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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 798/2021 R.G. promosso
DA
Parte_1
), in persona del presidente pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Ivano Marcedone e Maria
Rosaria Battiato;
Appellante e appellato incidentale
CONTRO
), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Pasqua e Gabriele Pasqua;
Appellato
), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Rocco di Torrepadula, Luca Scarnato e Giuseppina Vanessa Neri;
Appellata e appellante incidentale OGGETTO: appello – opposizione a decreto ingiuntivo – TFR in
Cassa Integrazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 72/2021 del 19.1.2021, il giudice del lavoro del
Tribunale di Siracusa, in accoglimento dell'opposizione proposta da CP_2
revocava il decreto ingiuntivo n. 1280/2019, chiesto e ottenuto da
[...]
per il pagamento di € 25.904,10, a titolo di TFR Controparte_1
maturato dall'1.6.2003 al 31.12.2016, periodo durante il quale aveva goduto del trattamento di Cassa Integrazione e condannava l al pagamento della Pt_1
suddetta somma in favore del lavoratore.
Osservava, preliminarmente, che oggetto del giudizio era l'accertamento della natura del trattamento di integrazione salariale (Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria o in deroga) goduto dal lavoratore.
Rilevava, anzitutto, che la CIGS, trattamento volto al sostegno del reddito dei lavoratori interessati da procedure di mobilità e finalizzato a evitare – sia pure temporaneamente – la cessazione dei rapporti di lavoro, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 223/1991, aveva una durata limitata di dodici mesi, eccezionalmente prorogabile, per ulteriori dodici mesi.
Precisava che l'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991 (come modificato dall'art. 4, comma 35 del D.L. n.510/1996, conv. con mod. nella L. n.
608/1996) ratione temporis applicabile, aveva fissato in trentasei mesi, nell'arco di un quinquennio, la durata massima del trattamento in questione, tenuto conto delle ipotesi di CIGS disposte dalla legge per i lavoratori edili del Mezzogiorno.
Aggiungeva, quindi, che le esigenze di proroga e di estensione dei trattamenti avevano reso necessaria una riforma organica degli ammortizzatori sociali che, tuttavia, non era mai stata realizzata concretamente anche per effetto di un uso costante della Cassa Integrazione in deroga per gestire le crisi aziendali fuoriuscite dai limiti massimi di intervento della CIGS, sulla base della possibilità, rinnovata annualmente dal legislatore, di prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda, di un settore o di uno o più stabilimenti della stessa, fino a 12 mesi (normativamente prorogati di anno in anno, senza un limite di tempo prestabilito), nell'ambito di programmi finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori laddove il Ministero del Lavoro avesse accertato, nei primi 12 mesi, il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali.
Definiva la Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD) come “quel complesso di trattamenti di sostegno del reddito del lavoratore modellati sulla base di quelli previsti nella Legge n. 223/1991 per la CIGS, ma che, tuttavia, derogano ai relativi presupposti sia ampliando la sfera dei destinatari dell'erogazione, che per la durata del trattamento, e che risulta legittimata da norme transitorie oltre che finanziata da risorse stabilite di vola in volta per l'attuazione di progetti di reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro anche mediante il loro impiego in lavori socialmente utili”.
Osservava che, nel caso di specie, il trattamento di integrazione salariale percepito dai dipendenti della si collocava nel Controparte_3
quadro delle disposizioni normative adottate, dal 1996 al 2016, per rispondere ad esigenze urgenti in materia occupazionale, sia attraverso la concessione annuale di trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, che attraverso la proroga dei trattamenti già concessi in favore delle aziende in crisi, consentendo di prolungare i periodi di fruizione dalla CIGS, anche in deroga ai limiti sanciti dalla legge n. 223/1991. Precisava che la società CP_3
al fine di usufruire della CIGS nel periodo compreso tra il 1994 e il
[...]
1996, aveva, in un primo momento, differito l'efficacia del primo licenziamento intimato al personale dello stabilimento di Siracusa per cessata attività e, successivamente, revocato lo stesso, intimandone, contestualmente, un secondo, che avrebbe avuto efficacia al termine dell'intervento della CIGS.
Riteneva che il trattamento fruito dai dipendenti della avesse CP_2
natura di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, che sebbene modellata sui presupposti normativi contenuti nella legge n. 223/1991 per le modalità di attuazione e durata del trattamento economico, se ne discostava in base al settore e alle esigenze specifiche.
Disattendeva l'assunto dell secondo cui la natura “in deroga” della Pt_1
cassa sarebbe stata ravvisabile a decorrere dal 2003, giacché la ricostruzione dei fatti escludeva la risoluzione del rapporto di lavoro in corrispondenza della chiusura dello Stabilimento di Siracusa, atteso che con decreto del
27.5.2003, il Ministero del Lavoro, come per gli anni precedenti (dal 1996 al
2002), aveva decretato la proroga fino al 31.12.2003 del trattamento straordinario di integrazione salariale “anche in deroga alla normativa vigente” e non vi erano elementi attestanti l'effettiva prosecuzione dell'attività presso lo stabilimento di Siracusa oltre la data dell'1.3.1994, tenuto, altresì, conto del fatto che i lavoratori, per usufruire del trattamento, erano stati impiegati in un progetto di lavori socialmente utili elaborato dal
Comune di Siracusa.
Quanto al soggetto tenuto al pagamento del TFR maturato nel periodo di CIGD, il giudice richiamava, anzitutto, la sentenza n.805/2015, con la quale il Tribunale di Brindisi, in assenza di norme e di giurisprudenza sul punto, aveva riconosciuto ai lavoratori il diritto al pagamento del TFR, con onere a carico dell , nelle ipotesi di mancata ripresa Controparte_4
dell'attività lavorativa, mediante un'interpretazione estensiva del concetto di
“integrazione salariale” di cui all'art. 2120 c.c., conforme alla ratio delle previsioni in tema di integrazioni salariali in deroga.
Evidenziava che la suddetta impostazione era stata avvalorata dalla
Corte di Cassazione che, ritenendo implicitamente applicabili i principi della cassa integrazione straordinaria, aveva affermato che il trattamento di fine rapporto maturato dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale in deroga gravava esclusivamente sull allorché, dopo la sospensione, non vi Pt_1
fosse stata ripresa dell'attività lavorativa (cfr. Cass. n. 22993/2020).
In applicazione dei suddetti principi, affermava che le quote di TFR maturate durante la sospensione del cessato rapporto di lavoro da
[...]
dovevano essere corrisposte dall e ciò anche in forza CP_1 Pt_1
dell'autorizzazione a procedere al pagamento diretto della cassa integrazione concessa dal Ministero del Lavoro nell'ambito dei successivi decreti con i quali era stata prorogata la fruizione dell'ammortizzatore sociale sino al
31.12.2016.
Appellava la citata sentenza l con atto depositato l'8.7.2021. Si Pt_1
costituiva in giudizio il 20.1.2022 proponendo appello incidentale CP_2
condizionato notificato alle controparti nella medesima data. Anche
[...]
nel costituirsi il 21.1.2022, proponeva appello incidentale CP_1
condizionato, che veniva notificato il 23.5.2023 oltre la prima udienza, in difetto della chiesta autorizzazione.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l' censura la sentenza per la Pt_1
errata individuazione del soggetto onerato del pagamento del TFR in favore dei dipendenti beneficiari del trattamento di Cassa Integrazione in deroga.
Contesta, anzitutto, il richiamo alla sentenza del Tribunale di Brindisi
“concettualmente errata nei contenuti motivazionali e nelle conclusioni a cui perviene” e, peraltro, dichiarata “nulla” dalla Corte d'Appello di Lecce con sentenza n. 789/2016. Critica la sentenza appellata nella parte in cui il giudice ha ritenuto che
“la cassa integrazione guadagni in deroga può, pertanto, essere definita come quel complesso di trattamenti di sostegno del reddito del lavoratore modellati sulla base di quelli previsti nella Legge n. 223/1991 per la CIGS”.
Premesso che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, i due istituti sono ontologicamente differenti, assume che il disposto dell'art. 2, comma 2 della legge n. 464/1972, che pone a carico dell'ente previdenziale il pagamento delle quote di TFR maturato in ipotesi di CIGS in caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, ha carattere di norma speciale e, atteso il divieto di cui all'art. 14 delle preleggi, non può trovare applicazione in via analogica alla diversa ipotesi di sospensione del rapporto con intervento della CIGD, peraltro non finanziata da risorse di natura contributiva. Precisa che, sul punto, a seguito di interrogazione parlamentare del 4.2.2015, il
Ministero del Lavoro ha chiarito: “occorre precisare che la legge n. 464 del
1972, avendo carattere di norma speciale, non può trovare applicazione in via analogica all'ipotesi di sospensione del rapporto con intervento della
CIG in deroga. Pertanto, un accoglimento delle istanze sottese al presente atto parlamentare non può prescindere da uno specifico intervento normativo per il quale occorre reperire la necessaria copertura finanziaria;
da ultimo, in relazione a quanto sostenuto nel presente atto parlamentare, occorre precisare che il versamento del contributo addizionale di cui all'art. 8 della legge 160 del 1988 durante il trattamento di integrazione salariale non è in alcun modo collegato all'eventuale diritto al rimborso delle quote di tfr maturate. Tale versamento è, infatti, comunque dovuto da tutte le aziende che accedono ai trattamenti di integrazione salariale orinaria, straordinaria e in deroga”.
Atteso che il trattamento in deroga è corrisposto ai lavoratori attingendo da predeterminati stanziamenti del Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito presso il Ministero del lavoro ex d.l. n.148/1993, convertito in legge n. 236/1993 (oggi Fondo sociale per l'occupazione e formazione, istituito presso il ministero del lavoro ai sensi del d.l. n.
185/2008), le cui risorse risultano destinate al finanziamento delle sole prestazioni in deroga di volta in volta concesse, sostiene che, in assenza di uno specifico stanziamento finanziario, nessuna quota di TFR può ritenersi dovuta da parte di esso stesso ente previdenziale.
1.2. Con il secondo motivo, in subordine, assume che nulla sarebbe dovuto al lavoratore appellato nel biennio 2015/2016 attesa l'abrogazione dell'art. 2 della legge n. 464/1972 ad opera del d.lgs. n. 148/2015 del
14.9.2015, che ha posto definitivamente a carico del datore di lavoro il pagamento del TFR anche per i periodi di Cassa Integrazione.
1.3. Con il terzo motivo lamenta l'errata quantificazione della pretesa in quanto la somma oggetto di condanna sarebbe stata determinata “in modo affatto corretto ed obiettivo, essendo peraltro carente la base di calcolo, stante l'assenza di retribuzione e l'assenza di un rapporto di lavoro in atto”.
1.4. In via preliminare, eccepisce l'improcedibilità Controparte_2
dell'impugnazione per aver l omesso di notificare il ricorso in appello Pt_1
con istanza sospensiva, e i decreti di fissazione delle udienze inibitoria e di merito.
1.5. Con il primo motivo di gravame incidentale “condizionato” (alla ritenuta ammissibilità dell'appello principale), lamenta Controparte_2
l'omessa pronuncia sull'eccezione di infondatezza della domanda proposta dall'odierno appellato per l'inconfigurabilità di un rapporto di lavoro tra le parti durante la collocazione del lavoratore in Cassa Integrazione Guadagni e la sua partecipazione a progetti di lavori socialmente utili.
Rileva che, nel verbale di accordo sindacale dell'11.11.1996, le parti avevano precisato che la revoca dei licenziamenti intimati dalla società a conclusione della procedura di mobilità non avrebbe dato luogo ad alcuna ripresa dei rapporti di lavoro e che, di conseguenza, i lavoratori non dovevano considerarsi a disposizione della società dopo la revoca del licenziamento. La sospensione e il differimento dell'efficacia del licenziamento avevano, dunque, natura di fictio iuris volta a garantire ai lavoratori interessati dalla procedura di mobilità la possibilità di beneficiare del trattamento di integrazione salariale straordinario.
Assume che, pertanto, non sussistendo un'ipotesi di “conservazione del posto di lavoro”, il lavoratore, per tutto il periodo di CIGS, aveva esclusivamente diritto alla erogazione del relativo trattamento economico e non anche alla corresponsione delle retribuzioni o del TFR.
Evidenzia che l'assunto è stato confermato sia dal Tribunale di
Siracusa nella controversia instaurata da altro collega dell'appellato, che dalla
Corte di Cassazione, con sentenza n. 5315/2009. Con tale pronuncia, in particolare, la Corte di legittimità ha confermato la correttezza delle argomentazioni rese dal Tribunale di Messina prima, e dalla Corte d'Appello di Messina poi, in un giudizio che aveva interessato altra società del gruppo ove i giudici avevano ritenuto che: “il ricalcolo del trattamento di fine CP_2
rapporto richiesto dai ricorrenti presuppone poi il riconoscimento di un prolungamento della durata del contratto, mentre, per i motivi già evidenziati, si deve ritenere la correttezza della decorrenza individuata dalla
costituita dall'entrata in vigore del D.L. 515/95 con il quale, venendo CP_2
disposta l'adibizione dei ricorrenti ai lavori socialmente utili, si apriva palesemente una nuova fase della controversia, incompatibile con l'ulteriore sospensione degli effetti del licenziamento”.
Premesso che al pari degli altri ex dipendenti Controparte_1
della addetti allo stabilimento di Siracusa, a far data dall'1.3.1996, è CP_2
stato impegnato, senza soluzione di continuità, in progetti di lavori socialmente utili, l'appellante ribadisce che deve escludersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della nel detto CP_2
periodo, presupposto necessario per l'insorgenza del diritto al pagamento del TFR. Precisa che, peraltro, la giurisprudenza è costante nell'escludere la riconducibilità dei lavori socialmente utili all'alveo della subordinazione.
1.6. Con il secondo motivo, si duole dell'omessa pronuncia in ordine alla eccezione di infondatezza della domanda per rinuncia del lavoratore alla retribuzione per l'intero periodo di CIGS.
Assume che il giudice avrebbe omesso di considerare il contenuto del verbale di accordo sindacale dell'11.11.1996, ove era previsto che: “La CP_3
non intenderà … assumere alcun obbligo retributivo nei loro confronti,
[...]
dal momento che il solo fine è di realizzare l'intervento della CIGS”. Precisa che il lavoratore era ben consapevole dell'accordo, atteso che lo stesso era stato allegato alla lettera del 12.11.1996 di revoca del precedente licenziamento e contestuale intimazione di un nuovo recesso alla cessazione della CIGS, ove, peraltro, era ribadito che l'azienda non avrebbe assunto alcun obbligo retributivo nei confronti del destinatario.
Sostiene, quindi, che il lavoratore avrebbe “accettato tacitamente la revoca dei licenziamenti collettivi senza ripresa dell'attività lavorativa al fine di poter beneficiare del trattamento di cassa integrazione guadagni e (che) ciò significava anche la rinuncia alla retribuzione” e, di conseguenza, avrebbe rinunciato anche al TRF che costituisce una forma di retribuzione differita.
A conferma di quanto sostenuto, l'appellante evidenzia che, con la sentenza n. 1429/2019, il Tribunale di Siracusa, in controversia analoga, ha rilevato che: “l'obiettivo primario dell'istituto della C.I.G.S. è quello di garantire il sostegno al reddito dei lavoratori nel periodo in cui l'impresa ove operano è soggetta a processi di riorganizzazione, ritualmente approvati dal
Ministero (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 25/10/2018, n. 1015, in Foro
Amministrativo (Il) 2018, 10, 1718); l'accordo tra organizzazioni sindacali e imprenditore che legittimi la sospensione delle prestazioni lavorative con obbligo di richiedere l'intervento della cassa integrazione guadagni, ha effetto nei confronti dei lavoratori interessati, qualora questi provvedano a ratificare l'operato dei rappresentanti sindacali, anche mediante comportamenti significativi (Cass., sez. lav., 18/05/1995, n. 5485; nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte è stata ritenuta sufficiente allo scopo la mancata impugnazione dei licenziamenti anteriormente intimati, la cui efficacia era stata sospesa nelle more del procedimento di ammissione alla Cigs); in tali casi sono possibili rimedi, concordati con l'intervento delle parti sociali e delle pubbliche autorità, volti a prolungare il rapporto di lavoro mediante la sospensione temporanea del licenziamento predetto e la prosecuzione della cassa integrazione (Cass., sez. lav., 16/12/1988, n. 6882),
e la sospensione dell'efficacia del licenziamento costituisce una finzione giuridica ai soli fini della corresponsione della c.i.g.s., e non concreta
l'ipotesi di vera e propria conservazione del rapporto di lavoro (Pretura
Torino, 17/01/1986, in giust. civ. 1986, i, 2287)”.
1.7. Con il terzo motivo di gravame incidentale, impugna la sentenza per aver ritenuto che il trattamento di integrazione salariale fruito dai lavoratori della impiegati presso lo stabilimento ex di Siracusa, CP_2 CP_5
nel periodo dall'1.3.1996 al 31.12.2016, fosse riconducile alla disciplina della
Cassa Integrazione Guadagni in deroga.
Citando autorevole dottrina, l'appellante deduce che le misure “in deroga” adottate da legislatore rispetto al sistema delineato dalla legge n.
223/1991 in tema di ammortizzatori sociali, possono ricondursi a tre tipologie: la prima consistente in una proroga dei termini oltre la durata prevista dalla legge n. 223 cit.; la seconda comportante un'estensione della platea dei soggetti beneficiari dell'intervento a sostegno del reddito;
la terza che comprende trattamenti esistenti ma “riadattati” per categorie di lavoratori in precedenza non protetti.
Precisa che il trattamento di integrazione salariale goduto dai dipendenti dello stabilimento di Siracusa, tra cui l'appellato
[...] rientra nella prima delle menzionate tipologie di strumenti in CP_1
deroga, ossia quella degli “ammortizzatori in proroga” che presuppongono il
“mantenimento del lavoratore all'interno dell'ammortizzatore sociale cui originariamente è stato ammesso” i cui termini di durata sono stati meramente prorogati per effetto di leggi e decreti ministeriali ad hoc. Sostiene che tale natura del trattamento risulta confermata dallo stesso lavoratore che, nel ricorso per decreto ingiuntivo, aveva affermato di essere rimasto in cassa integrazione guadagni straordinaria “in forza del susseguirsi di provvedimenti ministeriali di proroga del trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria, e anche in deroga, collegati ai lavori di pubblica utilità deliberati di anno in anno dal Comune di Siracusa”.
Critica l'assunto posto a fondamento del ricorso monitorio dal lavoratore per cui lo stesso sarebbe stato collocato in CIGS sino al 31.5.2003
e in CIGD dall'1.6.2003 al 31.12.2016. Rileva che tale affermazione, erroneamente mutuata dalla lettera di risposta trasmessa dall di Siracusa Pt_1
alla richiesta di liquidazione delle quote di TFR da parte di altro collega dell'odierno appellato, è stata correttamente contraddetta dal giudice di primo grado, il quale ha correttamente rilevato che: “la tesi dell secondo cui la Pt_1
natura “in deroga” della cassa integrazione guadagni percepita dalla CP_3
sarebbe ravvisabile soltanto a decorrere dal 2003, in conseguenza
[...]
della cessazione dello stabilimento di Siracusa e della risoluzione del rapporto di lavoro, non può essere condivisa. […] Né, tantomeno, vi sono elementi che attestano l'effettiva prosecuzione dell'attività presso lo stabilimento di Siracusa oltre la data dell'1.3.1994, considerando che, successivamente ai primi due anni di integrazione salariale, i lavoratori, per usufruire della cassa integrazione, sono stati impiegati nel progetto di Lavori socialmente utili elaborato dal Comune di Siracusa, secondo quanto richiesto dalla normativa transitoria e dal decreto ministeriale di autorizzazione ad usufruire del trattamento salariale oltre il termine biennale normativamente previsto”.
Assume che la prosecuzione della CIGS, con esclusiva proroga dei termini di durata, risulta provata: dall'accordo dell'11.11.1996; dalle domande di “proroga del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria” inoltrate al Ministero del lavoro annualmente (fino a tutto il
2016 compreso), nelle quali la società ha chiesto espressamente l'ammissione al beneficio della CIGS in base alle disposizioni richiamate nel verbale di accordo ministeriale dell'11.11.1996, con proroga dei termini di durata a seguito della programmazione di lavori di pubblica utilità da parte del
Comune di Siracusa;
dalla conforme motivazione contenuta nei decreti ministeriali, che hanno autorizzato la ininterrotta fruizione di prestazioni di
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, con richiamo testuale alle medesime disposizioni contenute nelle domande di cassa e nel pregresso verbale di accordo sindacale siglato avanti al ministero;
dall'ininterrotto pagamento del contributo addizionale del 4% previsto dalla legge a carico delle società che fruiscono delle prestazioni di CIGS, al cui costo il datore di lavoro è appunto chiamato a concorrere nella anzidetta misura percentuale, a differenza delle prestazioni di CIG “in deroga”, che sono prive di oneri a carico delle aziende e ad esclusivo carico degli appositi fondi regionali fissati annualmente;
dal pagamento effettuato dalla stessa sede di Siracusa dell Pt_1
delle quote di TFR maturate successivamente al 30 maggio 2003, in favore di numerosi altri dipendenti di non più sospesi in CIGS. Controparte_3
Sostiene che il mutamento di natura delle integrazioni salariali fruite non trova alcun riscontro legislativo e, anzi, tutte le disposizioni che, nel corso degli anni, hanno regolato il trattamento oggetto di giudizio provano, di contro, che i dipendenti, sono stati ininterrottamente sospesi dal 1994 e collocati in CIGS. Precisato che il TFR rivendicato da è, quindi, Controparte_1
maturato in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, afferma che l'emolumento in questione deve essere posto a carico dell'ente previdenziale, in applicazione diretta dell'art. 2 della legge n. 464/1972, che stabilisce: “Per
i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono chiedere il rimborso alla cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità (ora TFR), corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto”.
1.8. Con il quarto motivo di gravame censura la sentenza di primo grado per aver omesso di accertare e dichiarare che la ritenuta modifica della natura dell'ammortizzatore sociale (da CIGS a CIGD) avesse fatto acquisire efficacia anticipata ai licenziamenti alla scadenza del periodo di CIGS, per effetto delle previsioni di cui all'accordo sindacale stipulato in sede
Ministeriale l'11.11.1996, con la conseguenza che nessun credito per TFR poteva essere rivendicato nei confronti di essa stessa società appellante.
1.9. Con il quinto motivo, eccepisce il vizio di ultra petizione, in quanto il Tribunale avrebbe affermato che il trattamento salariale goduto da aveva acquisito natura di Cassa Integrazione in Controparte_1
deroga a far data dal 1996, sebbene lo stesso lavoratore avesse chiesto l'accertamento dall'1.6.2003.
Contesta in ogni caso la relativa statuizione, deducendo che il mutamento di natura dell'ammortizzatore sociale in questione può, tutt'al più, riconoscersi a far data dell'entrata in vigore del d.l. n. 185/2008, conv. in legge n. 2/2009, che ha istituito la CIGD, ovvero, in subordine, dall'1.6.2003, come richiesto da controparte, con TFR gravante sull o in alternativa sul Pt_1
Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
1.10. Nel costituirsi, ha proposto appello Controparte_1
incidentale condizionato, notificato in data successiva alla prima udienza. In particolare, in caso di accoglimento del primo motivo di gravame proposto dall chiede condannarsi la al pagamento del TFR Pt_1 Controparte_2
maturato nel periodo dall'1.6.2003 al 31.12.2016.
1.11. Il secondo motivo di gravame è condizionato all'accoglimento del motivo d'appello proposto da relativo alla errata qualificazione della CP_2
natura dell'ammortizzatore sociale fruito. Chiede, nel caso in cui la Corte ritenesse di qualificare il trattamento in termini di CIGS, porsi a carico dell il pagamento del TFR ai sensi dell'art. 2 della legge n. 464/1972, Pt_1
ratione temporis applicabile.
2.L'appello principale è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Il presente giudizio ha a oggetto il diritto di di Controparte_1
percepire il TFR dall'INPS (o alternativamente dal datore di lavoro) per il periodo dall'1.6.2003 al 31.12.2016 nel quale lo stesso, quale dipendente di ha usufruito della cassa integrazione in deroga ed è stato impiegato in CP_2
un programma di lavori socialmente utili presso il Comune di Siracusa.
Come esattamente ritenuto dal giudice di primo grado, nella fattispecie in esame ricorre una ipotesi di Cassa integrazione in deroga concessa, oltre i termini previsti per la Cassa Integrazione Straordinaria, con apposito provvedimento ministeriale e poi prorogata sempre con provvedimenti del Ministero del lavoro.
Il giudice ha ritenuto che il TFR maturato nel periodo di CIGS in deroga non può gravare sul datore di lavoro atteso che tale scelta sarebbe in contrasto con la ratio dell'intervento legislativo, gravando i datori di lavoro che abbiano cessato l'attività nello stabilimento di oneri superiori rispetto a quelli derivanti dall'accesso agli strumenti non in deroga, a fronte della mancata prestazione lavorativa. In assenza di una specifica disciplina prevista per la Cassa integrazione guadagni in deroga, il primo giudice ha ritenuto che debbano applicarsi in via analogica le norme previste per la Cassa integrazione ordinaria e Straordinaria con conseguente onere di pagamento del TFR a carico dell . Pt_1
Ritiene il collegio che tale conclusione non possa condividersi. La Cassa integrazione guadagni in deroga viene concessa in base ad accordi in sede ministeriale con impiego di fondi di volta in volta stanziati ed è distinta dalla
Cassa integrazione Straordinaria la quale ha una natura previdenziale ed è finanziata da contributi versati da parte dei datori di lavoro all' . Pt_1
In ipotesi di Cassa integrazione guadagni straordinaria trovano applicazione l'art. 2120 c 3 cod. civ., secondo il quale “In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma
l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro” e l'art. 2 comma 2 della L n. 464/1972
a norma del quale “Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto”.
Occorre verificare se la disciplina di cui all'art. 2120 c.c. e dell'art. 2 c. 2 della
L 464/1977 trovi applicazione anche per il periodo di Cassa integrazione in deroga.
La questione dell'obbligo del versamento del TFR dovuto ai lavoratori per il periodo di ammissione alla Cassa integrazione in deroga è stata di recente esaminata dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 25838/2022 (e altre di contenuto analogo
Cass. nn. 25840, 25841, 25843, 25844, 25846, 25847 del 2022, n. 19640/2023) relativa ai dipendenti di una società fallita, già ammessa alla CIG in deroga.
Con tale pronuncia la Corte, dopo avere ricostruito la disciplina in tema di
TFR dovuto ai lavoratori per il periodo di Cassa integrazione straordinaria per la quale trovano applicazione l'art. 2120 c. 3 cc e l'art. 2 c. 2 della L. n. 464 del 1972, con onere a carico della Cassa integrazione guadagni di corrispondere il TFR al lavoratore che al termine del periodo di integrazione salariale non venga rioccupato nella stessa azienda, ha poi espressamente esaminato la questione della applicabilità di tale normativa in ipotesi di Cassa integrazione in deroga. La Corte ha ritenuto, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella qui in esame, che in ipotesi di Cassa integrazione guadagni in deroga si applica l'art. 2120 c. 3 e, dunque il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto per il periodo di integrazione salariale. Tuttavia, l'onere di pagare il TFR al lavoratore licenziato grava non sul datore di lavoro ma a carico Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dai principi affermati dalla
Suprema Corte. La Cassa integrazione in deroga rientra nella fattispecie di cui all'art. 2120 c 3 del codice civile, consistendo in una sospensione dell'attività lavorativa per la quale è prevista l'integrazione salariale, come espressamente previsto dalla norma citata.
Tuttavia, il pagamento non può gravare sull , in difetto di una specifica Pt_1
norma al riguardo, ma deve gravare sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale viene finanziata la misura di integrazione salariale in deroga.
Tale disciplina, diversa da quella applicabile alla Cassa integrazione ordinaria e straordinaria deriva dalla diversa natura degli interventi di integrazione salariale: la
Cassa integrazione ordinaria e straordinaria viene finanziata dai contributi versati dai datori di lavoro, la Cassa in deroga è concessa dal Ministero del lavoro di volta in volta, in considerazione delle risorse disponibili, quando non ricorrono le condizioni della Cassa integrazione ordinaria e straordinaria ed è strumento finanziato in via esclusiva dallo Stato e non da versamenti contributivi.
Alla stregua di quanto sopra deve concludersi che la domanda proposta da nei confronti dell è infondata, assorbiti gli altri motivi Controparte_1 Pt_1
di appello. 2.2.Il lavoratore ha proposto con la memoria di costituzione appello incidentale nei confronti del datore di lavoro, condizionato all'accoglimento dell'appello principale e, tuttavia, non ha notificato l'appello prima dell'udienza.
L'istanza di rimessione in termini non può trovare accoglimento e la notifica tardiva determina l'improcedibilità dell'appello (Cassazione civile , sez. lav. 19/10/2017 n.
24742).
Tuttavia, l'appello incidentale può valere comunque a norma dell'art. 346
c.p.c. come riproposizione della domanda non accolta idonea a rimettere in discussione la titolarità passiva dell'obbligazione da parte del lavoratore vittorioso
(Cassazione civile, sez. un., 29/7/2002, n. 11202; si veda anche Cassazione civile, sez. un., 19/4/2016, n. 7700 e per una valutazione critica Cassazione civile sez. lav. -
06/02/2024, n. 3358).
La domanda nei confronti di anche se ammissibile, è Controparte_2
tuttavia infondata per le medesime ragioni sopra esposte, gravando l'onere del TFR a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione costituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In definitiva, l'appello dell deve essere accolto e la domanda di Pt_1 [...]
deve essere rigettata. CP_1
3.Le spese processuali di entrambi i gradi possono compensarsi in considerazione della complessità della materia, la novità delle questioni trattate e l'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello principale e, per l'effetto, rigetta la domanda di nei confronti dell , Controparte_1 Pt_1
rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
Controparte_2
compensa le spese processuali di entrambi i gradi. Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 798/2021 R.G. promosso
DA
Parte_1
), in persona del presidente pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Ivano Marcedone e Maria
Rosaria Battiato;
Appellante e appellato incidentale
CONTRO
), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Pasqua e Gabriele Pasqua;
Appellato
), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Rocco di Torrepadula, Luca Scarnato e Giuseppina Vanessa Neri;
Appellata e appellante incidentale OGGETTO: appello – opposizione a decreto ingiuntivo – TFR in
Cassa Integrazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 72/2021 del 19.1.2021, il giudice del lavoro del
Tribunale di Siracusa, in accoglimento dell'opposizione proposta da CP_2
revocava il decreto ingiuntivo n. 1280/2019, chiesto e ottenuto da
[...]
per il pagamento di € 25.904,10, a titolo di TFR Controparte_1
maturato dall'1.6.2003 al 31.12.2016, periodo durante il quale aveva goduto del trattamento di Cassa Integrazione e condannava l al pagamento della Pt_1
suddetta somma in favore del lavoratore.
Osservava, preliminarmente, che oggetto del giudizio era l'accertamento della natura del trattamento di integrazione salariale (Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria o in deroga) goduto dal lavoratore.
Rilevava, anzitutto, che la CIGS, trattamento volto al sostegno del reddito dei lavoratori interessati da procedure di mobilità e finalizzato a evitare – sia pure temporaneamente – la cessazione dei rapporti di lavoro, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 223/1991, aveva una durata limitata di dodici mesi, eccezionalmente prorogabile, per ulteriori dodici mesi.
Precisava che l'art. 1, comma 9 della legge n. 223/1991 (come modificato dall'art. 4, comma 35 del D.L. n.510/1996, conv. con mod. nella L. n.
608/1996) ratione temporis applicabile, aveva fissato in trentasei mesi, nell'arco di un quinquennio, la durata massima del trattamento in questione, tenuto conto delle ipotesi di CIGS disposte dalla legge per i lavoratori edili del Mezzogiorno.
Aggiungeva, quindi, che le esigenze di proroga e di estensione dei trattamenti avevano reso necessaria una riforma organica degli ammortizzatori sociali che, tuttavia, non era mai stata realizzata concretamente anche per effetto di un uso costante della Cassa Integrazione in deroga per gestire le crisi aziendali fuoriuscite dai limiti massimi di intervento della CIGS, sulla base della possibilità, rinnovata annualmente dal legislatore, di prorogare il trattamento straordinario di integrazione salariale nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda, di un settore o di uno o più stabilimenti della stessa, fino a 12 mesi (normativamente prorogati di anno in anno, senza un limite di tempo prestabilito), nell'ambito di programmi finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori laddove il Ministero del Lavoro avesse accertato, nei primi 12 mesi, il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali.
Definiva la Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD) come “quel complesso di trattamenti di sostegno del reddito del lavoratore modellati sulla base di quelli previsti nella Legge n. 223/1991 per la CIGS, ma che, tuttavia, derogano ai relativi presupposti sia ampliando la sfera dei destinatari dell'erogazione, che per la durata del trattamento, e che risulta legittimata da norme transitorie oltre che finanziata da risorse stabilite di vola in volta per l'attuazione di progetti di reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro anche mediante il loro impiego in lavori socialmente utili”.
Osservava che, nel caso di specie, il trattamento di integrazione salariale percepito dai dipendenti della si collocava nel Controparte_3
quadro delle disposizioni normative adottate, dal 1996 al 2016, per rispondere ad esigenze urgenti in materia occupazionale, sia attraverso la concessione annuale di trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, che attraverso la proroga dei trattamenti già concessi in favore delle aziende in crisi, consentendo di prolungare i periodi di fruizione dalla CIGS, anche in deroga ai limiti sanciti dalla legge n. 223/1991. Precisava che la società CP_3
al fine di usufruire della CIGS nel periodo compreso tra il 1994 e il
[...]
1996, aveva, in un primo momento, differito l'efficacia del primo licenziamento intimato al personale dello stabilimento di Siracusa per cessata attività e, successivamente, revocato lo stesso, intimandone, contestualmente, un secondo, che avrebbe avuto efficacia al termine dell'intervento della CIGS.
Riteneva che il trattamento fruito dai dipendenti della avesse CP_2
natura di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, che sebbene modellata sui presupposti normativi contenuti nella legge n. 223/1991 per le modalità di attuazione e durata del trattamento economico, se ne discostava in base al settore e alle esigenze specifiche.
Disattendeva l'assunto dell secondo cui la natura “in deroga” della Pt_1
cassa sarebbe stata ravvisabile a decorrere dal 2003, giacché la ricostruzione dei fatti escludeva la risoluzione del rapporto di lavoro in corrispondenza della chiusura dello Stabilimento di Siracusa, atteso che con decreto del
27.5.2003, il Ministero del Lavoro, come per gli anni precedenti (dal 1996 al
2002), aveva decretato la proroga fino al 31.12.2003 del trattamento straordinario di integrazione salariale “anche in deroga alla normativa vigente” e non vi erano elementi attestanti l'effettiva prosecuzione dell'attività presso lo stabilimento di Siracusa oltre la data dell'1.3.1994, tenuto, altresì, conto del fatto che i lavoratori, per usufruire del trattamento, erano stati impiegati in un progetto di lavori socialmente utili elaborato dal
Comune di Siracusa.
Quanto al soggetto tenuto al pagamento del TFR maturato nel periodo di CIGD, il giudice richiamava, anzitutto, la sentenza n.805/2015, con la quale il Tribunale di Brindisi, in assenza di norme e di giurisprudenza sul punto, aveva riconosciuto ai lavoratori il diritto al pagamento del TFR, con onere a carico dell , nelle ipotesi di mancata ripresa Controparte_4
dell'attività lavorativa, mediante un'interpretazione estensiva del concetto di
“integrazione salariale” di cui all'art. 2120 c.c., conforme alla ratio delle previsioni in tema di integrazioni salariali in deroga.
Evidenziava che la suddetta impostazione era stata avvalorata dalla
Corte di Cassazione che, ritenendo implicitamente applicabili i principi della cassa integrazione straordinaria, aveva affermato che il trattamento di fine rapporto maturato dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale in deroga gravava esclusivamente sull allorché, dopo la sospensione, non vi Pt_1
fosse stata ripresa dell'attività lavorativa (cfr. Cass. n. 22993/2020).
In applicazione dei suddetti principi, affermava che le quote di TFR maturate durante la sospensione del cessato rapporto di lavoro da
[...]
dovevano essere corrisposte dall e ciò anche in forza CP_1 Pt_1
dell'autorizzazione a procedere al pagamento diretto della cassa integrazione concessa dal Ministero del Lavoro nell'ambito dei successivi decreti con i quali era stata prorogata la fruizione dell'ammortizzatore sociale sino al
31.12.2016.
Appellava la citata sentenza l con atto depositato l'8.7.2021. Si Pt_1
costituiva in giudizio il 20.1.2022 proponendo appello incidentale CP_2
condizionato notificato alle controparti nella medesima data. Anche
[...]
nel costituirsi il 21.1.2022, proponeva appello incidentale CP_1
condizionato, che veniva notificato il 23.5.2023 oltre la prima udienza, in difetto della chiesta autorizzazione.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l' censura la sentenza per la Pt_1
errata individuazione del soggetto onerato del pagamento del TFR in favore dei dipendenti beneficiari del trattamento di Cassa Integrazione in deroga.
Contesta, anzitutto, il richiamo alla sentenza del Tribunale di Brindisi
“concettualmente errata nei contenuti motivazionali e nelle conclusioni a cui perviene” e, peraltro, dichiarata “nulla” dalla Corte d'Appello di Lecce con sentenza n. 789/2016. Critica la sentenza appellata nella parte in cui il giudice ha ritenuto che
“la cassa integrazione guadagni in deroga può, pertanto, essere definita come quel complesso di trattamenti di sostegno del reddito del lavoratore modellati sulla base di quelli previsti nella Legge n. 223/1991 per la CIGS”.
Premesso che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, i due istituti sono ontologicamente differenti, assume che il disposto dell'art. 2, comma 2 della legge n. 464/1972, che pone a carico dell'ente previdenziale il pagamento delle quote di TFR maturato in ipotesi di CIGS in caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, ha carattere di norma speciale e, atteso il divieto di cui all'art. 14 delle preleggi, non può trovare applicazione in via analogica alla diversa ipotesi di sospensione del rapporto con intervento della CIGD, peraltro non finanziata da risorse di natura contributiva. Precisa che, sul punto, a seguito di interrogazione parlamentare del 4.2.2015, il
Ministero del Lavoro ha chiarito: “occorre precisare che la legge n. 464 del
1972, avendo carattere di norma speciale, non può trovare applicazione in via analogica all'ipotesi di sospensione del rapporto con intervento della
CIG in deroga. Pertanto, un accoglimento delle istanze sottese al presente atto parlamentare non può prescindere da uno specifico intervento normativo per il quale occorre reperire la necessaria copertura finanziaria;
da ultimo, in relazione a quanto sostenuto nel presente atto parlamentare, occorre precisare che il versamento del contributo addizionale di cui all'art. 8 della legge 160 del 1988 durante il trattamento di integrazione salariale non è in alcun modo collegato all'eventuale diritto al rimborso delle quote di tfr maturate. Tale versamento è, infatti, comunque dovuto da tutte le aziende che accedono ai trattamenti di integrazione salariale orinaria, straordinaria e in deroga”.
Atteso che il trattamento in deroga è corrisposto ai lavoratori attingendo da predeterminati stanziamenti del Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito presso il Ministero del lavoro ex d.l. n.148/1993, convertito in legge n. 236/1993 (oggi Fondo sociale per l'occupazione e formazione, istituito presso il ministero del lavoro ai sensi del d.l. n.
185/2008), le cui risorse risultano destinate al finanziamento delle sole prestazioni in deroga di volta in volta concesse, sostiene che, in assenza di uno specifico stanziamento finanziario, nessuna quota di TFR può ritenersi dovuta da parte di esso stesso ente previdenziale.
1.2. Con il secondo motivo, in subordine, assume che nulla sarebbe dovuto al lavoratore appellato nel biennio 2015/2016 attesa l'abrogazione dell'art. 2 della legge n. 464/1972 ad opera del d.lgs. n. 148/2015 del
14.9.2015, che ha posto definitivamente a carico del datore di lavoro il pagamento del TFR anche per i periodi di Cassa Integrazione.
1.3. Con il terzo motivo lamenta l'errata quantificazione della pretesa in quanto la somma oggetto di condanna sarebbe stata determinata “in modo affatto corretto ed obiettivo, essendo peraltro carente la base di calcolo, stante l'assenza di retribuzione e l'assenza di un rapporto di lavoro in atto”.
1.4. In via preliminare, eccepisce l'improcedibilità Controparte_2
dell'impugnazione per aver l omesso di notificare il ricorso in appello Pt_1
con istanza sospensiva, e i decreti di fissazione delle udienze inibitoria e di merito.
1.5. Con il primo motivo di gravame incidentale “condizionato” (alla ritenuta ammissibilità dell'appello principale), lamenta Controparte_2
l'omessa pronuncia sull'eccezione di infondatezza della domanda proposta dall'odierno appellato per l'inconfigurabilità di un rapporto di lavoro tra le parti durante la collocazione del lavoratore in Cassa Integrazione Guadagni e la sua partecipazione a progetti di lavori socialmente utili.
Rileva che, nel verbale di accordo sindacale dell'11.11.1996, le parti avevano precisato che la revoca dei licenziamenti intimati dalla società a conclusione della procedura di mobilità non avrebbe dato luogo ad alcuna ripresa dei rapporti di lavoro e che, di conseguenza, i lavoratori non dovevano considerarsi a disposizione della società dopo la revoca del licenziamento. La sospensione e il differimento dell'efficacia del licenziamento avevano, dunque, natura di fictio iuris volta a garantire ai lavoratori interessati dalla procedura di mobilità la possibilità di beneficiare del trattamento di integrazione salariale straordinario.
Assume che, pertanto, non sussistendo un'ipotesi di “conservazione del posto di lavoro”, il lavoratore, per tutto il periodo di CIGS, aveva esclusivamente diritto alla erogazione del relativo trattamento economico e non anche alla corresponsione delle retribuzioni o del TFR.
Evidenzia che l'assunto è stato confermato sia dal Tribunale di
Siracusa nella controversia instaurata da altro collega dell'appellato, che dalla
Corte di Cassazione, con sentenza n. 5315/2009. Con tale pronuncia, in particolare, la Corte di legittimità ha confermato la correttezza delle argomentazioni rese dal Tribunale di Messina prima, e dalla Corte d'Appello di Messina poi, in un giudizio che aveva interessato altra società del gruppo ove i giudici avevano ritenuto che: “il ricalcolo del trattamento di fine CP_2
rapporto richiesto dai ricorrenti presuppone poi il riconoscimento di un prolungamento della durata del contratto, mentre, per i motivi già evidenziati, si deve ritenere la correttezza della decorrenza individuata dalla
costituita dall'entrata in vigore del D.L. 515/95 con il quale, venendo CP_2
disposta l'adibizione dei ricorrenti ai lavori socialmente utili, si apriva palesemente una nuova fase della controversia, incompatibile con l'ulteriore sospensione degli effetti del licenziamento”.
Premesso che al pari degli altri ex dipendenti Controparte_1
della addetti allo stabilimento di Siracusa, a far data dall'1.3.1996, è CP_2
stato impegnato, senza soluzione di continuità, in progetti di lavori socialmente utili, l'appellante ribadisce che deve escludersi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della nel detto CP_2
periodo, presupposto necessario per l'insorgenza del diritto al pagamento del TFR. Precisa che, peraltro, la giurisprudenza è costante nell'escludere la riconducibilità dei lavori socialmente utili all'alveo della subordinazione.
1.6. Con il secondo motivo, si duole dell'omessa pronuncia in ordine alla eccezione di infondatezza della domanda per rinuncia del lavoratore alla retribuzione per l'intero periodo di CIGS.
Assume che il giudice avrebbe omesso di considerare il contenuto del verbale di accordo sindacale dell'11.11.1996, ove era previsto che: “La CP_3
non intenderà … assumere alcun obbligo retributivo nei loro confronti,
[...]
dal momento che il solo fine è di realizzare l'intervento della CIGS”. Precisa che il lavoratore era ben consapevole dell'accordo, atteso che lo stesso era stato allegato alla lettera del 12.11.1996 di revoca del precedente licenziamento e contestuale intimazione di un nuovo recesso alla cessazione della CIGS, ove, peraltro, era ribadito che l'azienda non avrebbe assunto alcun obbligo retributivo nei confronti del destinatario.
Sostiene, quindi, che il lavoratore avrebbe “accettato tacitamente la revoca dei licenziamenti collettivi senza ripresa dell'attività lavorativa al fine di poter beneficiare del trattamento di cassa integrazione guadagni e (che) ciò significava anche la rinuncia alla retribuzione” e, di conseguenza, avrebbe rinunciato anche al TRF che costituisce una forma di retribuzione differita.
A conferma di quanto sostenuto, l'appellante evidenzia che, con la sentenza n. 1429/2019, il Tribunale di Siracusa, in controversia analoga, ha rilevato che: “l'obiettivo primario dell'istituto della C.I.G.S. è quello di garantire il sostegno al reddito dei lavoratori nel periodo in cui l'impresa ove operano è soggetta a processi di riorganizzazione, ritualmente approvati dal
Ministero (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 25/10/2018, n. 1015, in Foro
Amministrativo (Il) 2018, 10, 1718); l'accordo tra organizzazioni sindacali e imprenditore che legittimi la sospensione delle prestazioni lavorative con obbligo di richiedere l'intervento della cassa integrazione guadagni, ha effetto nei confronti dei lavoratori interessati, qualora questi provvedano a ratificare l'operato dei rappresentanti sindacali, anche mediante comportamenti significativi (Cass., sez. lav., 18/05/1995, n. 5485; nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte è stata ritenuta sufficiente allo scopo la mancata impugnazione dei licenziamenti anteriormente intimati, la cui efficacia era stata sospesa nelle more del procedimento di ammissione alla Cigs); in tali casi sono possibili rimedi, concordati con l'intervento delle parti sociali e delle pubbliche autorità, volti a prolungare il rapporto di lavoro mediante la sospensione temporanea del licenziamento predetto e la prosecuzione della cassa integrazione (Cass., sez. lav., 16/12/1988, n. 6882),
e la sospensione dell'efficacia del licenziamento costituisce una finzione giuridica ai soli fini della corresponsione della c.i.g.s., e non concreta
l'ipotesi di vera e propria conservazione del rapporto di lavoro (Pretura
Torino, 17/01/1986, in giust. civ. 1986, i, 2287)”.
1.7. Con il terzo motivo di gravame incidentale, impugna la sentenza per aver ritenuto che il trattamento di integrazione salariale fruito dai lavoratori della impiegati presso lo stabilimento ex di Siracusa, CP_2 CP_5
nel periodo dall'1.3.1996 al 31.12.2016, fosse riconducile alla disciplina della
Cassa Integrazione Guadagni in deroga.
Citando autorevole dottrina, l'appellante deduce che le misure “in deroga” adottate da legislatore rispetto al sistema delineato dalla legge n.
223/1991 in tema di ammortizzatori sociali, possono ricondursi a tre tipologie: la prima consistente in una proroga dei termini oltre la durata prevista dalla legge n. 223 cit.; la seconda comportante un'estensione della platea dei soggetti beneficiari dell'intervento a sostegno del reddito;
la terza che comprende trattamenti esistenti ma “riadattati” per categorie di lavoratori in precedenza non protetti.
Precisa che il trattamento di integrazione salariale goduto dai dipendenti dello stabilimento di Siracusa, tra cui l'appellato
[...] rientra nella prima delle menzionate tipologie di strumenti in CP_1
deroga, ossia quella degli “ammortizzatori in proroga” che presuppongono il
“mantenimento del lavoratore all'interno dell'ammortizzatore sociale cui originariamente è stato ammesso” i cui termini di durata sono stati meramente prorogati per effetto di leggi e decreti ministeriali ad hoc. Sostiene che tale natura del trattamento risulta confermata dallo stesso lavoratore che, nel ricorso per decreto ingiuntivo, aveva affermato di essere rimasto in cassa integrazione guadagni straordinaria “in forza del susseguirsi di provvedimenti ministeriali di proroga del trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria, e anche in deroga, collegati ai lavori di pubblica utilità deliberati di anno in anno dal Comune di Siracusa”.
Critica l'assunto posto a fondamento del ricorso monitorio dal lavoratore per cui lo stesso sarebbe stato collocato in CIGS sino al 31.5.2003
e in CIGD dall'1.6.2003 al 31.12.2016. Rileva che tale affermazione, erroneamente mutuata dalla lettera di risposta trasmessa dall di Siracusa Pt_1
alla richiesta di liquidazione delle quote di TFR da parte di altro collega dell'odierno appellato, è stata correttamente contraddetta dal giudice di primo grado, il quale ha correttamente rilevato che: “la tesi dell secondo cui la Pt_1
natura “in deroga” della cassa integrazione guadagni percepita dalla CP_3
sarebbe ravvisabile soltanto a decorrere dal 2003, in conseguenza
[...]
della cessazione dello stabilimento di Siracusa e della risoluzione del rapporto di lavoro, non può essere condivisa. […] Né, tantomeno, vi sono elementi che attestano l'effettiva prosecuzione dell'attività presso lo stabilimento di Siracusa oltre la data dell'1.3.1994, considerando che, successivamente ai primi due anni di integrazione salariale, i lavoratori, per usufruire della cassa integrazione, sono stati impiegati nel progetto di Lavori socialmente utili elaborato dal Comune di Siracusa, secondo quanto richiesto dalla normativa transitoria e dal decreto ministeriale di autorizzazione ad usufruire del trattamento salariale oltre il termine biennale normativamente previsto”.
Assume che la prosecuzione della CIGS, con esclusiva proroga dei termini di durata, risulta provata: dall'accordo dell'11.11.1996; dalle domande di “proroga del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria” inoltrate al Ministero del lavoro annualmente (fino a tutto il
2016 compreso), nelle quali la società ha chiesto espressamente l'ammissione al beneficio della CIGS in base alle disposizioni richiamate nel verbale di accordo ministeriale dell'11.11.1996, con proroga dei termini di durata a seguito della programmazione di lavori di pubblica utilità da parte del
Comune di Siracusa;
dalla conforme motivazione contenuta nei decreti ministeriali, che hanno autorizzato la ininterrotta fruizione di prestazioni di
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, con richiamo testuale alle medesime disposizioni contenute nelle domande di cassa e nel pregresso verbale di accordo sindacale siglato avanti al ministero;
dall'ininterrotto pagamento del contributo addizionale del 4% previsto dalla legge a carico delle società che fruiscono delle prestazioni di CIGS, al cui costo il datore di lavoro è appunto chiamato a concorrere nella anzidetta misura percentuale, a differenza delle prestazioni di CIG “in deroga”, che sono prive di oneri a carico delle aziende e ad esclusivo carico degli appositi fondi regionali fissati annualmente;
dal pagamento effettuato dalla stessa sede di Siracusa dell Pt_1
delle quote di TFR maturate successivamente al 30 maggio 2003, in favore di numerosi altri dipendenti di non più sospesi in CIGS. Controparte_3
Sostiene che il mutamento di natura delle integrazioni salariali fruite non trova alcun riscontro legislativo e, anzi, tutte le disposizioni che, nel corso degli anni, hanno regolato il trattamento oggetto di giudizio provano, di contro, che i dipendenti, sono stati ininterrottamente sospesi dal 1994 e collocati in CIGS. Precisato che il TFR rivendicato da è, quindi, Controparte_1
maturato in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, afferma che l'emolumento in questione deve essere posto a carico dell'ente previdenziale, in applicazione diretta dell'art. 2 della legge n. 464/1972, che stabilisce: “Per
i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono chiedere il rimborso alla cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità (ora TFR), corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto”.
1.8. Con il quarto motivo di gravame censura la sentenza di primo grado per aver omesso di accertare e dichiarare che la ritenuta modifica della natura dell'ammortizzatore sociale (da CIGS a CIGD) avesse fatto acquisire efficacia anticipata ai licenziamenti alla scadenza del periodo di CIGS, per effetto delle previsioni di cui all'accordo sindacale stipulato in sede
Ministeriale l'11.11.1996, con la conseguenza che nessun credito per TFR poteva essere rivendicato nei confronti di essa stessa società appellante.
1.9. Con il quinto motivo, eccepisce il vizio di ultra petizione, in quanto il Tribunale avrebbe affermato che il trattamento salariale goduto da aveva acquisito natura di Cassa Integrazione in Controparte_1
deroga a far data dal 1996, sebbene lo stesso lavoratore avesse chiesto l'accertamento dall'1.6.2003.
Contesta in ogni caso la relativa statuizione, deducendo che il mutamento di natura dell'ammortizzatore sociale in questione può, tutt'al più, riconoscersi a far data dell'entrata in vigore del d.l. n. 185/2008, conv. in legge n. 2/2009, che ha istituito la CIGD, ovvero, in subordine, dall'1.6.2003, come richiesto da controparte, con TFR gravante sull o in alternativa sul Pt_1
Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
1.10. Nel costituirsi, ha proposto appello Controparte_1
incidentale condizionato, notificato in data successiva alla prima udienza. In particolare, in caso di accoglimento del primo motivo di gravame proposto dall chiede condannarsi la al pagamento del TFR Pt_1 Controparte_2
maturato nel periodo dall'1.6.2003 al 31.12.2016.
1.11. Il secondo motivo di gravame è condizionato all'accoglimento del motivo d'appello proposto da relativo alla errata qualificazione della CP_2
natura dell'ammortizzatore sociale fruito. Chiede, nel caso in cui la Corte ritenesse di qualificare il trattamento in termini di CIGS, porsi a carico dell il pagamento del TFR ai sensi dell'art. 2 della legge n. 464/1972, Pt_1
ratione temporis applicabile.
2.L'appello principale è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Il presente giudizio ha a oggetto il diritto di di Controparte_1
percepire il TFR dall'INPS (o alternativamente dal datore di lavoro) per il periodo dall'1.6.2003 al 31.12.2016 nel quale lo stesso, quale dipendente di ha usufruito della cassa integrazione in deroga ed è stato impiegato in CP_2
un programma di lavori socialmente utili presso il Comune di Siracusa.
Come esattamente ritenuto dal giudice di primo grado, nella fattispecie in esame ricorre una ipotesi di Cassa integrazione in deroga concessa, oltre i termini previsti per la Cassa Integrazione Straordinaria, con apposito provvedimento ministeriale e poi prorogata sempre con provvedimenti del Ministero del lavoro.
Il giudice ha ritenuto che il TFR maturato nel periodo di CIGS in deroga non può gravare sul datore di lavoro atteso che tale scelta sarebbe in contrasto con la ratio dell'intervento legislativo, gravando i datori di lavoro che abbiano cessato l'attività nello stabilimento di oneri superiori rispetto a quelli derivanti dall'accesso agli strumenti non in deroga, a fronte della mancata prestazione lavorativa. In assenza di una specifica disciplina prevista per la Cassa integrazione guadagni in deroga, il primo giudice ha ritenuto che debbano applicarsi in via analogica le norme previste per la Cassa integrazione ordinaria e Straordinaria con conseguente onere di pagamento del TFR a carico dell . Pt_1
Ritiene il collegio che tale conclusione non possa condividersi. La Cassa integrazione guadagni in deroga viene concessa in base ad accordi in sede ministeriale con impiego di fondi di volta in volta stanziati ed è distinta dalla
Cassa integrazione Straordinaria la quale ha una natura previdenziale ed è finanziata da contributi versati da parte dei datori di lavoro all' . Pt_1
In ipotesi di Cassa integrazione guadagni straordinaria trovano applicazione l'art. 2120 c 3 cod. civ., secondo il quale “In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma
l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro” e l'art. 2 comma 2 della L n. 464/1972
a norma del quale “Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto”.
Occorre verificare se la disciplina di cui all'art. 2120 c.c. e dell'art. 2 c. 2 della
L 464/1977 trovi applicazione anche per il periodo di Cassa integrazione in deroga.
La questione dell'obbligo del versamento del TFR dovuto ai lavoratori per il periodo di ammissione alla Cassa integrazione in deroga è stata di recente esaminata dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 25838/2022 (e altre di contenuto analogo
Cass. nn. 25840, 25841, 25843, 25844, 25846, 25847 del 2022, n. 19640/2023) relativa ai dipendenti di una società fallita, già ammessa alla CIG in deroga.
Con tale pronuncia la Corte, dopo avere ricostruito la disciplina in tema di
TFR dovuto ai lavoratori per il periodo di Cassa integrazione straordinaria per la quale trovano applicazione l'art. 2120 c. 3 cc e l'art. 2 c. 2 della L. n. 464 del 1972, con onere a carico della Cassa integrazione guadagni di corrispondere il TFR al lavoratore che al termine del periodo di integrazione salariale non venga rioccupato nella stessa azienda, ha poi espressamente esaminato la questione della applicabilità di tale normativa in ipotesi di Cassa integrazione in deroga. La Corte ha ritenuto, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella qui in esame, che in ipotesi di Cassa integrazione guadagni in deroga si applica l'art. 2120 c. 3 e, dunque il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto per il periodo di integrazione salariale. Tuttavia, l'onere di pagare il TFR al lavoratore licenziato grava non sul datore di lavoro ma a carico Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dai principi affermati dalla
Suprema Corte. La Cassa integrazione in deroga rientra nella fattispecie di cui all'art. 2120 c 3 del codice civile, consistendo in una sospensione dell'attività lavorativa per la quale è prevista l'integrazione salariale, come espressamente previsto dalla norma citata.
Tuttavia, il pagamento non può gravare sull , in difetto di una specifica Pt_1
norma al riguardo, ma deve gravare sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale viene finanziata la misura di integrazione salariale in deroga.
Tale disciplina, diversa da quella applicabile alla Cassa integrazione ordinaria e straordinaria deriva dalla diversa natura degli interventi di integrazione salariale: la
Cassa integrazione ordinaria e straordinaria viene finanziata dai contributi versati dai datori di lavoro, la Cassa in deroga è concessa dal Ministero del lavoro di volta in volta, in considerazione delle risorse disponibili, quando non ricorrono le condizioni della Cassa integrazione ordinaria e straordinaria ed è strumento finanziato in via esclusiva dallo Stato e non da versamenti contributivi.
Alla stregua di quanto sopra deve concludersi che la domanda proposta da nei confronti dell è infondata, assorbiti gli altri motivi Controparte_1 Pt_1
di appello. 2.2.Il lavoratore ha proposto con la memoria di costituzione appello incidentale nei confronti del datore di lavoro, condizionato all'accoglimento dell'appello principale e, tuttavia, non ha notificato l'appello prima dell'udienza.
L'istanza di rimessione in termini non può trovare accoglimento e la notifica tardiva determina l'improcedibilità dell'appello (Cassazione civile , sez. lav. 19/10/2017 n.
24742).
Tuttavia, l'appello incidentale può valere comunque a norma dell'art. 346
c.p.c. come riproposizione della domanda non accolta idonea a rimettere in discussione la titolarità passiva dell'obbligazione da parte del lavoratore vittorioso
(Cassazione civile, sez. un., 29/7/2002, n. 11202; si veda anche Cassazione civile, sez. un., 19/4/2016, n. 7700 e per una valutazione critica Cassazione civile sez. lav. -
06/02/2024, n. 3358).
La domanda nei confronti di anche se ammissibile, è Controparte_2
tuttavia infondata per le medesime ragioni sopra esposte, gravando l'onere del TFR a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione costituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In definitiva, l'appello dell deve essere accolto e la domanda di Pt_1 [...]
deve essere rigettata. CP_1
3.Le spese processuali di entrambi i gradi possono compensarsi in considerazione della complessità della materia, la novità delle questioni trattate e l'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello principale e, per l'effetto, rigetta la domanda di nei confronti dell , Controparte_1 Pt_1
rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
Controparte_2
compensa le spese processuali di entrambi i gradi. Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi