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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/03/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 2583/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 2583/2018 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato depositata in data 11.10.2021, dagli Avvocati Gianluca Policaro e Alessio Di
Prima, presso il cui studio, sito in Vibo Valentia, alla Via Lacquari, Palazzo
Rizzuto B, è elettivamente domiciliata
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ) e (C.F.: P.IVA_1 Controparte_2
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_2 difesi ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso la cui sede, corrente in Catanzaro, Via Gioacchino Da Fiore n. 34, sono legalmente domiciliati
- PARTE CONVENUTA –
NONCHÉ
– RAPPRESENTANZA (P.IVA.: Controparte_3 Controparte_4
pagina 1 di 15 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_3
e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Francesco Napolitano, presso il cui studio sito in Napoli, Viale
Augusto n. 162, elettivamente domicilia
- TERZA CHIAMATA –
CONCLUSIONI
Parte attrice: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuire: accertata l'esclusiva responsabilità dell'Ente scolastico nell'infortunio riportato da , condannare il Parte_1 CP_1 convenuto al totale risarcimento di tutti i danni riportati dall'attrice nella misura di
€ 59.668,00 o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa oltre agli interessi legali dal dì del sinistro all'effettivo saldo e riconoscimento di tutte le spese mediche sostenute. Si chiede altresì la condanna alle spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, oltre al rimborso forfettario sulle competenze, da distrarre a favore del procuratore sottoscritto, ex art. 93 c.p.c.»;
Parte convenuta: «Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: in via pregiudiziale, 1.- accertare il difetto di legittimazione processuale passiva dell'Istituto scolastico convenuto e, per l'effetto, dichiarare la sua estromissione dal presente giudizio;
2.- fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., successiva udienza per consentire la chiamata in causa del terzo garante, ex art. 106 c.p.c., ossia la
Compagnia Assicurativa con sede legale a Milano, Via della Controparte_5
Chiusa, n. 2; nel merito, 3.- respingere la domanda attorea in quanto infondata;
4.- nel caso di accoglimento della domanda attorea, ridurre il quantum richiesto e comunque accertare la sussistenza dell'obbligo di garanzia per la responsabilità civile in capo al terzo su indicato, condannando, per l'effetto, quest'ultimo a tenere indenni le Amministrazioni convenute dei danni che eventualmente queste siano condannate a pagare in conseguenza dei fatti di cui in causa;
5.- in ogni caso, condannare la Compagnia assicuratrice al pagamento delle spese di lite in favore delle Amministrazione convenute ai sensi dell'art. 1917, comma 3 c.c. e,
pagina 2 di 15 comunque, per non aver provveduto agli adempimenti necessari, nello specifico sottoporre il minore alla visita medico legale, ad assolvere al contratto di assicurazione e, pertanto, per aver costretto le Amministrazioni a subire il giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.»;
Terza chiamata: «l'Ill.mo TRIBUNALE di CATANZARO adito, contrariis reiectis, voglia così provvedere: In via pregiudiziale:
1. accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per omessa qualificazione giuridica della stessa nonché per assenza del titolo all'azione giudiziale intrapresa, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, per tutti i motivi precisati ed argomentati nel corpo del presente atto;
In via preliminare:
2. accertare e dichiarare la domanda nulla, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. co.4, in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 3,4 e 5 cod. proc. civ.; 3. accertare la effettiva e piena legittimazione delle parti in giudizio, pena declaratoria di carenza di legittimazione attiva e/o passiva con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite;
4. dichiarare cessata la materia del contendere e la temerarietà dell'azione intrapresa per congruità della somma offerta dalla comparente Compagnia;
Nel merito:
5. disporre, ai sensi dell'art 117 cod. proc. civ., la comparizione personale delle parti, affinché rendano dichiarazioni idonee a chiarire la loro posizione nel sinistro per cui si controverte;
6. accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell'istituto scolastico nella produzione del sinistro descritto nell'atto di citazione, per assenza dei requisiti di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c. e consequenzialmente
l'assenza di obbligo alla manleva a carico della chiamata in causa;
7. accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell'istituto scolastico nella produzione del sinistro descritto nell'atto di citazione, per assenza dei requisiti di cui all' art.1218
c.c. e consequenzialmente l'assenza di obbligo alla manleva a carico della chiamata in causa;
8. accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell'istituto scolastico nella produzione del sinistro descritto nell'atto di citazione, per assenza dei requisiti di cui all' art. 2048 c.c e consequenzialmente l'assenza di obbligo alla manleva a carico della chiamata in causa;
9. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo
pagina 3 di 15 del presente atto;
10. condannare parte attrice alle spese del presente giudizio, nonché alla corresponsione in favore di Controparte_6
di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 cod.
[...] civ. a titolo di risarcimento del danno patito dalla comparente per la costituzione nel presente giudizio, ai sensi del novellato disposto di cui agli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ.; In via gradata: 11. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, voglia l'Ill.mo Giudicante ritenere non superata la presunzione di corresponsabilità di all'art 1227 c.c. in capo all'istante e il relativo grado di colpa del minore e, per l'effetto, ridurre sensibilmente il quantum Parte_1 debeatur secondo le argomentazioni in parte motiva, e comunque entro il limite del massimale di polizza indicata, delle franchigie e delle percentuali di somma assicurata, con tutte le conseguenze del caso sul piano delle spese processuali;
12. emettere ogni altro provvedimento del caso».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di genitore Parte_2 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, il Parte_1
nonché Controparte_1
l' di Vibo Valentia, chiedendone la Controparte_2 condanna al risarcimento dei danni subiti dalla minore a Parte_1 causa dell'infortunio occorsole presso il predetto Istituto, durante l'orario scolastico.
In particolare, parte attrice deduceva: che in data 31.03.2016, la minore
[...]
, che allora frequentava la scuola media, alle ore 09:00 circa, durante Parte_1
l'ora di educazione fisica, mentre partecipava ad una partita di calcio a cinque, cadeva a terra a seguito di una spinta di una compagna di squadra;
che a seguito della caduta, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vibo Valentia, dove le veniva diagnosticata la frattura del perone della gamba destra;
che, per tali lesioni, la minore veniva sottoposta ad intervento chirurgico di impiantamento di placca di ferro supportata da chiodi;
che le lesioni riportate pagina 4 di 15 avevano determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 65 giorni, un periodo di inabilità temporanea relativa di 30 giorni, nonché un danno biologico permanente nella misura del 12%; che la signora inoltrava Pt_2 richiesta di risarcimento danni all'Istituto scolastico convenuto e che il dirigente scolastico dello stesso, riconoscendo la responsabilità dell'accaduto, provvedeva ad inviare rituale denuncia alla propria compagnia assicurativa, la quale tuttavia ometteva di dare corso alle legittime pretese dell'istante; che, nel caso di specie, sussisterebbe la responsabilità dei convenuti per il danno cagionato all'alunna durante l'orario scolastico, atteso che, con l'accoglimento della domanda di iscrizione si determinerebbe l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale la scuola sarebbe tenuta a vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica;
che si configurerebbe altresì la responsabilità extracontrattuale dei convenuti ai sensi dell'art. 2048 c.c., norma che, accertato il fatto storico, prevede un'inversione dell'onere della prova a carico del convenuto. CP_1
Invocando, pertanto, la disciplina di cui agli artt. 1218 e 2048 c.c., parte attrice chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità dell' Controparte_2 di Vibo Valentia e del
[...] Controparte_1
, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
[...]
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.07.2018, si costituivano in giudizio il
[...]
e l' Controparte_1 Controparte_2 di Vibo Valentia, eccependo il difetto di legittimazione passiva
[...] dell'istituto scolastico convenuto, in quanto, stante il rapporto di immedesimazione organica con l'Amministrazione centrale, l'Istituto scolastico non sarebbe dotato di autonoma legittimazione processuale. Nel merito, deducevano l'infondatezza della domanda attorea e contestavano il quantum della pretesa risarcitoria avversaria, eccependo altresì che la danneggiata, con la propria condotta imprudente, avrebbe concorso a cagionare il danno subito.
Chiedevano, inoltre, il differimento dell'udienza per chiamare in causa la
[...]
, compagnia assicurativa con la quale intercorreva contratto CP_5
pagina 5 di 15 di assicurazione al tempo del sinistro, nei confronti della quale proponevano domanda di manleva.
Autorizzata parte convenuta alla richiesta di chiamata in causa, si costituiva la compagnia assicurativa Controparte_7
, la quale eccepiva: l'improcedibilità della domanda, sul rilievo della sua
[...] mancata qualificazione giuridica e dell'assenza di un titolo fondante l'azione giudiziaria intrapresa;
la nullità dell'atto di citazione e di chiamata in causa per violazione dell'art. 163, co. 3, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., atteso che risulterebbe generica l'esposizione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo ed indeterminato l'oggetto della domanda;
l'inammissibilità della documentazione prodotta in copia, disconoscendone la conformità all'originale.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda sia in ordine all'an che al quantum debeatur e domandava pertanto il rigetto della domanda attorea e, in caso di accoglimento della stessa, quanto alla domanda di manleva, di tener conto dei limiti in cui la compagnia era tenuta a garantire l'assicurato secondo le condizioni di cui alla polizza contratta.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova orale.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11.10.2021, si costituiva in giudizio nelle more divenuta maggiorenne, insistendo Parte_1 nelle domande ed eccezioni già formulate con l'atto introduttivo del giudizio.
In data 27.06.2023, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato, che all'esito dell'udienza del 23/09/2023, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., con ordinanza del 15.10.2024, la tratteneva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via preliminare, è da ritenersi infondata l'eccezione di improcedibilità, sollevata dalla terza chiamata in ragione della mancata Controparte_3 qualificazione giuridica della domanda e dell'assenza di un titolo sul quale si fonderebbe l'azione giudiziaria intrapresa.
Sul punto, è sufficiente osservare che l'interpretazione delle domande dà luogo pagina 6 di 15 ad un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e che, in virtù del principio iura novit curia, è demandato al giudice valutare d'ufficio, sulla scorta del contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, la corretta individuazione della norma applicabile.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità dello stesso.
Ed invero, ai sensi dell'art. 164, co. 4 c.p.c., la citazione deve considerarsi nulla solo se è omessa o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dall'art. 163, co. 3 n.3 c.p.c., ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n.4 dello stesso articolo.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “La dichiarazione di nullità della citazione che si produce, ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., nel caso in cui il "petitum" venga del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ovvero qualora manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, postula una valutazione che tenga conto, nell'identificazione dell'oggetto della domanda, dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto. Questo elemento deve peraltro essere vagliato coerentemente con la "ratio" ispiratrice della norma
(consistente essenzialmente nell'esigenza di mettere immediatamente il convenuto nelle condizioni di predisporre una adeguata linea di difesa e di individuare agevolmente ciò che l'attore chiede e per quali ragioni), che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda.” (Cass. civ. sez. un., 22/05/2012, n. 8077).
Nel caso di specie, la domanda formulata da parte attrice appare sufficientemente individuata nei suoi elementi identificativi, in quanto l'atto introduttivo, nelle conclusioni oltre che nella parte espositiva, consente di comprendere l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento, ponendo la parte convenuta e la terza chiamata nella condizione di svolgere efficacemente le proprie difese.
pagina 7 di 15 Pertanto, l'eccezione spiegata va rigettata.
