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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2024, n. 5189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5189 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA Cron. ___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Addì
___________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice ___ F.A. _________________
Onorario dott. Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.16035/2023 R.G.L. promossa Rilasciata spedizione in forma
D A esecutiva all'Avv.
, nato il [...] a [...] ed ivi residente nella via Piersanti Mattarella Parte_1
_____________ villaggio Luna L20 - C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Peloso, C.F._1 _________
per mandato in atti _____________ _________
Ricorrente per
_____________
C O N T R O ______
_____________
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 CP_1 _________
con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) nella via Ciro il Grande n. 21, C.F , P.IVA_1 _____________ _________ rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Il Cancelliere
Resistente
All'esito dell'udienza del 14.11.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
-In accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018, adottato dall' in data 20/10/2021, e conseguentemente CP_1
dichiara irripetibile la somma di euro 5.865,00 richiesta in restituzione al ricorrente;
- Condanna l' alla restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute a tale titolo, oltre CP_1
accessori di legge.
- Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.12.2023, esponeva che nel mese di giugno 2022 Parte_1
CP_ gli veniva consegnato brevi manu, presso la sede di Partinico, il provvedimento del 20/10/2021,
mai prima comunicatogli, con il quale l' revocava la prestazione collegata al reddito per l'anno CP_1
2018, per mancato invio della dichiarazione relativa ai redditi 2018 e contestualmente richiedeva la restituzione dell'importo di euro 5.865,34 per il periodo da gennaio a dicembre 2018, applicando una ritenuta mensile sulla pensione.
Ritenendo illegittimo il provvedimento, per non avere avuto, nell'anno interessato, alcuna variazione del reddito rilevante ai fini della prestazione goduta e non avendo l'Ente mai comunicato il provvedimento di sospensione della prestazione, conveniva in giudizio l' chiedendo di “ CP_1
Ritenere e Dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che l'atto impugnato è illegittimo e/o infondato
e per l'effetto annullare lo stesso disponendo la restituzione dei ratei trattenuti a far data dal mese
di Gennaio 2022 e sino alla data della presente pronuncia oltre agli interessi maturati a far data da
ogni singolo rateo e sino al soddisfo. Disporre, in tutti i casi, l'annullamento del provvedimento di
revoca della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018 e, conseguentemente disporre la
restituzione di tutte le somme sino ad oggi indebitamente trattenute dichiarando altresì l'illegittimità
CP_ del conteggio delle somme a detta dell' indebitamente percepite dal ricorrente e pari ad euro
5.865,34. Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alle spese e CP_1
competenze del presente giudizio”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestava la domanda CP_1
chiedendone il rigetto.
Precisava che “la rideterminazione della pensione oggetto del contendere è dovuta all'incumulabilità
con i redditi prevista dall'art.1, comma 41, legge 335/95 per le pensioni di reversibilità. In conseguenza di ciò la sig.ra ha percepito un pagamento superiore a quanto dovuto per CP_2
un importo di € 13.022,60.”
La causa, senza alcuna istruttoria, all'esito dell'udienza del 14.11.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. è stata decisa.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente va rilevato che, come emerge dalla documentazione prodotta agli atti da entrambi le parti, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento di revoca della prestazione economica collegata al reddito dell'anno 2018( con contestuale richiesta di restituzione della somma di €.5.865,34 sulla propria pensione cat IO n. 15040551), scaturito dalla mancata comunicazione del modello RED (2018), diversamente da quanto sostenuto dall' , che nella memoria di CP_1
costituzione fa riferimento ad altra fattispecie, avente ad oggetto pensione di reversibilità percepita da tale sig.ra per un diverso importo, di cui nulla allega agli atti . CP_2
Ciò posto ai fini del decidere va richiamata brevemente la normativa di riferimento.
L'art. 35, comma 10 bis, del d.l. n. 207/2008, inserito dall'art. 13, comma 6, del D.L. n. 78/2010
prevede: “ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 30
dicembre 1991, n. 412 , i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8,
che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente
sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle
modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito
nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede
alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme
erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere
resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni,
gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione,
previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. La circolare n. 195 del 2015 prevede, al punto 2, che l'obbligo di comunicazione dei redditi attraverso il modello RED debba “essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione,
ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente,
ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione”. Successivamente al punto 3.3
titolato “Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni” si dispone che: “…Inoltre, nel caso in cui, ai
fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione
del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e
pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario CP_1
Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione
reddituale all'”.
Ora nel caso di specie il ricorrente ha allegato e provato che l'unico reddito percepito nell'anno 2018
CP_ era quello derivante dal trattamento pensionistico, i cui i dati erano ben conosciuti dall'
Pertanto, deve ritenersi che il ricorrente non avesse alcun obbligo di comunicare la propria situazione reddituale attraverso la compilazione del modello RED, sicché l'omessa presentazione di tale modello non può essere legittimamente sanzionata con la revoca definitiva della prestazione per l'anno 2018 e non risulta idonea a fondare la pretesta restitutoria dell' . Controparte_3
A ciò deve aggiungersi che nella specie non risulta essere stata rispettata neppure la sequenza procedimentale prescritta dall'art. 35, comma 10 bis, del citato decreto-legge, per poter procedere alla revoca definitiva della prestazione e al recupero delle somme erogate nell'anno dell'omissione.
Infatti seppur emerge dagli atti la comunicazione (per compiuta giacenza) del provvedimento di sospensione per il decorso del termine di 60 giorni previsti dalla norma, non risulta ritualmente comunicato il provvedimento di revoca di cui il ricorrente afferma di avere avuto conoscenza solo nel giugno 2022, circostanza non contestata dall' . CP_1
Il ricorso va dunque accolto dichiarando l'illegittimità del provvedimento di revoca della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018, poiché insussistente l'obbligo di comunicazione del modello
RED nonché per vizio della procedura amministrativa ed ancora per mancanza, in ogni caso, di redditi ulteriori rispetto alle prestazioni erogate dall' , conseguentemente l' va CP_1 Controparte_3 condannato alla restituzione in favore del ricorrente delle somme trattenute a tale titolo sulla pensione.
La peculiarità della questione e la parziale imputabilità del recupero dell'indebito alla condotta del ricorrente che non ha dato riscontro al provvedimento di sospensione, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 14.12.2024
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA Cron. ___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Addì
___________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice ___ F.A. _________________
Onorario dott. Carmela Fachile, nella causa iscritta al n.16035/2023 R.G.L. promossa Rilasciata spedizione in forma
D A esecutiva all'Avv.
, nato il [...] a [...] ed ivi residente nella via Piersanti Mattarella Parte_1
_____________ villaggio Luna L20 - C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Peloso, C.F._1 _________
per mandato in atti _____________ _________
Ricorrente per
_____________
C O N T R O ______
_____________
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2 CP_1 _________
con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) nella via Ciro il Grande n. 21, C.F , P.IVA_1 _____________ _________ rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Il Cancelliere
Resistente
All'esito dell'udienza del 14.11.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
-In accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018, adottato dall' in data 20/10/2021, e conseguentemente CP_1
dichiara irripetibile la somma di euro 5.865,00 richiesta in restituzione al ricorrente;
- Condanna l' alla restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute a tale titolo, oltre CP_1
accessori di legge.
- Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.12.2023, esponeva che nel mese di giugno 2022 Parte_1
CP_ gli veniva consegnato brevi manu, presso la sede di Partinico, il provvedimento del 20/10/2021,
mai prima comunicatogli, con il quale l' revocava la prestazione collegata al reddito per l'anno CP_1
2018, per mancato invio della dichiarazione relativa ai redditi 2018 e contestualmente richiedeva la restituzione dell'importo di euro 5.865,34 per il periodo da gennaio a dicembre 2018, applicando una ritenuta mensile sulla pensione.
Ritenendo illegittimo il provvedimento, per non avere avuto, nell'anno interessato, alcuna variazione del reddito rilevante ai fini della prestazione goduta e non avendo l'Ente mai comunicato il provvedimento di sospensione della prestazione, conveniva in giudizio l' chiedendo di “ CP_1
Ritenere e Dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che l'atto impugnato è illegittimo e/o infondato
e per l'effetto annullare lo stesso disponendo la restituzione dei ratei trattenuti a far data dal mese
di Gennaio 2022 e sino alla data della presente pronuncia oltre agli interessi maturati a far data da
ogni singolo rateo e sino al soddisfo. Disporre, in tutti i casi, l'annullamento del provvedimento di
revoca della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018 e, conseguentemente disporre la
restituzione di tutte le somme sino ad oggi indebitamente trattenute dichiarando altresì l'illegittimità
CP_ del conteggio delle somme a detta dell' indebitamente percepite dal ricorrente e pari ad euro
5.865,34. Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alle spese e CP_1
competenze del presente giudizio”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestava la domanda CP_1
chiedendone il rigetto.
Precisava che “la rideterminazione della pensione oggetto del contendere è dovuta all'incumulabilità
con i redditi prevista dall'art.1, comma 41, legge 335/95 per le pensioni di reversibilità. In conseguenza di ciò la sig.ra ha percepito un pagamento superiore a quanto dovuto per CP_2
un importo di € 13.022,60.”
La causa, senza alcuna istruttoria, all'esito dell'udienza del 14.11.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. è stata decisa.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente va rilevato che, come emerge dalla documentazione prodotta agli atti da entrambi le parti, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento di revoca della prestazione economica collegata al reddito dell'anno 2018( con contestuale richiesta di restituzione della somma di €.5.865,34 sulla propria pensione cat IO n. 15040551), scaturito dalla mancata comunicazione del modello RED (2018), diversamente da quanto sostenuto dall' , che nella memoria di CP_1
costituzione fa riferimento ad altra fattispecie, avente ad oggetto pensione di reversibilità percepita da tale sig.ra per un diverso importo, di cui nulla allega agli atti . CP_2
Ciò posto ai fini del decidere va richiamata brevemente la normativa di riferimento.
L'art. 35, comma 10 bis, del d.l. n. 207/2008, inserito dall'art. 13, comma 6, del D.L. n. 78/2010
prevede: “ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all' articolo 13 della legge 30
dicembre 1991, n. 412 , i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8,
che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente
sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle
modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito
nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede
alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme
erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere
resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni,
gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione,
previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. La circolare n. 195 del 2015 prevede, al punto 2, che l'obbligo di comunicazione dei redditi attraverso il modello RED debba “essere assolto da coloro che hanno altri redditi oltre a quello da pensione,
ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente,
ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione”. Successivamente al punto 3.3
titolato “Assenza di redditi ulteriori oltre alle pensioni” si dispone che: “…Inoltre, nel caso in cui, ai
fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione
del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e
pensione/i erogate dall' e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario CP_1
Centrale dei Pensionati e conosciute dall' il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione
reddituale all'”.
Ora nel caso di specie il ricorrente ha allegato e provato che l'unico reddito percepito nell'anno 2018
CP_ era quello derivante dal trattamento pensionistico, i cui i dati erano ben conosciuti dall'
Pertanto, deve ritenersi che il ricorrente non avesse alcun obbligo di comunicare la propria situazione reddituale attraverso la compilazione del modello RED, sicché l'omessa presentazione di tale modello non può essere legittimamente sanzionata con la revoca definitiva della prestazione per l'anno 2018 e non risulta idonea a fondare la pretesta restitutoria dell' . Controparte_3
A ciò deve aggiungersi che nella specie non risulta essere stata rispettata neppure la sequenza procedimentale prescritta dall'art. 35, comma 10 bis, del citato decreto-legge, per poter procedere alla revoca definitiva della prestazione e al recupero delle somme erogate nell'anno dell'omissione.
Infatti seppur emerge dagli atti la comunicazione (per compiuta giacenza) del provvedimento di sospensione per il decorso del termine di 60 giorni previsti dalla norma, non risulta ritualmente comunicato il provvedimento di revoca di cui il ricorrente afferma di avere avuto conoscenza solo nel giugno 2022, circostanza non contestata dall' . CP_1
Il ricorso va dunque accolto dichiarando l'illegittimità del provvedimento di revoca della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018, poiché insussistente l'obbligo di comunicazione del modello
RED nonché per vizio della procedura amministrativa ed ancora per mancanza, in ogni caso, di redditi ulteriori rispetto alle prestazioni erogate dall' , conseguentemente l' va CP_1 Controparte_3 condannato alla restituzione in favore del ricorrente delle somme trattenute a tale titolo sulla pensione.
La peculiarità della questione e la parziale imputabilità del recupero dell'indebito alla condotta del ricorrente che non ha dato riscontro al provvedimento di sospensione, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 14.12.2024
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile