Articolo 8 della Legge 2 ottobre 1967, n. 895
Articolo 6Articolo 9
Versione
27 ottobre 1967
Art. 8.
Non e' punibile chi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e prima dell'accertamento del reato, consegna le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegalmente detenuti, indicati nel precedente articolo 1 o nell' articolo 695 del Codice penale .
Entrata in vigore il 27 ottobre 1967
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