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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5802 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Diego Rosario Antonio Pinto - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3680 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
03/10/2025, vertente
TRA
- ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Pierluigi
[...] C.F._2
Moscarino come da procura in atti;
RECLAMANTI
- E
- ( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. COSTANTINO PAGANO ( ) anche in proprio;
C.F._4
RECLAMATI
E
- ( ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, nonché Controparte_3
( ), ( , P.IVA_2 CP_4 P.IVA_3 Controparte_5
( ), ( e ORGANISMO DI P.IVA_4 CP_6 P.IVA_5
r.g. n. 1 COMPOSIZIONE DELLA CRISI -O.C.C. “S.O.S.
SOVRAINDEBITAMENTO – CITTÀ DI LENOLA” ( e per esso P.IVA_6 il professionista designato, avv. Francesco Nepi;
RECLAMATI CONTUMACI
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso la sentenza di diniego dell'omologo del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: “accogliere, in riforma integrale dell'impugnata sentenza di diniego dell'omologazione, contrariis reiectis. 1) nel merito, annullare la sentenza di rigetto dell'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti oggetto del presente reclamo (all. 1), per le ragioni tutte esposte nel corpo dell'atto, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2) per l'effetto, disporre l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, di natura familiare, come proposto dai reclamanti;
3) con vittoria di spese, compensi professionali e accessori tutti di legge”.
Per parte reclamata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta rigettare integralmente il reclamo proposto dai signori e perché Parte_1 Parte_2 assolutamente infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese in entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Avv. TA PAGANO che se ne dichiara antistatario”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti in epigrafe hanno proposto reclamo ex artt. 51 e 70, VIII comma c.c.i.i. contro la sentenza di rigetto dell'omologa del piano di ristrutturazione familiare dei debiti ex artt. 66 e ss. c.c.i.i..
1. La pronuncia di rigetto si fonda sulla mancanza di compiuta rappresentazione della situazione debitoria, stante l'omessa indicazione, nel ricorso introduttivo, della passività derivante dal finanziamento chirografario del 14/3/2009 di euro 31.700,00 (per l'acquisto di una vettura), come da osservazioni di CP_2
la debitrice era a conoscenza di tale esposizione, come del resto
[...] Pt_1 risulta dalle contestazioni dalla medesima avanzate sin dal 2021; pur ritenendo r.g. n. 2 insussistente il debito, ella aveva l'obbligo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a)
c.c.i.i., di illustrare e individuare tale posta passiva, chiarendo le ragioni della sua non inclusione. Tale carenza, secondo il giudice di primo grado, è di per sé idonea ad incidere sull'ammissibilità e sulla fattibilità del piano;
d'altro canto, le questioni relative all'esatta rappresentazione del passivo e dell'attivo incidono sulla buona fede ex art. 4 c.c.i.i. e possono comportare anche la revoca del piano, una volta omologato, ex art. 72 c.c.i.i..
Il rilievo in questione è stato ritenuto assorbente, rispetto alle contestazioni dei creditori e TA PA sulla meritevolezza e sulla Controparte_1 composizione e consistenza dell'attivo patrimoniale.
2. I reclamanti lamentano che il rigetto dell'omologa si fonda su un credito non provato: il giudice ha invertito l'onere probatorio, ponendo a carico dei debitori la prova negativa dell'insussistenza del credito sebbene quest'ultimo non sia stato adeguatamente dimostrato;
anche nelle osservazioni, infatti, si è Controparte_2 limitata ad esibire una copia fotostatica del contratto di finanziamento, priva delle clausole essenziali e non corredata dall'originale: tale documento era già stato formalmente disconosciuto e contestato stragiudizialmente (pure mediante reclamo alla Banca d'Italia). Anche l'O.C.C., d'altro canto, ha evidenziato – a seguito delle osservazioni- l'impossibilità di riconoscere il credito chirografario, a causa della carenza documentale;
la mancata inclusione del credito, pertanto, non costituisce un'omissione dolosa, ma la consapevole esclusione di una pretesa priva dei requisiti di certezza ed esigibilità.
I reclamanti denunciano, in ogni caso, che è erronea la generalizzata
“consapevolezza” dell'omissione in capo a loro, posto che il credito di CP_2 riguarda soltanto la e non anche il figlio (a sua volta proponente il piano di Pt_1 ristrutturazione dei debiti); infine, essi hanno precisato che le altre questioni proposte dai creditori non sono state poste a fondamento del rigetto, apparendo insufficiente il mero richiamo, nella sentenza impugnata, a tali contestazioni
(peraltro già confutate con le note difensive).
3. I creditori e TA PA (anche in proprio, quale Controparte_1
r.g. n. 3 distrattario delle spese legali di cui alla sentenza Trib. Latina n. 640/23- v. infra) hanno resistito al reclamo.
Premessa la richiesta di cancellazione delle espressioni offensive ex art. 89
c.p.c., essi hanno dedotto che l'onere del debitore è quello di indicare tutte le esposizioni, anche quelle che ritenga infondate, in modo da garantire la corretta rappresentazione del passivo;
le mere contestazioni extra-giudiziali, d'altro canto, non equivalgono all'accertamento giudiziale di inesistenza del credito.
I reclamati hanno altresì dedotto l'omessa indicazione, nel piano di ristrutturazione dei debiti, del giudizio iscritto al n. R.G. 3755/2023 che, promosso dalla controparte, si è concluso con la sentenza (del Trib. Latina) n. 14532025 di rigetto dell'opposizione all'esecuzione e di condanna alle spese legali.
I resistenti, infine, hanno ribadito le contestazioni già avanzate: 1)
l'indebitamento deriva dal comportamento doloso dei debitori, in particolare dall'occupazione senza titolo (dal 2017 al 2023) dell'immobile di proprietà del
(come accertato nella sentenza n. 640/23), quale illecito che ha a lui CP_1 cagionato grave danno;
2) l'attivo non è compiutamente rappresentato, atteso che a) non è tracciata la sorte dei numerosi rapporti bancari (che sono stati chiusi subito dopo l'accoglimento del sequestro conservativo a carico della ), b) Pt_1
l'immobile di proprietà della debitrice, inoltre, risulta stimato in euro 83.000,00 nel piano, sebbene il suo valore sia stato dalla medesima indicato in euro 200.000,00 nel reclamo cautelare (R.G. 3409/2022) fra le stesse parti, c) infine, è stato effettuato un pagamento in data 11/12/2024 (dopo l'apertura della procedura ma prima dell'omologa) al di fuori del piano stesso.
4. Nonostante la rituale notifica (eseguita anche nei confronti degli altri creditori e dell'O.C.C.), nessuno si è costituito in giudizio per Controparte_2
Disattesa ogni altra istanza, le parti hanno discusso oralmente la causa, riportandosi alle conclusioni già formulate in atti.
5. Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
a. La proposta ed il piano postulano, ex art. 67 c.c.i.i., la compiuta ricostruzione della situazione economica del consumatore.
r.g. n. 4 D'altro canto, in base al canone della buona fede di cui all'art. 4 c.c.i.i., il debitore ha il “dovere di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero
e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto”.
La rappresentazione dell'esposizione debitoria, pertanto, prescinde dalla contestazione della sua effettiva sussistenza.
Nella specie, la ricezione della diffida di pagamento di in data Controparte_2
31/10/2023 (poi corredata dalla copia del contratto di finanziamento apparentemente sottoscritto dalla debitrice, del documento di identità e della busta paga, oltre che dalla lettera del 2021 di revoca/decadenza dal beneficio del termine), imponeva la
(tempestiva) rappresentazione di tale posta debitoria, sia pure accompagnata dall'illustrazione delle ragioni di contestazione e di esclusione del credito.
Risultano pertanto inconferenti le difese dei reclamanti che, già svolte in replica alla contestazione del creditore e ribadite nella presente sede, attengono al merito della pretesa: il rilievo assorbente è costituito dall'incompleta rappresentazione del passivo, astrattamente idonea ad incidere sulla fattibilità del piano;
d'altro canto, non si deve fare luogo all'accertamento -neanche in via incidentale- del credito di se non per constatare, in senso contrario Controparte_2 alle argomentazioni dei reclamanti, l'insufficienza del “disconoscimento” di firma al di fuori dell'accertamento giudiziale.
Nulla di per sé implica, per altro verso, l'“inerzia” del creditore rispetto al recupero del credito (o all'ulteriore partecipazione al giudizio).
b. L'incompletezza del piano, peraltro, si registra anche rispetto alla mancata rappresentazione della (ulteriore) pendenza giudiziale con il creditore : CP_1 oltre al gravame contro la condanna al rilascio dell'immobile di proprietà di quest'ultimo (v. infra), la stessa ha proposto opposizione all'esecuzione Pt_1 della sentenza stessa, omettendo tuttavia di darne conto nel piano (se non a seguito dell'osservazione di controparte).
In proposito, appare irrilevante la circostanza ribadita dai reclamanti, secondo r.g. n. 5 cui la sentenza di rigetto dell'opposizione (Trib. Latina n. 1453/2025) è sopravvenuta all'impugnazione del diniego di omologa ed è pur sempre suscettibile di sospensione ex art. 283 c.p.c.: ciò che rileva è, sul piano della completezza informativa, la mancata rappresentazione della pendenza giudiziale (e dei presumibili tempi di definizione rispetto all'omologa), in rapporto alla potenziale - ed ora attuale- ragione di debito (derivante dalla soccombenza).
c. A dispetto delle osservazioni già svolte in primo grado, anche l'illustrazione della composizione dell'attivo appare connotata dall'incoerenza espositiva: in disparte la ricostruzione dei rapporti bancari estinti e delle circostanze relative all'incasso del credito verso terzi, non si può tralasciare che l' “argomentazione difensiva” spesa nel giudizio fra le stesse parti (per sostenere la capienza dell'immobile sino ad euro 200.000,00) si pone in contrasto con gli esiti della stima proposta nel piano del consumatore (laddove è assegnato, al medesimo cespite, il valore di euro 83.000,00).
6. Il Tribunale ha deciso in base alla ragione più liquida, ritenendo assorbite le ulteriori osservazioni dei creditori in ordine alla composizione dell'attivo (sopra richiamate sub b e c) ed al requisito della meritevolezza.
In proposito, tuttavia, si osserva che il giudizio di omologa postula, a monte,
l'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e quindi, in primo luogo, il requisito della meritevolezza;
tale verifica, che attiene all'ammissibilità stessa della proposta, può essere svolta in ogni momento e, dunque, anche nella fase successiva a quella di cui all'art. 70, I comma c.c.i.i. (che si svolge nel contraddittorio dei controinteressati).
Nella specie, va constatato che è pacifica la genesi del sovraindebitamento e cioè l'esito -di cui alla sentenza Trib. Latina n. 640/23- del giudizio di rilascio dell'immobile abitato dalla ma di proprietà dell' “ex compagno” Pt_1 CP_1
(con condanna al pagamento di euro 1.000,00 per ogni mese di occupazione dal
17/9/2018, oltre al rimborso degli oneri condominiali e delle utenze nonché delle spese legali). In tale contesto, non si può ignorare che la sentenza stessa (per quanto oggetto di gravame) contiene anche l'accertamento, fondato sul contenuto delle r.g. n. 6 dichiarazioni della stessa (in sede di denuncia-querela), della consapevole Pt_1 protrazione dell'illegittima occupazione (risultante dall'apprezzamento della risalente -ma inattuata- manifestazione della volontà restitutoria dell'immobile, in contrasto con l'affermazione del titolo opponibile).
In conformità all'osservazione dei reclamati, pertanto, si deve ritenere che la debitrice -nonostante l'omessa rappresentazione (anche) della portata dell'accertamento giudiziale a suo carico- non sia neppure esente, sul piano soggettivo, dalla colpevole determinazione dell'indebitamento e del suo aggravamento (connotata, quanto meno, dalla colpa grave), quale circostanza che è ostativa al beneficio ex art. 69 c.c.i.i..
7. Per quanto premesso, il reclamo va respinto, dovendosi precisare che il piano è stato congiuntamente proposto (sia pure a seguito della riunione), di talché è irrilevante che le riscontrate carenze (almeno con riguardo all'incompleta informazione sul credito chirografario) riguardino la posizione della . Pt_1
Non vi è luogo a provvedere in ordine all'istanza cautelare di sospensione delle procedure esecutive (quale sospensione revocata con il rigetto dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti).
In disparte l'omesso richiamo dell'istanza di cancellazione nelle conclusioni dei reclamati, non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 89 c.p.c. rispetto alla
“frase contenuta a pag. 14 del reclamo” -in tesi attributiva della condotta di frode processuale- apparendo essa pur sempre riconducibile al dibattito sulla tempestività del deposito della memoria dei resistenti nel procedimento di primo grado.
Non consta alcuna specifica doglianza rispetto alla compensazione delle spese di primo grado;
quelle del presente giudizio seguono la soccombenza, con liquidazione ex art. 4, comma 10 sexies D.M. 55/2014 che tiene conto dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da
[...]
e contro la sentenza del Tribunale di Latina n. Pt_1 Parte_2
73/2025, ogni altra conclusione disattesa o assorbita, così provvede:
r.g. n. 7 −rigetta il reclamo;
−condanna e in solido, alla Parte_1 Parte_2 refusione delle spese in favore di e TA PA Controparte_1 che, da distrarsi al procuratore antistatario, liquida in euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali ed accessori come per legge;
−dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 13/10/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 8