CASS
Ordinanza 22 novembre 2024
Ordinanza 22 novembre 2024
Massime • 1
In tema di azione revocatoria ordinaria, il fallimento dell'acquirente rende inammissibile l'azione, che, avendo natura costitutiva con l'effetto di modificare ex post una situazione giuridica preesistente, non può più essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, ma i creditori dell'alienante rimangono comunque tutelati nella garanzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, potendo insinuarsi al passivo del fallimento dell'acquirente per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 22/11/2024, n. 30124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30124 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 4472-2022 proposto da: FALLIMENTO GO CONCEPT S.P.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCESCO MAZZI per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro FALLIMENTO ARENAWAYS S.P.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE M. RICCI per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la SENTENZA n. 788/2021 della CORTE D’APPELLO DI TORINO, depositata l’8/7/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE MO nell’adunanza in camera di consiglio del 16/10/2024; FATTI DI CAUSA 1.1. Il Fallimento Arenaways s.p.a., a mezzo di scrittura privata autenticata del 20/4/2012, ha ceduto alla Go Concept s.r.l. l’azienda costituita dai beni materiali e immateriali e dai rapporti indicati nei relativi allegati. Civile Ord. Sez. 1 Num. 30124 Anno 2024 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: MO GIUSEPPE Data pubblicazione: 22/11/2024 2 Ric. 2022 n. 4472 - Sez.
1 - CC del 16 ottobre 2024 1.2. La società cessionaria, tuttavia, non ha adempiuto all’obbligo di pagamento del prezzo convenuto. 1.3. Il Fallimento Arenaways, pertanto, ha dapprima diffidato la Go Concept, con raccomandata dell’8/8/2013, al pagamento del debito scaduto di €. 2.250.000,00 entro il termine di quindici giorni, invocando la risoluzione del contratto di cessione d’azienda ex art. 1454 c.c. per il caso di vano decorso del termine stesso, e poi, con raccomandata del 10/9/2013, a fronte dell’effettivo vano decorso del termine intimato per l’adempimento e l’avvenuta risoluzione del contratto di cessione d’azienda, ha diffidato la Go Concept all’immediata restituzione dei beni aziendali. 1.4. Il Fallimento Arenaways e la Go Concept s.p.a., infine, con scrittura privata autenticata del 19/9/2013, “a seguito della risoluzione del contratto di cessione d’azienda”, hanno dato atto della formale riconsegna da parte della cessionaria al Fallimento Arenaways di tutti i beni, materiali e immateriali, e dei rapporti a suo tempo ceduti con il contratto risolto così come “analiticamente individuati nell’allegato A” e “nell’allegato B” dello stesso. 1.5. La Go Concept s.p.a., con sentenza del 26/9/2013, è stata, a sua volta, dichiarata fallita. 1.6. Il Fallimento Go Concept s.p.a., quindi, con atto di citazione del 9/9/2016, ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Torino, il Fallimento della Arenaways s.p.a. chiedendo che fosse dichiarata l’inefficacia, a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 1 e n. 2, l.fall., o, in subordine, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., della risoluzione unilaterale del contratto di cessione d’azienda conseguente alla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e della successiva retrocessione del compendio 3 Ric. 2022 n. 4472 - Sez.
