Art. 2199-bis. (( (Regime transitorio per l'arruolamento nel ruolo appuntati e carabinieri). )) (( 1. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli appuntati e carabinieri di cui all'articolo 706 non e' richiesto per i volontari delle Forze armate reclutati ai sensi degli articoli 703 e 2199 e in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedati entro la stessa data. ))
Articolo 2199 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2190Articolo 2223
Articolo 2199 bis del Codice dell'ordinamento militare
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7 luglio 2017
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