Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/05/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 451/2024 - Pag. 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 451/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “regolamentazione dei rapporti genitoriali” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a CARIATI (CS) in [...] Parte_1 C.F._1 28/10/1982, rappresentata e difesa dall'avv. SALVATI LUIGI, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a CARIATI (CS) in [...] CP_1 C.F._2
15/12/1988, rappresentata e difesa dall'avv. DI VICO GIUSEPPE (già difesa, nell'ordine, dagli avv.ti Mario Sero e Giovanni Forciniti), giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE -
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
ha convenuto in giudizio allegando: Parte_1 CP_1
- Di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in data 28/12/2009, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Cariati - Anno 2009, n. 45, Parte II, Serie A, da cui sono nati i figli: il 26/02/2011 a Rossano, Persona_1
il 06/07/2014 ad Hagen, e , il 02/01/2016 ad Persona_2 Persona_3
Hagen, attualmente conviventi con la madre;
- Che, in data 3/11/2020, i coniugi, all'epoca entrambi residenti stabilmente ad Hagen
(Germania) e separati dal marzo 2018, hanno divorziato presso il Tribunale Locale della Famiglia di Hagen;
- Che la sentenza tedesca, tuttavia, nulla ha disposto in ordine all'affidamento dei figli minori e al diritto di visita del padre, come risulta dalla copia tradotta in lingua italiana ed autenticata dal Cancelliere del predetto tribunale, versata in atti;
- Che, nel febbraio del 2023, è rientrata in Italia, portando con sé i figli CP_1 minori e stabilendo la propria residenza in Calopezzati (CS);
- che, a seguito del trasferimento in Italia, non può più avere un rapporto continuativo con i figli, atteso che l'ex coniuge gli impedisce di avere ogni tipo di comunicazione, anche a mezzo whatsapp o web, e non gli consente di vederli e tenerli con sé;
- che occorre, quindi, regolamentare l'affido dei figli minori e disciplinare il diritto di visita;
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale l'adozione degli opportuni Parte_1 provvedimenti analiticamente indicati in ricorso:
“1) affidare i figli minori e , Persona_1 Persona_2 Persona_3 attualmente residenti e conviventi con la madre, in modo condiviso ad entrambi i genitori;
2) regolare i tempi di frequentazione e di visita del ricorrente con i figli minori per come specificato in premessa, anche attraverso il ricorso quotidiano a strumenti tecnologici;
3) adottare ogni altro provvedimento nell'interesse morale e materiale della prole;
4) in caso di opposizione, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre ex 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.” Si è costituita parte resistente ed ha dedotto: CP_1
- che la separazione tra coniugi e poi il divorzio sono stati determinati dal comportamento di parte ricorrente, il quale, nell'anno 2012, ha abbandonato, per ben due volte, la casa coniugale, rendendosi irreperibile e facendo mancare alla moglie ed ai figli i mezzi primari e di sussistenza;
- che, al solo fine di salvare il matrimonio, aveva rinunciato alla domanda di separazione con addebito proposta in Italia nel 2012, decidendo di seguire il marito in Germania;
- che nel 2018 si sono separati definitivamente e successivamente hanno chiesto ed ottenuto il divorzio;
- che le ragioni che l'hanno indotta dapprima a separarsi e poi a divorziare sono dovute alla vita sregolata di , dedito alla frequentazione di ambienti e persone poco Parte_1 raccomandabili e, soprattutto, all'uso di sostanze stupefacenti;
- che, negli anni 2021,2022 e 2023, è venuta a conoscenza che la polizia tedesca, più volte, aveva perquisito la casa di abitazione dell' , probabilmente alla ricerca della indicata Pt_1 sostanza;
- che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, durante gli anni di separazione ed anche successivamente al divorzio, non ha inteso versare alcunché in favore Parte_1 della moglie e dei figli, dovendo ella fare affidamento solo sugli aiuti economici, sussidi ed assegni familiari che lo stato Tedesco eroga alle mogli affidatarie di figli minori (separate e/o divorziate);
- che il resistente, solo da Gennaio 2024, ha inteso versare, a titolo di contributo di mantenimento dei figli minori, la esigua somma di € 450,00 mensili, stabilita, peraltro, in via del tutto unilaterale ed arbitraria, senza contribuire, tuttavia, alle spese straordinarie;
- che non risponde al vero quanto sostenuto in ricorso da in merito alla Parte_1 impossibilità di contattare, anche telefonicamente, i minori e/o di poterli vedere e tenere con sé;
- che, tuttavia, non può essere accolta la richiesta del padre di portare con sé i minori in
Germania, in quanto il ricorrente non può essere considerato un genitore accorto e di riferimento per i figli minori ove si consideri le “cattive” frequentazioni, le numerose perquisizioni subite ad opera della Polizia Tedesca e, soprattutto, l'uso di sostanze stupefacenti;
- che, quanto agli aspetti economici, è vero che l' risulta formalmente disoccupato e Pt_1 che percepisce l'indennità mensile di disoccupazione ma è altrettanto vero che lo stesso svolge attività lavorativa “in nero” come giardiniere, muratore e consegna mobili con una ditta di trasporti;
- che tali attività, svolte con continuità, gli consentono di vivere agiatamente e di percepire la somma di € 2.500,00 euro al mese, alla quale va aggiunta l'indennità di disoccupazione, per un totale di circa € 3.400,00 al mese;
