Articolo 2199 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2190Articolo 2223
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7 luglio 2017
Art. 2199-bis. (( (Regime transitorio per l'arruolamento nel ruolo appuntati e carabinieri). )) (( 1. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli appuntati e carabinieri di cui all'articolo 706 non e' richiesto per i volontari delle Forze armate reclutati ai sensi degli articoli 703 e 2199 e in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedati entro la stessa data. ))
Entrata in vigore il 7 luglio 2017