Va, invece, accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto
. Controparte_8
Secondo il ripetuto orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Tribunale, “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59/77 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali - i quali costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - sì trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa. E invero la figura dell'organo con personalità giuridica, qui ricorrente, implica che lo stesso abbia legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarità di rapporti giuridici, ma che resti tuttavia soggetto, proprio in ragione della sua natura di organo, alle direttive e ai controlli dell'amministrazione di appartenenza. In sostanza il disegno organizzativo avuto in mente dal delegante - attuato e specificato dal d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - ha sì previsto la soggettività giuridica degli istituti, ma come strumento di realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo e, in definitiva, come garanzia di libertà di insegnamento, di pluralismo culturale e di duttilità dell'offerta formativa. Il che non toglie che le funzioni amministrative, al pari della gestione del servizio istruzione, siano rimaste funzioni statali, di talché soltanto la competenza per il loro esercizio
è stata sottratta (non allo Stato ma) all'amministrazione centrale e periferica e attribuita, di regola, alle istituzioni scolastiche (art. 14 del cit. d.P.R. n. 275 del
1999), le quali quindi agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato. Pertanto, essendo riferibili direttamente al , e non ai singoli CP_1 istituti, gli atti anche illeciti posti in essere dal personale scolastico, sussiste la legittimazione passiva solo del primo nelle controversie relative ad illeciti ascrivibili
a culpa in vigilando, difettando viceversa la legittimazione in capo alla singola scuola” (cfr. Cass. n. 19158/2012; Cass. n. 1042/2006; Cass. n. 9752/2005).
Venendo al merito, parte attrice ha dedotto che Parte_1
pagina 8 di 15 (all'epoca minore), alunna della Scuola Media Statale presso l'
[...] di Vibo Valentia, dove frequentava la classe II D, in Controparte_2 data 31.03.2016, alle ore 09:00 circa, durante l'ora di educazione fisica, mentre partecipava ad una partita di calcio a cinque, cadeva a terra, durante un'azione di gioco, a seguito di uno spintone di una compagna di squadra, riportando la frattura del perone della gamba destra.
All'esito dell'espletamento dell'attività istruttoria è emersa la seguente ricostruzione fattuale dell'incidente.
Il teste, , presente al momento dell'infortunio in qualità di Testimone_1 insegnante di educazione fisica – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, avendo descritto puntualmente le circostanze del sinistro e la dinamica della caduta - ha riferito che, in data 31.03.2016, durante l'orario di educazione fisica, l'alunna nel giocare a calcio a cinque con i propri Parte_1 compagni di classe, in un'azione di gioco, si scontrava con una compagna della squadra avversaria e, in tale occasione, riportava la frattura del perone della gamba destra, precisando che “il sinistro si è verificato perché Parte_1 con il pallone ai piedi correva in direzione della porta avversaria;
ad un tratto per scansare un'altra compagna della squadra avversaria, si è girata su sé stessa nell'intento di non farsi prendere il pallone, e in questo modo le due si sono scontrate e sono finite entrambe a terra. In particolare, la compagna è caduta sulla gamba di ” (cfr. verbale dell'udienza del 11.01.2021). Parte_1
Ha, inoltre, dichiarato che prima della partita i ragazzi avevano fatto riscaldamento e che gli stessi indossavano la tuta e le scarpette adeguate al gioco;
ha riferito, infine, di aver vigilato sullo svolgimento della partita (“io ero lì che arbitravo la partita e sorvegliavo i ragazzi mentre giocavano (ad esempio li riprendevo quando correvano troppo veloce)”) e che, una volta avvenuto l'incidente, prontamente era intervenuto per soccorrere e rassicurare la minore rimasta infortunata, avvisando poi i familiari ed il pronto soccorso.
Così ricostruita la dinamica dell'incidente, giova osservare che nella fattispecie trovano applicazione i principi giurisprudenziali affermati in caso di danno procurato all'alunno da terzi.
pagina 9 di 15 È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in caso di danno patito dall'alunno per fatto altrui, la responsabilità dell'Istituto scolastico ha natura aquiliana, trovando applicazione l'art. 2048 c.c. il quale configura una speciale ipotesi di responsabilità indiretta per fatto altrui. Nel caso, invece, di danno arrecato dal minore a sé stesso, si configura un'ipotesi di responsabilità contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico – l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso;
e che
- quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona (cfr. Cass. civ., S.U., n. 9346/2002).
Dunque, qualora l'evento dannoso sia stato provocato da soggetti terzi, come nella specie, l'istituto scolastico risponde in via extracontrattuale ai sensi dell'art. 2048 c.c., per non aver impedito il fatto illecito altrui.
Al riguardo, parte attrice ha dedotto che la responsabilità dei convenuti sarebbe riconducibile sia all'art. 1218 c.c. che all'art. 2048 c.c.
Ritiene questo Giudice che non possa trovare applicazione nel caso di specie la responsabilità di cui all'art. 1218 c.c., in quanto - se è vero che la prova liberatoria dei soggetti obbligati alla sorveglianza dei minori, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, co. 2, c.c., sia che si invochi la responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., non muta – nel caso in esame il fatto storico dedotto nell'atto di citazione e posto a fondamento della domanda risarcitoria, essendo stato specificamente individuato nel fatto illecito del terzo, non può ricondursi a responsabilità contrattuale dell'Istituto scolastico.
“Difatti la responsabilità del può essere fondata sull'art. 2048 c.c., nel CP_1
pagina 10 di 15 caso di danno procurato da un alunno minore ad altro alunno, oppure sull'art.
1218 c.c., nel caso di danno procurato dall'alunno a sé medesimo. Si tratta di due ipotesi alternative di responsabilità. Non solo per il diverso regime giuridico fra responsabilità extracontrattuale e responsabilità contrattuale, ma perché diversi sono i presupposti fattuali cui esse sono ancorate.” (Cass. Civ., n. 24092/2017).
