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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/06/2024, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4057 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: indebito previdenziale,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Antonio Parte_1
Lonardo ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Torre della Catena 12, presso il suo studio,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Atanasio Maurizio Greco ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'ufficio legale della sede di Benevento, CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.10.2023 , premesso di avere ricevuto, in data 6.07.2023, Parte_1 una comunicazione da parte dell' , con cui è stato informato della sussistenza di un indebito di € CP_1
48.397,42 sulla sua pensione cat. VOCOM n. 36034172, dovuto alla incumulabilità della pensione anticipata “quota 100” con redditi di lavoro autonomo fino al compimento dell'età pensionabile, e che la richiesta di restituzione era illegittima, in quanto non sussistevano i presupposti per la ripetibilità dell'indebito, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “1) Disporre la sanatoria CP_1 dell'indebito pensionistico, non sussistendone i presupposti;
2) annullare, revocare, mettere nel nulla CP_ la nota dell' del 23 giugno 2023 ad oggetto: accertamento somme indebitamente percepite su pensione. 3) Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con le maggiorazioni di legge per
CPA, nonché del rimborso forfettario delle spese generali ex art. 14 TF, con attribuzione”.
A sostegno della domanda ha esposto che il provvedimento di erogazione della prestazione era definitivo;
che l' era bene a conoscenza dei redditi da lui prodotti quale lavoratore autonomo, CP_1 in quanto aveva presentato annualmente le dichiarazioni dei redditi e aveva regolarmente versato i contributi alla gestione commercianti;
che l'attività di lavoro autonomo (tabaccaio) era stata espletata in via occasionale e saltuaria, per la presenza continuativa della moglie coadiutrice. Infine, ha dedotto che al momento della presentazione della domanda di pensione era in possesso dei requisiti contributivi per beneficiare della pensione di vecchiaia, sicché l' avrebbe dovuto respingere la CP_1 richiesta di pensione con quota 100 e attribuirgli la pensione di vecchiaia anticipata.
1 Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La controversia attiene alla legittimità dell'azione di recupero dei ratei di pensione cat. VOCOM n.
36034172 percepiti dal sig. dal 1° maggio 2019 al 31 ottobre 2022, intrapresa dall' con Parte_1 CP_1 la motivazione “la pensione anticipata "quota 100" non è cumulabile con redditi da lavoro autonomo fino al compimento dell'età pensionabile”.
Ai sensi dell'art. 14, co. 1, del D.L. 28/01/2019, n. 4, conv. dalla l. 28 marzo 2019, n. 26, “In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' , nonché alla gestione separata di cui CP_1 all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». […]”.
Il successivo comma 3 della medesima disposizione prevede che tale pensione “non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
In tema di onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale si sono pronunciate le Sezioni
Unite della Cassazione con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, con cui si è affermato che “nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (nella fattispecie, le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata;
conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 2739 del 11/02/2016).
Nel caso di specie, è del tutto pacifico che il ricorrente, titolare di pensione “quota 100” dal 1° maggio
2019, abbia continuato, anche dopo tale data, a prestare attività lavorativa autonoma quale commerciante, percependo redditi di importo annuo superiore a 5.000,00 €.
Le (peraltro generiche) deduzioni circa la natura occasionale e saltuaria di tale attività sono del tutto sfornite di prova, oltre a rimanere ininfluenti nel descritto quadro normativo, dove la soglia per poter qualificare una prestazione lavorativa autonoma come “occasionale” è fissata a € 5.000,00 annui.
Il non ha allegato, prima ancora che provato, di aver prodotto un reddito annuo inferiore a Parte_1 detta soglia.
La presenza di redditi incompatibili con il godimento della pensione costituisce un fatto impeditivo
(quanto meno per i periodi di cumulo, dal momento che la norma parla espressamente di
“incumulabilità”, ovvero di un divieto di coesistenza del trattamento pensionistico e del reddito da lavoro), del diritto alla pensione, provata l'esistenza del quale non può che ritenersi la natura indebita della prestazione erogata.
Ciò posto, il ricorrente deduce che non ricorrerebbero le condizioni per la ripetizione dell'indebito, in quanto l'erogazione è avvenuta in virtù di provvedimento definitivo, e in ogni caso l'indebito non
è riconducibile a dolo dell'interessato, ma a errore dell' . CP_1
2 Gli artt. 52 della l. 88/89 e 13 della l. 412/91 stabiliscono, quale principio generale, quello della irripetibilità delle somme corrisposte sulla base di un formale e definitivo provvedimento comunicato all'interessato che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, facendo salva solo l'ipotesi in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'art. 13 precisa che l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite, e, al comma 2, dispone che l' CP_1 debba procedere annualmente alla verifica delle situazione reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Si è dunque consolidato, in giurisprudenza, il principio per cui “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c)
l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato
(a cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
18/04/2023, n. 10337; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 23/02/2022, n. 5984).
Si è, altresì, precisato che “In tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente” (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 28/03/2019, n.
8731); e, ancora, che “Nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi.
Conseguentemente, integra un dolo idoneo a determinare l' a corrispondere una prestazione CP_1 non dovuta anche il mero silenzio di chi, avendo l'obbligo di dichiarare di non svolgere altra attività lavorativa onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, omette di comunicare la circostanza dello svolgimento di tale attività, non essendo necessario un positivo e fraudolento comportamento dell'assicurato ed essendo invece sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione delle disposizioni anticumulo” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 25/10/2018, n. 27096).
Alla luce dei suesposti principi, deve concludersi per la ripetibilità dell'indebito.
La norma istitutiva della pensione “quota 100” espressamente prevede un divieto di cumulo fra pensione e redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale (contenuti nel limite di 5.000 € lordi annui).
Al riguardo, la Corte costituzionale, con sentenza 24 novembre 2022, n. 234, ha rilevato – nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, co. 3, sollevata in riferimento all'art. 3, co. 1 Cost. – che “Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62
3 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita.
Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale”. Il RI non ha documentato di aver provveduto a comunicare all' , anno per anno, l'esistenza CP_1 di redditi incumulabili (o, comunque, di redditi, al fine di consentire all'Istituto la valutazione sulla cumulabilità), mediante la modulistica istituita allo scopo.
La regolare presentazione della dichiarazione dei redditi, come il versamento dei contributi nella gestione commercianti in relazione all'attività di lavoro autonomo svolta, non sono stati documentati,
e sono, comunque, ininfluenti. Si tratta infatti di adempimenti con finalità diverse, irrilevanti in assenza di un obbligo generalizzato di verifica in capo all' di fatti e circostanze noti al CP_1 pensionato e incidenti sul diritto alla prestazione.
Ed invero, come chiarito dalla S.C., non assume rilievo l'inosservanza, da parte dell' , CP_1 dell'obbligo di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011). Ancora, “L'obbligo dell' di procedere annualmente alla CP_1 verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 953 del 24/01/2012).
Infine, il ricorrente si duole del fatto che l' abbia omesso di verificare che già al momento della CP_1 presentazione della domanda di pensione “quota 100” era in possesso dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata e di riqualificare, conseguentemente, la domanda come richiesta di pensione ordinaria.
La pretesa, a fronte di una domanda amministrativa espressamente volta ad ottenere una specifica prestazione, regolarmente compilata in ogni sua parte (cfr. copia domanda allegata alla produzione di parte ricorrente), è destituita di fondamento.
Una cosa è il “soccorso istruttorio” a fronte di domande non chiare o non correttamente compilate ovvero non corredate dalla documentazione necessaria, che è espressione dei principi di trasparenza e leale collaborazione nei rapporti fra cittadino e p.a. Altra cosa è ipotizzare che l' , ricevuta CP_1 una domanda di prestazione, debba verificare in capo al richiedente il possesso dei requisiti per prestazioni diverse e procedere d'ufficio alla riqualificazione della domanda.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione della controversia, ulteriormente ridotti del 30% stanti l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e la minima attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 2.303,70 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Benevento, 26 giugno 2024.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4057 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: indebito previdenziale,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Antonio Parte_1
Lonardo ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Torre della Catena 12, presso il suo studio,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Atanasio Maurizio Greco ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'ufficio legale della sede di Benevento, CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.10.2023 , premesso di avere ricevuto, in data 6.07.2023, Parte_1 una comunicazione da parte dell' , con cui è stato informato della sussistenza di un indebito di € CP_1
48.397,42 sulla sua pensione cat. VOCOM n. 36034172, dovuto alla incumulabilità della pensione anticipata “quota 100” con redditi di lavoro autonomo fino al compimento dell'età pensionabile, e che la richiesta di restituzione era illegittima, in quanto non sussistevano i presupposti per la ripetibilità dell'indebito, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “1) Disporre la sanatoria CP_1 dell'indebito pensionistico, non sussistendone i presupposti;
2) annullare, revocare, mettere nel nulla CP_ la nota dell' del 23 giugno 2023 ad oggetto: accertamento somme indebitamente percepite su pensione. 3) Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con le maggiorazioni di legge per
CPA, nonché del rimborso forfettario delle spese generali ex art. 14 TF, con attribuzione”.
A sostegno della domanda ha esposto che il provvedimento di erogazione della prestazione era definitivo;
che l' era bene a conoscenza dei redditi da lui prodotti quale lavoratore autonomo, CP_1 in quanto aveva presentato annualmente le dichiarazioni dei redditi e aveva regolarmente versato i contributi alla gestione commercianti;
che l'attività di lavoro autonomo (tabaccaio) era stata espletata in via occasionale e saltuaria, per la presenza continuativa della moglie coadiutrice. Infine, ha dedotto che al momento della presentazione della domanda di pensione era in possesso dei requisiti contributivi per beneficiare della pensione di vecchiaia, sicché l' avrebbe dovuto respingere la CP_1 richiesta di pensione con quota 100 e attribuirgli la pensione di vecchiaia anticipata.
1 Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La controversia attiene alla legittimità dell'azione di recupero dei ratei di pensione cat. VOCOM n.
36034172 percepiti dal sig. dal 1° maggio 2019 al 31 ottobre 2022, intrapresa dall' con Parte_1 CP_1 la motivazione “la pensione anticipata "quota 100" non è cumulabile con redditi da lavoro autonomo fino al compimento dell'età pensionabile”.
Ai sensi dell'art. 14, co. 1, del D.L. 28/01/2019, n. 4, conv. dalla l. 28 marzo 2019, n. 26, “In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' , nonché alla gestione separata di cui CP_1 all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». […]”.
Il successivo comma 3 della medesima disposizione prevede che tale pensione “non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
In tema di onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito previdenziale si sono pronunciate le Sezioni
Unite della Cassazione con la sentenza n. 18046 del 04/08/2010, con cui si è affermato che “nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (nella fattispecie, le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata;
conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 2739 del 11/02/2016).
Nel caso di specie, è del tutto pacifico che il ricorrente, titolare di pensione “quota 100” dal 1° maggio
2019, abbia continuato, anche dopo tale data, a prestare attività lavorativa autonoma quale commerciante, percependo redditi di importo annuo superiore a 5.000,00 €.
Le (peraltro generiche) deduzioni circa la natura occasionale e saltuaria di tale attività sono del tutto sfornite di prova, oltre a rimanere ininfluenti nel descritto quadro normativo, dove la soglia per poter qualificare una prestazione lavorativa autonoma come “occasionale” è fissata a € 5.000,00 annui.
Il non ha allegato, prima ancora che provato, di aver prodotto un reddito annuo inferiore a Parte_1 detta soglia.
La presenza di redditi incompatibili con il godimento della pensione costituisce un fatto impeditivo
(quanto meno per i periodi di cumulo, dal momento che la norma parla espressamente di
“incumulabilità”, ovvero di un divieto di coesistenza del trattamento pensionistico e del reddito da lavoro), del diritto alla pensione, provata l'esistenza del quale non può che ritenersi la natura indebita della prestazione erogata.
Ciò posto, il ricorrente deduce che non ricorrerebbero le condizioni per la ripetizione dell'indebito, in quanto l'erogazione è avvenuta in virtù di provvedimento definitivo, e in ogni caso l'indebito non
è riconducibile a dolo dell'interessato, ma a errore dell' . CP_1
2 Gli artt. 52 della l. 88/89 e 13 della l. 412/91 stabiliscono, quale principio generale, quello della irripetibilità delle somme corrisposte sulla base di un formale e definitivo provvedimento comunicato all'interessato che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, facendo salva solo l'ipotesi in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'art. 13 precisa che l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite, e, al comma 2, dispone che l' CP_1 debba procedere annualmente alla verifica delle situazione reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Si è dunque consolidato, in giurisprudenza, il principio per cui “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c)
l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato
(a cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
18/04/2023, n. 10337; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 23/02/2022, n. 5984).
Si è, altresì, precisato che “In tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente” (Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 28/03/2019, n.
8731); e, ancora, che “Nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi.
Conseguentemente, integra un dolo idoneo a determinare l' a corrispondere una prestazione CP_1 non dovuta anche il mero silenzio di chi, avendo l'obbligo di dichiarare di non svolgere altra attività lavorativa onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, omette di comunicare la circostanza dello svolgimento di tale attività, non essendo necessario un positivo e fraudolento comportamento dell'assicurato ed essendo invece sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto in ragione delle disposizioni anticumulo” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 25/10/2018, n. 27096).
Alla luce dei suesposti principi, deve concludersi per la ripetibilità dell'indebito.
La norma istitutiva della pensione “quota 100” espressamente prevede un divieto di cumulo fra pensione e redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale (contenuti nel limite di 5.000 € lordi annui).
Al riguardo, la Corte costituzionale, con sentenza 24 novembre 2022, n. 234, ha rilevato – nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, co. 3, sollevata in riferimento all'art. 3, co. 1 Cost. – che “Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62
3 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita.
Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale”. Il RI non ha documentato di aver provveduto a comunicare all' , anno per anno, l'esistenza CP_1 di redditi incumulabili (o, comunque, di redditi, al fine di consentire all'Istituto la valutazione sulla cumulabilità), mediante la modulistica istituita allo scopo.
La regolare presentazione della dichiarazione dei redditi, come il versamento dei contributi nella gestione commercianti in relazione all'attività di lavoro autonomo svolta, non sono stati documentati,
e sono, comunque, ininfluenti. Si tratta infatti di adempimenti con finalità diverse, irrilevanti in assenza di un obbligo generalizzato di verifica in capo all' di fatti e circostanze noti al CP_1 pensionato e incidenti sul diritto alla prestazione.
Ed invero, come chiarito dalla S.C., non assume rilievo l'inosservanza, da parte dell' , CP_1 dell'obbligo di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011). Ancora, “L'obbligo dell' di procedere annualmente alla CP_1 verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 953 del 24/01/2012).
Infine, il ricorrente si duole del fatto che l' abbia omesso di verificare che già al momento della CP_1 presentazione della domanda di pensione “quota 100” era in possesso dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata e di riqualificare, conseguentemente, la domanda come richiesta di pensione ordinaria.
La pretesa, a fronte di una domanda amministrativa espressamente volta ad ottenere una specifica prestazione, regolarmente compilata in ogni sua parte (cfr. copia domanda allegata alla produzione di parte ricorrente), è destituita di fondamento.
Una cosa è il “soccorso istruttorio” a fronte di domande non chiare o non correttamente compilate ovvero non corredate dalla documentazione necessaria, che è espressione dei principi di trasparenza e leale collaborazione nei rapporti fra cittadino e p.a. Altra cosa è ipotizzare che l' , ricevuta CP_1 una domanda di prestazione, debba verificare in capo al richiedente il possesso dei requisiti per prestazioni diverse e procedere d'ufficio alla riqualificazione della domanda.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione della controversia, ulteriormente ridotti del 30% stanti l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e la minima attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 2.303,70 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Benevento, 26 giugno 2024.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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