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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/10/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 3851/2024, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
nato il [...] ad [...] (avv. Margherita Di Giorgio, giusta Parte_1
procura in atti) parte ricorrente
, nata il [...] ad [...] (avv. Francesco Contardo, giusta Parte_2
procura in atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate all'udienza del 10/7/2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato sulla premessa di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con il 21/5/2016, che dalla predetta Parte_2
unione è nata la figlia (28/4/2017), che in seguito al venir meno dell'affectio coniugalis il Per_1
Tribunale di Benevento omologava la separazione in data 13/1/2022, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, essendo trascorsi i
p. 1/4 temini di legge. Si costituiva in giudizio che aderiva alla sola domanda di Parte_2
divorzio, chiedendo l'accoglimento di diverse condizioni, come in atti motivato.
In corso di causa le parti hanno raggiunto le intese di cui all'accordo da loro sottoscritto all'udienza del 10/7/2025. Il procedimento, quindi, è stata trasformato in divorzio congiunto.
2. La domanda è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità
tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione, omologata dal Tribunale di Benevento il 13/1/2022, i coniugi non si sono mai riconciliati, come da loro dichiarato, con ininterrotto decorso dei termini di legge.
3. Le parti hanno concordato i patti esposti nell'accordo da loro sottoscritto alla presenza del cancelliere all'udienza del 10/7/2025, accordo che prevede anche trasferimenti immobiliari. In particolare, l'accordo prevede:
- l'affido condiviso della figlia minore (n. il 28/4/2017) con collocazione Persona_2
prevalente presso la residenza della madre in San IC ON (AV), via V. Leone nr. 2;
- la seguente regolamentazione del diritto di visita della minore da parte del padre: il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 21; a settimane alterne dal sabato alle ore 16 alla domenica alle ore 20; il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno ad anni alterni con ciascun genitore, così come per le festività pasquali;
15 gg. di ferie estive;
- l'assegno di mantenimento nella misura di €.300 mensili, come già previsto in sede di separazione, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese;
- l'obbligo di contribuzione dei genitori alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
- la rinunzia dei coniugi all'assegno divorzile;
- il trasferimento da parte di a dei seguenti immobili a Parte_1 Parte_2
tacitazione di ogni pretesa da quest'ultima azionata nel giudizio iscritto alla Sezione
Lavoro del Tribunale di Benevento con RGNR 731/2024: locale a piano terra sito in San
IC ON (AV) al catasto al fg. 6, p.lla 785, sub 9; locale a piano terra sito in San IC
ON (AV) al catasto al fg. 6, p.lla 785 sub 8;
- il pagamento da parte di a della somma di €.500 a Parte_1 Parte_2
titolo di arretrati per il mantenimento.
p. 2/4
4. Poiché le relative condizioni non sono contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico e non appaiono in contrasto agli interessi della figlia minore delle parti, ritiene il Collegio di poter porre alla base della decisione le condizioni necessarie di divorzio e di prendere atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti. Il P.M. ha espresso parere favorevole il 2/10/25.
5. Conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, si osserva che detto accordo, sottoscritto dalle parti all'udienza del 10/7/2025 alla presenza del cancelliere, con riferimento alle clausole ivi contenute di trasferimento della proprietà di beni immobili e concernenti la titolarità di altri diritti reali assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e costituisce, successivamente all'omologazione della presente sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., in quanto contenente l'attestazione del cancelliere che le parti hanno prodotto gli atti e le dichiarazioni di cui all'art. 29, co.
1-bis, l. nr. 52 del 1985, in disparte l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registi immobiliari. A conferma “le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni – mobili o immobili
– o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il
decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido tiolo per la trascrizione ex art.
2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, co. 1 – bis, della l. nr. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, co. 14, del dl nr. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. nr. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa
gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registi immobiliari” (Cass., Sez.
Un., nr. 21761/2021; Cassazione, sez. 3, sent. nr. 33360/2024).
6. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) L. 898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in San SO ON (AV) il 21/5/2016, alle condizioni necessarie di divorzio contenute nell'accordo sottoscritto dalle parti all'udienza del
10/7/2025, e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
7. Spese di lite compensate in ragione della natura della controversia e dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
p. 3/4 Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in San
SO ON (AV) il 21/5/2016 tra e (atto nr. 26, Parte_1 Parte_2
parte II, anno 2016), alle condizioni necessarie di divorzio sopra richiamate e riportate nell'accordo sottoscritto dalle parti all'udienza del 10/7/2025, prendendo atto di quelle ulteriori contenute nel medesimo accordo;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di San SO ON (AV);
- compensa le spese di lite.
Benevento, 22 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
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