Ciò posto, si osserva che, in relazione alle ipotesi di gare sportive svolte all'interno della struttura scolastica nell'ora di educazione fisica, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la necessità di verificare non se sia illecita la condotta della scuola, ma quella del giocatore o del terzo che con la sua azione ha causato l'infortunio del compagno, in quanto “non si può prescindere dal valutare il contesto in cui l'azione viene in essere, che è appunto quello di una gara sportiva, sia pure connotata da prevalenti aspetti ginnici, anziché agonistici” ( Cass. 15321/2003).
Più segnatamente, “In tema di danni conseguenti ad un infortunio sportivo subito da uno studente durante una gara svoltasi all'interno della struttura scolastica nell'ora di educazione fisica, ai fini della configurabilità della responsabilità della scuola ai sensi dell'art. 2048 c.c., è necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se
l'atto dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell'attività svolta,
e non anche quando l'atto sia compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva, né se, pur in presenza di una violazione delle regole dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto lesivo sia a questa funzionalmente connesso;
b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto. Ne consegue che grava sullo studente l'onere di provare l'illecito commesso da un altro studente, mentre spetta alla scuola dimostrare l'inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto" (così Cass., 10/04/2019, n. 9983; Cass.,
08/04/2016, n. 6844; Cass., 14/10/2003, n. 15321). Le condizioni di
pagina 11 di 15 applicabilità della norma si traducono dunque in un fatto costitutivo, l'illecito, che va provato dal danneggiato, e in un fatto impeditivo, il non averlo potuto evitare nonostante la predisposizione di tutte le idonee cautele, che va provato dalla scuola (così Cass., 14/10/2003, n. 15321). È stato inoltre precisato che il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso allorquando l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta, mentre la responsabilità non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, nonché nell'ipotesi in cui, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso (v. Cass., 8/8/2002, n. 12012), rientrando cioè nell'alea normale della medesima (v. Cass., 27/10/2005, n. 20908).” (cfr. Cass. n. 20790/2024).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, deve escludersi la riconducibilità eziologica del danno lamentato dall'attrice al fatto illecito di un altro studente partecipante alla partita di calcio a 5 (disciplina sportiva che peraltro comporta un sia pur minimo contatto fisico tra i giocatori): non può infatti dirsi provato che la compagna di gioco abbia volontariamente o colposamente provocato l'infortunio di né che la sua Parte_1 condotta risulti aver travalicato i limiti del normale agonismo, connaturato alla specifica disciplina sportiva praticata.
È emerso, inoltre, che l'insegnante, rimasto presente sul campo di gioco durante l'occorso, ha predisposto tutte le cautele utili e rilevanti nel caso di specie, tenuto conto anche dell'età degli allievi.
Ed infatti, tutti gli alunni che hanno partecipato alla partita di calcio a cinque indossavano la tuta e le scarpe adeguate al gioco, avevano fatto il riscaldamento prima dell'attività sportiva e si trovavano sotto la sorveglianza dell'insegnante pagina 12 di 15 che aveva arbitrato la partita, provvedendo anche a richiamare gli alunni quando correvano troppo velocemente durante le fasi di gioco (cfr. verbale dell'udienza del 11.01.2021).
Inoltre, considerata la ricostruita dinamica del sinistro – Parte_1 per scansare un'altra compagna della squadra avversaria, si era girata su sé stessa nell'intento di non farsi prendere il pallone, finendo per scontrarsi con l'avversaria e cadendo a terra – il comportamento delle alunne, pur prevedibile nel corso di una partita di calcio a cinque, non può comunque ritenersi evitabile:
l'occorso rientra nell'ambito del rischio che non può essere evitato.
Non è dunque revocabile in dubbio che la scuola abbia fatto quanto doveva per assolvere all'obbligo di vigilanza cui era tenuta ai sensi dell'art. 2048 c.c. e che il sinistro si è verificato con modalità tali da non poter essere impedito, rientrando in ogni caso lo stesso nel rischio insito nell'attività sportiva praticata.
Mancando la prova del fatto illecito e risultando che l'evento dannoso non fosse prevenibile ed evitabile neanche con l'adozione delle più rigorose forme di controllo e regole di prudenza, va dunque esclusa la responsabilità ex art. 2048
c.c. del convenuto e la domanda proposta da CP_1 Parte_1 va, pertanto, rigettata.
Resta assorbita la domanda di manleva spiegata da parte convenuta.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerate la natura, il valore (indeterminabile), la complessità (bassa) delle questioni, stante il rigetto della domanda attorea, sono poste a carico di e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al Parte_1
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) - con la precisazione che trattandosi di controversia dal valore indeterminabile è stato applicato lo scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 nei valori minimi - in complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi professionali (di cui €
851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Quanto alla domanda della terza chiamata di condannarsi l'attrice al pagina 13 di 15 risarcimento dei danni per lite temeraria, essa è infondata e va rigettata: sul punto, occorre precisare che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96 c.p.c., postula, oltre al carattere totale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno, quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.
Nel caso di specie, la domanda non può trovare accoglimento, non avendo l'istante assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.
Né risulta esservi, nel caso di specie, la “mala fede” o la “colpa grave” della convenuta, che legittima la comminatoria dei danni punitivi di cui al terzo comma dell'articolo 96 c.p.c. (così Corte Cost. n. 152/2016).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese di lite Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge, I.V.A. e
C.P.A.;
3) Condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...] delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 a CP_3 titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15 % come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato
FRANCESCO NAPOLITANO, dichiaratosi antistatario;
4) Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pagina 14 di 15 avanzata dalla terza chiamata.
Così deciso in Catanzaro, lì 29.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 2583/2018 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato depositata in data 11.10.2021, dagli Avvocati Gianluca Policaro e Alessio Di
Prima, presso il cui studio, sito in Vibo Valentia, alla Via Lacquari, Palazzo
Rizzuto B, è elettivamente domiciliata
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ) e (C.F.: P.IVA_1 Controparte_2
), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_2 difesi ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso la cui sede, corrente in Catanzaro, Via Gioacchino Da Fiore n. 34, sono legalmente domiciliati
- PARTE CONVENUTA –
NONCHÉ
– RAPPRESENTANZA (P.IVA.: Controparte_3 Controparte_4
pagina 1 di 15 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_3
e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Francesco Napolitano, presso il cui studio sito in Napoli, Viale
Augusto n. 162, elettivamente domicilia
- TERZA CHIAMATA –
CONCLUSIONI
Parte attrice: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuire: accertata l'esclusiva responsabilità dell'Ente scolastico nell'infortunio riportato da , condannare il Parte_1 CP_1 convenuto al totale risarcimento di tutti i danni riportati dall'attrice nella misura di
€ 59.668,00 o di quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa oltre agli interessi legali dal dì del sinistro all'effettivo saldo e riconoscimento di tutte le spese mediche sostenute. Si chiede altresì la condanna alle spese e competenze del giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, oltre al rimborso forfettario sulle competenze, da distrarre a favore del procuratore sottoscritto, ex art. 93 c.p.c.»;
Parte convenuta: «Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: in via pregiudiziale, 1.- accertare il difetto di legittimazione processuale passiva dell'Istituto scolastico convenuto e, per l'effetto, dichiarare la sua estromissione dal presente giudizio;
2.- fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., successiva udienza per consentire la chiamata in causa del terzo garante, ex art. 106 c.p.c., ossia la
Compagnia Assicurativa con sede legale a Milano, Via della Controparte_5
Chiusa, n. 2; nel merito, 3.- respingere la domanda attorea in quanto infondata;
4.- nel caso di accoglimento della domanda attorea, ridurre il quantum richiesto e comunque accertare la sussistenza dell'obbligo di garanzia per la responsabilità civile in capo al terzo su indicato, condannando, per l'effetto, quest'ultimo a tenere indenni le Amministrazioni convenute dei danni che eventualmente queste siano condannate a pagare in conseguenza dei fatti di cui in causa;
5.- in ogni caso, condannare la Compagnia assicuratrice al pagamento delle spese di lite in favore delle Amministrazione convenute ai sensi dell'art. 1917, comma 3 c.c. e,
pagina 2 di 15 comunque, per non aver provveduto agli adempimenti necessari, nello specifico sottoporre il minore alla visita medico legale, ad assolvere al contratto di assicurazione e, pertanto, per aver costretto le Amministrazioni a subire il giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.»;
Terza chiamata: «l'Ill.mo TRIBUNALE di CATANZARO adito, contrariis reiectis, voglia così provvedere: In via pregiudiziale:
1. accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per omessa qualificazione giuridica della stessa nonché per assenza del titolo all'azione giudiziale intrapresa, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, per tutti i motivi precisati ed argomentati nel corpo del presente atto;
In via preliminare:
2. accertare e dichiarare la domanda nulla, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. co.4, in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 3,4 e 5 cod. proc. civ.; 3. accertare la effettiva e piena legittimazione delle parti in giudizio, pena declaratoria di carenza di legittimazione attiva e/o passiva con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite;
4. dichiarare cessata la materia del contendere e la temerarietà dell'azione intrapresa per congruità della somma offerta dalla comparente Compagnia;
Nel merito:
5. disporre, ai sensi dell'art 117 cod. proc. civ., la comparizione personale delle parti, affinché rendano dichiarazioni idonee a chiarire la loro posizione nel sinistro per cui si controverte;
6. accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell'istituto scolastico nella produzione del sinistro descritto nell'atto di citazione, per assenza dei requisiti di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c. e consequenzialmente
l'assenza di obbligo alla manleva a carico della chiamata in causa;
7. accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell'istituto scolastico nella produzione del sinistro descritto nell'atto di citazione, per assenza dei requisiti di cui all' art.1218
c.c. e consequenzialmente l'assenza di obbligo alla manleva a carico della chiamata in causa;
8. accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell'istituto scolastico nella produzione del sinistro descritto nell'atto di citazione, per assenza dei requisiti di cui all' art. 2048 c.c e consequenzialmente l'assenza di obbligo alla manleva a carico della chiamata in causa;
9. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo
pagina 3 di 15 del presente atto;
10. condannare parte attrice alle spese del presente giudizio, nonché alla corresponsione in favore di Controparte_6
di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 1226 cod.
[...] civ. a titolo di risarcimento del danno patito dalla comparente per la costituzione nel presente giudizio, ai sensi del novellato disposto di cui agli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ.; In via gradata: 11. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, voglia l'Ill.mo Giudicante ritenere non superata la presunzione di corresponsabilità di all'art 1227 c.c. in capo all'istante e il relativo grado di colpa del minore e, per l'effetto, ridurre sensibilmente il quantum Parte_1 debeatur secondo le argomentazioni in parte motiva, e comunque entro il limite del massimale di polizza indicata, delle franchigie e delle percentuali di somma assicurata, con tutte le conseguenze del caso sul piano delle spese processuali;
12. emettere ogni altro provvedimento del caso».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di genitore Parte_2 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, il Parte_1
nonché Controparte_1
l' di Vibo Valentia, chiedendone la Controparte_2 condanna al risarcimento dei danni subiti dalla minore a Parte_1 causa dell'infortunio occorsole presso il predetto Istituto, durante l'orario scolastico.
In particolare, parte attrice deduceva: che in data 31.03.2016, la minore
[...]
, che allora frequentava la scuola media, alle ore 09:00 circa, durante Parte_1
l'ora di educazione fisica, mentre partecipava ad una partita di calcio a cinque, cadeva a terra a seguito di una spinta di una compagna di squadra;
che a seguito della caduta, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vibo Valentia, dove le veniva diagnosticata la frattura del perone della gamba destra;
che, per tali lesioni, la minore veniva sottoposta ad intervento chirurgico di impiantamento di placca di ferro supportata da chiodi;
che le lesioni riportate pagina 4 di 15 avevano determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 65 giorni, un periodo di inabilità temporanea relativa di 30 giorni, nonché un danno biologico permanente nella misura del 12%; che la signora inoltrava Pt_2 richiesta di risarcimento danni all'Istituto scolastico convenuto e che il dirigente scolastico dello stesso, riconoscendo la responsabilità dell'accaduto, provvedeva ad inviare rituale denuncia alla propria compagnia assicurativa, la quale tuttavia ometteva di dare corso alle legittime pretese dell'istante; che, nel caso di specie, sussisterebbe la responsabilità dei convenuti per il danno cagionato all'alunna durante l'orario scolastico, atteso che, con l'accoglimento della domanda di iscrizione si determinerebbe l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale la scuola sarebbe tenuta a vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica;
che si configurerebbe altresì la responsabilità extracontrattuale dei convenuti ai sensi dell'art. 2048 c.c., norma che, accertato il fatto storico, prevede un'inversione dell'onere della prova a carico del convenuto. CP_1
Invocando, pertanto, la disciplina di cui agli artt. 1218 e 2048 c.c., parte attrice chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità dell' Controparte_2 di Vibo Valentia e del
[...] Controparte_1
, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
[...]
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.07.2018, si costituivano in giudizio il
[...]
e l' Controparte_1 Controparte_2 di Vibo Valentia, eccependo il difetto di legittimazione passiva
[...] dell'istituto scolastico convenuto, in quanto, stante il rapporto di immedesimazione organica con l'Amministrazione centrale, l'Istituto scolastico non sarebbe dotato di autonoma legittimazione processuale. Nel merito, deducevano l'infondatezza della domanda attorea e contestavano il quantum della pretesa risarcitoria avversaria, eccependo altresì che la danneggiata, con la propria condotta imprudente, avrebbe concorso a cagionare il danno subito.
Chiedevano, inoltre, il differimento dell'udienza per chiamare in causa la
[...]
, compagnia assicurativa con la quale intercorreva contratto CP_5
pagina 5 di 15 di assicurazione al tempo del sinistro, nei confronti della quale proponevano domanda di manleva.
Autorizzata parte convenuta alla richiesta di chiamata in causa, si costituiva la compagnia assicurativa Controparte_7
, la quale eccepiva: l'improcedibilità della domanda, sul rilievo della sua
[...] mancata qualificazione giuridica e dell'assenza di un titolo fondante l'azione giudiziaria intrapresa;
la nullità dell'atto di citazione e di chiamata in causa per violazione dell'art. 163, co. 3, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., atteso che risulterebbe generica l'esposizione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo ed indeterminato l'oggetto della domanda;
l'inammissibilità della documentazione prodotta in copia, disconoscendone la conformità all'originale.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda sia in ordine all'an che al quantum debeatur e domandava pertanto il rigetto della domanda attorea e, in caso di accoglimento della stessa, quanto alla domanda di manleva, di tener conto dei limiti in cui la compagnia era tenuta a garantire l'assicurato secondo le condizioni di cui alla polizza contratta.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova orale.
Con comparsa di costituzione depositata in data 11.10.2021, si costituiva in giudizio nelle more divenuta maggiorenne, insistendo Parte_1 nelle domande ed eccezioni già formulate con l'atto introduttivo del giudizio.
In data 27.06.2023, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato, che all'esito dell'udienza del 23/09/2023, fissata con la modalità della “trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., con ordinanza del 15.10.2024, la tratteneva in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via preliminare, è da ritenersi infondata l'eccezione di improcedibilità, sollevata dalla terza chiamata in ragione della mancata Controparte_3 qualificazione giuridica della domanda e dell'assenza di un titolo sul quale si fonderebbe l'azione giudiziaria intrapresa.
Sul punto, è sufficiente osservare che l'interpretazione delle domande dà luogo pagina 6 di 15 ad un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e che, in virtù del principio iura novit curia, è demandato al giudice valutare d'ufficio, sulla scorta del contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, la corretta individuazione della norma applicabile.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità dello stesso.
Ed invero, ai sensi dell'art. 164, co. 4 c.p.c., la citazione deve considerarsi nulla solo se è omessa o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dall'art. 163, co. 3 n.3 c.p.c., ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n.4 dello stesso articolo.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “La dichiarazione di nullità della citazione che si produce, ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., nel caso in cui il "petitum" venga del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ovvero qualora manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda, postula una valutazione che tenga conto, nell'identificazione dell'oggetto della domanda, dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto. Questo elemento deve peraltro essere vagliato coerentemente con la "ratio" ispiratrice della norma
(consistente essenzialmente nell'esigenza di mettere immediatamente il convenuto nelle condizioni di predisporre una adeguata linea di difesa e di individuare agevolmente ciò che l'attore chiede e per quali ragioni), che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda.” (Cass. civ. sez. un., 22/05/2012, n. 8077).
Nel caso di specie, la domanda formulata da parte attrice appare sufficientemente individuata nei suoi elementi identificativi, in quanto l'atto introduttivo, nelle conclusioni oltre che nella parte espositiva, consente di comprendere l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento, ponendo la parte convenuta e la terza chiamata nella condizione di svolgere efficacemente le proprie difese.
pagina 7 di 15 Pertanto, l'eccezione spiegata va rigettata.
Va, invece, accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto
. Controparte_8
Secondo il ripetuto orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Tribunale, “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59/77 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali - i quali costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - sì trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa. E invero la figura dell'organo con personalità giuridica, qui ricorrente, implica che lo stesso abbia legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarità di rapporti giuridici, ma che resti tuttavia soggetto, proprio in ragione della sua natura di organo, alle direttive e ai controlli dell'amministrazione di appartenenza. In sostanza il disegno organizzativo avuto in mente dal delegante - attuato e specificato dal d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - ha sì previsto la soggettività giuridica degli istituti, ma come strumento di realizzazione dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo e, in definitiva, come garanzia di libertà di insegnamento, di pluralismo culturale e di duttilità dell'offerta formativa. Il che non toglie che le funzioni amministrative, al pari della gestione del servizio istruzione, siano rimaste funzioni statali, di talché soltanto la competenza per il loro esercizio
è stata sottratta (non allo Stato ma) all'amministrazione centrale e periferica e attribuita, di regola, alle istituzioni scolastiche (art. 14 del cit. d.P.R. n. 275 del
1999), le quali quindi agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato. Pertanto, essendo riferibili direttamente al , e non ai singoli CP_1 istituti, gli atti anche illeciti posti in essere dal personale scolastico, sussiste la legittimazione passiva solo del primo nelle controversie relative ad illeciti ascrivibili
a culpa in vigilando, difettando viceversa la legittimazione in capo alla singola scuola” (cfr. Cass. n. 19158/2012; Cass. n. 1042/2006; Cass. n. 9752/2005).
Venendo al merito, parte attrice ha dedotto che Parte_1
pagina 8 di 15 (all'epoca minore), alunna della Scuola Media Statale presso l'
[...] di Vibo Valentia, dove frequentava la classe II D, in Controparte_2 data 31.03.2016, alle ore 09:00 circa, durante l'ora di educazione fisica, mentre partecipava ad una partita di calcio a cinque, cadeva a terra, durante un'azione di gioco, a seguito di uno spintone di una compagna di squadra, riportando la frattura del perone della gamba destra.
All'esito dell'espletamento dell'attività istruttoria è emersa la seguente ricostruzione fattuale dell'incidente.
Il teste, , presente al momento dell'infortunio in qualità di Testimone_1 insegnante di educazione fisica – della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, avendo descritto puntualmente le circostanze del sinistro e la dinamica della caduta - ha riferito che, in data 31.03.2016, durante l'orario di educazione fisica, l'alunna nel giocare a calcio a cinque con i propri Parte_1 compagni di classe, in un'azione di gioco, si scontrava con una compagna della squadra avversaria e, in tale occasione, riportava la frattura del perone della gamba destra, precisando che “il sinistro si è verificato perché Parte_1 con il pallone ai piedi correva in direzione della porta avversaria;
ad un tratto per scansare un'altra compagna della squadra avversaria, si è girata su sé stessa nell'intento di non farsi prendere il pallone, e in questo modo le due si sono scontrate e sono finite entrambe a terra. In particolare, la compagna è caduta sulla gamba di ” (cfr. verbale dell'udienza del 11.01.2021). Parte_1
Ha, inoltre, dichiarato che prima della partita i ragazzi avevano fatto riscaldamento e che gli stessi indossavano la tuta e le scarpette adeguate al gioco;
ha riferito, infine, di aver vigilato sullo svolgimento della partita (“io ero lì che arbitravo la partita e sorvegliavo i ragazzi mentre giocavano (ad esempio li riprendevo quando correvano troppo veloce)”) e che, una volta avvenuto l'incidente, prontamente era intervenuto per soccorrere e rassicurare la minore rimasta infortunata, avvisando poi i familiari ed il pronto soccorso.
Così ricostruita la dinamica dell'incidente, giova osservare che nella fattispecie trovano applicazione i principi giurisprudenziali affermati in caso di danno procurato all'alunno da terzi.
pagina 9 di 15 È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in caso di danno patito dall'alunno per fatto altrui, la responsabilità dell'Istituto scolastico ha natura aquiliana, trovando applicazione l'art. 2048 c.c. il quale configura una speciale ipotesi di responsabilità indiretta per fatto altrui. Nel caso, invece, di danno arrecato dal minore a sé stesso, si configura un'ipotesi di responsabilità contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico – l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso;
e che
- quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona (cfr. Cass. civ., S.U., n. 9346/2002).
Dunque, qualora l'evento dannoso sia stato provocato da soggetti terzi, come nella specie, l'istituto scolastico risponde in via extracontrattuale ai sensi dell'art. 2048 c.c., per non aver impedito il fatto illecito altrui.
Al riguardo, parte attrice ha dedotto che la responsabilità dei convenuti sarebbe riconducibile sia all'art. 1218 c.c. che all'art. 2048 c.c.
Ritiene questo Giudice che non possa trovare applicazione nel caso di specie la responsabilità di cui all'art. 1218 c.c., in quanto - se è vero che la prova liberatoria dei soggetti obbligati alla sorveglianza dei minori, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, co. 2, c.c., sia che si invochi la responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., non muta – nel caso in esame il fatto storico dedotto nell'atto di citazione e posto a fondamento della domanda risarcitoria, essendo stato specificamente individuato nel fatto illecito del terzo, non può ricondursi a responsabilità contrattuale dell'Istituto scolastico.
“Difatti la responsabilità del può essere fondata sull'art. 2048 c.c., nel CP_1
pagina 10 di 15 caso di danno procurato da un alunno minore ad altro alunno, oppure sull'art.
1218 c.c., nel caso di danno procurato dall'alunno a sé medesimo. Si tratta di due ipotesi alternative di responsabilità. Non solo per il diverso regime giuridico fra responsabilità extracontrattuale e responsabilità contrattuale, ma perché diversi sono i presupposti fattuali cui esse sono ancorate.” (Cass. Civ., n. 24092/2017).
Ciò posto, si osserva che, in relazione alle ipotesi di gare sportive svolte all'interno della struttura scolastica nell'ora di educazione fisica, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la necessità di verificare non se sia illecita la condotta della scuola, ma quella del giocatore o del terzo che con la sua azione ha causato l'infortunio del compagno, in quanto “non si può prescindere dal valutare il contesto in cui l'azione viene in essere, che è appunto quello di una gara sportiva, sia pure connotata da prevalenti aspetti ginnici, anziché agonistici” ( Cass. 15321/2003).
Più segnatamente, “In tema di danni conseguenti ad un infortunio sportivo subito da uno studente durante una gara svoltasi all'interno della struttura scolastica nell'ora di educazione fisica, ai fini della configurabilità della responsabilità della scuola ai sensi dell'art. 2048 c.c., è necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se
l'atto dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell'attività svolta,
e non anche quando l'atto sia compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva, né se, pur in presenza di una violazione delle regole dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto lesivo sia a questa funzionalmente connesso;
b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto. Ne consegue che grava sullo studente l'onere di provare l'illecito commesso da un altro studente, mentre spetta alla scuola dimostrare l'inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto" (così Cass., 10/04/2019, n. 9983; Cass.,
08/04/2016, n. 6844; Cass., 14/10/2003, n. 15321). Le condizioni di
pagina 11 di 15 applicabilità della norma si traducono dunque in un fatto costitutivo, l'illecito, che va provato dal danneggiato, e in un fatto impeditivo, il non averlo potuto evitare nonostante la predisposizione di tutte le idonee cautele, che va provato dalla scuola (così Cass., 14/10/2003, n. 15321). È stato inoltre precisato che il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso allorquando l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta, mentre la responsabilità non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, nonché nell'ipotesi in cui, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso (v. Cass., 8/8/2002, n. 12012), rientrando cioè nell'alea normale della medesima (v. Cass., 27/10/2005, n. 20908).” (cfr. Cass. n. 20790/2024).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, deve escludersi la riconducibilità eziologica del danno lamentato dall'attrice al fatto illecito di un altro studente partecipante alla partita di calcio a 5 (disciplina sportiva che peraltro comporta un sia pur minimo contatto fisico tra i giocatori): non può infatti dirsi provato che la compagna di gioco abbia volontariamente o colposamente provocato l'infortunio di né che la sua Parte_1 condotta risulti aver travalicato i limiti del normale agonismo, connaturato alla specifica disciplina sportiva praticata.
È emerso, inoltre, che l'insegnante, rimasto presente sul campo di gioco durante l'occorso, ha predisposto tutte le cautele utili e rilevanti nel caso di specie, tenuto conto anche dell'età degli allievi.
Ed infatti, tutti gli alunni che hanno partecipato alla partita di calcio a cinque indossavano la tuta e le scarpe adeguate al gioco, avevano fatto il riscaldamento prima dell'attività sportiva e si trovavano sotto la sorveglianza dell'insegnante pagina 12 di 15 che aveva arbitrato la partita, provvedendo anche a richiamare gli alunni quando correvano troppo velocemente durante le fasi di gioco (cfr. verbale dell'udienza del 11.01.2021).
Inoltre, considerata la ricostruita dinamica del sinistro – Parte_1 per scansare un'altra compagna della squadra avversaria, si era girata su sé stessa nell'intento di non farsi prendere il pallone, finendo per scontrarsi con l'avversaria e cadendo a terra – il comportamento delle alunne, pur prevedibile nel corso di una partita di calcio a cinque, non può comunque ritenersi evitabile:
l'occorso rientra nell'ambito del rischio che non può essere evitato.
Non è dunque revocabile in dubbio che la scuola abbia fatto quanto doveva per assolvere all'obbligo di vigilanza cui era tenuta ai sensi dell'art. 2048 c.c. e che il sinistro si è verificato con modalità tali da non poter essere impedito, rientrando in ogni caso lo stesso nel rischio insito nell'attività sportiva praticata.
Mancando la prova del fatto illecito e risultando che l'evento dannoso non fosse prevenibile ed evitabile neanche con l'adozione delle più rigorose forme di controllo e regole di prudenza, va dunque esclusa la responsabilità ex art. 2048
c.c. del convenuto e la domanda proposta da CP_1 Parte_1 va, pertanto, rigettata.
Resta assorbita la domanda di manleva spiegata da parte convenuta.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerate la natura, il valore (indeterminabile), la complessità (bassa) delle questioni, stante il rigetto della domanda attorea, sono poste a carico di e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al Parte_1
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) - con la precisazione che trattandosi di controversia dal valore indeterminabile è stato applicato lo scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 nei valori minimi - in complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi professionali (di cui €
851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Quanto alla domanda della terza chiamata di condannarsi l'attrice al pagina 13 di 15 risarcimento dei danni per lite temeraria, essa è infondata e va rigettata: sul punto, occorre precisare che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96 c.p.c., postula, oltre al carattere totale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno, quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.
Nel caso di specie, la domanda non può trovare accoglimento, non avendo l'istante assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.
Né risulta esservi, nel caso di specie, la “mala fede” o la “colpa grave” della convenuta, che legittima la comminatoria dei danni punitivi di cui al terzo comma dell'articolo 96 c.p.c. (così Corte Cost. n. 152/2016).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese di lite Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge, I.V.A. e
C.P.A.;
3) Condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...] delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 a CP_3 titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15 % come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avvocato
FRANCESCO NAPOLITANO, dichiaratosi antistatario;
4) Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
pagina 14 di 15 avanzata dalla terza chiamata.
Così deciso in Catanzaro, lì 29.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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