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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1484/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1484/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PUTTI GUIDO, elettivamente domiciliato in VIA URBANA N. 5 40123 BOLOGNA
APPELLANTE contro
, nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. ROTONDO CP_1
DAVIDE , elettivamente domiciliato in VIALE A. COSTA N. 62 40026 IMOLA
APPELLATA
PUNTO A: appello contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata nel procedimento n. 2152/2021 del Tribunale di Bologna in data 18.6.2021, pubblicata e comunicata in data 21.6.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 702 bis depositato il 19.02.2021, ha chiesto Parte_1
condannarsi al pagamento in suo favore dell'importo di €. 7.459,03, ovvero del CP_1
diverso importo ritenuto dovuto, a titolo di rimborso della quota pari al 50% delle spese straordinarie dallo stesso sostenute nell'interesse del figlio. pagina 1 di 7 Il ricorrente ha esposto di avere intrattenuto una convivenza more uxorio con la resistente fino al 2010, in costanza della quale è nato, in data 2.5.2005, il figlio;
che, terminata la relazione e cessata la Per_1
convivenza, gli stessi hanno inteso regolare i rapporti con il figlio mediante scrittura privata del
23.12.2010, con la quale è stata stabilita, tra le altre cose, la suddivisione al 50% di ogni spesa di carattere straordinario;
che, con decreto del 17.7.2014, il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia –
Romagna ha stabilito l'affidamento condiviso del minore e prescritto ai genitori il dovere di contribuire al suo mantenimento nella misura del 50% ciascuno;
che successivamente il Tribunale di Bologna, con decreto del 27.10.2020, ha disposto il collocamento prevalente del minore presso l'abitazione della madre, statuendo in capo al padre l'obbligo di corrispondere alla madre l'importo mensile di €. 250,00
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di aver sostenuto, dalla cessazione della convivenza, avvenuta in data 23.12.2010, diverse spese straordinarie nell'interesse del figlio per il complessivo importo di €. 14.918,06, senza avere ricevuto dalla resistente il dovuto rimborso della quota pari al 50%, risultando quindi creditore della somma di €. 7.459,03.
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto delle pretese avversarie. CP_1
Parte resistente ha contestato, in via preliminare, la competenza in materia del Tribunale monocratico a favore del Tribunale in composizione collegiale.
Nel merito, ha rappresentato che il decreto del 27.10.2020 del Tribunale di Bologna, recependo l'accordo tra le parti con precisazione congiunta delle conclusioni, non facesse alcun riferimento alle spese straordinarie pregresse, o riserva in tal senso.
Ha evidenziato altresì che, secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna sulle spese straordinarie, richiamato nel decreto, il rimborso di tali spese è subordinato all'esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa e deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
2.- Con ordinanza n. 1916/2021, emessa in data 18.6.2021 (pubbl. il 21.6.2021), il Tribunale di
Bologna, ritenute non provate le pretese del ricorrente, poiché non supportate da adeguata documentazione, ha rigettato la domanda del ricorrente.
In particolare il Tribunale, ritenendo che la clausola relativa alle spese straordinarie di cui alla scrittura privata del 23.12.2010 dovesse essere interpretata come riferita a quelle con carattere di necessarietà, ha escluso la rilevanza di determinate voci di spesa poiché non connotate da tale requisito e mancando una specifica allegazione del ricorrente in tal senso.
pagina 2 di 7 Inoltre, ha evidenziato la mancanza di qualsiasi riferimento in ordine alle spese straordinarie pregresse nel decreto del Tribunale di Bologna del 27.10.2020, potendosi quindi ritenere la questione superata dalle conclusioni congiunte recepite dal provvedimento, nonché l'omessa richiesta di rimborso nei termini previsti dal Protocollo del Tribunale ivi richiamato, con conseguente presunzione di estinzione delle pretese.
3.- Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto appello avverso detta ordinanza. Pt_1
L'appellante ha dedotto anzitutto la violazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del Giudice di prime cure, avendo questi escluso la necessarietà delle spese oggetto della richiesta di rimborso pur in mancanza di specifica contestazione della resistente sul punto e in presenza del citato requisito.
Ha inoltre contestato quanto statuito dal Tribunale di Bologna in ordine alla mancata intellegibilità del doc. 14 (abbonamento del treno) ed evidenziato la contraddizione in cui è incorso il Giudice di primo grado laddove, in un primo momento, ha affermato di ritenere irrilevante la mancata reiterazione nelle conclusioni congiunte della riserva di rimborso di tali spese di cui alla comparsa di costituzione depositata dal nel giudizio ex art. 337 bis c.c. introdotto dalla mentre in seguito ha Pt_1 CP_1
considerato superata la questione proprio in virtù dell'accordo sulle medesime.
Infine, ha dedotto la mancanza di attinenza all'oggetto del giudizio del Protocollo del Tribunale di
Bologna del 2017, riguardando la richiesta di rimborso spese effettuate in un periodo antecedente alla pubblicazione dello stesso, e rivestendo il documento efficacia meramente orientativa.
Con comparsa di risposta depositata in data 1.12.2012, ha resistito al gravame la chiedendone CP_1
il rigetto.
Con note per la trattazione scritta del 18 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa
è stata trattenuta in decisione.
4.- L'appello è fondato.
L'ordinamento prevede l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli, in misura proporzionale alle loro capacità economiche.
Tale obbligo perdura anche in fase di disgregazione del nucleo familiare, laddove il quarto comma dell'art. 337 ter c.c. stabilisce che il mantenimento possa effettuarsi tramite la corresponsione di un assegno periodico determinato dal giudice, salvo diverso accordo tra le parti, il quale comprende le spese cd. ordinarie, ovvero le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli.
pagina 3 di 7 Di contro, le spese straordinarie sono costituite da quegli esborsi necessari a far fronte ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o ad eventi imprevedibili ed eccezionali, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori, con la conseguenza che «la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti» (Cass. civ., Sez. VI-1, Ord. n. 1562/2020).
Tuttavia, la Suprema Corte ha recentemente operato un'ulteriore classificazione all'interno della categoria di tali spese, distinguendo tra spese straordinarie di carattere routinario da quelle straordinarie in senso stretto: le prime sono rappresentate dagli «esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, anche se sono incerti nel loro ammontare, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento»; le seconde, come categoria residuale e onnicomprensiva, consistono in quelle spese che «per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli» (Cass. Ord. n. 379/2021).
La classificazione non è priva di conseguenze, in quanto la natura degli esborsi incide sulla necessità di una previa concertazione tra i genitori ai fini della ripetizione delle somme sostenute dal genitore convivente.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che, ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso delle spese sostenute, il genitore convivente «non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad esempio le spese scolastiche e le spese mediche ordinarie), giacché il preventivo accordo è richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole» (Cass. civ., sez. I, Ord. n. 33939/2023), con la precisazione che «la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del figlio e al tenore di vita familiare» (Cass.,
Sez. I, 25/05/2023, n. 14564; 24/02/2021, n. 5059; Cass., Sez. VI, 8/02/2016, n. 2467).
pagina 4 di 7 Venendo all'esame del caso di specie, le parti hanno inteso, in un primo momento, regolare i profili patrimoniali relativi al mantenimento del figlio tramite una scrittura privata sottoscritta in data Per_1
23.12.2010, che poneva a carico del padre l'obbligo di fare fronte alle spese relative alla retta scolastica, e della madre quello di provvedere alle spese quotidiane necessarie al bambino (spese alimentari, vestiario); inoltre, stabiliva la suddivisione al 50% di ogni spesa di carattere straordinario
(mediche/farmaceutiche, sportive ed extrascolastiche).
Successivamente è intervenuto il decreto del Tribunale per i Minorenni del 17.7.2014, che ha disposto genericamente la suddivisione al 50% delle spese di mantenimento del minore.
Infine il Tribunale di Bologna, recependo sul punto le conclusioni congiunte delle parti, ha disposto in capo al padre l'obbligo di corrispondere alla madre l'importo mensile di € 250,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, richiamando sul punto il protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale (doc. 4 fasc. primo grado ricorrente).
Così riepilogata la scansione temporale dei provvedimenti volti a regolare le questioni economiche in essere tra le parti con riguardo al mantenimento del minore, deve anzitutto escludersi che la mancata menzione negli accordi recepiti dal Tribunale con il decreto 27.10.2020 del pregresso vantato dal padre costituisca prova dell'assenza di pendenze tra le parti, nulla essendo statuito specificamente sul punto;
d'altro canto, è inappropriato il riferimento del primo giudice alla disciplina contenuta nel Protocollo in uso, dovendosi ritenere che sia il decreto, sia il Protocollo ivi richiamato, siano volti a disciplinare unicamente le spese sostenute dalle parti successivamente alla sua emissione, restando regolate quelle precedenti (oggetto del presente giudizio) dalla scrittura privata e dal successivo decreto del T.M. vigenti al momento del relativo esborso, da interpretarsi conformemente alla giurisprudenza di legittimità sopra riportata.
Ciò chiarito, deve ritenersi che correttamente il Giudice di prime cure abbia escluso il rimborso di alcune voci di spesa (in particolare, quelle di cui ai docc. 6, 7, 9, 11, 16, 17 18 fasc. primo grado), giacché non emerge in maniera evidente che le stesse fossero necessarie a soddisfare le esigenze del figlio e mancando una puntuale allegazione del richiedente sul punto, non avendo egli fornito elementi di sorta che consentissero di valutarne l'effettiva rispondenza all'interesse preminente di ovvero Per_1
l'esistenza del previo accordo dei genitori.
Non rileva che la non abbia specificamente contestato la sussistenza dei predetti requisiti, CP_1 essendosi limitata a contestare genericamente l'esistenza del debito (primo motivo di doglianza dell'appellante), atteso che detto onere è correlato alla puntuale allegazione, da parte dell'attore, degli elementi costitutivi della propria pretesa, in piena attuazione di quanto disposto dall'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova.
pagina 5 di 7 D'altro canto, con riguardo alle spese di cui ai numeri 6, 9, 10, 11, 16, 17 e 18 dell'elenco documenti contenuto nel ricorso introduttivo, non vi è nemmeno prova che le uscite evidenziate negli estratti conto e gli scontrini prodotti siano riferibili alle voci indicate dal ricorrente, di talchè non è dovuto il relativo rimborso.
Deve invece ritenersi, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, che sussista il requisito della necessarietà (intesa, come detto, quale rispondenza all'interesse preminente del figlio) in relazione alle voci di spesa attinenti la mensa post-scolastica, le attività sportive della piscina e della pallavolo
(provate, queste ultime, solo per €. 70), l'abbonamento del treno necessario a per recarsi al Per_1 liceo, il dentista (provate per la minor somma di €. 1.558,5 – doc. 15) e, infine, la retta scolastica.
Con particolare riguardo alle spese sostenute per la mensa post – scolastica, si osserva, per la verità, che esse rientrano nelle spese ordinarie di natura alimentare che, secondo quanto stabilito dalle stesse parti al punto 8) della scrittura privata 23.12.2010, erano integralmente di spettanza della madre, e ciò almeno sinchè non è intervenuto il decreto del T.M. nel 2014, che non fa distinzione tra spese ordinarie e straordinarie.
Nondimeno, avendo il domandato solamente il rimborso del 50% degli esborsi sostenuti per il Pt_1 minore, l'appello va accolto nei limiti della domanda (e dunque per €. 2.084,70).
L'importo complessivo delle ulteriori spese è pari ad €. 5.084,15, sicchè alla somma sopra indicata va aggiunto il relativo 50%.
La somma totale dovuta dall'appellata è dunque pari ad €. 4.626,77.
Su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda (19.2.2021) al saldo.
5.- Venendo alla liquidazione delle spese di lite, l'appellata soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 147/2022 avuto riguardo, per la determinazione dello scaglione di valore, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, in ossequio all'art. 5 D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello, così dispone:
I – condanna al pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1
di euro 4.626,77, oltre interessi legali dalla data della domanda (19.2.2021) al saldo.
II – condanna alla refusione in favore di delle spese di CP_1 Parte_1
lite, che liquida, per il primo grado, in € 1.700 per compensi, oltre anticipazioni per contributo unificato e marche da bollo, al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge;
per il pagina 6 di 7 secondo grado, in € 1.950 per compensi, oltre anticipazioni per contributo unificato e marche da bollo, al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1484/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_1
PUTTI GUIDO, elettivamente domiciliato in VIA URBANA N. 5 40123 BOLOGNA
APPELLANTE contro
, nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. ROTONDO CP_1
DAVIDE , elettivamente domiciliato in VIALE A. COSTA N. 62 40026 IMOLA
APPELLATA
PUNTO A: appello contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata nel procedimento n. 2152/2021 del Tribunale di Bologna in data 18.6.2021, pubblicata e comunicata in data 21.6.2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 702 bis depositato il 19.02.2021, ha chiesto Parte_1
condannarsi al pagamento in suo favore dell'importo di €. 7.459,03, ovvero del CP_1
diverso importo ritenuto dovuto, a titolo di rimborso della quota pari al 50% delle spese straordinarie dallo stesso sostenute nell'interesse del figlio. pagina 1 di 7 Il ricorrente ha esposto di avere intrattenuto una convivenza more uxorio con la resistente fino al 2010, in costanza della quale è nato, in data 2.5.2005, il figlio;
che, terminata la relazione e cessata la Per_1
convivenza, gli stessi hanno inteso regolare i rapporti con il figlio mediante scrittura privata del
23.12.2010, con la quale è stata stabilita, tra le altre cose, la suddivisione al 50% di ogni spesa di carattere straordinario;
che, con decreto del 17.7.2014, il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia –
Romagna ha stabilito l'affidamento condiviso del minore e prescritto ai genitori il dovere di contribuire al suo mantenimento nella misura del 50% ciascuno;
che successivamente il Tribunale di Bologna, con decreto del 27.10.2020, ha disposto il collocamento prevalente del minore presso l'abitazione della madre, statuendo in capo al padre l'obbligo di corrispondere alla madre l'importo mensile di €. 250,00
a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di aver sostenuto, dalla cessazione della convivenza, avvenuta in data 23.12.2010, diverse spese straordinarie nell'interesse del figlio per il complessivo importo di €. 14.918,06, senza avere ricevuto dalla resistente il dovuto rimborso della quota pari al 50%, risultando quindi creditore della somma di €. 7.459,03.
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto delle pretese avversarie. CP_1
Parte resistente ha contestato, in via preliminare, la competenza in materia del Tribunale monocratico a favore del Tribunale in composizione collegiale.
Nel merito, ha rappresentato che il decreto del 27.10.2020 del Tribunale di Bologna, recependo l'accordo tra le parti con precisazione congiunta delle conclusioni, non facesse alcun riferimento alle spese straordinarie pregresse, o riserva in tal senso.
Ha evidenziato altresì che, secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna sulle spese straordinarie, richiamato nel decreto, il rimborso di tali spese è subordinato all'esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa e deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
2.- Con ordinanza n. 1916/2021, emessa in data 18.6.2021 (pubbl. il 21.6.2021), il Tribunale di
Bologna, ritenute non provate le pretese del ricorrente, poiché non supportate da adeguata documentazione, ha rigettato la domanda del ricorrente.
In particolare il Tribunale, ritenendo che la clausola relativa alle spese straordinarie di cui alla scrittura privata del 23.12.2010 dovesse essere interpretata come riferita a quelle con carattere di necessarietà, ha escluso la rilevanza di determinate voci di spesa poiché non connotate da tale requisito e mancando una specifica allegazione del ricorrente in tal senso.
pagina 2 di 7 Inoltre, ha evidenziato la mancanza di qualsiasi riferimento in ordine alle spese straordinarie pregresse nel decreto del Tribunale di Bologna del 27.10.2020, potendosi quindi ritenere la questione superata dalle conclusioni congiunte recepite dal provvedimento, nonché l'omessa richiesta di rimborso nei termini previsti dal Protocollo del Tribunale ivi richiamato, con conseguente presunzione di estinzione delle pretese.
3.- Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto appello avverso detta ordinanza. Pt_1
L'appellante ha dedotto anzitutto la violazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del Giudice di prime cure, avendo questi escluso la necessarietà delle spese oggetto della richiesta di rimborso pur in mancanza di specifica contestazione della resistente sul punto e in presenza del citato requisito.
Ha inoltre contestato quanto statuito dal Tribunale di Bologna in ordine alla mancata intellegibilità del doc. 14 (abbonamento del treno) ed evidenziato la contraddizione in cui è incorso il Giudice di primo grado laddove, in un primo momento, ha affermato di ritenere irrilevante la mancata reiterazione nelle conclusioni congiunte della riserva di rimborso di tali spese di cui alla comparsa di costituzione depositata dal nel giudizio ex art. 337 bis c.c. introdotto dalla mentre in seguito ha Pt_1 CP_1
considerato superata la questione proprio in virtù dell'accordo sulle medesime.
Infine, ha dedotto la mancanza di attinenza all'oggetto del giudizio del Protocollo del Tribunale di
Bologna del 2017, riguardando la richiesta di rimborso spese effettuate in un periodo antecedente alla pubblicazione dello stesso, e rivestendo il documento efficacia meramente orientativa.
Con comparsa di risposta depositata in data 1.12.2012, ha resistito al gravame la chiedendone CP_1
il rigetto.
Con note per la trattazione scritta del 18 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa
è stata trattenuta in decisione.
4.- L'appello è fondato.
L'ordinamento prevede l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli, in misura proporzionale alle loro capacità economiche.
Tale obbligo perdura anche in fase di disgregazione del nucleo familiare, laddove il quarto comma dell'art. 337 ter c.c. stabilisce che il mantenimento possa effettuarsi tramite la corresponsione di un assegno periodico determinato dal giudice, salvo diverso accordo tra le parti, il quale comprende le spese cd. ordinarie, ovvero le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli.
pagina 3 di 7 Di contro, le spese straordinarie sono costituite da quegli esborsi necessari a far fronte ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o ad eventi imprevedibili ed eccezionali, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori, con la conseguenza che «la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti» (Cass. civ., Sez. VI-1, Ord. n. 1562/2020).
Tuttavia, la Suprema Corte ha recentemente operato un'ulteriore classificazione all'interno della categoria di tali spese, distinguendo tra spese straordinarie di carattere routinario da quelle straordinarie in senso stretto: le prime sono rappresentate dagli «esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, anche se sono incerti nel loro ammontare, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento»; le seconde, come categoria residuale e onnicomprensiva, consistono in quelle spese che «per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli» (Cass. Ord. n. 379/2021).
La classificazione non è priva di conseguenze, in quanto la natura degli esborsi incide sulla necessità di una previa concertazione tra i genitori ai fini della ripetizione delle somme sostenute dal genitore convivente.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che, ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso delle spese sostenute, il genitore convivente «non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad esempio le spese scolastiche e le spese mediche ordinarie), giacché il preventivo accordo è richiesto soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole» (Cass. civ., sez. I, Ord. n. 33939/2023), con la precisazione che «la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del figlio e al tenore di vita familiare» (Cass.,
Sez. I, 25/05/2023, n. 14564; 24/02/2021, n. 5059; Cass., Sez. VI, 8/02/2016, n. 2467).
pagina 4 di 7 Venendo all'esame del caso di specie, le parti hanno inteso, in un primo momento, regolare i profili patrimoniali relativi al mantenimento del figlio tramite una scrittura privata sottoscritta in data Per_1
23.12.2010, che poneva a carico del padre l'obbligo di fare fronte alle spese relative alla retta scolastica, e della madre quello di provvedere alle spese quotidiane necessarie al bambino (spese alimentari, vestiario); inoltre, stabiliva la suddivisione al 50% di ogni spesa di carattere straordinario
(mediche/farmaceutiche, sportive ed extrascolastiche).
Successivamente è intervenuto il decreto del Tribunale per i Minorenni del 17.7.2014, che ha disposto genericamente la suddivisione al 50% delle spese di mantenimento del minore.
Infine il Tribunale di Bologna, recependo sul punto le conclusioni congiunte delle parti, ha disposto in capo al padre l'obbligo di corrispondere alla madre l'importo mensile di € 250,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, richiamando sul punto il protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale (doc. 4 fasc. primo grado ricorrente).
Così riepilogata la scansione temporale dei provvedimenti volti a regolare le questioni economiche in essere tra le parti con riguardo al mantenimento del minore, deve anzitutto escludersi che la mancata menzione negli accordi recepiti dal Tribunale con il decreto 27.10.2020 del pregresso vantato dal padre costituisca prova dell'assenza di pendenze tra le parti, nulla essendo statuito specificamente sul punto;
d'altro canto, è inappropriato il riferimento del primo giudice alla disciplina contenuta nel Protocollo in uso, dovendosi ritenere che sia il decreto, sia il Protocollo ivi richiamato, siano volti a disciplinare unicamente le spese sostenute dalle parti successivamente alla sua emissione, restando regolate quelle precedenti (oggetto del presente giudizio) dalla scrittura privata e dal successivo decreto del T.M. vigenti al momento del relativo esborso, da interpretarsi conformemente alla giurisprudenza di legittimità sopra riportata.
Ciò chiarito, deve ritenersi che correttamente il Giudice di prime cure abbia escluso il rimborso di alcune voci di spesa (in particolare, quelle di cui ai docc. 6, 7, 9, 11, 16, 17 18 fasc. primo grado), giacché non emerge in maniera evidente che le stesse fossero necessarie a soddisfare le esigenze del figlio e mancando una puntuale allegazione del richiedente sul punto, non avendo egli fornito elementi di sorta che consentissero di valutarne l'effettiva rispondenza all'interesse preminente di ovvero Per_1
l'esistenza del previo accordo dei genitori.
Non rileva che la non abbia specificamente contestato la sussistenza dei predetti requisiti, CP_1 essendosi limitata a contestare genericamente l'esistenza del debito (primo motivo di doglianza dell'appellante), atteso che detto onere è correlato alla puntuale allegazione, da parte dell'attore, degli elementi costitutivi della propria pretesa, in piena attuazione di quanto disposto dall'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova.
pagina 5 di 7 D'altro canto, con riguardo alle spese di cui ai numeri 6, 9, 10, 11, 16, 17 e 18 dell'elenco documenti contenuto nel ricorso introduttivo, non vi è nemmeno prova che le uscite evidenziate negli estratti conto e gli scontrini prodotti siano riferibili alle voci indicate dal ricorrente, di talchè non è dovuto il relativo rimborso.
Deve invece ritenersi, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, che sussista il requisito della necessarietà (intesa, come detto, quale rispondenza all'interesse preminente del figlio) in relazione alle voci di spesa attinenti la mensa post-scolastica, le attività sportive della piscina e della pallavolo
(provate, queste ultime, solo per €. 70), l'abbonamento del treno necessario a per recarsi al Per_1 liceo, il dentista (provate per la minor somma di €. 1.558,5 – doc. 15) e, infine, la retta scolastica.
Con particolare riguardo alle spese sostenute per la mensa post – scolastica, si osserva, per la verità, che esse rientrano nelle spese ordinarie di natura alimentare che, secondo quanto stabilito dalle stesse parti al punto 8) della scrittura privata 23.12.2010, erano integralmente di spettanza della madre, e ciò almeno sinchè non è intervenuto il decreto del T.M. nel 2014, che non fa distinzione tra spese ordinarie e straordinarie.
Nondimeno, avendo il domandato solamente il rimborso del 50% degli esborsi sostenuti per il Pt_1 minore, l'appello va accolto nei limiti della domanda (e dunque per €. 2.084,70).
L'importo complessivo delle ulteriori spese è pari ad €. 5.084,15, sicchè alla somma sopra indicata va aggiunto il relativo 50%.
La somma totale dovuta dall'appellata è dunque pari ad €. 4.626,77.
Su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda (19.2.2021) al saldo.
5.- Venendo alla liquidazione delle spese di lite, l'appellata soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 147/2022 avuto riguardo, per la determinazione dello scaglione di valore, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, in ossequio all'art. 5 D.M. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello, così dispone:
I – condanna al pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1
di euro 4.626,77, oltre interessi legali dalla data della domanda (19.2.2021) al saldo.
II – condanna alla refusione in favore di delle spese di CP_1 Parte_1
lite, che liquida, per il primo grado, in € 1.700 per compensi, oltre anticipazioni per contributo unificato e marche da bollo, al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge;
per il pagina 6 di 7 secondo grado, in € 1.950 per compensi, oltre anticipazioni per contributo unificato e marche da bollo, al 15% per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 10/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Giuseppe De Rosa
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