- che, per le ragioni anzidette, deve essere disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre, nonché l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei tre figli versando l'assegno mensile complessivo di € 800,00; Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale l'adozione degli opportuni CP_1 provvedimenti analiticamente indicati in comparsa:
“1)rigettare la domanda proposta da perché infondata in fatto e diritto;
Parte_1 R.G. n.° 451/2024 - Pag. 3 di 5
2) accogliere le spiegate domande in via riconvenzionale cosi come richieste e per l'effetto disporre che versi mensilmente, in favore della moglie , la somma Parte_1 CP_1 di €. 800,00 mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, somma da rivalutarsi annualmente come per legge;
oltre al pagamento, nella mi-sura del 50%, di tutte le spese mediche, specialistiche, scolastiche e straordinarie sostenute e/o da sostenere da parte resistente nell'interesse dei figli minori;
disporre l'affido esclusivo dei figli minori in favore della madre o quanto meno statuire che gli stessi vivano e vengano stabilmen-te collocati presso l'abitazione della madre resistente;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarre, ex art 93 cpc, in favore del sott.tto avvocato anticipatario.”
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il difensore del ricorrente ha dato atto che era rientrato in Calabria, come dedotto anche nella memoria depositata in data 8 Parte_1 luglio 2024, dove era stato altresì rappresentato che lo stesso era stato assunto con contratto a tempo determinato da un'impresa quale manovale edile, con una retribuzione lorda mensile di circa € 1.500,00. Conseguentemente, con la predetta memoria il ricorrente ha chiesto - non sussistendo più la notevole distanza tra i luoghi di residenza - la possibilità di vedere e tenere con sé i figli, non solo nei fine settimana alternati, dalle ore 18,00 di venerdì alle ore 21,00 di domenica, ma anche due pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 18,00 alle ore 21,00, previo accordo con la madre e, comunque, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei figli e con gli impegni di lavoro dello stesso ricorrente;
i difensori, quindi, hanno dichiarato in modo concorde la possibilità di raggiungere un accordo in ordine alla regolamentazione dei rapporti genitoriali.
Fallita la possibilità di conciliazione ed ascoltate le parti, con ordinanza del 31/10/24 sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., di seguito riportati:
“
1. affido condiviso ad entrambi i coniugi dei minori nata a [...]
Rossano il 26/02/2011, , nata ad [...] il [...], e Persona_2 Per_3
, nato ad [...] il [...]; ciò posto, appare preferibile individuare la madre
[...] quale genitore collocatario per non sradicare i minori dall'ambiente dove ormai vivono da diversi anni;
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli un pomeriggio a settimana, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 (in mancanza di diverso accordo il martedì), oltre al fine settimana, alternando il sabato e la domenica, dalle ore 11:00 del mattino sino alle ore 20:00 della sera, compatibilmente con gli impegni dei minori e salvo diverso accordo tra le parti che garantisca una maggiore frequentazione padre-figli. Per le imminenti feste di
Natale, in aggiunta al calendario che precede, il padre potrà vedere i minori per due ore il
24 dicembre, il 31 dicembre ed il 5 gennaio;
3. in merito al contributo al mantenimento dei figli, alla luce di quanto disposto in tema di affidamento e collocazione prevalente della prole, lo stesso deve essere posto a carico del padre , genitore non collocatario. Pertanto, il ricorrente dovrà Parte_1 corrispondere alla madre, a titolo di mantenimento dei tre figli, la somma di € 160,00 per ciascun figlio, (€ 480,00 complessivi) da versare entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, …;
4. L'assegno unico familiare sarà ripartito - come per legge - in due quote uguali a entrambi i genitori. La madre - genitore collocatario - assolverà all'obbligo legale di mantenimento dei figli con le modalità del cd. mantenimento diretto, ossia provvedendo direttamente a soddisfare le esigenze dei figli senza versare alcun assegno periodico.” Con la medesima ordinanza sono stati delegati i Servizi Sociali del Comune di Calopezzati per lo svolgimento di una indagine psico-sociale nonché per appurare il contesto abitativo e familiare di . Acquisite la relazione dei Servizi Sociali in data 30/1/25 e 18/2/25 Parte_1 ed espletato l'ascolto della minore ultra dodicenne , all'udienza del 25 febbraio Persona_1
2025 il difensore della resistente ha chiesto di aumentare ad € 600,00 mensili l'assegno dovuto dal R.G. n.° 451/2024 - Pag. 4 di 5
padre, oltre spese straordinarie, e l'attribuzione integrale dell'assegno familiare unico al genitore collocatario. Il giudice, riservata in sede di sentenza ogni decisione sull'istanza formulata, ha invitato le parti alla discussione orale (“L'avv. Salvati discute la causa riportandosi alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo nonché a quelle formulate nella memoria del 6.7.24. L'avv. Di Vico discute la causa chiedendo la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti con la sola modifica relativa all'assegno di mantenimento in favore dei minori per i quali si riporta alle richieste formulate nell'istanza depositata in data 24.2.25.”) e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. Nel merito
Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza di divorzio già pronunciata il 3/11/2020 dal Tribunale della famiglia di Hagen, attiene alla questione dell'affidamento e mantenimento di e Persona_1 Persona_2 Per_3
.
[...]
In ordine alla scelta della modalità di affido, ritiene il Collegio che vada definitivamente prescelto l'affido condiviso, perché più conforme agli interessi dei tre figli minori sulla base dei principi codificati dagli artt. 337 ter e ss. c.c., e alla luce di quanto emerso dalla indagine espletata per il tramite dei Servizi Sociali. Ed infatti, l'accertamento disposto dal Tribunale ha consentito di appurare l'assenza di criticità nella relazione padre-figli ed ha attestato la ripresa della frequentazione regolare tra l' ed i tre minori, anche grazie alla collaborazione manifestata dalla madre e, in generale, Pt_1 alla capacità dei genitori di assumere decisione concordate in relazione alla calendarizzazione delle visite del padre, espressione quest'ultima dell'esercizio consapevole della responsabilità genitoriale da parte degli ex coniugi;
solamente la figlia più grande, ha manifestato, sia al Persona_1 personale specializzato dei Servizi Sociali sia al Tribunale in sede di ascolto, una maggiore difficoltà nella frequentazione regolare della figura paterna, verosimilmente conseguenza dell'assenza protratta della figura paterna nella vita della minore in un'età delicata quale è quella pre-adolescenziale; non sussistono, tuttavia, disturbi o disagi nella crescita causalmente riconducibili alle condotte di uno o entrambi i genitori, apparendo anche in sede di Persona_1 audizione, tranquilla e serena.
Cionondimeno, appare preferibile lasciare inalterata la residenza privilegiata dei minori presso l'abitazione materna. In ordine ai tempi e alle modalità di visita, il Collegio, tenuto conto dell'esito positivo del monitoraggio disposto, ritiene opportuno confermare il calendario già stabilito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, sopra riportato.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. già presi in considerazione in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, e, tenuto conto che nel prosieguo del giudizio non sono emersi elementi ulteriori e diversi da quelli già valutati, ritiene il Collegio di confermare quanto già stabilito con ordinanza del
31/10/24, e cioè che il ricorrente corrisponda alla madre, a titolo di mantenimento dei tre figli, la somma di € 160,00 per ciascun figlio, (€ 480,00 complessivi), da versare entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie così come elencate nella richiamata ordinanza;
tuttavia, convivendo i figli con la madre e tenuto conto che il padre - per ragioni lavorative e di distanza geografica - riesce ad esercitare il diritto/dovere di visita in misura ridotta rispetto al calendario stabilito, vedendo i minori quasi sempre solo nel weekend (per come emerso dall'indagine effettuata dal Servizio Sociale), ritiene il Tribunale che, in ragione dei ridotti tempi di presenza della prole presso il padre e della conseguente circostanza per cui è la madre a provvedere ai bisogni e alle esigenze immediate dei tre figli, deve essere attribuito, in via esclusiva, l'assegno unico familiare a , che, quindi, lo riscuoterà integralmente (sulla possibilità di attribuzione CP_1 integrale dell'emolumento cfr. Cassazione civile sez. I, 22/02/2025, n.4672) R.G. n.° 451/2024 - Pag. 5 di 5
4. Le spese di lite
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto dalla natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. AFFIDA i figli minori e ad Persona_1 Persona_2 Persona_3 entrambi i coniugi secondo le modalità indicate in motivazione;
B. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1 della resistente , entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € CP_1
160,00 per ciascun figlio, (€ 480,00 complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie, come elencate nell'ordinanza del 31/10/24; detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di giugno 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
C. DISPONE che l'assegno unico universale sia riscosso integralmente da;
CP_1
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 12 maggio 2025.
Il Presidente dott. Gaetano Laviola
Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni