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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 555/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
TE IA LO, RE
FAGNONI MONICA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4151/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259038337703000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 176/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 con ricorso si opponeva all'intimazione di pagamento n.06820259038337703000 notificata in data 3.10.2025, lamentando la prescrizione del credito e delle sanzioni tributarie.
Si costituisce Ader che ritiene le eccezioni di parte ricorrente infondate e produce 3 atti interruttivi della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti gli atti, ritiene di dover dichiarare in via pregiudiziale ed assorbente l' inammissibilità del ricorso.
Di recente, la Suprema Corte ha inequivocabilmente chiarito sul punto che “In tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art.50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art.19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione” (cfr. Cass., n.6436/25). Del resto, già precedentemente, la Cassazione aveva affermato che “il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.lgs. n. 546 del 1992, comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica” (cfr. Cass., n. 221080/24 e Cass. n.10736/24).
Ancora più di recente, poi, la Suprema Corte ha definitivamente chiarito che, rientrando l'avviso di intimazione previsto dall'art.50 del DPR n. 602/1973 nel novero degli atti tassativamente elencati dall'art.19 del Dlgs
n.546/1992, se lo stesso non viene impugnato entro i termini di legge, “la pretesa fiscale diventa DEFINITIVA
(cristallizzazione), impedendo al contribuente di sollevare contestazioni su questioni come la prescrizione del credito maturata prima della notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché rimasto incontestato” (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n.20476 del 21 luglio 2025). La Corte di Casszione inoltre con la sentenza n.32030/25 ha chiarito: “Con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta Banca_1 un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass., 2 maggio 2023, n.
11338 e, più di recente, Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414).
In particolare, è stato evidenziato che la richiesta di rateizzazione non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass., 8 febbraio
2017, n. 3347; Cass., 29 settembre 2005, n. 19100), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., 18 giugno 2018, n. 16098).”.
Costituisce ormai orientamento giurisprudenziale pacifico ritenere che il termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti erariali per la parte del capitale è decennale (art. 2949 c.c.).
La pretesa appare oramai cristallizzata e non più opponibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Parte Ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
TE IA LO, RE
FAGNONI MONICA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4151/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259038337703000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 176/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 con ricorso si opponeva all'intimazione di pagamento n.06820259038337703000 notificata in data 3.10.2025, lamentando la prescrizione del credito e delle sanzioni tributarie.
Si costituisce Ader che ritiene le eccezioni di parte ricorrente infondate e produce 3 atti interruttivi della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio letti gli atti, ritiene di dover dichiarare in via pregiudiziale ed assorbente l' inammissibilità del ricorso.
Di recente, la Suprema Corte ha inequivocabilmente chiarito sul punto che “In tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art.50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art.19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione” (cfr. Cass., n.6436/25). Del resto, già precedentemente, la Cassazione aveva affermato che “il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.lgs. n. 546 del 1992, comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica” (cfr. Cass., n. 221080/24 e Cass. n.10736/24).
Ancora più di recente, poi, la Suprema Corte ha definitivamente chiarito che, rientrando l'avviso di intimazione previsto dall'art.50 del DPR n. 602/1973 nel novero degli atti tassativamente elencati dall'art.19 del Dlgs
n.546/1992, se lo stesso non viene impugnato entro i termini di legge, “la pretesa fiscale diventa DEFINITIVA
(cristallizzazione), impedendo al contribuente di sollevare contestazioni su questioni come la prescrizione del credito maturata prima della notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché rimasto incontestato” (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n.20476 del 21 luglio 2025). La Corte di Casszione inoltre con la sentenza n.32030/25 ha chiarito: “Con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta Banca_1 un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (Cass., 2 maggio 2023, n.
11338 e, più di recente, Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414).
In particolare, è stato evidenziato che la richiesta di rateizzazione non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass., 8 febbraio
2017, n. 3347; Cass., 29 settembre 2005, n. 19100), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., 18 giugno 2018, n. 16098).”.
Costituisce ormai orientamento giurisprudenziale pacifico ritenere che il termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti erariali per la parte del capitale è decennale (art. 2949 c.c.).
La pretesa appare oramai cristallizzata e non più opponibile.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Parte Ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.