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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/05/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 324/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 324/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio”, promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata ad [...] il [...] (C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in C.F._2
RO nella Via XX Settembre n. 83 presso lo studio dell'Avv. Stefania Spanu ( ) CodiceFiscale_3 che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
30/01/2025, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1 - I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2 - La casa coniugale di Via Risorgimento n. 16 in Olmedo, di proprietà della moglie SI , Parte_2 Per_ continuerà ad essere abitata dalla stessa unitamente alle Figlie ed . Per_2
3 - Il Signor vivrà a Sassari nella Via Carlo Ruggiu n. 37. Parte_1
4 - I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver regolato ogni precedente rapporto e di non avere nessuna reciproca pretesa economica.”
pagina 1 di 3 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 22/04/2025 ex art. 127ter c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in HE in data 09/12/1995 Parte_1 Parte_2 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di HE per l'anno 1995, N.
50, Parte 1, Uff. 1, e nel corso della loro unione hanno adottato due figlie , nata a [...] Persona_3
(Ucraina) il giorno 01/10/1996 e nata a [...] il [...], entrambe maggiorenni Persona_4 ed economicamente indipendenti.
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 24/01/2024, RG
2998/2023, n. 91/2024.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla
L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in HE (SS) in data 09/12/1995 tra
[...]
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...] C.F._1
Carlo Ruggiu n. 37, e , nata ad [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2 residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di HE (SS) Anno 1995, N. 50, Parte 1, Uff. 1, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di HE (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente
pagina 2 di 3 Dott.ssa Stefania Deiana
Il giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 324/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio”, promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 nata ad [...] il [...] (C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in C.F._2
RO nella Via XX Settembre n. 83 presso lo studio dell'Avv. Stefania Spanu ( ) CodiceFiscale_3 che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
30/01/2025, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1 - I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2 - La casa coniugale di Via Risorgimento n. 16 in Olmedo, di proprietà della moglie SI , Parte_2 Per_ continuerà ad essere abitata dalla stessa unitamente alle Figlie ed . Per_2
3 - Il Signor vivrà a Sassari nella Via Carlo Ruggiu n. 37. Parte_1
4 - I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di aver regolato ogni precedente rapporto e di non avere nessuna reciproca pretesa economica.”
pagina 1 di 3 Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 22/04/2025 ex art. 127ter c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio in HE in data 09/12/1995 Parte_1 Parte_2 nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di HE per l'anno 1995, N.
50, Parte 1, Uff. 1, e nel corso della loro unione hanno adottato due figlie , nata a [...] Persona_3
(Ucraina) il giorno 01/10/1996 e nata a [...] il [...], entrambe maggiorenni Persona_4 ed economicamente indipendenti.
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di Sassari del 24/01/2024, RG
2998/2023, n. 91/2024.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla
L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in HE (SS) in data 09/12/1995 tra
[...]
nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in [...] C.F._1
Carlo Ruggiu n. 37, e , nata ad [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2 residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di HE (SS) Anno 1995, N. 50, Parte 1, Uff. 1, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di HE (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente
pagina 2 di 3 Dott.ssa Stefania Deiana
Il giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
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