre magazzini ed una lavanderia, individuato nel Catasto Fabbricati del Comune di Pisa come segue Foglio 47, p.lla 155 sub 1, p.lla 358 sub. 3 con graffata la particella 516, z.c. 1, categ. A/2, cl. 2, vani 7,5, R.C. € 939,31; *garage di pertinenza del predetto appartamento sito nel medesimo fabbricato condominiale individuato nel Catasto
Fabbricati del Comune di Pisa come segue Foglio 47, p.lla 155 sub 4, z.c. 1, categ. C/6, cl.2, mq. 11,
R.C. € 36,4 e per l'effetto dichiarare talo atto in efficace nei confronti dell'attore. Con vittoria di spese e onorari di lite.”
A sostegno delle proprie ragioni parte attrice esponeva che:
- a seguito del Fallimento della società erano emersi profili di responsabilità degli ex Pt_1
amministratori della società per mala gestio;
- il aveva quindi agito in separato giudizio, pendente presso il Tribunale di Roma Parte_1
(n. R. G. 40881/2023 G.I. Dott. V. Giuliano), al fine di veder accertare le responsabilità degli amministratori nel fallimento della CLIA;
- il veniva inoltre a promuovere il presente giudizio nei confronti del dott. Parte_1 CP_1
-che aveva ricoperto, ininterrottamente, la carica di consigliere di amministrazione della società fallita dall'11 maggio 2015 alla data del fallimento, dichiarato dal Tribunale di Roma con sentenza n. 447 del 9 ottobre 2018- per chiedere la revoca dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale avente ad oggetto un appartamento di civile abitazione, sito in Comune di
Pisa, con annessi tre magazzini, una lavanderia ed un garage di pertinenza, di proprietà dei convenuti, trattandosi di atto lesivo delle ragioni creditorie di esso;
Parte_1
- la costituzione del fondo patrimoniale dell'unico cespite immobiliare posseduto era infatti avvenuta in data 15 ottobre 2018, ossia appena sei giorni dopo la pronuncia della suindicata sentenza dichiarativa del Fallimento;
- sussistevano, pertanto, i requisiti di legge per richiedere la revoca del menzionato atto di costituzione del fondo patrimoniale.
Con comparsa di costituzione depositata il 28.12.2023 si costituivano in giudizio i coniugi CP_1
e i quali chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In
[...] Controparte_2
via preliminare: sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale pendente avanti al Tribunale di Roma al numero di registro generale
40881/2023; nel merito: rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per tutti i motivi esposti nel presente atto con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali 15%, cap. ed iva come per legge;
in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, compensare le spese di giudizio”.
I convenuti eccepivano, in particolare:
- l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria promossa dalla Curatela;
- l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio di tale azione e, segnatamente, l'infondatezza dell'azione proposta contro il dinanzi al Tribunale di Roma, essendo il predetto CP_1
estraneo alle contestazioni mosse dalla Curatela, avendo egli operato, durante lo svolgimento dell'incarico di consigliere di amministrazione della società fallita, con assoluta diligenza.
Stante la natura litigiosa del credito sotteso all'esercizio dell'azione revocatoria i convenuti chiedevano, in via pregiudiziale, la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento R.G. 40881/2023 pendente avanti al Tribunale di Roma.
All'udienza del 29.05.2024 le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi e chiedevano, entrambe, la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., termini che venivano assegnati con rinvio all'udienza del 20.02.2025 per la rimessione della causa in decisione, la quale effettivamente avveniva con ordinanza in data 11.03.2025.
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Merito della lite e motivi della decisione
La Curatela del ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere la declaratoria Parte_1
di inefficacia, nei confronti del medesimo, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale Parte_1
posto in essere da consigliere di amministrazione della società fallita, in data Controparte_1
15.10.2018.
L'azione promossa si è resa necessaria, secondo la prospettazione attorea, in quanto, a seguito delle indagini espletate, sarebbe emersa la responsabilità degli ex amministratori e figure apicali della società fallita -tra cui figurava, come consigliere, il in ordine a comportamenti attivi e CP_1 omissivi connotati da mala gestio, ai fini dell'accertamento dei quali era stato promosso altro giudizio, pendente presso il Tribunale di Roma.
Ciò posto, e venendo ad esaminare l'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione formulata dai convenuti, giova ricordare che l'azione revocatoria si prescrive, a mente dell'art. 2903 c.c., nel termine di cinque anni dalla “data dell'atto”, con ciò intendendosi, per interpretazione della Suprema
Corte orientata dal coordinamento della succitata disposizione con l'art. 2935 c.c., il giorno “… della trascrizione dell'atto, necessaria affinchè il trasferimento sia reso pubblico, conoscibile ai terzi ed a loro opponibile” (cfr. Cass. civ. ordinanza n. 11815 del 27.5.2014 nonché, in termini analoghi, Cass. civ. n. 4049 del 9.2.2023)
Pertanto il dies a quo a far tempo dal quale è iniziato a decorrere il suddetto termine prescrizionale deve essere individuato, nella specie, nel giorno in cui l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è stato trascritto e, quindi, reso conoscibile ai terzi.
Ora, è pur vero che ai fini di detta individuazione non è utilizzabile la nota di trascrizione allegata, da parte attrice, alla memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. depositata il 28.2.2024, trattandosi di produzione che, come condivisibilmente eccepito da parte convenuta all'udienza del 29.5.2024, deve considerarsi tardiva in quanto effettuata in una con il deposito della memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. e non anche
-come, invece, avrebbe dovuto essere, a pena di decadenza- al momento del deposito della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c..
E' altrettanto vero, peraltro, che la parte che eccepisca la prescrizione ha l'onere di dimostrare il dies
a quo di decorrenza del relativo termine (cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 14662 del 18.7.2016) e che i convenuti non hanno assolto a tale onere, non avendo, in particolare, dimostrato che detto dies a quo abbia preceduto di oltre cinque anni la notifica, da parte della Curatela istante, dell'atto introduttivo del presente giudizio (notifica la quale costituisce, per l'azione revocatoria, l'unico atto idoneo a interrompere la prescrizione e che nella specie deve ritenersi intervenuta il 24.10.2023 -cioè il giorno della consegna dell'atto, da parte dell'attore, al soggetto notificante- stante quanto statuito dalle
Sezioni Unite della Cassazione, mediante la nota sentenza in data 9 dicembre 2015 n. 24822, circa il fatto che “la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario”).
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti non può trovare accoglimento in quanto rimasta sfornita di elementi di riscontro idonei a consentire di ritenerne la fondatezza.
Deve, altresì, essere disattesa la richiesta di sospensione del processo avanzata da ambo le parti, non versandosi in ipotesi di sospensione necessaria quale disciplinata dall'art. 295 c.p.c.: questo poiché il giudizio pendente presso il Tribunale di Roma non riveste carattere pregiudiziale rispetto alla presente controversia, in quanto “il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione
è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace
l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito.” (cfr. Cass. Civ. Ordinanza n.
3369 del 05/02/2019 nonchè, in senso conforme, Cass. civ. n. 1893/2012; Cass. civ. n. 23208/2016;
Cass. civ. n. 4212/2020).
Venendo, dunque, all'esame del merito della domanda attorea, occorre verificare se sussistano i requisiti di legge posti a fondamento dell'azione revocatoria promossa dalla Curatela.
A tale proposito mette conto ribadire come, ai sensi dell'art. 2901 c.c., siano presupposti fondanti l'azione revocatoria: a) l'esistenza di un diritto di credito, o comunque di una valida ragione di credito, in capo al promotore dell'azione; b) l'esistenza di un atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie, in quanto determinante una modificazione giuridico-economica della situazione patrimoniale del debitore (eventus damni); c) un determinato atteggiamento soggettivo del debitore, che si atteggia diversamente a seconda dell'antecedenza o meno dell'atto di disposizione rispetto al sorgere del credito.
Qualora, infatti, l'atto di disposizione sia, come nel caso che ne occupa, successivo al sorgere del credito, occorre fornire la prova della conoscenza da parte del debitore, nonchè del terzo nel caso di atti a titolo oneroso, del pregiudizio che l'atto medesimo arreca alle ragioni creditorie (scientia damni); laddove, invece, l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito, dovrà provarsi la dolosa preordinazione dell'atto medesimo da parte del debitore (consilium fraudis) nonché, per gli atti a titolo oneroso, la partecipatio fraudis del terzo (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1 ordinanza n. 13265 del 14.5.2024).