1 - CC del 16 ottobre 2024 aziendale formalizzata dalle parti con scrittura privata autenticata del 19/9/2013. 1.7. Il Fallimento Arenaways s.p.a., dal suo canto, ha contestato le domande, deducendo l’insussistenza delle pretese revocatorie azionate dall’attore a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 1 e n. 2, l.fall., e dell’art. 67, comma 2°, l.fall., sia con riferimento alla risoluzione unilaterale ex art. 1454 c.c., sia con riguardo alla retrocessione aziendale. 1.8. Il Tribunale, con sentenza del 15/11/2018, ha rigettato le domande. 1.9. Il Fallimento Go Concept s.p.a. ha proposto appello avverso tale sentenza che la Corte distrettuale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato. 1.10. Il Fallimento Go Concept s.p.a., con ricorso notificato il 7/2/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 1.11. Il Fallimento Arenaways s.p.a. ha resistito con controricorso. 1.12. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 67, comma 2°, l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha escluso la revocabilità, in forza della norma invocata, della sequenza di atti ad effetti funzionalmente unitari (e cioè la diffida ad adempiere, l’ulteriore inadempimento, la risoluzione del contratto di cessione di azienda, l’atto di riconsegna/trasmissione delle componenti attive dell’azienda e la corrispondente immissione nel possesso) senza, tuttavia, considerare che: - tali atti, nel loro insieme, hanno condotto alla 4 Ric. 2022 n. 4472 - Sez.
1 - CC del 16 ottobre 2024 risoluzione del contratto di cessione d’azienda e alla conseguente restituzione dei beni aziendali, con l’effetto di sottrarre al concorso dei creditori di Go Concept un rilevante elemento attivo del patrimonio. 2.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 67, comma 1°, n. 1 e n. 2, l.fall. e dell’art. 104-bis l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha escluso la revocabilità, in forza delle norme invocate, della scrittura privata con la quale le parti in data 19/9/2013 hanno provveduto alla restituzione dell’azienda in favore del Fallimento cedente, senza, tuttavia, considerare che l’atto con cui Go Concept ha restituito al fallimento i soli elementi attivi dell’azienda, assumendosi la responsabilità esclusiva per quelli passivi, risulta caratterizzato, agli effetti dell’art. 67, comma 1°, n. 1, l. fall., da un significativo squilibrio e che tale regolamento negoziale ha assunto i caratteri dell’estinzione di debito pecuniario con mezzi non normali, esponendosi così alla revoca ex art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall.. 2.3. Il ricorso, nella misura in cui è volto ad ottenere la cassazione con rinvio di una sentenza che ha respinto le domande di revoca proposte dal Fallimento istante nei confronti del Fallimento convenuto a norma dell’art. 67 l.fall., è inammissibile. 2.4. La domanda di revoca proposta, come nel caso in esame, successivamente all’apertura della procedura concorsuale nei confronti del convenuto, non è, infatti, proponibile. 2.5. In tale ipotesi, infatti, l’azione di revoca, ove accolta, finirebbe per recuperare il bene che ne costituisce oggetto alla 5 Ric. 2022 n. 4472 - Sez.
1 - CC del 16 ottobre 2024 garanzia patrimoniale del creditore (o della massa dei creditori) dell’alienante, determinando, specularmente, la sottrazione del bene medesimo alla garanzia collettiva dei creditori dell’acquirente sulla base di un titolo giudiziale formato dopo la sentenza dichiarativa del fallimento di quest’ultimo e con efficacia postuma rispetto alla stessa, in violazione delle norme desumibili dagli artt. 42, 44, 45, 51 e 52 l.fall.. 2.6. La domanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non ha, tuttavia, ad oggetto il bene in sé ma solo la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità del bene a esecuzione: il bene dismesso con l’atto revocando viene, infatti, in considerazione, rispetto all’interesse di quei creditori, soltanto per il suo valore, con la conseguenza che il fallimento del terzo acquirente, dichiarato dopo l’atto di alienazione che ha determinato la lesione della garanzia patrimoniale, se, come detto, impedisce l’esercizio dell’azione costitutiva, non preclude, però, l’esercizio, nelle forme esclusive del giudizio di verificazione, di un’azione restitutoria per equivalente parametrata al valore del bene sottratto alla garanzia patrimoniale. 2.7. Il fallimento del terzo acquirente preclude, quindi, la proponibilità dell’azione di revoca, non essendo consentito, a fronte della cristallizzazione del patrimonio del menzionato fallimento al momento della dichiarazione, incidere sull’integrità dello stesso con il recupero del bene alla sola garanzia patrimoniale del creditore (o della massa dei creditori) dell’alienante: e tuttavia, se impedisce di recuperare il bene onde esercitare su questo l’azione esecutiva, non esclude, però, che il creditore (o, in caso di fallimento dell’alienante, il relativo curatore) possa(no) insinuarsi al passivo del (primo) fallimento per il corrispondente controvalore. 6 Ric. 2022 n. 4472 - Sez.
1 - CC del 16 ottobre 2024 2.8. L’azione di revoca, pertanto, dopo il fallimento dell’acquirente del bene che ne costituisce oggetto, stante l’intangibilità dell’asse fallimentare in base a titoli formati dopo il fallimento (cd. cristallizzazione), non può essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, poiché si tratta di un’azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente. 2.9. In questo caso, però, i creditori dell’alienante (e per essi, ove l’alienante sia fallito, il curatore del relativo fallimento) restano tutelati, secondo le regole del concorso (art. 52 l.fall.), dalla garanzia patrimoniale generica dell’acquirente fallito, nel senso che possono insinuarsi al passivo del relativo fallimento per il valore del bene oggetto dell’atto di disposizione astrattamente revocabile (cfr. Cass. SU n. 12476 del 2020; Cass. n. 40745 del 2021; Cass. n. 34391 del 2022). 2.10. Si tratta, dunque, di un credito il cui accertamento (previa delibazione della pregiudiziale costitutiva) è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato (del fallimento dell’acquirente), con la conseguenza che, ove la relativa azione (com’è accaduto nel caso in esame) sia stata proposta nei confronti di quest’ultimo (ma) nel contesto di un ordinario giudizio di cognizione, la sua inammissibilità dev’essere dichiarata d’ufficio, in ogni stato e grado, compreso il giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 11021 del 2023, in motiv.). 3. Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato. 4. Il mancato rilievo dell’inammissibilità dell’azione tanto da parte del Fallimento convenuto, quanto da parte del tribunale e della Corte d’appello, impone la compensazione delle spese del presente giudizio. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del 7 Ric. 2022 n. 4472 - Sez.
1 - CC del 16 ottobre 2024 d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima
- ricorrente -
contro FALLIMENTO ARENAWAYS S.P.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE M. RICCI per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la SENTENZA n. 788/2021 della CORTE D’APPELLO DI TORINO, depositata l’8/7/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE MO nell’adunanza in camera di consiglio del 16/10/2024; FATTI DI CAUSA 1.1. Il Fallimento Arenaways s.p.a., a mezzo di scrittura privata autenticata del 20/4/2012, ha ceduto alla Go Concept s.r.l. l’azienda costituita dai beni materiali e immateriali e dai rapporti indicati nei relativi allegati. Civile Ord. Sez. 1 Num. 30124 Anno 2024 Presidente: FERRO MASSIMO Relatore: MO GIUSEPPE Data pubblicazione: 22/11/2024 2 Ric. 2022 n. 4472 - Sez.
1 - CC del 16 ottobre 2024 1.2. La società cessionaria, tuttavia, non ha adempiuto all’obbligo di pagamento del prezzo convenuto. 1.3. Il Fallimento Arenaways, pertanto, ha dapprima diffidato la Go Concept, con raccomandata dell’8/8/2013, al pagamento del debito scaduto di €. 2.250.000,00 entro il termine di quindici giorni, invocando la risoluzione del contratto di cessione d’azienda ex art. 1454 c.c. per il caso di vano decorso del termine stesso, e poi, con raccomandata del 10/9/2013, a fronte dell’effettivo vano decorso del termine intimato per l’adempimento e l’avvenuta risoluzione del contratto di cessione d’azienda, ha diffidato la Go Concept all’immediata restituzione dei beni aziendali. 1.4. Il Fallimento Arenaways e la Go Concept s.p.a., infine, con scrittura privata autenticata del 19/9/2013, “a seguito della risoluzione del contratto di cessione d’azienda”, hanno dato atto della formale riconsegna da parte della cessionaria al Fallimento Arenaways di tutti i beni, materiali e immateriali, e dei rapporti a suo tempo ceduti con il contratto risolto così come “analiticamente individuati nell’allegato A” e “nell’allegato B” dello stesso. 1.5. La Go Concept s.p.a., con sentenza del 26/9/2013, è stata, a sua volta, dichiarata fallita. 1.6. Il Fallimento Go Concept s.p.a., quindi, con atto di citazione del 9/9/2016, ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Torino, il Fallimento della Arenaways s.p.a. chiedendo che fosse dichiarata l’inefficacia, a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 1 e n. 2, l.fall., o, in subordine, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., della risoluzione unilaterale del contratto di cessione d’azienda conseguente alla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. e della successiva retrocessione del compendio 3 Ric. 2022 n. 4472 - Sez.
1 - CC del 16 ottobre 2024 aziendale formalizzata dalle parti con scrittura privata autenticata del 19/9/2013. 1.7. Il Fallimento Arenaways s.p.a., dal suo canto, ha contestato le domande, deducendo l’insussistenza delle pretese revocatorie azionate dall’attore a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 1 e n. 2, l.fall., e dell’art. 67, comma 2°, l.fall., sia con riferimento alla risoluzione unilaterale ex art. 1454 c.c., sia con riguardo alla retrocessione aziendale. 1.8. Il Tribunale, con sentenza del 15/11/2018, ha rigettato le domande. 1.9. Il Fallimento Go Concept s.p.a. ha proposto appello avverso tale sentenza che la Corte distrettuale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato. 1.10. Il Fallimento Go Concept s.p.a., con ricorso notificato il 7/2/2022, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 1.11. Il Fallimento Arenaways s.p.a. ha resistito con controricorso. 1.12. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 67, comma 2°, l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha escluso la revocabilità, in forza della norma invocata, della sequenza di atti ad effetti funzionalmente unitari (e cioè la diffida ad adempiere, l’ulteriore inadempimento, la risoluzione del contratto di cessione di azienda, l’atto di riconsegna/trasmissione delle componenti attive dell’azienda e la corrispondente immissione nel possesso) senza, tuttavia, considerare che: - tali atti, nel loro insieme, hanno condotto alla 4 Ric. 2022 n. 4472 - Sez.
1 - CC del 16 ottobre 2024 risoluzione del contratto di cessione d’azienda e alla conseguente restituzione dei beni aziendali, con l’effetto di sottrarre al concorso dei creditori di Go Concept un rilevante elemento attivo del patrimonio. 2.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 67, comma 1°, n. 1 e n. 2, l.fall. e dell’art. 104-bis l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha escluso la revocabilità, in forza delle norme invocate, della scrittura privata con la quale le parti in data 19/9/2013 hanno provveduto alla restituzione dell’azienda in favore del Fallimento cedente, senza, tuttavia, considerare che l’atto con cui Go Concept ha restituito al fallimento i soli elementi attivi dell’azienda, assumendosi la responsabilità esclusiva per quelli passivi, risulta caratterizzato, agli effetti dell’art. 67, comma 1°, n. 1, l. fall., da un significativo squilibrio e che tale regolamento negoziale ha assunto i caratteri dell’estinzione di debito pecuniario con mezzi non normali, esponendosi così alla revoca ex art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall.. 2.3. Il ricorso, nella misura in cui è volto ad ottenere la cassazione con rinvio di una sentenza che ha respinto le domande di revoca proposte dal Fallimento istante nei confronti del Fallimento convenuto a norma dell’art. 67 l.fall., è inammissibile. 2.4. La domanda di revoca proposta, come nel caso in esame, successivamente all’apertura della procedura concorsuale nei confronti del convenuto, non è, infatti, proponibile. 2.5. In tale ipotesi, infatti, l’azione di revoca, ove accolta, finirebbe per recuperare il bene che ne costituisce oggetto alla 5 Ric. 2022 n. 4472 - Sez.
1 - CC del 16 ottobre 2024 garanzia patrimoniale del creditore (o della massa dei creditori) dell’alienante, determinando, specularmente, la sottrazione del bene medesimo alla garanzia collettiva dei creditori dell’acquirente sulla base di un titolo giudiziale formato dopo la sentenza dichiarativa del fallimento di quest’ultimo e con efficacia postuma rispetto alla stessa, in violazione delle norme desumibili dagli artt. 42, 44, 45, 51 e 52 l.fall.. 2.6. La domanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non ha, tuttavia, ad oggetto il bene in sé ma solo la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l’assoggettabilità del bene a esecuzione: il bene dismesso con l’atto revocando viene, infatti, in considerazione, rispetto all’interesse di quei creditori, soltanto per il suo valore, con la conseguenza che il fallimento del terzo acquirente, dichiarato dopo l’atto di alienazione che ha determinato la lesione della garanzia patrimoniale, se, come detto, impedisce l’esercizio dell’azione costitutiva, non preclude, però, l’esercizio, nelle forme esclusive del giudizio di verificazione, di un’azione restitutoria per equivalente parametrata al valore del bene sottratto alla garanzia patrimoniale. 2.7. Il fallimento del terzo acquirente preclude, quindi, la proponibilità dell’azione di revoca, non essendo consentito, a fronte della cristallizzazione del patrimonio del menzionato fallimento al momento della dichiarazione, incidere sull’integrità dello stesso con il recupero del bene alla sola garanzia patrimoniale del creditore (o della massa dei creditori) dell’alienante: e tuttavia, se impedisce di recuperare il bene onde esercitare su questo l’azione esecutiva, non esclude, però, che il creditore (o, in caso di fallimento dell’alienante, il relativo curatore) possa(no) insinuarsi al passivo del (primo) fallimento per il corrispondente controvalore. 6 Ric. 2022 n. 4472 - Sez.
1 - CC del 16 ottobre 2024 2.8. L’azione di revoca, pertanto, dopo il fallimento dell’acquirente del bene che ne costituisce oggetto, stante l’intangibilità dell’asse fallimentare in base a titoli formati dopo il fallimento (cd. cristallizzazione), non può essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, poiché si tratta di un’azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente. 2.9. In questo caso, però, i creditori dell’alienante (e per essi, ove l’alienante sia fallito, il curatore del relativo fallimento) restano tutelati, secondo le regole del concorso (art. 52 l.fall.), dalla garanzia patrimoniale generica dell’acquirente fallito, nel senso che possono insinuarsi al passivo del relativo fallimento per il valore del bene oggetto dell’atto di disposizione astrattamente revocabile (cfr. Cass. SU n. 12476 del 2020; Cass. n. 40745 del 2021; Cass. n. 34391 del 2022). 2.10. Si tratta, dunque, di un credito il cui accertamento (previa delibazione della pregiudiziale costitutiva) è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato (del fallimento dell’acquirente), con la conseguenza che, ove la relativa azione (com’è accaduto nel caso in esame) sia stata proposta nei confronti di quest’ultimo (ma) nel contesto di un ordinario giudizio di cognizione, la sua inammissibilità dev’essere dichiarata d’ufficio, in ogni stato e grado, compreso il giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 11021 del 2023, in motiv.). 3. Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato. 4. Il mancato rilievo dell’inammissibilità dell’azione tanto da parte del Fallimento convenuto, quanto da parte del tribunale e della Corte d’appello, impone la compensazione delle spese del presente giudizio. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del 7 Ric. 2022 n. 4472 - Sez.
1 - CC del 16 ottobre 2024 d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima