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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/01/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 29.1.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 340/2024R.G.
[...]
(C.F.: nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
20/02/1972 e (C.F.: nata a Parte_2 CodiceFiscale_2
Napoli il 12/05/1973 e residenti in [...], rapp.ti e difesi dall'avv. Simona Potenza, (C.F.: , con CodiceFiscale_3 studio in Napoli alla Via Nazionale n.66, presso la quale elett.te domiciliano
Ricorrenti
in persona del lrpt, rapp. e dif. e domiciliato come in atti CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.1.2024, i ricorrenti in epigrafe deducevano che la minore è stata riconosciuta meritevole d'indennità di frequenza con Per_1 verbale sanitario del 04/03/2022 e con revisione entro marzo 2024; che a partire dal mese di gennaio 2023 ed a tutt'oggi l senza alcun motivo CP_1 sospendeva il pagamento della prestazione assistenziale;
che, pertanto, i ricorrenti n.q. in data 24/07/2023 presentavano all' di competenza CP_1 domanda di ricostituzione dell'indennità di frequenza. Hanno dunque così concluso: «1) condannare l a corrispondere le provvidenze economiche CP_1 relative all'indennità di frequenza con decorrenza dal 01/01/2023 ed a tutt'oggi oltre i ratei a maturarsi in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ovvero da quella maggiore o minore stabilita dal Giudice anche eventualmente a mezzo C.T.U.;
2) condannare parte resistente alla rifusione delle spese e competenze della presente procedura, compreso il rimborso spese generali, IVA e CPA con attribuzione al procuratore costituito che se ne dichiara anticipatario». CP_ Costituitosi in giudizio, l eccepiva l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda;
rappresentava che solo in data 30/01/24 – dunque dopo l'iscrizione a ruolo del presente ricorso- la domanda di ricostituzione documentale veniva correttamente presentata e si consentiva all'istituto di provvedere alla
1 liquidazione di quanto spettante;
le diverse domande di ricostituzione documentale presentate in precedenza venivano respinte con l'indicazione alla parte ricorrente di quanto necessario per ottenere le spettanze dovute.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter, il difensore dei ricorrenti ha riconosciuto l'avvenuta liquidazione ha chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
Occorre, preliminarmente a ogni altra valutazione, dichiarare la cessazione della materia del contendere (Cass. n. 18956/2003).
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Considerato che l'avvenuto pagamento della prestazione rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti, può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Quanto alle spese di lite, appare equo compensarle integralmente, atteso che il ritardato pagamento è stato cagionato dall'omesso inoltro dell'autocertificazione della frequenza CP_ scolastica. Invero, l , come documentato, già con provvedimento di reiezione del 17.9.2023 rappresentava la necessità dell'integrazione documentale.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Nola, 29.1.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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