Cass. civ., sez. I, ordinanza 22/11/2024, n. 30124
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Ordinanza 22 novembre 2024

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In tema di azione revocatoria ordinaria, il fallimento dell'acquirente rende inammissibile l'azione, che, avendo natura costitutiva con l'effetto di modificare ex post una situazione giuridica preesistente, non può più essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, ma i creditori dell'alienante rimangono comunque tutelati nella garanzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, potendo insinuarsi al passivo del fallimento dell'acquirente per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 22/11/2024, n. 30124
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30124
    Data del deposito : 22 novembre 2024

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