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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/03/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 20/02/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1161/2022
T R A
in persona della procuratrice e legale rappresentate pro tempore Parte_1
Dott.ssa in virtù dei poteri conferiti con atto Notaio in Roma, in data 6 Parte_2 Persona_1 aprile 2018, Rep. 9386, Racc. 4393, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.
Walter Palombi (cod. fisc. , PEC. ) C.F._1 Email_1 e dall'avv. Nilia Aversa (c.f. PEC ), ed C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Nizza n. 22; Appellante
E
, nata a [...], il [...], residente in [...] n. 61, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Cuoco (CF ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli al Centro direzionale Isola G8; Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , dipendente di dal 12.4.2011 in Controparte_1 Parte_1 forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale al 50%, con inquadramento nel II livello del CCNL dei dipendenti delle aziende di Telecomunicazioni con mansioni di “Operatore Addetto alle informazioni telefoniche”, poi dal 1 novembre 2011 nel III livello con qualifica di “Addetto al call center”, aveva dedotto di aver espletato, fino al 31.1.2017 sulla commessa OD 190 e dal
1.2.2017 sulla commessa ENASARCO e GSE, mansioni rientranti nel superiore V livello del suddetto
CCNL, avendo svolto attività non solo di informazione commerciale ma anche tecnica e di back office. In particolare, nell'ambito della commessa OD si è occupata dell'assistenza commerciale, amministrativa di back office e tecnica e a tal fine ha seguito corsi di formazione e aggiornamento del personale. Nel contesto delle sue mansioni: analizzava il reclamo del cliente (es. servizio attivato ma non richiesto;
fatturazione anomala); si occupava delle richieste o reclami per il trasloco della linea o il subentro di altro utente o per il cambio di residenza;
forniva assistenza tecnica ai clienti anche in caso di configurazione dello smartphone o del modem o in caso di malfunzionamenti nella navigazione web o accesso ai social network;
effettuava monitoraggi in caso di segnalazioni di scarsa copertura di rete o problemi di roaming, segnalando al reparto tecnico;
l'assistenza tecnica comprendeva anche la risoluzione dei problemi connessi all'utilizzo del sito OD.it e dell'app My OD mediante l'applicativo Backend 190; oltre alla gestione telefonica del cliente, la lavoratrice svolgeva attività di back office con adeguata autonomia e decisionalità nel rispetto delle procedure aziendali.
Nell'ambito della commessa Enasarco le è stata affidata la gestione delle chiamate inbound per informazioni agli utenti sulle normative e sulle procedure di gestione nell'ambito di argomenti quali pensioni, prestazioni sociali (maternità, malattia, assegni al nucleo familiare), ammortizzatori sociali
(disoccupazione, mobilità, carta acquisti), invalidità civile (accompagnamento, assegni di invalidità,
L. 104), gestione separata, voucher lavoro occasionale, lavoro domestico colf e badanti, gestione pin
(registrazione richiesta, ripristino, revoca). Si è inoltre occupata della variazione dei dati anagrafici utenti, della gestione delle procedure telematiche per inserimento domande, della gestione del servizio di back office remoto per le segnalazioni di anomalie tecniche e disservizi sulle procedure telematiche, per il sollecito di pagamenti, per informazioni sulla normativa previdenziale, della gestione del servizio di segreteria.
Tanto premesso, descritti i compiti svolti e riportate le declaratorie di riferimento, ha chiesto il riconoscimento della superiore qualifica di cui al V livello del CCNL applicato – qualifica di
“Operatore Specialista di Customer Care” – o in subordine di quella di cui al IV livello – qualifica di
“Operatore di Call Center/Customer Care” – a far data dal 12.4.2011 e la condanna della società convenuta al riconoscimento della qualifica superiore rivendicata nonché al pagamento delle differenze retributive dalla stessa data, oltre spese con distrazione.
Nel resistere alla domanda la società ha eccepito preliminarmente la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti. Nel merito ha evidenziato, con varie argomentazioni, l'infondatezza della domanda. Ha concluso pertanto per il rigetto.
Con sentenza n. 6496/2021 pubblicata il 17.11.2021, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto la domanda di riconoscimento di qualifica nel IV livello del CCNL del settore
Telecomunicazioni, profilo operatore di call center, a decorrere dal 12.7.2011 e del diritto al pagamento delle differenze retributive, nonché al pagamento delle spese di lite che venivano compensate per 1/3.
Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando i seguenti motivi di Parte_1 gravame:
A) errata applicazione dell'art. 23 del CCNL Telecomunicazioni ed errata individuazione delle declaratorie contrattuali;
B) erronea valutazione della prova testimoniale e delle prove documentali;
C) erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione ai requisiti professionali previsti dalle declaratorie;
D) eccezione di prescrizione.
Ha concluso per la riforma integrale della gravata sentenza con conseguente rigetto delle domande formulate nel ricorso introduttivo di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita regolarmente in giudizio la lavoratrice, la quale ha chiesto il rigetto del gravame perché infondato, con vittoria di spese, con attribuzione al procuratore antistatario.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Prima di procedere all'esame specifico del gravame, va premesso che secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità in tema di diritto del lavoratore alla qualifica superiore: “Il giudice di merito … deve seguire un procedimento logico- giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali si articola nella normativa collettiva, il raffronto, infine, tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che nei testi contrattuali definiscono i singoli livelli, con riferimento anche alla responsabilità e autonomia propria della qualifica rivendicata” (Cass. n. 4766/87; cfr. ex multis
Cass. n. 14608/01; Cass. 3069/2005; Cassazione civile, sez. lav., 28/04/2015, n. 8589; Cass.
28/04/2015, n. 8589).
In altre parole “Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cass. n. 20272/ 2010).
Va altresì evidenziato, al fine di circoscrivere il tema d'indagine, che le contestazioni della società datrice di lavoro si incentrano, in buona sostanza, sulla non adeguata complessità dei compiti svolti dalla ricorrente, in relazione al IV livello riconosciuto nella impugnata sentenza, e che invece le mansioni svolte consistano in attività di tipo operativo, caratterizzate da un livello di complessità medio-basso, alla portata dunque di qualunque utente con il supporto di un manuale di istruzioni.
Tanto evidenziato, si rende necessario riportare le declaratorie contrattuali alla luce delle quali va orientato il percorso motivazionale che qui si sta seguendo. Secondo la declaratoria contrattuale prevista dal citato CCNL del comparto telecomunicazioni, appartengono al IV livello “ le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alle specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica “.
Al III livello appartengono, secondo la relativa declaratoria, “ le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di specifiche cognizioni tecnico-pratiche, nell'ambito di metodi di lavoro e procedure definite, svolgono attività operative di media complessità, ovvero le lavoratrici/i lavoratori che svolgono, con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale
o tecnico di media complessità “.
Il CCNL delinea poi, nell'ambito delle mansioni di IV livello, il profilo professionale di “operatore di call center/customer care”: “ lavoratrice/tore che, con piena professionalità acquisita anche attraverso percorsi formativi, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge con capacità di relazione interpersonale e autonomia esecutiva, attività di informazione, vendita di servizi, attività di interfaccia verso la clientela sui servizi e sulle funzioni delle reti, assistenza commerciale alla clientela attiva e potenziale;
attività di interfaccia verso la rete commerciale;
svolge, inoltre, compiti conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office, atti al compimento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso”.
Tra le mansioni afferenti al III livello, il CCNL individua il profilo professionale dell' “addetto al call center”, ossia: “lavoratrice/tore che, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate (call center) e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge, secondo procedure standardizzate e metodologie definite, attività di informazione generale e/o supporto commerciale alla clientela e/o attività di vendita di servizi telefonici ovvero di connessione alla rete internet;
svolge inoltre compiti ausiliari conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office, atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso dal call center”.
I testi escussi nel primo grado di giudizio hanno confermato l'ascrivibilità al IV livello retributivo del
CCNL di settore delle mansioni svolte dalla ricorrente a decorrere dal 12 luglio 2011.
La teste collega di lavoro della ricorrente in prime cure, anche lei assegnata alla Tes_1 commessa OD 190, che ha reso dichiarazioni nel giudizio rg. n. 24099/2019 (promosso da riferite anche alla e acquisite nel fascicolo di primo grado, ha Parte_3 CP_1 confermato le allegazioni contenute in ricorso circa la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento professionale per l'espletamento delle mansioni assegnate, circa lo svolgimento di compiti di assistenza commerciale, tecnica e amministrativa dell'utenza e di back office, sulla gestione dei reclami commerciali e tecnici. Ha precisato che “i reclami riguardavano il traffico SIM, sia per le schede prepagate sia per le schede in abbonamento e, in caso di necessità di rimborsare i clienti, si provvedeva ad inserire i dati, compresi gli importi dei rimborsi, negli applicativi Orione per le ricaricabili e per gli abbonamenti. Potevamo disporre in autonomia il rimborso degli Per_2 importi fino a 50 euro per le prepagate”; “Per gli importi superiori dovevamo chiedere l'autorizzazione ai team leader di riferimento”; “Una volta inseriti i dati, i programmi elaboravano le note di credito che andavano in fattura per gli abbonamenti. Per le prepagate il sistema provvedeva al riaccredito sulla Sim dopo il nostro OK”; “Circa i reclami e altre attività tecniche, in particolare per la configurazione degli apparati e per i problemi lamentati dal cliente al telefono, in genere riguardanti l'impossibilità di navigazione in internet, si effettuavano verifiche preliminari circa il credito residuo, attivazione delle promozioni per la navigazione, residuo di traffico dati secondo la promozione attiva, configurazione del cellulare, per cui si chiedeva al cliente di entrare nel menù di
Impostazioni del telefono e verificare se era attiva la connessione dati e se risultava il punto di accesso a internet. Se dopo i predetti controlli il problema persisteva, si procedeva con una sospensione e successiva riattivazione della SIM, dopo i controlli di sistema mediante l'applicativo OCA. A volte era necessario lavorare tali pratiche in back office perché i controlli di sistema erano più lunghi e quindi eravamo noi a contattare i clienti per comunicare la riattivazione della SIM, che avevamo avuto dal sistema”. La teste ha riferito sul sistema Jack che “era un motore di ricerca che l'azienda ci forniva per risolvere una serie di problematiche tecniche che potevano verificarsi per la clientela. In base al problema, alla tipologia di cliente, si interrogava il sistema, digitando la richiesta, e venivano visualizzate le indicazioni da seguire per la risoluzione del problema. Erano indicazioni di cornice, con le eventuali verifiche da fare insieme ai clienti, poi noi operatori davamo ai clienti le indicazioni caso per caso. Se non si risolveva con le soluzioni fornite da Jack, si apriva il cd. trouble ticket, cioè si inseriva l'annotazione in un altro programma, il CCM, che arrivava alla struttura tecnica”. Sulla attività di fidelizzazione dei clienti ha dichiarato “si proponevano eventuali promozioni e offerte secondo una lista che compariva in CCM” e “oltre a quelle segnalate dal sistema CCM, potevamo anche proporre altre offerte tra quelle esistenti e di cui venivamo messi a conoscenza con la periodica attiva di formazione di aggiornamento”; inoltre “le offerte erano messe in serie nel sistema ma l'operatore poteva scegliere quale proporre in base alla tipologia specifica del cliente, scegliendo quella più confacente”.
Con riguardo alla testimonianza resa dalla teste va ribadito quanto evidenziato dal primo Tes_1 giudice e cioè che la linearità e la coerenza delle sue dichiarazioni non vengono in alcun modo contrastate dalla circostanza che la teste avesse un contenzioso in essere con la all'epoca Pt_1 della deposizione.
La deposizione della teste avvalora la tesi della odierna appellata. Da essa si evince la peculiarità delle attività svolte, in particolare nell'ambito della commessa OD (che ha impiegato la ricorrente dalla assunzione per svariati anni), non limitate alla mera informazione generale ed offerta commerciale, ma finalizzate anche alla risoluzione di problemi, di natura commerciale, amministrativa e tecnica, sia in relazione alla linea telefonica sia alla rete internet. Emerge anche l'autonomia operativa e decisionale, di cui disponeva la lavoratrice, nel provvedere direttamente ai rimborsi fino ad un determinato importo, nel risolvere guasti e disservizi mediante le indicazioni di cornice fornite dal sistema Jack da adattare al caso specifico, nel proporre offerte commerciali e fornire le relative informazioni nell'ambito di una lista o comunque presenti nel sistema. Tali attività, sotto il profilo contenutistico, caratterizzano il IV livello e lo distinguono rispetto al III livello, il cui profilo professionale dell'addetto al call center svolge un'attività circoscritta alla informazione commerciale o alla vendita di servizi, senza occuparsi della risoluzione di problemi tecnici o di natura amministrativa, oggetto di segnalazioni o reclami da parte degli utenti.
Inoltre, la suddetta teste, tra le attività svolte dalla ricorrente indica anche quella di back office, che certamente non rientra tra quelle espletate dall'addetto al call center, il quale, come anzi detto, si limita a fornire informazioni commerciali alla clientela.
La teste , sempre con dichiarazioni rese nel procedimento rg. n. 24099/2019 ed Testimone_2 acquisite in primo grado in quanto riferite anche alla , dipendente di con CP_1 Parte_1 mansioni di Team Leader fino a settembre 2004 e poi di Business Manager, ha confermato che la ricorrente nell'ambito della commessa OD 190 ha svolto mansioni di “assistenza alla clientela
OD di tipo commerciale, tecnica e amministrativa, utilizzando appositi programmi forniti dalla committente”; che per l'attività commerciale “una volta inseriti i dati anagrafici al sistema CCM, compariva una schermata riferita al cliente e in essa una icona rappresentata dall'immagine di un semaforo, una volta cliccata apriva una nuova finestra in cui comparivano le promozioni dedicate.
L'addetto poteva attenersi a dire al cliente che poteva usufruire di dette promozioni, dandogli le informazioni relative … Se il cliente chiamava perché non soddisfatto del piano tariffario, l'addetto poteva offrire un piano alternativo, che consultava aprendo una apposita tendina su un applicativo …
In ogni caso l'addetto non poteva offrire promozioni o piani tariffari non indicati a sistema”; sui rimborsi la teste ha dichiarato “gli operatori dovevano seguire le indicazioni del sistema Jack Tes_2 per le casistiche previste dalla committente e in tali limiti potevano procedere ai rimborsi mediante riaccredito;
per ipotesi più complesse e non previste dal sistema Jack, dovevano chiedere l'autorizzazione ai team leader”.
Anche da queste dichiarazioni emerge che i compiti affidati alla – di natura commerciale, CP_1 amministrativa e tecnica – richiedevano capacità professionali e conoscenze qualificate di tipo specialistico, autonomia operativa e decisionalità entro determinati limiti di importo e/o con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, capacità di valutazione ed elaborazione nell'ambito di metodologie consolidate, adeguata complessità delle operazioni svolte.
Viceversa, risultano smentite le allegazioni della odierna appellante circa lo svolgimento di attività meramente esecutive di medio-bassa complessità nel rispetto delle rigorose procedure informatiche imposte dalla committenza, con esclusione di qualsiasi autonomia o decisionalità.
La società appellante eccepisce, inoltre, la prescrizione quinquennale con decorrenza in corso di rapporto, con effetto limitativo dell'oggetto del contendere al periodo lavorativo decorrente dal 27 febbraio 2015 (quinquennio anteriore alla notificazione del ricorso).
In tema di prescrizione, la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 2070/2019 del 7.2.2020, ha stabilito che “Parimenti infondata è la contestazione della società alla tesi secondo cui, con l'entrata in vigore della legge Fornero, la prescrizione non decorra in costanza di rapporto, sul presupposto che la tutela “forte” sussista anche nel nuovo regime sanzionatorio del licenziamento, laddove, come nel caso di specie, il datore di lavoro abbia più di quindici dipendenti: aderendo alle precedenti decisioni di questa Corte richiamate anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp.att. c.p.c.
(cfr.: Corte Appello Milano 25 novembre 2019 n.2048/19) osserva il Collegio che, ai fini della decorrenza della prescrizione in materia di crediti da lavoro subordinato, la distinzione tra rapporti soggetti a tutela reale e rapporti non soggetti a tutela reale, riveste, anche nelle più recenti pronunce della Cassazione (cfr. Sez. L - Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 4351 del
22/02/2018; Sez. L Sentenza n. 19729 del 25/07/2018) un'importanza centrale. Infatti, la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dal Supremo
Collegio con esclusivo riferimento ai rapporti assistiti dal diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo. La ragione è nota. Si ritiene che in tali rapporti non vi sia una condizione c.d. di metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che lo induca, per timore di essere licenziato (senza possibilità di recuperare il posto di lavoro perduto), a non esercitare il proprio diritto”.
Secondo la Corte Costituzionale “In un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto di impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti;
dimodoché la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'art. 36 della Costituzione” (sent. n. 63/1966; id. sent. n.
174/72).
Inoltre, con la recente sentenza n. 26246/2022 pubblicata il 6/9/2022, la Suprema Corte ha affermato che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Infatti “Al di là della natura eccezionale o meno della tutela reintegratoria, non è seriamente controvertibile che essa, rispetto alla tutela indennitaria e tanto più per effetto degli artt. 3 e 4 d.lgs. 23/2015, abbia ormai un carattere recessivo. Né tale quadro normativo si è qualitativamente modificato a seguito delle recenti pronunce della Corte
Costituzionale, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del novellato testo dell'articolo 18, settimo comma l. 300/1970, nelle parti in cui prevedeva, ai fini di reintegrazione del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, l'insussistenza “manifesta” del fatto posto alla base del recesso (Corte cost. 7 aprile 2022, n.125) e che il giudice potesse, ma non dovesse (dovendosi leggere “può” come “deve”), disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Corte cost.
24 febbraio 2021, n. 59). Infatti, tali pronunce hanno certamente esteso le ipotesi in cui può essere disposta la reintegrazione, ma non hanno reso quest'ultima la forma ordinaria di tutela 'contro ogni forma illegittima di risoluzione'… Così ricostruito il quadro normativo, significativamente modificato rispetto all'epoca in cui la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha individuato l'essenziale dato di stabilità del rapporto nella tutela reintegratoria esclusiva dell'art. 18 l. 300/1970, non pare che esso assicuri, sulla base delle necessarie caratteristiche scrutinate, una altrettanto adeguata stabilità del rapporto di lavoro. Sicché, deve essere ribadito che la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione
'contro ogni illegittima risoluzione' nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava. A questa oggettiva precognizione si collega l'assenza di metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso: caratterizzato dal regime di stabilità comportato da quella resistenza che assiste, appunto, il rapporto d'impiego pubblico”. La S.C. ha quindi “escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità. Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.
4 e 2935 c.c, dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012” (Cass. n. 26246/2022 cit.).
Partendo da tali arresti ed esaminando la nuova disciplina del licenziamento posta dalla l. n. 92 del
2012 e poi dal d.lgs n. 23 del 2015, è agevole notare che questa, a differenza del regime originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento, mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria. Ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
Il Collegio, alla stregua di tali condivisibili principi, ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 (Legge Fornero) all'art. 18 L. n. 300 del 1970 e poi dal D.Lgs. 23/2015 (cd.
Jobs Act), la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro. L'entrata in vigore della L. 92/2012 (cd. Legge Fornero) ha modificato i termini della questione, non potendosi più ritenere ancora sussistente la tradizionale differenza tra tutela reale e tutela obbligatoria. Nessuna certezza e predeterminazione della stabilità del posto di lavoro vi è per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. Anzi le ipotesi di tutela reale sono residuali e limitate, per cui non si può non ritenere che in tutti i casi di rapporto di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa, la prescrizione decorra dalla cessazione dello stesso e non in costanza di rapporto per i soli crediti retributivi.
L'appello, pertanto, non merita di essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e, compensate per 1/3 per via della controvertibilità dell'interpretazione giurisprudenziale sulla prescrizione ed i suoi mutamenti, si liquidano come da dispositivo per il residuo, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la al pagamento, in favore della appellata, delle spese del grado, Parte_1 che, compensate per un terzo, liquida per la residua parte in complessivi euro 1.937,00 oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 20/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 20/02/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1161/2022
T R A
in persona della procuratrice e legale rappresentate pro tempore Parte_1
Dott.ssa in virtù dei poteri conferiti con atto Notaio in Roma, in data 6 Parte_2 Persona_1 aprile 2018, Rep. 9386, Racc. 4393, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.
Walter Palombi (cod. fisc. , PEC. ) C.F._1 Email_1 e dall'avv. Nilia Aversa (c.f. PEC ), ed C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Nizza n. 22; Appellante
E
, nata a [...], il [...], residente in [...] n. 61, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Cuoco (CF ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli al Centro direzionale Isola G8; Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , dipendente di dal 12.4.2011 in Controparte_1 Parte_1 forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale al 50%, con inquadramento nel II livello del CCNL dei dipendenti delle aziende di Telecomunicazioni con mansioni di “Operatore Addetto alle informazioni telefoniche”, poi dal 1 novembre 2011 nel III livello con qualifica di “Addetto al call center”, aveva dedotto di aver espletato, fino al 31.1.2017 sulla commessa OD 190 e dal
1.2.2017 sulla commessa ENASARCO e GSE, mansioni rientranti nel superiore V livello del suddetto
CCNL, avendo svolto attività non solo di informazione commerciale ma anche tecnica e di back office. In particolare, nell'ambito della commessa OD si è occupata dell'assistenza commerciale, amministrativa di back office e tecnica e a tal fine ha seguito corsi di formazione e aggiornamento del personale. Nel contesto delle sue mansioni: analizzava il reclamo del cliente (es. servizio attivato ma non richiesto;
fatturazione anomala); si occupava delle richieste o reclami per il trasloco della linea o il subentro di altro utente o per il cambio di residenza;
forniva assistenza tecnica ai clienti anche in caso di configurazione dello smartphone o del modem o in caso di malfunzionamenti nella navigazione web o accesso ai social network;
effettuava monitoraggi in caso di segnalazioni di scarsa copertura di rete o problemi di roaming, segnalando al reparto tecnico;
l'assistenza tecnica comprendeva anche la risoluzione dei problemi connessi all'utilizzo del sito OD.it e dell'app My OD mediante l'applicativo Backend 190; oltre alla gestione telefonica del cliente, la lavoratrice svolgeva attività di back office con adeguata autonomia e decisionalità nel rispetto delle procedure aziendali.
Nell'ambito della commessa Enasarco le è stata affidata la gestione delle chiamate inbound per informazioni agli utenti sulle normative e sulle procedure di gestione nell'ambito di argomenti quali pensioni, prestazioni sociali (maternità, malattia, assegni al nucleo familiare), ammortizzatori sociali
(disoccupazione, mobilità, carta acquisti), invalidità civile (accompagnamento, assegni di invalidità,
L. 104), gestione separata, voucher lavoro occasionale, lavoro domestico colf e badanti, gestione pin
(registrazione richiesta, ripristino, revoca). Si è inoltre occupata della variazione dei dati anagrafici utenti, della gestione delle procedure telematiche per inserimento domande, della gestione del servizio di back office remoto per le segnalazioni di anomalie tecniche e disservizi sulle procedure telematiche, per il sollecito di pagamenti, per informazioni sulla normativa previdenziale, della gestione del servizio di segreteria.
Tanto premesso, descritti i compiti svolti e riportate le declaratorie di riferimento, ha chiesto il riconoscimento della superiore qualifica di cui al V livello del CCNL applicato – qualifica di
“Operatore Specialista di Customer Care” – o in subordine di quella di cui al IV livello – qualifica di
“Operatore di Call Center/Customer Care” – a far data dal 12.4.2011 e la condanna della società convenuta al riconoscimento della qualifica superiore rivendicata nonché al pagamento delle differenze retributive dalla stessa data, oltre spese con distrazione.
Nel resistere alla domanda la società ha eccepito preliminarmente la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti. Nel merito ha evidenziato, con varie argomentazioni, l'infondatezza della domanda. Ha concluso pertanto per il rigetto.
Con sentenza n. 6496/2021 pubblicata il 17.11.2021, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto la domanda di riconoscimento di qualifica nel IV livello del CCNL del settore
Telecomunicazioni, profilo operatore di call center, a decorrere dal 12.7.2011 e del diritto al pagamento delle differenze retributive, nonché al pagamento delle spese di lite che venivano compensate per 1/3.
Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando i seguenti motivi di Parte_1 gravame:
A) errata applicazione dell'art. 23 del CCNL Telecomunicazioni ed errata individuazione delle declaratorie contrattuali;
B) erronea valutazione della prova testimoniale e delle prove documentali;
C) erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione ai requisiti professionali previsti dalle declaratorie;
D) eccezione di prescrizione.
Ha concluso per la riforma integrale della gravata sentenza con conseguente rigetto delle domande formulate nel ricorso introduttivo di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita regolarmente in giudizio la lavoratrice, la quale ha chiesto il rigetto del gravame perché infondato, con vittoria di spese, con attribuzione al procuratore antistatario.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127-127 ter c.p.c. applicabili dal 1° gennaio 2023 anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Prima di procedere all'esame specifico del gravame, va premesso che secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità in tema di diritto del lavoratore alla qualifica superiore: “Il giudice di merito … deve seguire un procedimento logico- giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali si articola nella normativa collettiva, il raffronto, infine, tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che nei testi contrattuali definiscono i singoli livelli, con riferimento anche alla responsabilità e autonomia propria della qualifica rivendicata” (Cass. n. 4766/87; cfr. ex multis
Cass. n. 14608/01; Cass. 3069/2005; Cassazione civile, sez. lav., 28/04/2015, n. 8589; Cass.
28/04/2015, n. 8589).
In altre parole “Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (Cass. n. 20272/ 2010).
Va altresì evidenziato, al fine di circoscrivere il tema d'indagine, che le contestazioni della società datrice di lavoro si incentrano, in buona sostanza, sulla non adeguata complessità dei compiti svolti dalla ricorrente, in relazione al IV livello riconosciuto nella impugnata sentenza, e che invece le mansioni svolte consistano in attività di tipo operativo, caratterizzate da un livello di complessità medio-basso, alla portata dunque di qualunque utente con il supporto di un manuale di istruzioni.
Tanto evidenziato, si rende necessario riportare le declaratorie contrattuali alla luce delle quali va orientato il percorso motivazionale che qui si sta seguendo. Secondo la declaratoria contrattuale prevista dal citato CCNL del comparto telecomunicazioni, appartengono al IV livello “ le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alle specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica “.
Al III livello appartengono, secondo la relativa declaratoria, “ le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di specifiche cognizioni tecnico-pratiche, nell'ambito di metodi di lavoro e procedure definite, svolgono attività operative di media complessità, ovvero le lavoratrici/i lavoratori che svolgono, con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale
o tecnico di media complessità “.
Il CCNL delinea poi, nell'ambito delle mansioni di IV livello, il profilo professionale di “operatore di call center/customer care”: “ lavoratrice/tore che, con piena professionalità acquisita anche attraverso percorsi formativi, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge con capacità di relazione interpersonale e autonomia esecutiva, attività di informazione, vendita di servizi, attività di interfaccia verso la clientela sui servizi e sulle funzioni delle reti, assistenza commerciale alla clientela attiva e potenziale;
attività di interfaccia verso la rete commerciale;
svolge, inoltre, compiti conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office, atti al compimento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso”.
Tra le mansioni afferenti al III livello, il CCNL individua il profilo professionale dell' “addetto al call center”, ossia: “lavoratrice/tore che, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate (call center) e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge, secondo procedure standardizzate e metodologie definite, attività di informazione generale e/o supporto commerciale alla clientela e/o attività di vendita di servizi telefonici ovvero di connessione alla rete internet;
svolge inoltre compiti ausiliari conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office, atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso dal call center”.
I testi escussi nel primo grado di giudizio hanno confermato l'ascrivibilità al IV livello retributivo del
CCNL di settore delle mansioni svolte dalla ricorrente a decorrere dal 12 luglio 2011.
La teste collega di lavoro della ricorrente in prime cure, anche lei assegnata alla Tes_1 commessa OD 190, che ha reso dichiarazioni nel giudizio rg. n. 24099/2019 (promosso da riferite anche alla e acquisite nel fascicolo di primo grado, ha Parte_3 CP_1 confermato le allegazioni contenute in ricorso circa la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento professionale per l'espletamento delle mansioni assegnate, circa lo svolgimento di compiti di assistenza commerciale, tecnica e amministrativa dell'utenza e di back office, sulla gestione dei reclami commerciali e tecnici. Ha precisato che “i reclami riguardavano il traffico SIM, sia per le schede prepagate sia per le schede in abbonamento e, in caso di necessità di rimborsare i clienti, si provvedeva ad inserire i dati, compresi gli importi dei rimborsi, negli applicativi Orione per le ricaricabili e per gli abbonamenti. Potevamo disporre in autonomia il rimborso degli Per_2 importi fino a 50 euro per le prepagate”; “Per gli importi superiori dovevamo chiedere l'autorizzazione ai team leader di riferimento”; “Una volta inseriti i dati, i programmi elaboravano le note di credito che andavano in fattura per gli abbonamenti. Per le prepagate il sistema provvedeva al riaccredito sulla Sim dopo il nostro OK”; “Circa i reclami e altre attività tecniche, in particolare per la configurazione degli apparati e per i problemi lamentati dal cliente al telefono, in genere riguardanti l'impossibilità di navigazione in internet, si effettuavano verifiche preliminari circa il credito residuo, attivazione delle promozioni per la navigazione, residuo di traffico dati secondo la promozione attiva, configurazione del cellulare, per cui si chiedeva al cliente di entrare nel menù di
Impostazioni del telefono e verificare se era attiva la connessione dati e se risultava il punto di accesso a internet. Se dopo i predetti controlli il problema persisteva, si procedeva con una sospensione e successiva riattivazione della SIM, dopo i controlli di sistema mediante l'applicativo OCA. A volte era necessario lavorare tali pratiche in back office perché i controlli di sistema erano più lunghi e quindi eravamo noi a contattare i clienti per comunicare la riattivazione della SIM, che avevamo avuto dal sistema”. La teste ha riferito sul sistema Jack che “era un motore di ricerca che l'azienda ci forniva per risolvere una serie di problematiche tecniche che potevano verificarsi per la clientela. In base al problema, alla tipologia di cliente, si interrogava il sistema, digitando la richiesta, e venivano visualizzate le indicazioni da seguire per la risoluzione del problema. Erano indicazioni di cornice, con le eventuali verifiche da fare insieme ai clienti, poi noi operatori davamo ai clienti le indicazioni caso per caso. Se non si risolveva con le soluzioni fornite da Jack, si apriva il cd. trouble ticket, cioè si inseriva l'annotazione in un altro programma, il CCM, che arrivava alla struttura tecnica”. Sulla attività di fidelizzazione dei clienti ha dichiarato “si proponevano eventuali promozioni e offerte secondo una lista che compariva in CCM” e “oltre a quelle segnalate dal sistema CCM, potevamo anche proporre altre offerte tra quelle esistenti e di cui venivamo messi a conoscenza con la periodica attiva di formazione di aggiornamento”; inoltre “le offerte erano messe in serie nel sistema ma l'operatore poteva scegliere quale proporre in base alla tipologia specifica del cliente, scegliendo quella più confacente”.
Con riguardo alla testimonianza resa dalla teste va ribadito quanto evidenziato dal primo Tes_1 giudice e cioè che la linearità e la coerenza delle sue dichiarazioni non vengono in alcun modo contrastate dalla circostanza che la teste avesse un contenzioso in essere con la all'epoca Pt_1 della deposizione.
La deposizione della teste avvalora la tesi della odierna appellata. Da essa si evince la peculiarità delle attività svolte, in particolare nell'ambito della commessa OD (che ha impiegato la ricorrente dalla assunzione per svariati anni), non limitate alla mera informazione generale ed offerta commerciale, ma finalizzate anche alla risoluzione di problemi, di natura commerciale, amministrativa e tecnica, sia in relazione alla linea telefonica sia alla rete internet. Emerge anche l'autonomia operativa e decisionale, di cui disponeva la lavoratrice, nel provvedere direttamente ai rimborsi fino ad un determinato importo, nel risolvere guasti e disservizi mediante le indicazioni di cornice fornite dal sistema Jack da adattare al caso specifico, nel proporre offerte commerciali e fornire le relative informazioni nell'ambito di una lista o comunque presenti nel sistema. Tali attività, sotto il profilo contenutistico, caratterizzano il IV livello e lo distinguono rispetto al III livello, il cui profilo professionale dell'addetto al call center svolge un'attività circoscritta alla informazione commerciale o alla vendita di servizi, senza occuparsi della risoluzione di problemi tecnici o di natura amministrativa, oggetto di segnalazioni o reclami da parte degli utenti.
Inoltre, la suddetta teste, tra le attività svolte dalla ricorrente indica anche quella di back office, che certamente non rientra tra quelle espletate dall'addetto al call center, il quale, come anzi detto, si limita a fornire informazioni commerciali alla clientela.
La teste , sempre con dichiarazioni rese nel procedimento rg. n. 24099/2019 ed Testimone_2 acquisite in primo grado in quanto riferite anche alla , dipendente di con CP_1 Parte_1 mansioni di Team Leader fino a settembre 2004 e poi di Business Manager, ha confermato che la ricorrente nell'ambito della commessa OD 190 ha svolto mansioni di “assistenza alla clientela
OD di tipo commerciale, tecnica e amministrativa, utilizzando appositi programmi forniti dalla committente”; che per l'attività commerciale “una volta inseriti i dati anagrafici al sistema CCM, compariva una schermata riferita al cliente e in essa una icona rappresentata dall'immagine di un semaforo, una volta cliccata apriva una nuova finestra in cui comparivano le promozioni dedicate.
L'addetto poteva attenersi a dire al cliente che poteva usufruire di dette promozioni, dandogli le informazioni relative … Se il cliente chiamava perché non soddisfatto del piano tariffario, l'addetto poteva offrire un piano alternativo, che consultava aprendo una apposita tendina su un applicativo …
In ogni caso l'addetto non poteva offrire promozioni o piani tariffari non indicati a sistema”; sui rimborsi la teste ha dichiarato “gli operatori dovevano seguire le indicazioni del sistema Jack Tes_2 per le casistiche previste dalla committente e in tali limiti potevano procedere ai rimborsi mediante riaccredito;
per ipotesi più complesse e non previste dal sistema Jack, dovevano chiedere l'autorizzazione ai team leader”.
Anche da queste dichiarazioni emerge che i compiti affidati alla – di natura commerciale, CP_1 amministrativa e tecnica – richiedevano capacità professionali e conoscenze qualificate di tipo specialistico, autonomia operativa e decisionalità entro determinati limiti di importo e/o con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, capacità di valutazione ed elaborazione nell'ambito di metodologie consolidate, adeguata complessità delle operazioni svolte.
Viceversa, risultano smentite le allegazioni della odierna appellante circa lo svolgimento di attività meramente esecutive di medio-bassa complessità nel rispetto delle rigorose procedure informatiche imposte dalla committenza, con esclusione di qualsiasi autonomia o decisionalità.
La società appellante eccepisce, inoltre, la prescrizione quinquennale con decorrenza in corso di rapporto, con effetto limitativo dell'oggetto del contendere al periodo lavorativo decorrente dal 27 febbraio 2015 (quinquennio anteriore alla notificazione del ricorso).
In tema di prescrizione, la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 2070/2019 del 7.2.2020, ha stabilito che “Parimenti infondata è la contestazione della società alla tesi secondo cui, con l'entrata in vigore della legge Fornero, la prescrizione non decorra in costanza di rapporto, sul presupposto che la tutela “forte” sussista anche nel nuovo regime sanzionatorio del licenziamento, laddove, come nel caso di specie, il datore di lavoro abbia più di quindici dipendenti: aderendo alle precedenti decisioni di questa Corte richiamate anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp.att. c.p.c.
(cfr.: Corte Appello Milano 25 novembre 2019 n.2048/19) osserva il Collegio che, ai fini della decorrenza della prescrizione in materia di crediti da lavoro subordinato, la distinzione tra rapporti soggetti a tutela reale e rapporti non soggetti a tutela reale, riveste, anche nelle più recenti pronunce della Cassazione (cfr. Sez. L - Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 4351 del
22/02/2018; Sez. L Sentenza n. 19729 del 25/07/2018) un'importanza centrale. Infatti, la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dal Supremo
Collegio con esclusivo riferimento ai rapporti assistiti dal diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo. La ragione è nota. Si ritiene che in tali rapporti non vi sia una condizione c.d. di metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che lo induca, per timore di essere licenziato (senza possibilità di recuperare il posto di lavoro perduto), a non esercitare il proprio diritto”.
Secondo la Corte Costituzionale “In un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto di impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti;
dimodoché la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'art. 36 della Costituzione” (sent. n. 63/1966; id. sent. n.
174/72).
Inoltre, con la recente sentenza n. 26246/2022 pubblicata il 6/9/2022, la Suprema Corte ha affermato che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Infatti “Al di là della natura eccezionale o meno della tutela reintegratoria, non è seriamente controvertibile che essa, rispetto alla tutela indennitaria e tanto più per effetto degli artt. 3 e 4 d.lgs. 23/2015, abbia ormai un carattere recessivo. Né tale quadro normativo si è qualitativamente modificato a seguito delle recenti pronunce della Corte
Costituzionale, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del novellato testo dell'articolo 18, settimo comma l. 300/1970, nelle parti in cui prevedeva, ai fini di reintegrazione del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, l'insussistenza “manifesta” del fatto posto alla base del recesso (Corte cost. 7 aprile 2022, n.125) e che il giudice potesse, ma non dovesse (dovendosi leggere “può” come “deve”), disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Corte cost.
24 febbraio 2021, n. 59). Infatti, tali pronunce hanno certamente esteso le ipotesi in cui può essere disposta la reintegrazione, ma non hanno reso quest'ultima la forma ordinaria di tutela 'contro ogni forma illegittima di risoluzione'… Così ricostruito il quadro normativo, significativamente modificato rispetto all'epoca in cui la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha individuato l'essenziale dato di stabilità del rapporto nella tutela reintegratoria esclusiva dell'art. 18 l. 300/1970, non pare che esso assicuri, sulla base delle necessarie caratteristiche scrutinate, una altrettanto adeguata stabilità del rapporto di lavoro. Sicché, deve essere ribadito che la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione
'contro ogni illegittima risoluzione' nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava. A questa oggettiva precognizione si collega l'assenza di metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso: caratterizzato dal regime di stabilità comportato da quella resistenza che assiste, appunto, il rapporto d'impiego pubblico”. La S.C. ha quindi “escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità. Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.
4 e 2935 c.c, dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012” (Cass. n. 26246/2022 cit.).
Partendo da tali arresti ed esaminando la nuova disciplina del licenziamento posta dalla l. n. 92 del
2012 e poi dal d.lgs n. 23 del 2015, è agevole notare che questa, a differenza del regime originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento, mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria. Ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
Il Collegio, alla stregua di tali condivisibili principi, ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 (Legge Fornero) all'art. 18 L. n. 300 del 1970 e poi dal D.Lgs. 23/2015 (cd.
Jobs Act), la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro. L'entrata in vigore della L. 92/2012 (cd. Legge Fornero) ha modificato i termini della questione, non potendosi più ritenere ancora sussistente la tradizionale differenza tra tutela reale e tutela obbligatoria. Nessuna certezza e predeterminazione della stabilità del posto di lavoro vi è per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. Anzi le ipotesi di tutela reale sono residuali e limitate, per cui non si può non ritenere che in tutti i casi di rapporto di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa, la prescrizione decorra dalla cessazione dello stesso e non in costanza di rapporto per i soli crediti retributivi.
L'appello, pertanto, non merita di essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e, compensate per 1/3 per via della controvertibilità dell'interpretazione giurisprudenziale sulla prescrizione ed i suoi mutamenti, si liquidano come da dispositivo per il residuo, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la al pagamento, in favore della appellata, delle spese del grado, Parte_1 che, compensate per un terzo, liquida per la residua parte in complessivi euro 1.937,00 oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 20/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano