Art. 2. Multa per la fabbricazione o preparazione di prodotti derivati dal tabacco e per la vendita di succedanei del tabacco.
Nei casi preveduti dall' art. 64, numeri 4 e 6, della legge 17 luglio 1942, n. 907 , il colpevole e' punito con la multa da lire 15 mila a lire 45 mila per ogni chilogrammo di genere oggetto del contrabbando.
Nei casi preveduti dall' art. 64, numeri 4 e 6, della legge 17 luglio 1942, n. 907 , il colpevole e' punito con la multa da lire 15 mila a lire 45 mila per ogni chilogrammo di genere oggetto del contrabbando.