Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile
in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 36 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2022, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 12 luglio 2024, con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
Parte_1
Parte_2
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in Bari alla
[...] P.IVA_1 via Melo n.71, presso lo studio dell'avv. Biancamaria Del Curatolo, che la rappresenta e difende in virtù di procura versata in atti, nonché al domicilio telematico del predetto difensore, Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_1 CodiceFiscale_1
in Pezze di Greco (BR) alla Via Greco n.4/A, presso lo studio dell'avv. Franco
Lapadula, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura versata in atti, nonché presso il domicilio telematico di quest'ultimo, Email_2
oggetto: azione revocatoria, appello avverso la sentenza n.3144/2021 del 05/09/202, del Tribunale di Bari, pubblicata il 07/09/2021 dal Tribunale di Bari
Conclusioni
All'udienza del 12/07/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La e Parte_1 Parte_2
dei singoli soci, e , Parte_3 Parte_2 convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Bari chiedendo “a) Controparte_1 revocare e dichiarare inefficace l'atto di donazione effettuato dal socio fallito
unitamente alla coniuge , in favore della figlia Parte_1 Controparte_2
, in data 27/03/2009, e per l'effetto: b) condannare la convenuta alla Controparte_1
restituzione in favore della curatela attrice dell appartamento al piano rialzato della scala n dello stabile sito in Monopoli alla via Vittorio Veneto n.23 censito in Catasto al fg.11, ptc 5157, sub 11,Cat A/2,classe 3, nonché del pertinenziale box auto in catasto al fg.11, ptc 5157, sub 94, Cat c/6, classe 4, al piano interrato del medesimo stabile”.
Affermò l'attore che: il socio fallito con la moglie Parte_1 CP_3
, con atto per Notaio del 27/03/2009 rep. 7713, aveva donato alla della
[...] Per_1
figlia studentessa ventunenne, della piena proprietà Controparte_1 dell'appartamento oggetto della domanda revocatoria;
la Banca Popolare di Bari, con atto del 14/11/03, aveva concesso al donante un mutuo per la somma di euro 57.000,00, garantito da ipoteca per la somma di €.114.000,00; di tale formalità era fatta esplicita menzione nell'atto di donazione de quo; vi erano i presupposti per la revocabilità dell'atto medesimo ex art. 2901 c.c., essendone derivato un pregiudizio per le ragioni creditorie, conoscibile da parte del donatario cui non potevano essere ignote le difficoltà economiche in cui versava la Pt_1 [...] eccepì preliminarmente l'improcedibilità della domanda ex d.lgs. Parte_4 art.28/10 nonché l'incompetenza territoriale del Tribunale adito. Nel merito, chiese il pag. 2/9 rigetto della domanda per la insussistenza dei suoi presupposti, pure perché sin dall'anno 2002 aveva interrotto ogni tipo di rapporto con la Parte_1 società di cui era socio accomandatario, rimanendo così all'oscuro di ogni sua vicenda.
Con la sentenza n. 3144/2021 del 05/09/2021, il Tribunale ha rigetto la domanda e condannato l'attore a rifondere le spese di lite in favore del convenuto, liquidate in €
13.430,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge.
Disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, per quanto qui rileva il Tribunale ha rammentato che, in ordine all'eventus damni, e cioè al nocumento arrecato alla garanzia patrimoniale del credito, esso ricorre quando vi sia un pregiudizio alle ragioni del creditore che rende la realizzazione del credito più incerta, più difficoltosa o più dispendiosa. Non è richiesta,
a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di uno o più atti che rendano incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa dello stesso. In questa prospettiva, l'onere probatorio del creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione della variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, senza estendersi a quella dell'entità e natura del patrimonio stesso dopo l'atto di disposizione, non trovandosi il creditore nelle condizioni di valutarne compiutamente le caratteristiche.
E', pertanto, onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà.
Nel caso di specie, a fronte della allegazione specifica del convenuto (non contestata) secondo cui nell'attivo fallimentare sono ricaduti beni immobili per un complessivo valore non inferiore ad € 1.200.000,00, era onere della Curatela provare l'insufficienza di tali beni a garantire la pretesa creditoria. Onere rimasto inadempiuto, pur risultando peculiarmente aggravato dalla specifica circostanza che ad agire è stato il fallimento.
In merito, ha richiamato l'orientamento secondo cui il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, deve provare la consistenza dei crediti vantati dai pag. 3/9 creditori ammessi al passivo fallimentare, nonché la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della società che mettesse a rischio la realizzazione dei crediti sociali ed il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall'atto dispositivo” (Cass. ord. 19515/2019).
Non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'eventus damni, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. (Cass. ord. 9565/2018).
Non offerta la detta prova, la domanda è stata rigettata, difettando uno dei presupposti richiesti dall'art.2901 c.c. per l'esperimento dell'azione revocatoria.
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La sentenza è stata impugnata dal fallimento.
Con un unico, articolato motivo, l'appellante si è doluto dell'omesso o carente esame, da parte del primo giudice, della documentazione prodotta a corredo dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il cui corretto apprezzamento avrebbe invece dovuto indurre a ravvisare la fondatezza della domanda.
Nell'articolazione delle proprie ragioni, ha dedotto che già nell'impugnato atto di donazione si evinceva che il bene donato era gravato da ben due ipoteche di importo notevole, anche rispetto al solo valore dell'immobile controverso.
Il Tribunale, quindi, non avrebbe tenuto conto neppure della documentazione prodotta, attestante l'inesistenza del compendio immobiliare del presunto valore di circa €
1.200.000,00 richiamato dall'appellata.
Parimenti, non è stato adeguatamente apprezzato che lo stato passivo depositato il
13/07/13 abbia ammesso crediti per un valore di €.4.132.455,79 -grandemente superiore al valore del bene oggetto della revocatoria- così come l'ulteriore circostanza per cui, al momento della dichiarazione di fallimento, non vi fosse alcun attivo.
pag. 4/9 Sotto il profilo soggettivo, il fallimento ha lamentato che la sentenza impugnata non ha tenuto in alcun conto della circostanza che la donataria fosse figlia convivente del socio fallito e non un qualsiasi terzo estraneo, e che la medesima “…in corso di causa da una parte si è detta non a conoscenza delle vicende della società, dall'altra ha invece ambiguamente fatto chiaramente trapelare notizie e dati interni della fallita ...”. Pt_1
Sotto il profilo del danno, e conseguentemente anche del consilium fraudis, ha ancora allegato il sequestro probatorio del 04/03/2019, intervenuto nel procedimento penale, n.
2490/19, nei confronti di indagato per il delitto di cui agli artt. Parte_1
81 c.p.v., 110 c.p., 216 c.1, 219 c.1 e 2 n.1) e 222 rd 16342 n.267 per aver ceduto a titolo gratuito con vendita simulata del 23/02/2010 in favore della OD SR
(proprietaria e detentrice del complesso immobiliare), società detenuta per il 20% del capitale dalla moglie (che acquistava le quote in partecipazione in data Controparte_2
2.03.11) il capannone di Via Romualdo, nonché entrambi i congiunti per il Parte_1
delitto di cui agli artt. 110 c.p., 216 c.1, 219 c.1 e 2 n.1) e 222 rd 16342 n.267 in relazione alla donazione dell'immobile in Monopoli per cui è causa.
Quindi, il fallimento ha posto in rilievo il fatto che il primo giudice non ha opportunamente tenuto conto del fatto che l'istanza e la successiva dichiarazione di fallimento risalivano rispettivamente al 22/07/10 ed al 18/04/11, quando lo stato patrimoniale della già registrava perdite per un milione di euro, e la società Pt_1
presentava una consistente esposizione debitoria, oltre ad essere soggetta a diverse azioni esecutive ed alla levata di numerosi protesti.
Infine, l'appellante ha motivato la mancata specificazione, all'atto della introduzione del giudizio, delle passività rinvenute nel fallimento, perché il completamento delle attività di verifica sottese del numero, dell'ammontare e del grado dei crediti maturati nei confronti della società fallita e dei soci falliti anteriormente al fallimento era avvenuta solo in data 13/07/13, quando una eventuale produzione sarebbe stata tardiva.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Così come eccepito dall'appellata, l'appellante ha depositato, in secondo grado, copia dello stato passivo della società fallita e dei singoli soci accomandatari,
[...]
e , nonché un avviso di vendita relativo alla Parte_1 Parte_2
procedura esecutiva immobiliare n. 692/2017 R.G.E.
pag. 5/9 Tale produzione è, però, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. perché tardiva, in difetto di neppure dedotte cause di forza maggiore o di caso fortuito che possano avere determinato la decadenza.
La norma richiamata, nella sua formulazione attuale, successiva alla modifica di cui al
D.L. 83/2012, consente solo la produzione di documenti che la parte non ha potuto depositare in primo grado per causa ad essa non imputabile, essendo stato soppresso l'inciso relativo a documenti indispensabili al fine della decisione della lite.
Lo stato passivo depositato, che costituisce il documento che contiene l'accertamento dell'effettiva consistenza della situazione debitoria del fallimento è divenuto definitivo in data 13/07/2013, sicchè ben sarebbe stato legittimamente producibile in giudizio sin dall'udienza del 19/02/2014, prima occasione utile successiva alla formazione del documento. Dunque, anche oltre la maturazione delle preclusioni istruttorie, antecedente, proprio perché venuto ad esistenza in un momento successivo.
La tardiva produzione dell'atto rende lo stesso inutilizzabile sicché non consente di apprezzare l'effettivo ammontare delle passività e, quindi, l'incidenza dell'atto dispositivo oggetto di domanda in relazione al patrimonio residuo, ragion per cui non può formularsi alcun giudizio circa l'incapacità dei beni nella disponibilità del debitore a garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Al tal proposito, paiono inequivocabili i dettami stabiliti dalla Corte di Cassazione:
“il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, ha l'onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
il mutamento qualitativo o quantitativo del debitore per effetto di tale atto.
Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni” (nel caso di specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva fondato l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria ex art 66 l.
pag. 6/9 fall. solo sulla sproporzione tra prezzo di acquisto e prezzo di mercato in una alienazione immobiliare intervenuta cinque anni prima del fallimento)” (Cass. 2008/n.
26331).
La distribuzione dell'onere della prova ex art 2697 c.c.- è, infatti, influenzata dalla circostanza per cui l'azione è stata intrapresa da una Curatela fallimentare.
In tale peculiare caso, secondo la giurisprudenza, posto che il Curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito, e in ossequio al principio di vicinanza della prova, l'onere di provare che il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte non può essere a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, il quale non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa (cfr. Cass. 2024/n. 20801).
È evidente che l'omessa produzione (tempestiva) dello stato passivo impedisce ogni valutazione circa la ricorrenza della prima delle circostanze menzionate, che costituisce elemento indispensabile per formulare ogni giudizio in ordine all'effettivo mutamento qualitativo o quantitativo del debitore in dipendenza dell'atto dispositivo.
In proposito, risulta corretto e condivisibile pure il rilievo mosso da parte appellata in sede di comparsa di costituzione, in ordine al principio di non contestazione ex art 115
c.p.c., in virtù del quale il giudice deve porre a fondamento della propria decisione le
“prove proposte dalle parti” e, in aggiunta, “i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, che investe non solo i fatti, esplicitamente ad implicitamente ammessi, ma pure quelli su cui l'avversario taccia (cfr. Cass., 2002/n. 761, a Sezioni Unite).
Infatti, a seguito della allegazione resa dall'allora convenuta nel Controparte_1 primo atto difensivo, circa la presenza nell'attivo fallimentare di cespiti del valore complessivo di euro 1.200.000,00, la curatela non ha puntualmente né tempestivamente obiettato, se non con la produzione allegata all'atto di impugnazione – tardiva.
Tale condotta ha escluso il fatto in discussione dal thema disputandum e, quindi, probandum, così come rilevato dal primo giudice (pagg. 7 ed 8 della sentenza gravata).
I rilievi che precedono conducono al rigetto del gravame, assorgendo ogni ulteriore ragione.
pag. 7/9 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione ai valori medi di cui d.m. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000, assumendo quale valore della lite quello del credito vantato dall'attore (cfr. Cass. 2020/n. 3697).
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , avverso sentenza Pt_1
n. 3144/2021 pronunciata il 05/09/2021 dal Tribunale di Bari, così provvede:
Rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore di liquidate per complessivi euro 9.991,00 Controparte_1
per compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 %, IVA e CAP;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n.
228).
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte di Appello, addì 11 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
pag. 8/9 pag. 9/9