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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1225 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
11/07/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
GRIECO ANTONIO (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
E incorporante il difesa Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. Benedetto Gargani e dell'avv. Guido Maccarone
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1113/2021 emessa dal Tribunale di in data 21/01/2021.
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita così disporre, in accoglimento del suesteso atto d'appello ed in riforma della sentenza impugnata: a) accertare e dichiarare che la fideiussione n. 8470/8200/5528906, garante
(All. 3), emessa in favore dell'allora (ora, Controparte_1 CP_3
) è stata parzialmente escussa dal beneficiario, in data 17 Controparte_2 CP_1 luglio 2013 per l'importo di euro 234.411,31, e che tale escussione è avvenuta allorché la società beneficiaria era consapevole o comunque avrebbe dovuto essere consapevole r.g. n. 1 dello stato di insolvenza della e dunque dichiarare, ai sensi Parte_1 dell'art. 67, comma I, L. F., ovvero in subordine dell'art. 67, comma II, L.F.
l'inefficacia del relativo pagamento e, per l'effetto, b) condannare la CP_2
(già ) a restituire e rimborsare al attore l'importo di
[...] CP_3 CP_1 Parte_1
euro 234.411,31, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a far data dal 17 luglio 2013; c) con rivalsa di spese, onorari e competenze legali per il primo e per il secondo grado di giudizio.”.
Conclusioni dell'appellata: “si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia: - dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il gravame avversario in quanto infondato, sia in fatto, che in diritto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Roma ha “rigettato” la domanda ex art. 67, comma 1 L.F. ed in subordine ex art. 67, comma 2 L.F. che l'odierna appellante aveva rivolto contro il
(incorporante della . Controparte_4 CP_3
In realtà il primo giudice aveva dapprima optato per l'inammissibilità della domanda perché “… con l'atto introduttivo del presente giudizio, la difesa del
ha domandato la revoca, ai sensi dell'art. 67, 1° comma, ovvero, in Parte_1
subordine, 2° comma, 1. fall., del pagamento del 17 luglio 2013, laddove, secondo il ripetuto insegna mento della Suprema Corte, le diverse previsioni contenute nei due commi dell'art. 67 1. fall. configurano ipotesi differenti di revoca, cui corrispondono autonome azioni (Cass. 21 dicembre 2005, n. 28299; 22 gennaio 2004, n 158; Cass., 21 marzo 2003, n. 4126), talché, fermo restando il dovere per il giudice di qualificare - ed eventualmente riqualificare, anche d'ufficio la domanda in base alla fattispecie concretamente dedotta in giudizio, grava sull'attore l'onere di allegare compiutamente gli elementi che connotano la fattispecie concreta, ri-correndo altrimenti un motivo di nullità della citazione, per indeterminatezza dell'oggetto o della causa petendi.”.
Il tribunale ha comunque scrutinato il merito delle due domande sulla base delle allegazioni di parte attrice e della documentazione prodotta nel corso del giudizio in questi termini.
Ha escluso la fondatezza della domanda sussumibile nello schema dell'art. 67. 1° comma, L.F. per mancata deduzione della sproporzione tra le prestazioni eseguite e le
r.g. n. 2 obbligazioni assunte dalla fallita (n. 1);perché il debito pecuniario della fallita era stato estinto con il denaro depositato sul conto corrente della stessa e, dunque, con un mezzo normale di pagamento (n. 2); perché il pegno e la fideiussione erano stati costituiti, oltre l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (intervenuta in data 18 dicembre 2013), a garanzia di futuri ed eventuali obblighi risarcitori derivanti dall'inadempimento del contratto di appalto e non a garanzia di un debito preesistente
(n. 3); perché entrambe le garanzie erano state costituite oltre i sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento (n. 4)..
Quanto all'art. 67, comma 2 L.F. il tribunale ha sottolineato che il depauperamento del patrimonio della fallita è derivato, non dalla escussione della polizza fideiussoria stipulata tra la e , ma dal realizzo, CP_3 Controparte_1
da parte di questa ultima, del pegno costituito in suo favore dalla . Parte_1
Ciò in assenza di allegazioni dell'attrice circa la natura regolare o irregolare del pegno, alla sua validità e alla disciplina degli effetti che ne derivano con riguardo al fallimento, senza per giunta convenire in giudizio la parte da esso garantita (
[...]
), ma un soggetto estraneo al pegno (il (già CP_1 Controparte_2
), che era stato soddisfatto da in virtù di altro titolo CP_3 Controparte_1
contrattuale.
ha proposto appello notificandolo al Parte_1
. Controparte_2
Si è costituta, quale incorporante del Controparte_5 eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello, comunque infondato
[...]
nel merito.
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 11/07/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
Deve essere esaminata, prima di ogni altra, la questione dell'ammissibilità dell'appello il cui atto introduttivo è stato notificato a Controparte_6
sebbene incorporata in che, nel costituirsi, ha così dedotto sul Controparte_1
punto:
“Si premette che il è stato incorporato da Controparte_2 [...]
con atto di fusione del 30/10/2019 a rogito notaio di Milano Controparte_1 Per_1
r.g. n. 3 rep. 15286 (cfr. doc. 03). Ne discende che l'appello avversario è stato inammissibilmente proposto nei confronti della incorporata. Le Sezioni Unite, come infatti noto, con la recente sentenza n. 21970 del 2021, a risoluzione del contrasto interpretativo, hanno affermato in maniera indiscutibile l'estinzione della società incorporata a seguito della fusione. In altri termini, dal momento dell'iscrizione della fusione nel Registro Imprese la società incorporata cessa di esistere, trattandosi di evento uguale e contrario all'iscrizione avvenuta all'atto di costituzione della società stessa. Per quanto riguarda gli effetti processuali, nelle ipotesi di fusione avvenuta in corso di causa, le Sezioni Unite hanno sostenuto non essere necessaria l'interruzione del processo, proseguendo esso naturalmente in capo alla società incorporante, come si evince dalla ratio dell'art. 2504 bis c.c.. Ad avviso di chi scrive appare tuttavia evidente che, per poter proporre una valida impugnazione, la stessa debba essere rivolta alla società incorporante e non alla incorporata, che ha cessato di esistere.”.
Sul tema ha preso posizione l'appellante nella memoria conclusionale in questi termini:
“… in primo grado l'avvenuta incorporazione di Controparte_7
non è stata in alcun modo dichiarata (gli stessi scritti conclusivi
[...] CP_1 avversari, redatti in epoca successiva all'incorporazione de qua, recano l'intestazione
, e la giurisprudenza è chiara nell'affermare che Controparte_2
l'incorporazione può assumere rilevanza processuale solo quando sia dichiarata in udienza o notificata alle altre parti (o emerga dalla relazione di notifica di uno degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.) e, quindi, se la fusione non è stata portata a conoscenza della controparte, come nel caso specifico, l'appello deve ritenersi ritualmente proposto nei confronti della società incorporata (Sezioni Unite, Sentenza n. 19509 del
14 settembre 2010). Peraltro, ed in ogni caso, l'orientamento della giurisprudenza è comunque costante nel ritenere che (per tutte, Cass. civ. Sez. I, n. 10301/20): “….la citazione in giudizio notificata ad una società già incorporata in un'altra è nulla per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante, indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questa, atteso che la vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la vocatio
r.g. n. 4 mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto”.”.
Osserva la Corte quanto segue.
La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 21 gennaio 2021 e risulta resa tra l'odierna appellante ed il Controparte_2
L'incorporazione di tale soggetto in è datata gennaio 2019, Controparte_1
quindi anteriore rispetto alla stessa sentenza resa a definizione del giudizio di primo grado, introdotto con citazione nel dicembre del 2016.
Si versa, pertanto, nell'ipotesi della fusione in corso di causa alla quale le SS.UU.
21970/21 hanno dedicato un apposito paragrafo, dopo aver affermato, in linea generale, sulla legittimazione processuale, che “… la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata;
viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva.”.
Il fenomeno della fusione in corso di causa le è così dipanato nella sentenza resa a
SS.UU.: “Le ragioni sottese al precedente orientamento furono, come si è visto, in primis quelle di evitare l'interruzione del processo, che è ripetutamente sembrato opportuno evitare, attese le peculiarità di una fusione societaria (cfr. Cass., sez. un., 17 settembre 2010, n. 19698; Cass., sez. un., 14 settembre 2010, n. 19509; e v. Cass., sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2637): l'argomento di fondo è incentrato sugli interessi tutelati
e l'assenza di pericolo per il diritto alla difesa nel processo.
Tali ragioni non possono essere disconosciute e ciò induce il Collegio ad una precisazione al riguardo.
In ragione del subentro omnicomprensivo in tutte le situazioni giuridiche attive e passive delle società, incorporate o fuse, da parte della società in esito della fusione, questa va assimilata alla successione universale fra persone fisiche. In via di principio, perciò, alla fusione, divenuta efficace in corso di causa, in mancanza di disposizioni derogatorie troverebbe applicazione il regime degli artt. 110 e 300 c.p.c., con
l'interruzione del processo e la sua prosecuzione dal successore universale o in suo
r.g. n. 5 confronto, previa riassunzione, quale fenomeno riconducibile al "venir meno" della parte, di cui all'art. 110 c.p.c..
Tuttavia, in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell'art.
2504-bis c.c. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate "anche processuali" vi è una "prosecuzione" dell'incorporante - vale ad evitare ex lege
l'interruzione stessa, dato che l'incorporata ne prosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali.
In tal modo è dato leggere la modificazione operata nel 2003, al più limitato, ma opportuno fine di superare gli inconvenienti prodotti dall'interruzione del processo in caso di fusione di società, evitando l'applicazione dell'istituto, allora non congruente allo scopo.
Onde, sul punto, il precedente orientamento che escludeva l'interruzione del processo va confermato con riguardo alla fusione delle società post riforma del 2003, dovendo in tal modo ricostruirsi il portato dell'art. 2504-bis c.c., attesa l'esigenza di ragionevole durata del processo e l'assenza della lesione di interessi di qualsiasi parte.
Nel caso della fusione, dunque, è la legge stessa a disporre, mediante l'art. 2504-bis
c.c., che il processo non debba essere interrotto: ma ciò non perché la società incorporata, fusa o scissa sia ancora esistente, ma semplicemente perché la incorporante, la società risultante dalla fusione o le società beneficiarie sono, di volta in volta, i soggetti divenuti titolari sia di quel rapporto sostanziale, sia del corrispondente c.d. rapporto processuale, ossia del giudizio che quello abbia ad oggetto.
La ratio degli artt. 299 ss. c.p.c. conferma tale ricostruzione: posto che, se l'istituto dell'interruzione del processo mira a tutelare sia la parte colpita dall'evento interruttivo, sia la controparte, ai fini della migliore esplicazione del diritto di difesa di entrambe (art. 24 Cost.), tale esigenza non si avverte, o in ogni caso è ex lege recessiva,
a fronte della superiore esigenza di continuità nei rapporti sostanziali e processuali, a fini di certezza.
In tal modo, l'esclusione dell'interruzione del processo limita le conseguenze della fusione sul processo, dovendosi allora, ad onere della incorporante, provare soltanto tale sua qualità ai fini della legittimazione, ove intenda compiere atti processuali.”.
Sebbene non risulti espressamente affrontato il tema del corretto destinatario della notifica di un atto di impugnazione, dalla sentenza della S.C. si trae l'affermazione che, ad incorporazione avvenuta, la legittimazione processuale spetta esclusivamente all'incorporante, senza necessità di far ricorso alla disciplina dell'interruzione del r.g. n. 6 processo;
è ulteriormente precisato che l'incorporata neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva.
Ritiene il Collegio di dare seguito all'orientamento giurisprudenziale, non reso vano dall'intervento della SS.UU., secondo il quale “L'atto di citazione notificato ad una società già incorporata in un'altra è nullo per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante, indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questa, atteso che la vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la vocatio mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che pure è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto.” (Cassazione civile , sez. I ,
29/05/2020 , n. 10301)
Vanno esclusi gli ulteriori profili d'inammissibilità dell'appello evocato da
[...]
basati sulla ragionevole probabilità di accoglimento del gravame e sulla CP_1 specificità dei relativi motivi, che appaiono, al contrario, sufficientemente delineati in relazione ai passaggi della motivazione della sentenza aggrediti e qui di seguito esaminati.
Il primo motivo.
Denuncia l'appellante che il primo giudice avrebbe omesso di considerare il
“pagamento” così come effettuato all'esito della complessiva operazione collegata alla garanzia e quindi l'escussione da parte della della garanzia bancaria concessa CP_3 da e contestuale addebito, da parte di quest'ultima, delle somme Controparte_1 escusse sul c/c della . Pt_1
Per effetto di tale complessa operazione, del tutto neutrale per , la Controparte_1
aveva incassato la somma di Euro 234.411,31, mentre il patrimonio della CP_3
si era corrispondentemente ridotto. Ne doveva discendere la revocabilità del Pt_1 pagamento, sia ai sensi del primo comma dell'art. 67 L.F. (per la natura di mezzo anormale di pagamento ravvisabile nella complessa operazione), sia ai sensi del secondo r.g. n. 7 comma dell'art. 67 L.F. stante la scientia decotionis sicuramente ravvisabile nella fattispecie.
Il secondo motivo.
Collegato al precedente deduce che ove il pagamento sia effettuato da un terzo ma con denaro del debitore poi fallito o comunque con rivalsa nei suoi confronti, la domanda di inefficacia ex art. 67, co.2, L.F. va rivolta contro il soggetto che di quel pagamento beneficia ed in capo a questi va verificata la scientia decotionis, nella specie ricavabile:
a) dalla mancanza di solleciti da parte della convenuta e/o di qualsiasi missiva di sollecito (anche mail) dalla alla;
b) dalla mancanza di sospensione CP_3 Pt_1 delle forniture e delle lavorazioni come conseguenza di pregressi inadempimenti della
; c) dalla notorietà e pubblicità che lo stato di grave crisi del gruppo Pt_1 Pt_1 aveva avuto sulla stampa internazionale.
I motivi non appaiono fondati.
Va premesso che la garanzia fideiussoria era stata costituita anteriormente al periodo sospetto.
La sua escussione, ricadente in detto periodo, non realizza l'ipotesi prospettata dall'appellante, vale a dire quella del pagamento che, sebbene effettuato da un terzo, debba considerarsi come eseguito dal fallito.
Con la costituzione della garanzia la banca assunse, in proprio, l'obbligazione verso il garantito e con la relativa escussione ad opera del beneficiario pagò un debito proprio.
Solo la successiva rivalsa, mediante l'escussione del pegno sui fondi della fallita depositati sul conto corrente, configura un pagamento di un suo debito che doveva essere assoggettato al par condicio.
Il Fallimento appellante ha inteso aggredire il primo dei due pagamenti.
E' consolidato nella giurisprudenza, anche di merito (Corte appello Firenze Sez. spec.
Impresa, 23/09/2024, n.1613) che il pagamento eseguito dal fideiussore non viola la
"par condicio creditorum" e dunque non è revocabile ex art. 67 l. fall. qualora consista esclusivamente nell'adempimento dell'autonoma obbligazione di garanzia nei confronti del creditore;
al contrario, è revocabile nell'ipotesi in cui il fideiussore utilizzi in realtà la provvista del debitore.
r.g. n. 8 Poiché quella modalità era stata convenuta “in tempi non sospetti” non può ritenersi il pagamento anomalo secondo lo schema preso a riferimento da Cass. Civ. sez. I,
25/11/2024, n.30254 secondo il quale “In tema di revocatoria fallimentare la normalità dell'atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del solo fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientra tra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro;
ne consegue che non può certamente ritenersi tale il pagamento eseguito da un terzo, su ordine o indicazione del debitore delegante, poi fallito, con denaro di quest'ultimo, non rilevando, per contro, la convinzione del creditore circa l'utilizzazione da parte del solvens di denaro proprio.”
Secondo Cass. Civ., sez. I , 30/06/2020 , n. 13165, inoltre, “La revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex art. 67 l.fall. è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero con danaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento.”.
Del resto quel pagamento avvenne con denaro dell'istituto di credito che, solo in seconda battuta, si era rivalso escutendo il pegno costituito dal fallito.
Questo secondo pagamento non è stato oggetto della domanda di inefficacia.
Va ulteriormente osservato che anche ragionando con lo schema dell'art. 67 comma 2
L.F. e quindi ammettendo che l'escussione della garanzia avesse sostanzialmente determinato lo spostamento patrimoniale dal soggetto poi fallito all'effettivo creditore, da individuare nella mancherebbe la prova dell'elemento soggettivo della CP_3 scientia decotionis. L'assenza di solleciti (prima dell'attivazione della garanzia) non è significativa se si tiene tenuto conto dell'attività di mero finanziamento/garanzia svolta dal creditore;
allo steso modo, la mancata sospensione delle forniture è semmai compatibile col convincimento della solvibilità dell'impresa.
A ciò si aggiunga che il creditore non era soggetto qualificato, come invece la CP_3
a tal punto da lasciar supporre (ciò che in realtà è da provare) la conoscenza CP_8 delle notizie sulle cattive condizioni patrimoniali della debitrice da trarre, secondo l'appellante, da fatti per lo più successivi all'instaurazione del rapporto e comunque a ridosso dell'escussione della garanzia (le condizioni patrimoniali del gruppo iberico del quale la era una propaggine;
la sospensione delle attività di installazione di Pt_1 impianti fotovoltaici della dal 31.12.2012; la messa in liquidazione del maggio Pt_1
r.g. n. 9 2013; il bilancio 2012 denotante consistenti perdite ma depositato addirittura dopo l'escussione della garanzia).
L'appello è pertanto respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo secondo legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello;
b) condanna l'appellante al rimborso in favore della controparte costituita delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 12/02/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 10