Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.1.2025 , nella causa iscritta al n. 3077 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv.Guerino Gazzella giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura dell'Ente in Benevento alla Via Foschini 28 rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Parisi, giusta procura generale alle liti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.7.2024 l'istante, in epigrafe indicata, ha impugnato il provvedimento CP_ dell' con il quale è stata riliquidata la prestazione n. 044-089007011901 dal 01.01.2015 fino al 30.04.2024, da cui è derivato un debito a suo carico di € 41.903,63.
Nel merito ha esposto di essere affetta da malformazione congenita;
che sin dal 14/05/2002 era stata riconosciuta beneficiaria dell'indennità di accompagnamento;
di essersi sottoposta in data 29.10.2015 a revisione;
che la Commissione Medica la riconosceva “MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118/71 L. 289/90) – indennità di frequenza;
che l'ente aveva continuato a corrispondere una somma pari all'indennità di CP_ accompagnamento, pur definendola indennità di frequenza;
che l' , non avrebbe potuto e dovuto chiedere la restituzione di quanto percepito in buona fede e comunque in assenza di dolo .
CP_ Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
L'indebito origina dalla erronea percezione da parte della dell'indennità di Parte_1 accompagnamento.
Come emerge dagli atti parte ricorrente veniva riconosciuta beneficiaria dell' indennità di accompagnamento con verbali del 14.5.2002, 10.2.2004 e 13.12.2005. Tale prestazione veniva ulteriormente confermata nella seduta del 1.12.2010.
Infine la ricorrente nella seduta del 29/10/2015 veniva riconosciuta “MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90) - indennità di frequenza”.
CP_ È pacifico che l' nonostante la ricorrente fosse stata riconosciuta titolare dell'indennità di frequenza, ha continuato erroneamente ad erogare l'indennità di accompagnamento
*
Preliminarmente si osserva che il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato evincendosi dallo stesso la causa dell'indebito che è da rinvenirsi nella corresponsione di una prestazione di invalidità civile non spettante.
*
In punto di diritto va premesso che l'indebito di cui si tratta si è prodotto in relazione ad una prestazione assistenziale. All'indebito relativo ad una prestazione assistenziale non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
La Corte di Cassazione ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. n. del
09/11/2018, Cass.n. 26036/2019, Cass n.24180/2022), alla fattispecie in discorso si applicano i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della
Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, la Corte di legittimità ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est.
Picone, v. pure n. 11921/2015) che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni della Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019). In particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione
«la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”. Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni natura liter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993)".
Con la sentenza n.28163/2018 la Suprema Corte ha precisato “ Come già affermato da Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali o, ancora, in via generale dei requisiti di legge) e le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977, secondo cui "Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento", nonché nel D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988” . Quindi, la Cassazione, dando atto di dare continuità ad un proprio orientamento, ha pure affermato che “ Si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art.2033 cod. civ. che pertanto cede loro il passo (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. 12 luglio 2017, n.17216) che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte"
La citata sentenza fonda la salvaguardia dei ratei del trattamento di invalidità civile anteriori al provvedimento di revoca, sul combinato disposto dell'art. 3 ter d.l. 850/76 e del decimo comma dell'art. 3 del d.l. 173/88, laddove la prima norma recita“ Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento” e, la seconda, rimanda al competente l'onere di regolamentare i CP_2 controlli finalizzati alle verifica della permanenza dei requisiti prescritti per fruire del beneficio.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito sanitario, che qui viene in rilievo, di recente la Corte di cassazione ha confermato (Ordinanza n. 24180 del 2022) che
" l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui
l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
In particolare, nelle ipotesi (come quella che ci occupa), di ripetizione di indebito assistenziale in conseguenza del venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, la Suprema Corte ha chiarito (cfr. Cass. civ., Sez. VI Lavoro, Ord. del 19/12/2019, n. 34013; Cass. civ., Sez. lav. Sent del 29/10/2003, n. 16260; Cass. civ., Sez. lav. Sent. del 26/4/2002, n. 6091; Cass. civ., Sez. lav. Sent. del 19/09/2013, n. 21453) che “in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del
1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”. CP_ Pertanto, in mancanza di una disposizione espressa in tal senso, anche se l' non provvede alla revoca della prestazione nell'esatta osservanza del termine temporale indicato, ha comunque diritto, nel silenzio della legge, di ripetere le somme indebitamente versate dal momento della comunicazione dell'esito dell'accertamento, a partire dal quale l'assistibile è consapevole (o, quanto meno dovrebbe esserlo) dell'insussistenza del suo diritto alla prestazione. La Suprema Corte con la recente sentenza n. 14561/2022 a Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., del 09/05/2022, n. 14561), pur afferente alla diversa questione dell'impugnabilità diretta del verbale sanitario che definisce la visita di revisione anche in presenza di provvedimento di revoca, ha indirettamente confermato quanto sopra precisando che “… 17. Da tutto quanto sopra esposto, in sintesi, emerge che la natura delle prestazioni di invalidità civile - obbligazioni di durata condizionate al permanere di requisiti costitutivi suscettibili di modificazioni nel tempo e fatta eccezione per il caso in cui il requisito sanitario sia stato valutato non rivedibile - rende le vicende estintive sopravvenute eventi fisiologici e non eccezionali del rapporto assistenziale. 17.1. Rilevano
a tali fini le revisioni ordinarie del requisito sanitario programmate in base alle patologie dalle stesse Commissioni che lo riconoscono, le verifiche annuali della documentazione attestante i requisiti socioeconomici che l'assistito è tenuto ad inoltrare ogni anno, le verifiche straordinarie disposte periodicamente a campione, sulla base di previsioni legislative, in funzione di controllo di pratiche abusive e di contenimento dell'impiego di risorse pubbliche. In caso di esito negativo, totale o parziale, della verifica, l'Istituto provvede ordinariamente, ma non obbligatoriamente, alla immediata sospensione cautelativa della erogazione, anche al fine di contenere i successivi oneri di recupero dell'indebito, per poi addivenire alla definitiva revoca del beneficio con provvedimento formale. 17.2. La revoca può essere determinata da motivi attinenti al requisito sanitario: per effetto della mancata presentazione a visita di revisione senza giustificato motivo;
del rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari ritenuti indispensabili;
della modifica in termini migliorativi dello stato invalidante. 17.3. Questa può conseguire anche alla perdita dei requisiti amministrativi: al superamento dei limiti reddituali;
alla percezione di prestazioni incompatibili;
al venir meno dello stato di incollocabilità al lavoro o del mancato ricovero in strutture a carico dello Stato. 17.4. Nelle ipotesi di revoca per motivi attinenti alla mancata conferma del requisito sanitario all'assistito sarà comunicato come primo atto il verbale della Commissione medica che questi - ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 326 del
2003 - è tenuto ad impugnare in sede giudiziaria nel termine di sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del verbale della Commissione a pena di decadenza. Al riguardo si è ritenuto che il successivo provvedimento di revoca è a tal fine irrilevante poiché ha carattere meramente ricognitivo degli effetti che si sono già prodotti (cfr. Cass. 11/04/2018 n. 8970)…”.
* Orbene, ciò premesso, sulla scorta della documentazione versata in atti, emerge che l'indebito scaturisce dal mancato riconoscimento (in sede di visita di revisione del 29.10.2015) del requisito sanitario in capo alla ricorrente, necessario al fine di mantenere l'erogazione dell'indennità di accompagnamento già precedentemente riconosciuta.
Invero, già dal 2002 le era stata riconosciuta la percentuale del 100% con necessità di assistenza continua e, quindi, le veniva erogata l'indennità di accompagnamento. Dette valutazioni venivano confermate anche nelle successive visite di revisione finché il 29 ottobre 2015 le veniva riconosciuta solamente l'indennità di frequenza e non anche l'indennità di accompagnamento (come da documentazione versata da entrambe le parti) e contro detto verbale non risulta alcuna impugnazione da parte della parte ricorrente. Pertanto, in seguito all'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario necessario per il godimento della prestazione (indennità di accompagnamento), il diritto dell'accipiens, dal momento della comunicazione dell'esito di detto accertamento, deve considerarsi inesistente così come devono ritenersi indebitamente percepite le somme percepite a titolo d'indennità di accompagnamento, stante la piena conoscenza della mancanza del diritto da parte dello stesso.
A tal proposito deve ulteriormente richiamarsi quanto insegnato dalla Suprema Corte con Sentenza n. 4600 del 19.2.2021 ove ritiene inapplicabile la regola del sottosistema normativo e giurisprudenziale posto a tutela del diritto del percipiente alla prestazione, in caso di mancanza ab origine del diritto alla prestazione che sia conosciuta dall'accipiens medesimo. Né, nella fattispecie in esame, può ritenersi sussistente la buona fede e/o un affidamento incolpevole di parte ricorrente. Anzitutto perché, pur in assenza di una formale immediata sospensione dell'erogazione dei benefici (e conseguenziale revoca delle provvidenze economiche nei successivi 90 giorni rispetto alla visita di verifica), il verbale del 29 ottobre 2015 veniva tempestivamente comunicato .
Né risulta che la parte ricorrente (o i suoi rappresentanti legali all'epoca dei fatti ) abbia impugnato giudizialmente il suddetto verbale. Per cui se è vero che, per principio di carattere generale, la buona fede si presume (cfr. ex multis
Cass civ. Ord. del 18.11.2016 n. 23543), nel caso di specie è incontestato che parte ricorrente abbia ricevuto il verbale di revisione (che lei stessa produce).
Pertanto, sulla scorta delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, come emerge ex actis, va escluso ogni affidamento incolpevole del soggetto circa la perdurante spettanza dell'indennità di accompagnamento
*
Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite considerato il notevole lasso di tempo trascorso tra la revoca della prestazione e la richiesta di restituzione dell'indebito
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2.compensa le spese di lite.
Benevento, 18.1.2025
Il Giudice
d.ssa Adriana Mari