L'azione revocatoria ha, dunque, una finalità conservativa del diritto di credito, essendo diretta a preservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata, al creditore, dal patrimonio del debitore e a ricostruirla in presenza di un atto di disposizione che la pregiudichi, accertandone l'inefficacia relativa.
L'azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore fallimentare si differenzia, tuttavia, rispetto a quella proposta dal creditore individuale perché mira a tutelare la par condicio creditorum in vista di una successiva attribuzione dell'attivo.
Orbene, in applicazione dei suesposti principi e in ragione delle emergenze della documentazione in atti, la domanda in esame appare fondata e merita, per l'effetto, di essere accolta.
E, invero, sussiste, in primo luogo, una valida ragione di credito in capo alla Curatela. Quest'ultima, infatti, agisce in forza di una pretesa risarcitoria azionata dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti dei soggetti che avevano ricoperto cariche nel consiglio di amministrazione del
, tra cui figurava l'odierno convenuto , consigliere in carica dal Parte_4 Controparte_1
11.05.2015, in quanto ritenuti responsabili, a vario titolo, per violazione degli obblighi di legge e statutari integrante mala gestio e che avrebbe condotto il al fallimento con un passivo Parte_4 accertato di € 19.018.400,24 nonché con una dissipazione di risorse per un importo non inferiore a €
15,3 milioni.
Come detto sopra, a nulla rileva, sotto il profilo della sussistenza delle ragioni creditorie di parte attrice asseritamente pregiudicate dall'atto in questione, la circostanza che il credito azionato debba ritenersi eventuale, dovendo notarsi che quella accolta dall'art. 2901 c.c. è una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne discende che “anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori. (cfr. Cass.
S.U. n. 9440/2004 n. 9440; a seguire, in senso conforme, Cass. civ. n. 1893/2012; Cass. civ. n.
23208/2016; Cass. civ. n. 4212/2020).
Quanto all'ulteriore requisito dell'eventus damni, va osservato che lo stesso “è pacificamente ravvisabile non soltanto quando si determini la perdita, in tutto o in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi una maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva di un credito” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 07/02/2024, n. 3462), e che la rilevanza quantitativa e/o qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisca in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che le sue residualità patrimoniali sono tali da soddisfare le ragioni del creditore, sì da consentire di ritenere insussistente l'eventus damni (cfr. Cass. civ. n. 1902/2015, id. Cass. civ. n. 1896/2012, Cass. civ. n. 7767/2007).
Ora, tenuto conto del fatto che pretesa risarcitoria azionata in sede civile dal risulta pari a Parte_1 complessivi € 15.293.852,21, è evidente che la costituzione di un fondo patrimoniale -avvenuta, come detto, con atto del 15.0.2018, successivo di soli sei giorni rispetto alla pubblicazione della sentenza di fallimento della sugli unici immobili di proprietà del convenuto è venuta a Parte_1
determinare una tutt'altro che trascurabile lesione delle aspettative di realizzazione del credito nei confronti del . CP_1 Va evidenziato, sempre in punto di eventus damni, che il conferimento di taluni beni in fondo patrimoniale importa la creazione di un vincolo di destinazione su questi ultimi, che vengono in tal modo assoggettati a un peculiare regime di amministrazione e sottratti alla garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c..
E, benchè tale atto non importi una fuoriuscita del bene dal patrimonio del debitore, esso è tuttavia assimilabile, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, agli atti di disposizione del patrimonio in senso proprio in quanto, pur trattandosi di atto di liberalità o a titolo gratuito non concretante una vicenda dispositivo-traslativa, risulta comunque “idoneo a cagionare pregiudizio alle ragioni dei creditori, dacché comportante, ancorché nei circoscritti limiti all'espropriazione di cui all'art. 170 cod. civ. (descritti sub § 1.2.), una più difficile o incerta esazione del credito” (cfr. Cass. Civ. n.
28593 del 06/11/2024).
Risulta integrato, inoltre, anche il requisito della scientia damni, da intendersi nella specie, data la gratuità dell'atto, quale semplice “previsione del danno che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere” (Cass. n. 15310/2007, richiamata da ultimo da Cass. n. 9192/2021).
È evidente, infatti, che al momento della costituzione del fondo patrimoniale, avvenuta successivamente alla pronuncia di fallimento e dopo l'avvio di azioni giudiziarie promosse nei suoi confronti (il veniva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Roma, con atto CP_1
di citazione notificato il 31.07.2023, introduttivo del procedimento R.G. 40881/2023), l'odierno convenuto non poteva non avere quantomeno la consapevolezza del proprio coinvolgimento nell'esposizione debitoria del e del pregiudizio che l'atto dispositivo che egli veniva Parte_4
a porre in essere avrebbe arrecato alle ragioni del ceto creditorio, a nulla rilevando in proposito la portata del debito rispetto all'operazioni dispositiva posta in essere.
Non è invece richiesta la dimostrazione dell'esistenza della scientia damni in capo alla convenuta coniuge del che riveste la qualità di litisconsorte necessaria nel Controparte_2 CP_1 presente giudizio in quanto beneficiaria dei frutti del bene oggetto dell'atto in questione, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia e, quindi, destinataria degli esiti pregiudizievoli conseguenti all'eventuale accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. (cfr., tra le altre, Cass. civ. ordinanza n.
8847 del 24.3.2023): questo poiché trattasi, per la di atto a titolo gratuito in quanto il bene CP_2
assoggettato al vincolo risulta di proprietà esclusiva del coniuge stipulante (cfr. Cass. civ. n. 15917 del 13.7.2006).
Era invece onere dei convenuti, al fine di escludere l'operatività dell'actio pauliana nei confronti del fondo patrimoniale, “dimostrare in concreto l'esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del "solvens" di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione” (Cass. Sez. 1, 08/09/2004 n. 18065; Cass. sez. 6 - 1,
06/12/2017 n. 29298).
Tale prova non è stata, tuttavia, fornita, avendo i convenuti svolto mere deduzioni in proposito senza fornire indicazioni relative all'esistenza di altri cespiti immobiliari utilmente aggredibili dalla
Curatela.
Né rileva, al fine di consentire di ritenere assolto detto onere probatorio e di precludere, di conseguenza, l'accoglimento della domanda, la consistenza dei singoli patrimoni degli altri soggetti convenuti, dalla Curatela, dinanzi al Tribunale di Roma e la sufficienza di tali patrimoni a garantire l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, avendo la Suprema Corte sottolineato, in più occasioni, trattarsi di elemento di nessun rilievo ai fini della valutazione da operarsi in ordine alla revocabilità
o meno dell'atto impugnato (cfr., tra le altre, Cass. civ. ordinanza n. 33391 del 11.11.2022).
Alla luce di quanto sopra esposto va pertanto dichiarata, in accoglimento della domanda attorea,
l'inefficacia, nei confronti del dell'atto ai rogiti del Notaio Parte_1 [...]
del 15.10.2018 (rep. 62853 rep. 11211 racc.), mediante il quale ha costituito Per_1 Controparte_1
in fondo patrimoniale, con il consenso del coniuge , l'unità immobiliare Controparte_2
individuata nel Catasto Fabbricati del Comune di Pisa come segue Foglio 47, p.lla 155 sub 1, p.lla
358 sub. 3 con graffata la particella 516, z.c. 1, categ. A/2, cl. 2, vani 7,5, R.C. € 939,31 e Foglio 47,
p.lla 155 sub 4, z.c. 1, categ. C/6, cl.2, mq. 11, R.C. € 36,4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto dello scaglione di riferimento e dei parametri di cui al dm 55/2014 e succ. mod., in ragione della limitata complessità della controversia nonché dell'attività difensiva in concreto espletata.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, nei confronti del dell'atto ai rogiti del Notaio del 15.10.2018 Parte_1 Persona_1
(rep. 62853 rep. 11211 racc.), mediante il quale ha costituito in fondo Controparte_1 patrimoniale, con il consenso del coniuge l'unità immobiliare Controparte_2
individuata nel Catasto Fabbricati del Comune di Pisa come segue Foglio 47, p.lla 155 sub 1,
p.lla 358 sub. 3 con graffata la particella 516, z.c. 1, categ. A/2, cl. 2, vani 7,5, R.C. € 939,31
e Foglio 47, p.lla 155 sub 4, z.c. 1, categ. C/6, cl.2, mq. 11, R.C. € 36,4; 2) CONDANNA e in solido tra loro, a rifondere a Controparte_1 Controparte_2
parte attrice le spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA se dovuti come per legge.
3) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, 3.4.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza