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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/01/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott.ssa Mariarosaria Renzetti, nella presente controversia individuale, iscritta al n. 5444/24 R.G.L. tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. R. F. Prudente;
Parte_1
RICORRENTE
e con l'assistenza e difesa dell'Avvocatura d'Istituto; CP_1
RESISTENTE
all'udienza del 17.01.2025, al termine della discussione, ha pronunciato la seguente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.06.2024 parte ricorrente adiva il Tribunale di Foggia CP_ al fine di ottenere la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno ordinario di invalidità, in forza del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Foggia in data
21.12.23, essendo ormai decorso il termine di 120 gg. di cui all'art. 445 bis cpc. CP_ L' costituitosi in giudizio, allegava e dimostrava di avere provveduto a pagare la prestazione richiesta, in data 01.07.24.
Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti in quanto la pretesa avanzata dalla parte ricorrente è stata integralmente soddisfatta per aver l'ente provveduto in data 01.07.24 al pagamento della prestazione (oltre il termine dei 120 gg ma prima della notifica del ricorso in data 05.07.24).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in considerazione della fondatezza della CP_ pretesa avanzata devono porsi a carico dell' nella misura del 50%, mentre per l'altra metà possono essere compensate, atteso che il pagamento della prestazione è stato compiuto in data successiva ai 120 gg ma precedente alla notifica del ricorso introduttivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' alla refusione, in favore della ricorrente, nella misura del 50% delle CP_1
spese processuali, liquidate complessivamente in euro 1.443,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- compensa per la restante metà le spese di lite.
Foggia, 17.01.25
Il Giudice del Lavoro
Mariarosaria Renzetti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, dott.ssa Mariarosaria Renzetti, nella presente controversia individuale, iscritta al n. 5444/24 R.G.L. tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. R. F. Prudente;
Parte_1
RICORRENTE
e con l'assistenza e difesa dell'Avvocatura d'Istituto; CP_1
RESISTENTE
all'udienza del 17.01.2025, al termine della discussione, ha pronunciato la seguente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.06.2024 parte ricorrente adiva il Tribunale di Foggia CP_ al fine di ottenere la condanna dell' al pagamento dei ratei di assegno ordinario di invalidità, in forza del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Foggia in data
21.12.23, essendo ormai decorso il termine di 120 gg. di cui all'art. 445 bis cpc. CP_ L' costituitosi in giudizio, allegava e dimostrava di avere provveduto a pagare la prestazione richiesta, in data 01.07.24.
Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti in quanto la pretesa avanzata dalla parte ricorrente è stata integralmente soddisfatta per aver l'ente provveduto in data 01.07.24 al pagamento della prestazione (oltre il termine dei 120 gg ma prima della notifica del ricorso in data 05.07.24).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in considerazione della fondatezza della CP_ pretesa avanzata devono porsi a carico dell' nella misura del 50%, mentre per l'altra metà possono essere compensate, atteso che il pagamento della prestazione è stato compiuto in data successiva ai 120 gg ma precedente alla notifica del ricorso introduttivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' alla refusione, in favore della ricorrente, nella misura del 50% delle CP_1
spese processuali, liquidate complessivamente in euro 1.443,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- compensa per la restante metà le spese di lite.
Foggia, 17.01.25
Il Giudice del Lavoro
Mariarosaria Renzetti