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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 5695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5695 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 13404/2023
TRA
difeso dall'avv. RICCIARDI DARIO ALESSANDRO Parte_1
RICORRENTE
E difesa dall'avv. DI LASCIO ALBA;
Controparte_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/07/23 il ricorrente in epigrafe espone di aver ottenuto sentenza n. 7529 dell'08/11/17 di accertamento del diritto all'inquadramento nella prima qualifica dirigenziale a decorrere del
26/05/06 e di condanna generica dell'amministrazione convenuta al pagamento con la medesima decorrenza delle differenze retributive tra il livello spettante di dirigente di primo livello e quella attribuitogli nella VIII qualifica funzionale.
Espone che con decreto dirigenziale n. 17 del 16/02/18, la Controparte_1 riconosceva la I qualifica dirigenziale con decorrenza giuridica dal
26/05/06 ed economica dalla data di decorrenza del contratto individuale di lavoro, stipulato il 06/03/18.
Per il periodo dal 26/05/06 al 06/03/18, data di sottoscrizione del contratto stipulato in esecuzione della predetta pronuncia, con lo statino di febbraio 2021 la liquidava inoltre gli arretrati, calcolati in € CP_1
29750,19 lordi (€ 18643,14 a titolo di differenze, € 11107,05, per interessi e rivalutazione), per un importo netto, detratti € 12053,28 per ritenute ed imposte varie, pari ad € 17696,91.
Espone che, con il contratto del 06/03/18, veniva assegnato alla D.G. per il Governo del Territorio, i lavori pubblici e la protezione civile, senza, tuttavia, il concreto affidamento della responsabilità di uno specifico
Ufficio, ciò che avveniva solo con la deliberazione di G.R.C. n. 147 del
1 09/04/19, con l'attribuzione della responsabilità della
[...] degli di competenza della Parte_2 Parte_3
DG presso la Direzione Generale Mobilità.
Quanto alle differenze liquidate dalla regione, lamenta «Che, in ogni caso, già prima facie risultano quantomeno improbabili se solo si pensa che si tratta delle differenze e relativi accessori tra l'VIII q.f. e quella dirigenziale maturati per circa 13 anni (dal 26.05.2006, come indicato in sentenza fino al soddisfo: maggio 2019, di affidamento della responsabilità della ). Dalla documentazione emerge, tuttavia che, quale base di Pt_2 calcolo, l'Amministrazione avrebbe assunto la retribuzione base/tabellare, vale a dire senza prevedere anche l'indennità legata al conferimento della responsabilità di un Servizio, ora normalmente affidata ad ogni Pt_2 dirigente, essendo l'attribuzione della qualifica dirigenziale senza ufficio ipotesi del tutto remota ed eccezionale e, comunque, assolutamente di breve, brevissima durata tacere che l'importo liquidato dalla CP_1 risulta, comunque, errato per difetto, poiché, a tutto concedere, nella
(assolutamente) denegata ipotesi che le differenze in parola vadano agganciate alla retribuzione fondamentale (quella cioè senza incarichi), non di meno la somma corretta sarebbe pari ad € 152.787,99».
Tanto premesso, chiede:
«A) Anche in esecuzione della sentenza di Codesto On. Le Tribunale n.
7529/2017, passata in giudicato, condannare la – se del Controparte_1 caso a titolo risarcitorio - alla liquidazione a favore del ricorrente delle differenze retributive maturate dal 26.05.2006 fino al 23.05.2019, tra le illegittime qualifiche riconosciutegli in occasione dell'immissione nei ruoli regionali e quella di prima qualifica dirigenziale, con attribuzione della responsabilità di un Servizio/ U.O.D., pari a complessivi € 477.496,97. Cui detrarre € 17.696,91 già versati. Per un saldo di € 459.800,00. Oltre accessori ex 1° comma dell'art. 1284 c.c. dalla maturazione di ogni singolo rateo fino al 26.05.2016, data di deposito dell'originario ricorso di cognizione e da tale momento ex 4° comma dell'art. 1284 c.c. fino al soddisfo. Detratti € 11.107,05 già versati. B) Condannare la convenuta amministrazione regionale all'ulteriore somma da determinare in via equitativa ma che si reputa non inferiore ad €
340.283,00, oltre accessori, per il ristoro dei pregiudizi subìti dal ricorrente che, a causa dell'illegittimo ritardato inquadramento nei ruoli dirigenziali, non ha potuto partecipare alla distribuzione dei premi di risultato introdotti dalla contrattazione collettiva di settore;
C)
Condannare la all'ulteriore pregiudizio da determinare in Controparte_1 via equitativa (ma che si stima non possa andare al di sotto di €
65.521,00, oltre accessori), subito dal ricorrente per non aver potuto
2 ambire all'affidamento di ulteriori incarichi per posizioni dirigenziali di
(ex) seconda fascia;
D) In forza della sentenza del Tribunale del lavoro di
Napoli n. 7529/2017, passata in giudicato, che ha riconosciuto al ricorrente l'inquadramento nei ruoli dirigenziali della a Controparte_1 far data dal 26.05.2006, condannare la convenuta Amministrazione a procedere per l'effetto alla ricostruzione di carriera e previdenziale, con conseguenziale aggiornamento del T.F.S. e del trattamento pensionistico, con liquidazione delle maturate differenze;
F) Condannare la convenuta amministrazione regionale alla liquidazione a favore del ricorrente delle differenze retributive tra la VI e VII q.f., di iniziale ed intermedio inquadramento e l'VIII, maturate dal 18.04.1990 al 31.03.2000, data di sottoscrizione del contratto di VIII qualifica, pari a complessivi €
41.243,27, oltre accessori di legge;
G) In via del tutto gradata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda sub A), condannare la convenuta amministrazione regionale alla liquidazione a favore del ricorrente delle maturate differenze retributive avendo riguardo alla retribuzione tabellare della dirigenza nella misura di € 152.787,99; ovvero di € 135.091,08 al netto degli importi già liquidati. Oltre accessori ex 1° comma dell'art. 1284 c.c. dalla maturazione di ogni singolo rateo fino al
26.05.2016, data di deposito dell'originario ricorso di cognizione e da tale momento ex 4° comma dell'art. 1284 c.c. fino al soddisfo. Detratti €
11.107,05 già versati;
H) Condannare la convenuta alle Controparte_1 spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario».
