Sentenza 2 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/12/2002, n. 17072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17072 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA 7 072 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIO Oggetto Lavoro Composta dagli 1.m Sigg.ri Magistrati: + W Presidente R.G.N. 12722/00 Dott. Stefano CICIRETTI - Consigliere Cron. 33970 Dott. Giovanni MAZZARELLA - Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE Rep. Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ud. 24/09/02 Consigliere Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: TT IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 3607 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 26512/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 10/12/99 R.G.N. 21379/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso, -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 5 aprile 1990, il Pretore di Roma dichiarava il diritto di IA IN all'assegno ordinario di invalidità dall'1 agosto 1985, condannando, di conseguenza, l'INPS ad eseguire la relativa prestazione, con interessi sui ratei arretrati. Avverso tale decisione l'INPS proponeva appello dinanzi al Tribunale di Roma, deducendo che le infermità riscontrate dal consulente tecnico d'ufficio apparivano di grado modesto e non rivelatrici di uno stato invalidante. Ritualmente costituitosi, la IN contestava le avverse deduzioni perché infondate, chiedendo il rigetto del gravame. Il Tribunale, disposto il rinnovo della consulenza tecnica, sulla scorta dell'esito di quest'ultima, dichiarava il diritto dell'assicurata all'assegno di invalidità con decorrenza dall'1 luglio 1994. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la NI con due motivi. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE denunciando violazione e falsaCon il proposto ricorso IA NI, applicazione dell'art.10 R.D.L. 14 aprile 1939 n.636 (e successive modifiche) e degli artt. 132 n. 4 e 445 c.p.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), deduce che il Tribunale di Roma ha motivato il rigetto del gravame con l'adesione acritica e generalizzata alle conclusioni medico legali del consulente tecnico di ufficio di secondo grado e con ciò disattendendo l'orientamento di questa Corte che richiede una motivazione adeguata del suo convincimento rispondente ad un'attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo giudizio con l'indicazione dei criteri logici e giuridici concernenti tutti gli aspetti rilevanti ai fini della decisione. 1 Ciò in particolare quando il giudice d'appello, di fronte ad una consulenza di ufficio espletata in primo grado, disponga il rinnovo della consulenza medico- legale e fondi la sua decisione su quest'ultima, di conclusioni diverse rispetto alla prima. Nel caso in esame -prosegue il ricorrente-, il Tribunale si sarebbe, invece, del tutto discostato dai principi enunciati dal giudice di legittimità, ignorando la esistenza di una consulenza di ufficio difforme dal parere del consulente nominato in grado di appello, ed omettendo qualsiasi valutazione comparativa dei diversi elaborati, al fine di spiegare congruamente le ragioni che lo avevano indotto a privilegiare l'ultima valutazione peritale piuttosto che la precedente. Il ricorso, nella sua duplice articolazione, non può trovare accoglimento. E' necessario premettere che, in linea di principio -come in analoghe occasioni questa Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. 18 giugno 1998 n.6106)-, ogni statuizione contenuta in sentenza deve emergere dagli elementi della causa come un prodotto necessario tale da escludere ogni alternativa decisione. E la motivazione, quale percorso logico che conduce dagli elementi della causa alla decisione, è la descrizione di questa necessità attraverso adeguata critica che escluda la rilevanza degli elementi esterni (al predetto percorso logico), di natura materiale (ad esempio, i fatti posteriori al parere tecnico d'ufficio: Cass. 24 giugno 1992 n. 7759), logica (ad esempio, la critica al predetto parere: Cass. 9 dicembre 1995 n. 12630) o processuale (i mezzi istruttori richiesti: Cass. 28 febbraio 1987 astrattamente idonei a delineare conseguenze divergenti n. 2146), dall'adottata decisione;
elementi che per la loro astratta potenzialità (possibilità di una divergente decisione, quale esclusione della ritenuta necessità), esigono adeguata critica da parte del giudice di merito che li disattenda. La potenziale idoneità segnalato elemento ad una diversa decisione, di un 2 delineando la mancanza della necessità, costituisce la decisività richiesta dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per integrare il difetto di motivazione. Da ciò discende che ove fra due successive contrastanti indagini tecniche d'ufficio il giudice aderisca al parere del consulente tecnico che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente ed è escluso, quindi, il vizio deducibile in cassazione di cui all'art.360 n.5 c.p.c.-, pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere fornisca gli elementi che consentano, sul piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza degli elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione od aliunde deducibili (Cass. n.6106/98 cit.). Nel caso in esame, il Tribunale di Roma ha adeguatamente motivato in ordine alla idoneità delle riscontrate malattie a determinare l'invalidità nei limiti di legge, solo dal giugno 1994 e non dal luglio 1985 come ritenuto in primo M grado, osservando che il consulente nominato dal Pretore, all'esito dell'esame della documentazione e della visita dell'assicurata, aveva evidenziato che questa era affetta da "spondiloartrosi, neuropatia L5-S1, osteoporosi, piede piatto traverso piano bilaterale, extrasistolia, incontinenza urinaria in cistorettocele, esiti di isteroaniessectomia, ectasie venose arti inf. in pregressa safenectomia dx, disepatismo, subedentolia, sindrome ansioso depressiva", concludendo che vi era una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo dal luglio 1985. Ha poi aggiunto che il secondo consulente, a seguito di approfondito e aggiornato esame documentale e di scrupolosa visita medica, aveva accertato che la Bettolinj hata nel 1941, scolarità terza elementare, ex collaboratrice domestica, era affetta da "depressione del tono dell'umore con gravi sintomi di conversione somatica, artrodesi chirurgica C4-C5, esiti di intevento di cistocele e laparocele, esiti di polipectomia rettale endoscopica, mancanza di 17 elementi dentari, 3 safenectomia bilaterale, osteoporosi diffusa, spondilo artrosi, piede piatto traverso bilaterale". Ha poi precisato che, come evidenziato dal consulente, la malattia psichica, caratterizzata nel passato da depressione reattiva alla condizione di salute e attualmente da una evidente depressione del tono dell'umore associata a importante sintomatologia di conversione somatica su base traumatica infantile, era soltanto parzialmente controllata dalla terapia farmacologica e pertanto comportava una significativa riduzione della capacità lavorativa;
gli esiti di artrodesi rendevano la mobilità del collo estremamente ridotta, mentre i disturbi derivanti dalla sofferenza del nervo mediano dx, dalla spondiloartrosi, soprattutto presente a carico della colonna cervicale, dalla osteoporosi diffusa e dalla presenza di piede piatto traverso bilaterale, insieme, comportavano una M limitazione significativa dei movimenti della colonna, determinando una importante riduzione della forza agli arti superiori;
le altre patologie avevano, invece, carattere meno significativo. Ha, ancora, chiarito che il CTU aveva concluso nel senso che, con particolare riferimento alla marcata sindrome depressiva ed alla artrosi cervicale, la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa andava fatta risalire al giugno 1994 (intervento di artrodesi), epoca in cui risultava sufficientemente documentata la riduzione stessa nei termini prescritti. Ha, infine, soggiunto di ritenere di poter condividere integralmente le conclusioni diagnostiche e valutative del consulente, in quanto basate sull'esame della documentazione sanitaria e di tutti gli altri elementi rilevanti e sorrette da congrua e convincente motivazione, con conseguente riconoscimento del diritto dell'assicurata alla prestazione richiesta dall'1 luglio 1994. 4 La motivazione del Tribunale appare, pertanto, congrua, corretta e, in particolare, conforme al sopra riportato orientamento di questa Corte, sì da sottrarsi alla proposta censura. Il ricorso va, quindi, rigettato. Nullaper le di questo giudizio, non avendo l'INPS svolto attività difensiva. spese
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 24 settembre 2002. DI53: Il Consigliere est. II Presidente no cicizelli Vorestil le Laiselle ✓ CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2 DIC.2002 IL CANCELLIERE C e feuill