La convenuta si costituisce osservando, in merito alle differenze 1990-
2000:
«Preliminarmente, si evidenzia che la richiesta contenuta al punto F è assolutamente inammissibile. Trattasi, nel caso di specie, di un giudizio di quantificazione, sulla scorta della sentenza n. 7529/2017 del Tribunale di Napoli, la quale non contiene alcuna statuizione relativa al periodo
18.04.1990 – 30.03.2000, periodo per il quale il ricorrente ha già rivendicato l'inquadramento dirigenziale e la sentenza ha già statuito accogliendo la prescrizione, per cui, si ribadisce, che la richiesta di €
41.243,27, a titolo differenze tra VI e VIII q.f. è inammissibile e priva di fondamento».
In merito alla retribuzione legata all'incarico dirigenziale sostiene la convenuta che non solo la sentenza sull'an non ha riconosciuto il diritto al conferimento di alcun incarico, ma va negato ogni automatismo tra il riconoscimento della 1^ qualifica dirigenziale e l'incarico di Dirigente di
Servizio/ U.O.D.
In relazione alla retribuzione di posizione la convenuta richiama il
3 principio giurisprudenziale secondo cui il provvedimento di graduazione delle funzioni integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, con la conseguenza che, in sua mancanza, la componente variabile non può essere determinata né con riferimento soltanto all'importanza e complessità dell'incarico ricoperto, né in maniera indifferenziata (Cass. 6956/2014, Cass. 22934/2016, Cass. n. 2495/2018,
Cass. n. 21166/2019 e, da ultimo Cass. 20480/2020).
Ritenendo di avere correttamente liquidato le somme dovute in forza del titolo giudiziale, chiede pertanto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con sentenza 7529/2017 il Tribunale di Napoli così statuiva: «- dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento giuridico nella prima qualifica dirigenziale a decorrere dal 26.5.2006 e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore del ricorrente delle relative Controparte_1 differenze retributive a decorrere dalla medesima data, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo».
Va poi osservato che, per il periodo dal 26/05/06 al 31/03/16, con lo statino di febbraio 2021 la liquidava gli arretrati, calcolati in € CP_1
18643,14 a titolo di differenze, € 1657,37, per interessi, per un totale lordo € 20300,51.
La stessa regione ha poi nella comparsa aggiornato i conteggi fino alla data in cui materialmente l'istante sottoscrive il contratto dirigenziale ed inizia a percepire lo stipendio di dirigente, 17/07/2018,
In seguito, ad aggiungere ulteriori elementi di incertezza, la stessa regione elabora un nuovo conteggio raffrontandolo con quello fatto dal ricorrente fino al 31/03/18.
Va ancora osservato che il periodo preso in considerazione nel ricorso che arriva fino al 23/05/19, ma non è dato sapere in base a quale ragionamento, atteso che il conteggio andava temporalmente riferito al periodo fino alla data di decorrenza del contratto stipulato a marzo 2018 che secondo quanto riferisce la regione partirebbe dal 17/07/18.
Tanto premesso, in questa sede può solo procedersi alla quantificazione delle somme dovute sulla base della condanna generica contenuta nella sentenza sopra citata, laddove non possono introdursi nuovi temi di indagine su questioni già oggetto di esame (implicitamente o esplicitamente) in quella sede, atteso che il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
In proposito, non può condividersi l'argomento sostenuto dal ricorrente secondo cui «la pretesa in oggetto è del tutto autonoma e distinta da quella volta alla liquidazione delle differenze retributive con la qualifica dirigenziale. Per meglio intendere, si ribadisce che la sentenza
4 n. 7529/2017 ha limitato il riconoscimento alla superiore qualifica dirigenziale a far tempo dal 26.05.2006 e non anche al periodo pregresso, per aver dato ingresso all'eccezione di prescrizione sollevata in quella sede dalla Regione. Circoscritta, tuttavia, solo alla rivendicazione alla qualifica dirigenziale e non anche a quella alle differenze economiche tra la VI e VII q.f. e l'VIII».
In proposito, nel concetto di deducibile, anche nella sua accezione
"classica" intesa come punti logici necessari e implicitamente accertati per giungere alla decisione finale, deve certamente farsi ricomprendere anche l'inquadramento pregresso al periodo per il quale il lavoratore ha agito per vedersi riconosciuto un livello superiore.
In altre parole, il lavoratore che chiede accertarsi il proprio diritto ad un determinato inquadramento contrattuale a far tempo da un determinato periodo, implicitamente "cristallizza" l'inquadramento pregresso al periodo oggetto dell'accertamento, inquadramento che deve ritenersi pacifico tra le parti, costituendo, la carriera pregressa, da intendersi come il precipitato dell'intera storia lavorativa del dipendente, il presupposto logico e giuridico del diritto all'inquadramento per il periodo successivo.
Per quanto concerne la retribuzione di posizione e di risultato, ferma restando la determinazione per il periodo successivo alla stipula del contratto sottoscritto a marzo 2018, in merito ai crediti che il ricorrente sostiene di aver maturato a titolo di arretrati, trattandosi di parte variabile (posizione e risultato), vale il principio per cui in materia di dirigenza pubblica, il provvedimento di graduazione delle funzioni integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, con la conseguenza che in sua mancanza la componente variabile non può essere determinata né con riferimento soltanto all'importanza e complessità dell'incarico ricoperto, né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell'apposito fondo aziendale. (Nella specie, la domanda di riconoscimento della parte variabile della retribuzione di posizione è stata respinta perché mancava pacificamente la graduazione delle specifiche funzioni di direzione di un istituto penitenziario, tanto che era stata chiesta l'applicazione in via analogica degli importi previsti per i dirigenti di cancelleria del Ministero della giustizia). Sez. L - , Ordinanza n. 20480 del 28/09/2020
Il calcolo dal 26/05/06 al 17/07/18 è stato quindi affidato ad una consulenza tecnica d'ufficio.
Al consulente è stato pertanto posto il seguente quesito:
«Calcoli il c.t.u. gli importi dovuti, ai sensi della sentenza Trib. Napoli sez. lav. n. 7529 del 08/11/2017 (con cui il giudice "- dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento giuridico nella prima qualifica
5 dirigenziale a decorrere dal 26.5.2006 e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore del ricorrente delle relative Controparte_1 differenze retributive a decorrere dalla medesima data, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo") a titolo di differenze tra la retribuzione tabellare fissa calcolata con riferimento alla 1 qualifica di dirigente e la retribuzione concretamente percepita dal ricorrente (in qualità di funzionario VIII livello) per il periodo dal
26/05/06 al 17/07/18, data di decorrenza della retribuzione corrisposta in forza del contratto stipulato in data 06/03/18; detragga dalle somme così calcolate gli importi già riscossi per il periodo dal 25/05/06 al 31/03/16 con lo statino di febbraio 2021 («Differenze retributive per applicazione sentenza €. 18.643,14; • Interessi legali €.
1.657,37; • Totale lordo €. 20.300,51»)».
Il c.t.u. ha concluso nel senso che al ricorrente spettano € 134102,02 al netto delle somme già liquidate.
In proposito, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Tanto premesso, la motivazione del c.t.u. appare adeguata ed immune da censure, non ravvisandosi altresì alcun vizio di legittimità idoneo ad inficiarne le conclusioni.
Sulla somma così determinata spetteranno i soli interessi legali ai sensi dell'art. 22 comma 36 l. 23/12/94 n. 724, non avendo la parte allegato alcunché circa l'esistenza di un maggior danno eventualmente subito per la diminuzione del valore del credito.
Dove, per interessi legali, deve certamente intendersi l saggio stabilito dal comma 1 e dalla domanda giudiziale dal comma 4 dell'art. 1284 c.c.
Tuttavia la domanda cui deve farsi riferimento non è quella di proposizione del giudizio sfociato in una condanna generica bensì in quella del presente giudizio di quantificazione, e pertanto dal 12/07/23.
Dagli interessi deve poi detrarsi l'importo di € 1657,37 già corrisposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) condanna la al pagamento in favore del ricorrente, ai sensi di CP_1 cui in motivazione, a titolo di differenze per il periodo dal 26/05/06 al
17/07/18, della somma di € 134102,02, oltre interessi legali ex art. 1284
6 comma 1 c.c. e dal 12/07/23 ex art. 1284 comma 4 c.c., detratto l'importo di € 1657,37, dalle singole scadenze al saldo;
b) rigetta per il resto il ricorso;
c) condanna la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 13395,00, oltre 15% per spese forfetarie
IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli, 10/07/2026
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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